Corte III C-2666/2006 {T 0/2} Sentenza del 15 marzo 2007 Composizione: Giudici Parrino, Frölicher e Peterli Cancelliere Croci Torti A._______, ricorrente, rappresentato da Patronato INAS, Via Nicola Dati 2, IT- 64100 Teramo, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità intimata concernente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il 15 febbraio 1951, ha lavorato in Svizzera dal 1970 al 1975, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 54). Dopo il rimpatrio, ha continuato a lavorare, dapprima come operaio, poi in qualità di rappresentante di commercio, lavoro che ha ridotto dopo il 1999 e cessato a dicembre 2003 per ragioni di salute (doc. 56, 57). B. In data 6 giugno 2000, il nominato aveva già presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Nell'ambito dell'istruttoria era stato accertato che A._______ soffriva di cardiopatia ischemica in esiti di infarto inferiore (febbraio 1999), diabete, ipertensione arteriosa, stato ansioso depressivo. L'amministrazione ha constatato che l'interessato lavorava, sebbene per soli tre giorni alla settimana (doc. 21). Mediante decisione del 22 agosto 2001, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 26). In data 31 gennaio 2003, il nominato ha formulato una seconda domanda AI (doc. 27). L'indagine medica aveva posto in evidenza che il richiedente soffriva di esiti di infarto inferiore, ipertensione arteriosa trattata, diabete mellito II (doc. 42). Il medico dell'UAI, nel suo rapporto del 26 maggio 2004, ha rilevato che l'assicurato avrebbe potuto continuare, senza particolari restrizioni, la sua precedente attività di rappresentante di commercio, lavoro cessato nel dicembre 2003 (doc. 45). Mediante decisione del 29 giugno 2004, l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 46). C. In data 29 settembre 2004, A._______ ha formulato una terza richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 49, 52). Il richiedente è stato visitato il 14 dicembre 2004 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Teramo, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "esiti di IMA inferiore, ipertensione arteriosa, diabete mellito II" ed ha posto un tasso d'invalidità del 68% (doc. 58). Non sono stati esibiti documenti oggettivi e il richiedente conferma di non svolgere alcuna attività lucrativa dopo il 31 dicembre 2003, dopo averla già ridotta per ragioni di salute nel passato (doc. 56, 57). L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia, del servizio medico regionale "Rhône" (SMR), il quale, nella sua relazione del 24 giugno 2005, ha affermato che l'interessato potrebbe svolgere la sua precedente attività in modo completo (doc. 61).
3 Mediante decisione del 29 giugno 2005, l'UAI ha respinto la terza richiesta di prestazioni (doc. 62). D. A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Teramo, ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce i risultati di un ecocardiogramma del 5 dicembre 2004 e di un test elettrocardiografico sotto sforzo (ergometria) del 21 febbraio 2005 (doc. 64, 65). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al SMR, il quale, nel suo rapporto del 19 gennaio 2006, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni, precisando che gli esami cardiologici esibiti non lasciano trasparire alcuna invalidità di rilievo nell'ambito di lavori non eccessivamente pesanti (doc. 69). Mediante decisione su opposizione del 26 gennaio 2006 (doc. 70), l'UAI ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 29 giugno 2005. E. Con tempestivo gravame del 21 febbraio 2006, depositato alla posta il 22 febbraio, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Teramo, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce diversi attestati di dichiarazioni dei redditi dai quali si deduce una diminuzione delle entrate dal 2002 in poi. Nel suo preavviso del 10 aprile 2006, l'UAI propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il rappresentante del ricorrente, con scritto del 10 maggio 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso riaffermando il fatto che l'interessato è stato riconosciuto invalido in Italia in misura superiore al 67% e beneficia di una pensione d'invalidità versata dall'ente previdenziale degli agenti di commercio (ENSARCO). Quest'ultima circostanza dimostrerebbe che l'assicurato non è più in grado di svolgere nemmeno il suo precedente lavoro.
4 Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito. 2. 2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 80a LAI). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
5 2.2 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.3 È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al 1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI). 3. Il ricorrente ha presentato la terza richiesta di rendita il 29 settembre 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 29 giugno 2004 (ossia dalla data della precedente decisione cresciuta in giudicato), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 26 gennaio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni : - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
6 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 6. A._______ non ha più lavorato dopo il 31 dicembre 2003. Già in precedenza, per ragioni di salute, aveva ridotto la sua attività di agente di commercio a tre giorni settimanali. Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
7 all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 7. Si evince dalla documentazione medica ad atti che l'interessato soffre di esiti di infarto inferiore (1999), ipertensione arteriosa, diabete mellito II (cfr. perizia medica particolareggiata del 27 dicembre 2004, doc. 58). Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno. 8. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità superiore ai due terzi. Dal canto suo, il sanitario del SMR "Rhône", nega il requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Egli ritiene che l'assicurato sia ancora in grado di svolgere il suo precedente lavoro senza limitazioni. 8.1 Il collegio giudicante constata che la decisione del 29 giugno 2005 è stata presa in assenza di qualsiasi documentazione oggettiva. In seguito ad opposizione, l'interessato ha esibito due referti cardiologici comunque insufficienti per avere un quadro generale della situazione valetudinaria
8 dell'assicurato. Il Dott. Battaglia, del SMR, annota che il rapporto ecocardiografico del 6 dicembre 2004 è estremamente succinto, non rilevando nemmeno la frazione d'eiezione. Peraltro, lo stesso ecocardiogramma attesta un'insufficienza mitralica. Va inoltre osservato che l'interessato ha progressivamente diminuito la sua attività per ragioni di salute e l'istituto assicuratore dei rappresentanti di commercio (ENSARCO) lo ha ritenuto invalido accordandogli una pensione d'invalidità. 8.2 Pur senza poterlo definire inattendibile, non può essere affermato che il referto del Battaglia, del SMR, fornisca, sotto ogni aspetto, un'opinione chiara e sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente, avente il necessario valore probante richiesto per vagliare la vertenza. Affinché il giudizio del medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara e fondata a logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Queste condizioni non sono nella fattispecie manifestamente adempiute. 8.3 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato. Non può essere infatti escluso che l'assicurato, visto l'insieme delle affezioni denunciate, non sia più stato in grado di riprendere, dopo il 2003, il suo precedente lavoro di rappresentante di commercio, attività che comporta anche momenti di stress e sovraffaticamento. 9. È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAI intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. L'UAI dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal 29 giugno 2004 (data dell'ultima decisione cresciuta in giudicato) fino alla data dell'impugnata decisione (26 gennaio 2006) e da questa data in poi. L'UAI emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad visita specialistica in cardiologia. Il paziente effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto sarà poi inviato in esame ad un altro servizio medico
9 dell'UAI il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il giugno 2004 ed il 26 gennaio 2006, data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare, dal punto di vista medico, nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi. 10. 10.1 Non vengono prelevate spese processuali. 10.2 In base all'art. 64 PA, l'Autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- da porre a carico dell'Ufficio AI intimato. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 26 gennaio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero affinché completi l'istruttoria ai sensi del considerando 9 e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. La presente sentenza è comunicata: - al ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità intimata (n. di rif. _______; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
10 Il Giudice : Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi di diritto Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale. Data di spedizione: