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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2007 C-2696/2006

14 agosto 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,330 parole·~7 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità

Testo integrale

Corte III C-2696/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 14 agosto 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes Frölicher ed Eduard Achermann, giudici, Paola Carcano, cancelliera. L._______, ricorrente, patrocinata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto ed in diritto: che, mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a L._______, cittadina italiana, nata il _______, che la sua domanda presentata il 18 ottobre 2000, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per incapacità lavorativa di durata inferiore ad un anno (doc. 1-1/1-2, 3-1, 4-1/4-6, 5-1 e 6-1), che, con ricorso del 23 marzo 2006 consegnato alla posta il medesimo giorno, L._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già agli atti, una relazione medica del Dott. H._______ del 15 marzo 2006, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. D._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 26 aprile 2006, giunge alla conclusione che il rapporto del Dott. H._______ non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla perizia reumatologica del Dott. B._______ del 6 marzo 2002 agli atti, che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso dell'8 maggio 2006, e l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali dell'18 maggio 2006, propongono pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono, che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato INAS di Mendrisio, con scritto del 21 giugno 2006, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono; a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto tre certificati medici del 20 marzo e del 15 giugno 2006 del Dott. M._______ ed un certificato medico del 26 aprile 2006 del Dott. D1._______, che, in data 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR),

3 che, in data 16 gennaio 2007, L._______ ha prodotto, a complemento del predetto gravame, un rapporto relativo al ricovero al pronto soccorso del 19 novembre 2006 con allegato un elettrocardiogramma, un rapporto medico relativo al monitoraggio indiretto della pressione arteriosa delle 24 h del 23 novembre 2006, un rapporto del centro per la diagnosi e la terapia dell'ipertensione arteriosa dell'Università dell'Insubria del 23 novembre 2006, le impegnative relative ai prossimi esami da effettuare (ecocardiogramma e visita di controllo) e l'esito della RMN della colonna lombosacrale del 18 novembre 2006, che, in data 2 aprile 2007, L._______ ha pure prodotto un ecocardiogramma del 1° marzo 2007 col rispettivo referto, un certificato medico del 13 febbraio 2007, un elettrocardiogramma del 13 febbraio 2007, un referto di una visita di controllo del 30 marzo 2007 del centro per la diagnosi e la terapia dell'ipertensione arteriosa dell'Università dell'Insubria ed un certificato medico del 21 marzo 2007 del Dott. D1._______, che, chiamato nuovamente a pronunciarsi, l'UAIE ha quindi sottoposto gli atti al Dott. D._______, il quale nel suo rapporto del 2 maggio 2007 ritiene necessario, per poter determinare esattamente la capacità lavorativa residua dell'assicurata, assumere una valutazione psichiatrica e quindi procedere ad una rivalutazione del caso tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, che l'UAI, nelle sue osservazioni del 21 maggio 2007, e l'UAIE, nella sua duplica del 29 maggio 2007, propongono, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 6 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. D._______, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b. della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),

4 che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase), che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase), che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. D._______ nel suo rapporto del 2 maggio 2007 atti a delucidare lo stato psico-fisico dell'assicurata tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona effettuando tutti gli esami oggettivi che il caso richiede, che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 23 febbraio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione: - al rappresentante della ricorrente, atto giudiziario, - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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