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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2010 C-2421/2009

29 ottobre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,956 parole·~20 min·2

Riassunto

Persone soggette al diritto in materia di asilo | Permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LA...

Testo integrale

Corte II I C-2421/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 ottobre 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, cancelliera Mara Vassella. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'approvazione al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2421/2009 Fatti: A. Entrato in Svizzera il 21 ottobre 2002 attraverso il valico di Chiasso, A._______, cittadino pakistano nato il ..., alias B._______, nato il ..., ha depositato una domanda d'asilo a Chiasso il 23 dicembre 2002. B. L'interessato è stato assunto in qualità di lavapiatti dal 2 settembre 2003 presso il Ristorante C._______ e a decorrere dal 4 giugno 2004 quale ausiliario di cucina nel Ristorante D._______. C. Con decreto di accusa del 29 settembre 2003, il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla multa di fr. 200.- e al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 75.70 a titolo di ri sarcimento per aver conseguito e ottenuto fraudolentemente prestazioni di trasporto sulla tratta tra Bellinzona e Lugano l'11 agosto 2003. D. Con decisione del 3 marzo 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente UFM) ha respinto la domanda d'asilo interposta dall'interessato. A quest'ultimo è stato dunque impartito un termine per lasciare la Svizzera al 28 aprile 2004, sotto comminatoria di mezzi coercitivi in caso di trasgressione. Il 31 marzo 2004, l'interessato ha impugnato la predetta decisione davanti all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Con sentenza del 10 agosto 2006, la CRA ha respinto il ricorso. Con missiva del 14 agosto 2006, l'UFM ha impartito un nuovo termine all'interessato per lasciare la Svizzera al 5 ottobre 2006. L'interessato è stato reso edotto dell'obbligo di intraprendere tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dei documenti di viaggio per la partenza dalla Svizzera. Il 7 settembre 2006 l'interessato ha postulato la proroga del termine di partenza. L'UFM ha respinto la richiesta il 25 settembre 2006 (recte 22 settembre 2006) riconfermando la partenza dell'interessato alla data prevista. Pagina 2

C-2421/2009 Con scritto del 22 settembre 2006 l'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, attualmente: Sezione della Popolazione) che l'interessato aveva preso atto di dover lasciare la Svizzera entro il 5 ottobre 2006 e del suo dovere di procurarsi i documenti necessari al fine di poter lasciare la Svizzera. Il 17 ottobre 2006 la SPI ha inoltrato presso l'UFM una domanda di sostegno all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. E. Nel frattempo, con decreto d'accusa del 9 gennaio 2006, il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni per aver ricettato un telefono cellulare al prezzo di fr. 50.-. F. Con scritto del 26 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patroci natore, l'interessato ha richiesto una proroga del permesso di lavoro presso la SPI, non avendo ancora ottenuto il passaporto da parte dell'Ambasciata del Pakistan. L'autorità adita ha dichiarato con scritto del 6 novembre 2006 che per continuare l'attività lavorativa era necessario presentare regolare domanda di rinnovo del suo permesso N all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano e, nel contempo, doveva continuare gli sforzi per ottenere i documenti di legittimazione rivolgendosi alla sua Ambasciata o direttamente alle competenti autorità del Pakistan. Il permesso N è stato rinnovato in favore dell'interessato sino al 20 aprile 2007 e poi sino al 20 ottobre successivo. G. Con missiva del 17 gennaio 2007, la SPI ha nuovamente richiesto all'UFM se fosse possibile ottenere un documento di viaggio a favore dell'interessato. In seguito a tale richiesta, con scritto del 22 gennaio 2007 l'UFM ha richiesto presso l'Ambasciata del Pakistan il rilascio di un documento di viaggio in favore dell'interessato. H. Interrogato dalla Polizia cantonale ticinese, l'interessato ha dichiarato di essere d'accordo di rientrare in Patria qualora avesse ottenuto un lasciapassare dal Pakistan (cfr. verbale d'interrogatorio del 24 aprile Pagina 3

C-2421/2009 2007). Con fax del 25 giugno 2007 l'UFM ha informato la SPI che la suddetta Ambasciata aveva l'intenzione di effettuare presso la sua sede a Berna un'audizione prevista per il 5 luglio 2007. Dal relativo protocollo d'audizione risulta che l'interessato ha insistito sul fatto che tutti i suoi famigliari erano deceduti e che egli non ha più alcun contatto in Pakistan. I. Con istanza dell'8 novembre 2007, agendo per il tramite del suo patro cinatore, l'interessato ha inoltrato presso l'Ufficio regionale degli stranieri un'istanza volta ad ottenere un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Con scritti del 14 febbraio, 24 aprile e 1° luglio 2008, la SPI ha solleci tato l'interessato affinché producesse un documento di identità o, segnatamente, indicasse gli sforzi messi in atto per ottenerlo. Con lettera del 10 luglio 2008, l'interessato ha informato la SPI che i dati forniti al momento della presentazione della domanda d'asilo non corrispondevano al vero. Egli era tuttavia in possesso di una copia del passaporto da cui risultavano le sue vere generalità, ovvero che il suo nome era A._______ nato il .... Non disponendo più dell'originale, l'interessato si era rivolto all'Ambasciata del Pakistan a Berna per farsi rilasciare un nuovo passaporto ma quest'ultima ha dichiarato di non rilasciare passaporti ai propri concittadini in possesso di un permesso N. Qualora l'interessato avesse ottenuto un permesso di dimora B, egli avrebbe potuto richiedere il rilascio di un passaporto nazionale valido. J. Il 7 novembre 2008 la SPI ha proposto la concessione di un permesso di dimora annuale a favore dell'interessato ad ha trasmesso l'incarto per approvazione all'UFM. Con missiva del 21 gennaio 2009 l'UFM ha informato l'interessato che prevedeva di rifiutare l'approvazione siccome le condizioni di qui all'art. 14 cpv. 2 LAsi non erano adempiute. L'autorità di prime cure ha concesso all'interessato un termine fino al 4 febbraio 2009 al fine di espri mersi in merito. Pagina 4

C-2421/2009 Con scritto del 4 febbraio 2009, l'interessato ha dichiarato di essere pentito di aver fornito un'altra identità, sottolineando che se avesse ri chiesto la rettifica dei dati personali prima della presentazione della domanda non sarebbe stata verosimilmente contestata la violazione dell'obbligo di collaborare. Egli ha inoltre fatto valere di essere autonomo finanziariamente e di non aver mai violato l'ordinamento giuridico svizzero. La sua buona integrazione deve pertanto essere considerata preponderante rispetto alla lieve violazione dell'obbligo di collaborare. K. Con decisione del 18 marzo 2009, l'UFM ha rifiutato l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi a favore dell'interessato sottolineando che soltanto nell'ambito della procedura di richiesta di un permesso di dimora egli ha fornito la fotocopia di un passaporto nazionale con le sue vere generalità. Così facendo egli è venuto meno all'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 8 LAsi durante la procedura d'asilo. La rettifica dei dati appena prima di presentare la domanda di rilascio di un permesso di dimora non modifica sostanzialmente la situazione, poiché l'interessato ha consapevolmente mentito alle autorità basando tutta la procedura d'asilo su dati personali falsi. Ne consegue che il fatto di non aver rivelato la sua identità rappresenta un motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). L'UFM ha poi aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dall'interessato, egli è stato condannato a due riprese. L. Il 21 aprile 2009 l'interessato è insorto contro la suddetta decisione postulandone l'annullamento nonché l'approvazione al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Egli ha inoltre richiesto di essere esentato dal pagamento anticipato delle spese di giudizio. In sostanza il ricorrente ha ribadito quanto dichiarato nello scritto del 4 febbraio 2009. Egli ha poi ri tenuto che la sua situazione deve essere considerata un caso di rigore vista la sua buona integrazione e che pertanto l'aver nascosto la sua identità nonché i reati succitati non possono essere ritenuti determinanti. M. Con decisione incidentale del 10 giugno 2009, il Tribunale ha accolto l'istanza di gratuito patrocino a favore dell'interessato. Pagina 5

C-2421/2009 N. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 30 giugno 2009 l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione del gravame affermando che il ricorrente ha intenzionalmente occultato alle autorità la sua identità ed ha presentato una copia del passaporto riportante le vere generalità unicamente al momento della domanda volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora B. Tale comportamento deve essere ritenuto abusivo e non rispettoso dei principi dello Stato di diritto. O. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 3 agosto 2009 il ricorrente si è richiamato alle sue argomentazioni precedenti, sottolineando in sostanza che la prassi dimostra che spesso i dati dei richiedenti l'asilo vengono modificati in corso di procedura e che il comportamento del ricorrente non può essere ritenuto tale come descritto dall'autorità inferiore. P. Con duplica del 22 settembre 2009 l'UFM si è riconfermato nelle sue allegazioni ed ha osservato che l'agire del ricorrente costituisce un comportamento abusivo che si distanzia sostanzialmente dal rettificare la propria identità nel corso della procedura o a procedura conclusa al fine di avere una registrazione corretta dei propri dati. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con Pagina 6

C-2421/2009 l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il benestare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo le seguenti disposizioni devono essere soddisfatte: a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale Pagina 7

C-2421/2009 grave. In paragone alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che, oltre all'ammissione provvisoria, hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM. 3.2 3.2.1 Come sopra menzionato, la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Nella presente fattispecie, la SPI ha trasmesso l'incarto in oggetto con un preavviso favorevole all'UFM il 7 novembre 2008. Pertanto i criteri applicabili al grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi devono essere valutati in considerazione dell'art. 31 OASA entrato in vigore il 1° gennaio 2008. 3.2.2 I criteri determinanti per l'apprezzamento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista rappresentativa di criteri da esaminare al fine di riconoscere l'esistenza di un caso di rigore personale. Pagina 8

C-2421/2009 4. 4.1 Il Tribunale ha avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in meri to all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Infatti conformemente a tale concezione, l'art. 31 OASA, il quale disciplina i casi personali particolarmente gravi, rinvia all'art. 14 cpv. 2 LAsi e al l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. 4.2 Il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica chiaramente che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrit tive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). 4.3 Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in rapporto con l'art. 13 lett. f OLE, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. Nell'apprezzamento di un caso di rigore occorre tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto. Ne discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale e oggi ripresi all'art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). Va segnatamente tenuto conto della situazione particolare delle persone che hanno fatto o fanno l'oggetto di una procedura d'asilo (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3). D'altro canto, il fatto che lo straniero abbia soggiornato in Svizzera durante un lungo periodo, che si sia ben integrato socialmente e professionalmente e che il suo comportamento non abbia mai dato adito a lagnanza alcuna, non è sufficiente per costituire un caso personale di estrema gravità; è inoltre necessario che la relazione della persona interessata con la Svizzera sia stretta e che non si possa esigere da essa che vada a vivere in un altro paese, segnatamente nel suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40 consid. 5.2.1 e giurisprudenza ivi citata). A questo titolo va sottolineato Pagina 9

C-2421/2009 che le relazioni di lavoro, d'amicizia o di vicinato che il ricorrente ha allacciato durante il periodo di permanenza in Svizzera non costituiscono di principio dei legami talmente stretti con la Svizzera atti a mettere la persona interessata in una situazione di bisogno personale grave, in caso di ritorno nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2). Va infine sottolineato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve rivelare la sua identità. 5. Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito all'art. 31 cpv. 2 OASA ed ha ritenuto che questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in particolare per quanto concerne il fatto che il richiedente sia tenuto a rivelare la propria identità. Essa infatti non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine il Tribunale ha osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi menti ivi citati). 6. In concreto, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo il 23 dicembre 2002 sotto una falsa identità. La domanda è stata respinta su ricorso dalla CRA il 10 agosto 2006 ed è stato impartito al ricorrente un termine di partenza al 5 ottobre 2006. Nonostante egli fosse stato informato a più riprese dell'obbligo di intraprendere tutti i passi necessari per l'ottenimento dei documenti di viaggio, l'interessato non ha mai ottemperato a tale richiesta sottacendo la sua vera identità e ostacolando volontariamente il rilascio dei suoi documenti di viaggio da parte dell'Ambasciata del Pakistan (cfr. audizione presso tale Ambasciata). Pure in occasione dell'istanza dell'8 novembre 2007 volta alla concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi egli ha declinato la falsa identità utilizzata in precedenza. Solo nel luglio 2008 ed a seguito delle sollecitazioni formulate dalla SPI, il ricorrente ha rivelato la sua vera identità esibendo copia del suo passapor - Pagina 10

C-2421/2009 to pakistano. Egli ha pertanto volutamente celato la sua identità anche al momento dell'introduzione dell'istanza di concessione del permesso di dimora per poi dichiararla improvvisamente nel corso di tale procedura senza addurre alcuna motivazione attendibile. Tale atteggiamento disattende il principio della buona fede e non trova di conseguenza protezione giuridica (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. vollständig überarbeitete Auflage, Zürich/St. Gallen 2006, cifra 712 segg.). Per questo motivo l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazio ne al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. 7. A titolo aggiuntivo, il Tribunale constata tuttavia che neppure le condi zioni di un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute. 7.1 Come già rilevato nei considerandi precedenti, il fatto che uno straniero abbia soggiornato in Svizzera durante un periodo relativamente lungo, che sia ben integrato socialmente e professionalmente e che il suo comportamento non abbia dato adito a lagnanza alcuna non è sufficiente al fine di ammettere un caso personale particolarmente rigoroso (cfr. DTF 128 II 200 consid. 4 e sentenze precitate). È inoltre necessario che la non riconoscenza di una caso di rigore comporti per la persona toccata delle gravi conseguenze personali. 7.2 In concreto il ricorrente è entrato in Svizzera all'età di 29 anni e vi soggiorna da otto. In questo periodo egli ha sicuramente instaurato dei rapporti e, mediante il suo impiego, ha potuto garantire la sua indipendenza finanziaria. Tuttavia, da quanto emerso, non può prevalersi di legami profondi e duraturi, idonei ad ammettere un caso di rigore personale. Mediante le attività svolte finora egli non ha acquisito delle conoscenze o qualifiche specifiche che non potrebbe più mettere in pratica nel suo paese d'origine. Neppure la sua evoluzione professionale è stata considerevole a tal punto da giustificare l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA. Inoltre, per quanto attiene alle pene inflitte al ricorrente con i decreti d'accusa del 29 settembre 2003 rispettivamente del 9 gennaio 2006, nonostante queste siano di lieve entità, va osservato che il ricorrente non ha saputo mantenere un comportamento rispettoso dei principi dello Stato di diritto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b OASA). Infine si constata che l'interessato è nato in Pakistan, luogo in cui ha trascorso tut- Pagina 11

C-2421/2009 ta la sua infanzia e la sua gioventù e buona parte della sua vita d'adul to. Questi anni appaiono essenziali per la formazione della personalità e per l'integrazione sociale e culturale (cfr. DTF 123 II 125 consid. 49), ragione per la quale egli non avrà grandi difficoltà a reinserirsi socialmente e professionalmente nel suo Paese d'origine. 7.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un sog giorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effet tivamente, una volta ritornato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Pakistan. Tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di una situazione di estrema gravità per sonale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato dalle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui anche la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Pertanto anche in considerazione del suo grado d'integrazione l'interessato non avrebbe potuto avvalersi di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi. 8. Ne discende che l'UFM con decisione del 18 marzo 2009 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patrocinio pertanto non si prelevano spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Pagina 12

C-2421/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: Pagina 13

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