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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2018 C-2498/2018

6 settembre 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,104 parole·~11 min·5

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 15 marzo 2018)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2498/2018

Sentenza d e l 6 settembre 2018 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, rappresentata dall'avv. Marco Garbani, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 15 marzo 2018).

C-2498/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 15 marzo 2018, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata il 5 luglio 2017 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1973, da ultimo attiva in qualità di commessa per la vendita e responsabile cucina (doc. 10 pagg. 31 e segg. e doc. 58 pagg. 227 e segg.). Nella motivazione della decisione del 15 marzo 2018 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 30 novembre 2017 (doc. 49 pagg. 176 e segg.) risulta che l’interessata presenta, nell’attività di ausiliaria di pulizie e ausiliaria di cucina, un’incapacità lavorativa totale dal 5 dicembre 2016 al 4 dicembre 2017 e del 50% dal 5 dicembre 2017 (intesa come riduzione del rendimento), mentre, in attività adeguata, l’incapacità lavorativa risulta totale dal 5 dicembre 2016 al 4 dicembre 2017 e dello 0% dal 5 dicembre 2017. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità dello 0%. 2. Il 27 aprile 2018, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 15 marzo 2018, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo medico che da quello economico e chiesto il rinvio degli atti per nuova decisione. L’insorgente ha altresì fatto valere una violazione del diritto di essere sentito, da un lato, non avendole l’autorità inferiore trasmesso copia del rapporto del SMR del 26 febbraio 2018 (doc. 57 pag. 226), posteriore all’emanazione del progetto di decisione del 22 dicembre 2017 (doc. 53 pagg. 203 e segg.) e posto a fondamento della decisione impugnata e, dall’altro lato, non essendosi la stessa espressa quanto alla documentazione medica trasmessa dall’interessata per il tramite della posta elettronica il 15 marzo 2018. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e allegati). 3. Con risposta dell’11 giugno 2018, l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Ufficio AI) dell’8 giugno 2018 (doc. TAF 4 e allegato).

C-2498/2018 Pagina 3 4. Con scritto del 20 giugno 2018, l’insorgente ha trasmesso il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e corredato dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 6 e allegati). 5. Nella replica del 17 luglio 2018, l’insorgente si è integralmente riconfermata nelle proprie richieste e conclusioni. Ha altresì allegato il “Decreto di omologa” del 3 luglio 2018 del Tribunale di B._______ e la perizia giudiziaria, “Relazione di consulenza tecnica medico-legale”, del 9 aprile 2018 della dott.ssa C._______, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia. In quest’ultima è indicato che l’interessata – affetta da epatite cronica attiva con esiti di infarto miocardico trattato con stent coronarico, cardiopatia classe 2 NYHA –, è da considerarsi invalida in misura del 75% e che “non è in grado di svolgere un’attività lavorativa per più di tre ore” al giorno (doc. TAF 7 e allegati). 6. Sulla base della duplica dell’Ufficio AI del 9 agosto 2018, che a sua volta si fonda sull’annotazione del dott. D._______, medico del SMR, dell’8 agosto 2018, l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici negli ambiti cardiologico, epatologico, psichiatrico ed internistico al fine di valutare la residua capacità lavorativa sia nell’attività abituale che in attività sostitutive adeguate (doc. TAF 9 e allegati). 7. 7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-2498/2018 Pagina 4 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 8. 8.1 La ricorrente ha sollevato la censura di violazione del diritto di essere sentito. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in considerazione dell’esito della presente lite, accoglimento del ricorso e rinvio degli atti per ulteriori accertamenti, conformemente alle richieste ricorsuali, la questione inerente all’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte dell’UAIE può essere lasciata indecisa. 8.2 La ricorrente ha pure chiesto – qualora questo Tribunale dovesse ritenerlo necessario (cfr. ricorso pag. 2 in fine) – di sentire il dott. E._______ e la dottoressa curante. Conto tenuto dell’esito della lite, tali audizioni non sono necessarie. 9. 9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato nell’annotazione del medico SMR dell’8 agosto 2018, è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di specialisti in cardiologia, epatologia, psichiatria ed internistica. In tal senso, basti

C-2498/2018 Pagina 5 rilevare che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di causa di data anteriore alla decisione impugnata, risulta che la ricorrente soffre di affezioni cardiache (esiti da infarto del miocardio, classe NYHA 1 [cfr. doc. 4 pag. 11, doc. 7 pag. 15 e doc. 49 pagg. 176 e segg.] oppure NYHA 2 [cfr. perizia giudiziaria allegata al doc. TAF 7], nonché di cardiopatia ischemicoipertensiva [cfr. doc. 52 pagg. 188 e segg.]), epatologiche ed internistiche (epatopatia HBV ed HCV correlata [cfr. doc. 49 pagg. 176 e segg. e doc. 52 pagg. 188 e segg.]), nonché psichiatriche (sindrome ansioso-depressiva reattiva [cfr. doc. 41 pagg. 149 e segg., doc. 49 pagg. 176 e segg. e doc. 52 pagg. 188 e segg.]). Ne consegue che le patologie di cui soffre la ricorrente giustificano i menzionati esami specialistici – sinora non eseguiti dall’autorità inferiore – al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata – rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante – dello stato di salute dell’insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa. 10.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare in cardiologia, epatologia, psichiatria ed internistica), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (v. segnatamente la “semiartropatia” alle spalle segnalata nella perizia medica particolareggiata E 213 del 28 novembre 2017 [doc. 52 pagg. 188 e segg.]), ed emani una nuova decisione. 10.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare (che avrebbe già dovuto essere esperita prima dell’emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue. 10.4 Ritenuto che nella duplica del 14 agosto 2018, l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale presentata dall'insorgente (esperire ulteriori accertamenti specialistici), proposta che è accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario né trasmettere all’interessata copie della duplica dell’autorità inferiore del 14

C-2498/2018 Pagina 6 agosto 2018 e dei suoi allegati (doc. TAF 9, documentazione che è trasmessa all’insorgente in copia unitamente alla presente sentenza), né accordare alla ricorrente un termine per pronunciarsi sulla proposta dell’UAIE prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 10.5 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell’esito della lite, l’ulteriore censura sollevata dalla ricorrente, segnatamente quella sulla valutazione economica, può restare indecisa, l’autorità inferiore dovendo nuovamente pronunciarsi sul caso. 10.6 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 15 marzo 2018 è stata respinta la domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità formulata dall’interessata. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’500.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2498/2018 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 15 marzo 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di oggetto. 3. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della duplica dell’UAIE del 14 agosto 2018, della duplica dell’Ufficio AI del 9 agosto 2018, nonché della presa di posizione del medico SMR dell’8 agosto 2018) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2498/2018 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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