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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2020 C-2445/2020

10 luglio 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·928 parole·~5 min·6

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità, riconsiderazione del diritto ad una rendita.

Testo integrale

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Corte III C-2445/2020

Sentenza d e l 1 0 luglio 2020 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Valentina Sabia, Studio legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, riconsiderazione del diritto ad una rendita (decisione del 25 marzo 2020).

C-2445/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 25 marzo 2020, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha confermato, in applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, la soppressione, con effetto al 1° dicembre 2014, della mezza rendita d’invalidità versata fino ad allora all’interessato. 2. Il 5 maggio 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 25 marzo 2020, mediante il quale ha chiesto (d’accogliere il gravame e) di riformare la decisione impugnata nel senso di riconoscergli il diritto ad (almeno) una mezza rendita d’invalidità (anche successivamente al 1° dicembre 2014). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 19 maggio 2020 (notificata il 27 maggio 2020; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva il 26 giugno 2020 – è, nel frattempo, decorso infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato

C-2445/2020 Pagina 3 da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 19 maggio 2020. Ciò premesso, non vi è peraltro necessità da parte di questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio – segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe eventualmente stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale – prima della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2445/2020 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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