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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2007 C-2485/2007

19 giugno 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,108 parole·~6 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione del 2 marzo 2007

Testo integrale

Corte III C-2485/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 19 giugno 2007 Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Eduard Achermann ed Elena Avenati-Carpani Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, Porto Valtravaglia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea 5, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore decisione del 2 marzo 2007 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 ritenuto in fatto e considerando in diritto che: mediante decisione del 19 aprile 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INCA di Bellinzona, già regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il X., che la sua richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile; il nominato, rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI da febbraio 2005; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una perizia medica svolta il 10 marzo 2006 dal Dott. B., specialista in ortopedia, Milano; dopo aver sentito il parere del servizio medico dell'AI, mediante decisione su opposizione del 2 marzo 2007, l'UAIE ha respinto l'opposizione di A._______; con atto del 4 aprile 2007, l'assicurato, sempre rappresentato dal Patronato INCA, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad almeno la mezza rendita AI a decorrere da dicembre 2003; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una nuova relazione del Dott. B. del 26 marzo 2007; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 9 maggio 2007, ha annotato che il caso richiede una valutazione ortopedica e psichiatrica approfondita; nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 maggio 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino propone la reiezione dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico; a questa soluzione si è associato l'UAIE nella sua risposta del 29 maggio 2007; con ordinanza del 4 giugno 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, la risposta dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

3 la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità; secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga; ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e il rapporto del Dott. B., si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato;

4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 2 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata AG) - all'autorità inferiore (n. di rif. 1.; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

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