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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2007 C-2690/2006

17 agosto 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,796 parole·~19 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione del 20 febbraio 2006 in materia di prest...

Testo integrale

Corte III C-2690/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 17 agosto 2007 Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Eduard Achermann ed Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, rappresentata dal Patronato INAS, Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, decisione su opposizione del 20 febbraio 2006 in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. A._______, cittadina italiana, nata il 6 settembre 1946, coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1980 al 2002, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia durante tale periodo (doc. Cassa). La nominata ha lasciato la ditta per la quale lavorava come cucitrice (X.) nel maggio 2002 per malattia (doc. 14, 17). Dopo il rimpatrio, si è dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 15). B. In data 8 ottobre 2003, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 7). La nominata è stata visitata il 20 ottobre 2003 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Potenza, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "poliglobulia in trattamento con salassoterapia, ipertensione arteriosa, sindrome delle apnee ostruttive del sonno, pregresso melanoma in situ gamba destra, ernia ombelicale, varici venose arti inferiori" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 45). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - un certificato medico del Dott. Francesco Candela di data incerta attestante che la paziente, in seguito alle sue patologie, non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e necessita l'ausilio di terze persone (doc. 19); - due brevi rapporti di visite presso il Centro di medicina toracica di Como dell'8 aprile e 14 maggio 2003, attestanti problemi di apnee durante il sonno e policitemia (doc. 20); - un referto d'esame polisonnografico del 14 maggio 2003 (doc. 29); - un breve rapporto di esame oncologico del 19 maggio 2003 attestante una poliglobulia secondaria curata con salassoterapia (doc. 30); - un rapporto medico del 25 agosto 2003 del Dott. Candela all'intenzione della Commissione invalidi civili, attestante, nella sostanza, una sindrome delle apnee del sonno di grave entità, poliglobulia secondaria necessitante frequenti salassi, esiti di carcinoma mammario di 15 anni or sono, esiti di recente asportazione di melanoma arto inferiore destro (doc. 34); - un rapporto di visita ematologica del 22 dicembre 2003 (doc. 33); - un certificato medico del 30 settembre 2003 del Dott. Carlomagno, specialista in psicologia (doc. 36, 37); - un rapporto del centro di medicina toracica di Como dell'11 aprile 2000 (doc. 39); - un rapporto di mammografia bilaterale del 18 settembre 2001 (doc. 40);

3 - esami della funzionalità respiratoria di data incerta (doc. 41); - due rapporti di esami citometrici/ematologici del maggio 2004 (doc. 43, 44). In apposito formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, l'interessata afferma di essere ancora in grado di svolgere gran parte dei lavori che competono ad una massaia (doc. 15). C. Nel suo rapporto del 28 agosto 2004, la Dott.ssa Meyer, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata ha posto un tasso d'invalidità del 50% come cucitrice dalla data di cessazione dell'attività lucrativa (doc. 47, 49). Analizzando le risposte fornite dall'interessata sul formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica ed in base alla specifiche direttive federali in tale materia, la Dott.ssa Meyer ha valutato al 10,5% il tasso d'invalidità affliggente l'assicurata (doc. 48). L'amministrazione ha completato l'istruttoria chiedendo notizie all'assicurata, segnatamente l'indirizzo del suo medico curante in Svizzera (doc. 50). Con scritto del 14 settembre 2004, il Patronato INAS di Mendrisio, regolare rappresentante della nominata, ha fornito le informazioni necessarie ed ha specificato che, negli ultimi mesi d'attività, l'interessata è rimasta frequentemente assente dal lavoro per ragioni di malattia (doc. 51). L'amministrazione è riuscita ad ottenere due rapporti medici: una relazione del 31 gennaio 2005 del Dott. Francesco Candela, Cavallasca (CO), nella quale si conferma che la paziente ha interrotto l'attività lucrativa in seguito a malattia nel maggio 2002 (doc. 60); una relazione del Dott. Antonio Carlomagno (specialista in psicologia), Lauria (PZ), del 17 agosto 2005 ove si confermano le patologie già denunciate nonché la presenza di una sindrome ansioso-depressiva con frequenti crisi di pianto, insonnia ed idee ossessive (doc. 59). L'UAIE ha in seguito acquisito ad atti due rapporti d'esame ematologici/oncologici del 19 aprile 2004 e 26 gennaio 2005 (doc. 65, 66). L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Meyer, la quale, nella sua nota del 9 giugno 2005, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 69). Mediante decisione dell'8 agosto 2005, l'UAIE ha erogato in favore di A._______ una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 72). D. A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. L'assicurata insiste sul danno invalidante di origine psichiatrica, oltre alle altre note patologie. A suffragio delle sue conclusioni produce un

4 certificato del Dott. Carlomagno già ad atti. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua nota del 16 febbraio 2006, ha affermato che l'assicurata presenta un'incapacità al lavoro del 50% nella sua precedente attività di cucitrice (doc. 75). Mediante decisione su opposizione del 20 febbraio 2006, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione dell'8 agosto 2005 (doc. 76). E. Con gravame del 15 marzo 2006, A._______, sempre rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico del 14 marzo 2006, ove lo specialista pneumologo, Dott. Paddeu, afferma che le attuali turbe denunciate dalla paziente non le consentono di svolgere alcun lavoro proficuo. F. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione del 21 giugno 2006, si è riconfermata nelle sue precedenti conclusioni. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 luglio 2006, l'UAIE ha proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Con lettera raccomandata del 13 luglio 2006, il Presidente della I Camera della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR) ha invitato il Patronato INAS a volersi esprimere in merito alla risposta dell'amministrazione, ed altra documentazione di rilievo, entro il 14 agosto 2006. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica. G. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata demandata al Tribunale amministrativo federale (TAF), competente a partire dal 1° gennaio 2007. Con ordinanza del 3 aprile 2007, alle parti è stata comunicata la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione. Considerando in diritto:

5 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito. 2. 2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 80a LAI).

6 Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 3. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'8 ottobre 2003. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita l'8 ottobre 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 20 febbraio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni : - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale; adempie quindi la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 5. 5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4

7 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 6. La ricorrente non ha più svolto attività lucrativa dopo il mese di maggio del 2002. Dal 1980, era attiva come operaia cucitrice presso la ditta X. di N. (frontaliera). La nominata imputa la cessazione del lavoro a motivi di salute (doc. 17 cifra 7). Non è stato possibile far esibire un certificato del datore di lavoro in quanto questi ha chiuso l'attività. Il medico curante di allora,

8 Dott. Francesco Candela, ha attestato, nel certificato del 31 gennaio 2005, che la nominata soffriva all'epoca di una insufficienza respiratoria da apnea ostruttiva, poliglobulia e (giugno 2002) di un melanoma alla gamba destra. Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 7. Dalla documentazione clinica esibita e dalla perizia medica particolareggiata del 20 ottobre 2003 risulta che l'assicurata è affetta da una poliglobulia (policitemia vera o malattia di Vaquez) in trattamento con salassoterapia, sindrome delle apnee ostruttive notturne, esiti di asportazione di un melanoma alla gamba destra (giugno 2002), ernia ombelicale e varici venose arti inferiori, esiti di carcinoma mammario a sinistra operato nel 1990. Il Dott. Carlomagno, specialista in psicologia, attesta, nel suo rapporto del 2005, anche una sindrome ansiosodepressiva con frequenti crisi di pianto, insonnia ed idee ossessive. Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un anno.

9 8. 8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70% (doc. 45). Egli indica che la paziente deve evitare lavori in ambienti umidi, caldi o freddi, attività a turni, lavori in ambienti con fumo o gas. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.sse Meyer e Sereni Keller ritengono che l'interessata presenta un'incapacità al lavoro del 50% in qualità di operaia cucitrice. 8.2 Il collegio giudicante osserva che l'affezione ematico-tumorale richiede periodiche cure di salassoterapia che indeboliscono le sue condizioni generali di salute. Inoltre, l'interessata denuncia una grave sindrome delle apnee del sonno con sindrome ostruttiva parzialmente emendata da un trattamento ventilatorio meccanico notturno (doc. 29, 65). Altri disturbi concorrono a rendere il quadro clinico generale piuttosto precario quali un'ipertensione arteriosa, una sindrome varicosa agli arti inferiori e gli esiti dell'escissione di un melanoma alla coscia destra (2002). Si aggiunge infine un quadro di debilitazione psichica caratterizzato da uno stato ansiodepressivo di discreta entità. 8.3 Va tuttavia rilevato che la documentazione clinica non è aggiornata ed è incompleta. Infatti, la perizia medica particolareggiata risale al 20 ottobre 2003 ed è poco indicativa in merito alla reali condizioni psico-fisiche della paziente. Altri referti sono più recenti, come i rapporti dei Dott.ri Candela e Carlomagno, rispettivamernte del 30 gennaio e 17 agosto 2005, ma non costituiscono dei pareri determinanti ai fini dell'indagine sull'incapacità al lavoro dell'assicurata. Per il resto, in materia emato-oncologica, i documenti oggettivi risalgono all'aprile/maggio 2004 e gennaio 2005 (doc. 44, 65, 66). Alla luce delle patologie denunciate da A._______, dovrebbero figurare agli atti, segnatamente, un esame oncoematologico completato da analisi ematochimiche, un referto d'esame pneumologico, un referto d'esame neuropsichiatrico, un rapporto riassuntivo sullo stato generale della paziente. 8.4 Deve infine essere osservato che i pareri delle Dott.sse Meyer e Sereni Keller sono scarsamente motivati. Pur senza poterli definire inattendibili, non può essere affermato che tali succinti rapporti forniscano, sotto ogni aspetto, un'opinione chiara e sufficientemente motivata sulle condizioni di salute della ricorrente, avente il necessario valore probante richiesto per vagliare la vertenza. Affinché il giudizio del medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara e fondata a logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108

10 consid. 3a). Queste condizioni non sono nella fattispecie manifestamente adempiute. 9. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata. 9.1 È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il ricorso e rinviare l'incarto all'UAIE intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 9.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal maggio 2002 (cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (20 febbraio 2006) e da questa data in poi. A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad indagini specialistiche in oncoematologia, pneumologia e neuropsichiatria. L'assicurata effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il maggio 2002 ed il 20 febbraio 2006, data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché in merito all'attività professionale che la ricorrente avrebbe potuto espletare, dal punto di vista medico, nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi. 10. 10.1 Non vengono prelevate spese processuali. 10.2 In base all'art. 64 PA, l'Autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso di replica, le successive memorie difensive e la documentazione medica esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato.

11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 20 febbraio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinché completi l'istruttoria ai sensi del consid. 9.2 e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - all'autorità inferiore (n. di rif. X) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

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