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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2023 C-2546/2021

31 agosto 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,962 parole·~10 min·1

Riassunto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; procedura in restituzione di rendite indebitamente riscosse (decisione su opposizione del 30 aprile 2021)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-2546/2021

Decisione d e l 3 1 agosto 2023 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; procedura in restituzione di rendite indebitamente riscosse (decisione su opposizione del 30 aprile 2021).

C-2546/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 30 aprile 2021, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 20 aprile 2021 e confermato la propria decisione del 29 marzo 2021, mediante la quale ha chiesto all’interessata (figlia del de cuius e qui ricorrente) la restituzione, in qualità di coerede, dell’importo di fr. 1'508.-, a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al de cuius nel mese di settembre del 2020 (è fatto riferimento all’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA). 2. Il 28 maggio 2021, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 30 aprile 2021 mediante il quale ha segnalato che vuole rinunciare all’eredità del proprio padre (e sarebbe intenzionata ad intraprendere la procedura di rinuncia all’eredità per il tramite del Consolato […] in […]; doc. TAF 1). 3. Con scritto del 30 giugno 2021 (doc. TAF 3), la CSC ha formulato una domanda di sospensione della procedura ricorsuale motivata con la necessità di attendere l’esibizione da parte della ricorrente medesima di un valido documento di rinuncia all’eredità del proprio padre (per poi procedere, giusta l’art. 53 cpv. 3 LPGA, ad una riconsiderazione della decisione [su opposizione] impugnata). 4. Con scritto del 25 agosto 2021 (doc. TAF 6), la ricorrente ha confermato di essere d’accordo con la sospensione della procedura di ricorso, precisando che, non appena in suo possesso, avrebbe provveduto a produrre i richiesti documenti di rinuncia all’eredità del proprio padre. 5. 5.1 Con decisione incidentale del 30 novembre 2021 (doc. TAF 8), il Tribunale amministrativo federale ha sospeso – vuoi nell’attesa dell’esibizione da parte della ricorrente medesima di un valido documento di rinuncia all’eredità vuoi per motivi di economia processuale – la causa C- 2546/2021. Questo Tribunale ha altresì precisato che la procedura di ricorso avrebbe potuto essere ripresa – d’ufficio o su richiesta motivata di una parte – qualora non fosse risultata (più) giustificata la sospensione.

C-2546/2021 Pagina 3 5.2 Con lettera del 14 marzo 2022 (doc. TAF 10), il Tribunale amministrativo federale ha notificato nuovamente l’originale della decisione incidentale del 30 novembre 2021 all’insorgente, l’invio raccomandato contenente la menzionata decisione incidentale non avendo potuto, secondo la Posta svizzera (v. lo scritto dell’8 marzo 2022; doc. TAF 9), essere notificato alla ricorrente. 6. 6.1 Con provvedimento del 30 maggio 2023 (doc. TAF 11), il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, invitato la ricorrente ad indicare se ha intrapreso, o meno, la procedura di rinuncia all’eredità del proprio padre e, dall’altro, nell’eventualità in cui avesse intrapreso la procedura di rinuncia all’eredità del proprio padre, l’ha altresì invitata ad esibire un valido documento di rinuncia all’eredità del proprio padre. 6.2 Con scritto del 5 luglio 2023 (doc. TAF 13), la ricorrente ha informato questo Tribunale di voler pagare l’importo di fr. 1'508.- (a titolo di rendita di vecchiaia che sarebbe stata versata a torto al de cuius nel mese di settembre del 2020). 6.3 Con lettera del 18 luglio 2023 (doc. TAF 15), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso all’insorgente i dati necessari per poter effettuare il versamento in favore della CSC. 6.4 Nell’ambito di un’altra procedura ricorsuale pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale – contro una decisione su opposizione della CSC mediante la quale è pure stata chiesta, ad un coerede, la restituzione dell’importo di fr. 1'508.- (per tale importo i coeredi rispondono di principio solidalmente) – con scritto del 14 agosto 2023 (doc. TAF 17), quest’ultimo ha informato questo Tribunale che l’importo di fr. 1'508.- è stato versato in favore della CSC il 7 agosto 2023 (secondo l’allegata attestazione bancaria). 7. 7.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 7.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione

C-2546/2021 Pagina 4 con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 7.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 7.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile. 8. Giusta l’art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto, la decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2021 è stata redatta in italiano. Benché il ricorso del 28 maggio 2021 sia stato redatto in tedesco, la ricorrente avendo peraltro indicato di essere d’accordo che il procedimento si svolgesse in lingua italiana (v. lo scritto del 25 agosto 2021; doc. TAF 6), l’italiano ha costituito la lingua della procedura ricorsuale, di modo che si giustifica di redigere la presente sentenza in italiano. 9. In virtù dell’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. In tale ambito, e di principio, la persona obbligata alla restituzione deve restituire l’importo integrale di tutte le prestazioni assicurative indebitamente riscosse (Direttive dell’UFAS sulle rendite [DR] dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [valide dal 1° gennaio 2003; stato al 1° gennaio 2021] cifra marginale 10607). Al decesso della persona obbligata alla restituzione (di rendite indebitamente riscosse) il debito passa agli eredi (art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA [RS 830.11]), sempre che non abbiano rinunciato alla successione (DTF 129 V 70 e DTF 96 V 72). L’obbligo di restituzione che incombeva al defunto passa, con l’accettazione della successione, ai suoi eredi, anche se la richiesta di restituzione non è stata fatta valere quando il defunto era

C-2546/2021 Pagina 5 ancora in vita. In questo caso, la decisione di restituzione deve essere indirizzata a tutti gli eredi e notificata ad ognuno di loro (DR cifra marginale 10606). Nella motivazione della decisione su opposizione del 30 aprile 2021, la CSC ha indicato che ciascuno degli eredi del defunto è tenuto a rispondere dei debiti ereditati per la totalità degli stessi, di modo che essa era tenuta a procedere al recupero delle prestazioni indebitamente versate (al de cuius) agendo direttamente contro (ciascuno de)gli eredi (del de cuius; v., sulla questione, la decisione su opposizione della CSC del 30 aprile 2021 pag. 2). Ora, se per l’estinzione integrale del debito in restituzione di fr. 1'508.- gli eredi sono certo solidalmente responsabili – ma possono senz’altro concordare fra loro le modalità concernenti la restituzione alla CSC dell’indebito di fr. 1'508.- – non devono sicuramente versare, né individualmente né collettivamente, una somma eccedente i menzionati fr. 1'508.-. Se per inavvertenza da parte degli eredi stessi ciò dovesse tuttavia accadere, la CSC dovrebbe poi provvedere alla restituzione dell’eccedenza. 10. 10.1 Con scritto del 14 agosto 2023 (doc. TAF 17), un coerede ha informato questo Tribunale che l’importo di fr. 1'508.- è stato versato in favore della CSC il 7 agosto 2023 (secondo l’allegata attestazione bancaria). La CSC ha poi confermato, su richiesta di questa Corte, con scritto di posta elettronica del 22 agosto 2022 (doc. TAF 19), di “aver ricevuto” l’importo di fr. 1'508.-. 10.2 Da quanto esposto, discende che la procedura della causa C- 2546/2021 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 16 agosto 2023 (momento in cui è stato ricevuto da questo Tribunale lo scritto del coerede del 14 agosto 2023 e in cui è venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura). Dall’altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’interesse degno di protezione della ricorrente all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, a seguito del versamento il 7 agosto 2023 in favore della CSC (da parte di un coerede) dell’importo oggetto del litigio. 11. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 12. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto il motivo

C-2546/2021 Pagina 6 che ha portato allo stralcio dai ruoli della causa, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2018 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2546/2021 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La procedura di ricorso in esame ha da considerarsi siccome ripresa al più tardi il 16 agosto 2023. 2. La causa C-2546/2021 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2546/2021 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte interessata – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-2546/2021 — Bundesverwaltungsgericht 31.08.2023 C-2546/2021 — Swissrulings