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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2012 C-2697/2012

13 agosto 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,217 parole·~6 min·3

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 16 aprile 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2697/2012

Sentenza d e l 1 3 agosto 2012 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, Via della Posta, 6600 Locarno, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 16 aprile 2012.

C-2697/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 16 aprile 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al cittadino italiano A._______, nato il , che, in esito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in corso sarebbe stata sostituita, a decorrere dal 1° giugno 2012, da un quarto di rendita AI; con il gravame depositato il 16 maggio 2012, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Locarno, chiede il ripristino del diritto alla rendita intera AI a decorrere dal 1° giugno 2012; produce, a suffragio delle sue conclusioni, alcuni atti di ordine medico ed una perizia del 5 maggio 2012 redatta dallo psichiatra Dott. Camboni di Luino; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 22 maggio 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico (Dott.ri Erba ed Uslenghi) che ha ritenuto necessaria una nuova valutazione del grado d'invalidità con accertamento medico supplementare in psichiatria (rapporto del 10 luglio 2012); l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 10 luglio 2012, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della revisione procedendo ai nuovi accertamenti sanitari in psichiatria come proposto dal suo servizio medico; anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 18 luglio 2012, ha proposto l'accoglimento parziale del gravame; mediante ordinanza del 24 luglio 2012, copia delle risposte e della relazione del servizio medico sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro 20 giorni; alla parte ricorrente è stata in particolare data la facoltà di ritirare il ricorso visto che con il prospettato annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore potrebbe emergere che l'assicurato abbia diritto a una rendita d'invalidità superiore a un quarto, che la pre-

C-2697/2012 Pagina 3 stazione in corso sia confermata, ma anche che questa venga soppressa, ciò che costituirebbe un pregiudizio per la parte ricorrente; la parte ricorrente ha risposto con scritto del 2 agosto 2012, aderendo alla proposta di rinvio degli atti all'amministrazione nel senso indicato;

e considerando in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare da aggiornare dal punto di vista dell'indagine sanitaria psichiatrica, alle luce dei nuovi rilevamenti del Dott. Camboni (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______;

C-2697/2012 Pagina 4 in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dai medici dell'Ufficio AI cantonale, ossia con investigazioni supplementari in neuropsichiatria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, e la perizia psichiatrica esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;

C-2697/2012 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 16 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata con allegato copia della determinazione del 2 agosto 2012 del ricorrente) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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