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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2007 C-2614/2006

12 aprile 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,248 parole·~6 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte III C-2614/2006 {T 0/2} Sentenza del 12 aprile 2007 Composizione: Giudice Parrino; Cancelliere Croci Torti. A._______ ricorrente, patrocinato dall' avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, casella postale, 6901 Lugano, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto considerando in diritto che: A._______, cittadino italiano, nato il 15 maggio 1947, ha formulato in data 20 luglio 2004, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità o del diritto a provvedimenti professionali; mediante decisione del 2 novembre 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile; A._______, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, ha presentato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera AI; mediante decisione su opposizione del 29 novembre 2005, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente; con tempestivo gravame del 28 dicembre 2005, depositato alla posta il 30 dicembre successivo, A._______, sempre rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera d'invalidità; preso atto del ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (preavviso del 3 febbraio 2006) e l'UAIE (risposta del 13 febbraio 2006) hanno proposto la reiezione del gravame; ricevute le osservazioni delle rispettive amministrazioni AI, l'avv. Cereghetti, con scritto del 16 febbraio 2006, ha proposto di acquisire agli atti l'incarto che vede opposto l'interessato alla Compagnia d'assicurazioni "La Ginevrina" in una causa assicurativa pendente presso la Pretura di Mendrisio Nord; con uno scritto del 12 giugno 2006 la parte ricorrente ha inoltre prodotto una perizia ortopedica di parte redatta il 9 giugno 2006 dal Dott. Caranzano; nella duplica del 20 luglio 2006, l'Ufficio AI ticinese, dopo aver sentito il proprio consulente medico, ha riproposto la reiezione del gravame; a queste conclusioni si è allineato l'UAIE nella sua duplica del 14 agosto 2006; in data 10 dicembre 2006, il Dott. Salani, specialista in reumatologia, ha rassegnato alla Pretura di Mendrisio Nord, la perizia ordinata nell'ambito della menzionata vertenza che oppone l'interessato alla compagnia d'assicurazione "La Ginevrina"; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 2 febbraio 2007, ha quindi invitato la parte intimata a volersi esprimere in merito alla perizia del Dott. Salani; l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto l'incarto al proprio medico di

3 fiducia ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche, un'incapacità di guadagno del 42%; nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto al quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2004; dal canto suo, l'UAIE, nella sua presa di posizione del 7 marzo 2007, propone anch'egli l'ammissione parziale del ricorso; chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il rappresentante del ricorrente, con scritto del 5 aprile 2007, ha dichiarato aderire alla soluzione indicata; i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]); in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA, RS830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito; ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto al quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio 2004, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo; il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata, a A._______ essendo riconosciuto il diritto al quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2004;

4 in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; giusta l'art. 7 cpv. 2 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 (TS-TAF, RS 173.320.2), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, di replica ed i successivi interventi della parte ricorrente e la documentazione esibita, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase TS-TAF, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; non si percepiscono spese; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 29 novembre 2005 annullata. A A._______ viene riconosciuto il diritto al quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2004. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. Non si prelevano spese. 5. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

5 Rimedi di diritto Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale. Il Giudice: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

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