Corte II I C-2345/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° ottobre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Johannes Frölicher, cancelliera Paola Carcano. L_______, patrocinato dall'Avv. Dott. Elio Brunetti, via Curti 19, casella postale 5158, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-2345/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, in esito ad una procedura di revisione, con decisione del 1° marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a L._______, cittadino italiano, nato il _______, che la mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° agosto 1995 sarebbe stata soppressa dalla fine del mese che segue l'intimazione della stessa, che, con gravame del 28 marzo 2007, L._______, regolarmente rappresentato dall'avvocato Elio Brunetti di Lugano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, che, con decisione incidentale dell'11 maggio 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha respinto l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2007, che, con ordinanza del 10 luglio 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso, che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al Dott. D._______, il quale, nella sua relazione del 29 agosto 2007, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di Bellinzona, che, pertanto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 29 agosto 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 settembre 2007, propongono di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, Pagina 2
C-2345/2007 che, in data 7 settembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), Pagina 3
C-2345/2007 che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. D._______ nel suo rapporto del 29 agosto 2007 tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare effettuando tutti gli esami oggettivi che il caso richiede presso il SAM di Bellinzona, che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, se, in un ricorso contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita, l'effetto sospensivo è ritirato, questo ritiro dura, in linea di massima, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti supplementari, ugualmente durante tutta questa procedura d'esame e fino alla notifica della nuova decisione (DTF 106 V 18, confermata in DTF 129 V 370), che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame e contrariamente a quanto postulato dall'UAIE, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'800.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4
C-2345/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 1° marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'800.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5