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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2014 C-2301/2013

8 gennaio 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,021 parole·~15 min·1

Riassunto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 22 marzo 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2301/2013

Sentenza dell ' 8 gennaio 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 22 marzo 2013).

C-2301/2013 Pagina 2 Fatti: A. A.a Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 17 maggio 2001, del 19 novembre 2002 e del 31 gennaio 2003 (doc. 10 pag. 2, 5 e 8), l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha erogato in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con due figlie (doc. 2 pag. 8 e 32 pag. 8) – una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 2001 ed una rendita intera a decorrere dal 1° maggio 2001. Con decisione del 4 dicembre 2003 (doc. 10 pag. 1), l'Ufficio AI ha ricalcolato, con effetto al 1° aprile 2004, la rendita d'invalidità, il marito dell'interessata avendo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° aprile 2004. A.b Il 12 febbraio 2004, a seguito del rimpatrio dell'assicurata, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 8 pag. 1). Con decisione del 18 giugno 2004, l'UAIE, dopo aver indicato che "(ha) proceduto ad una modifica del calcolo della rendita precedentemente attribuita avendo constatato che lo stesso era errato", ha ridotto l'importo della rendita (doc. 37; v. anche doc. 34 [decisione dell'UAIE del 19 aprile 2004]). Con decisioni del 31 ottobre 2005, l'UAIE, dopo aver precisato all'interessata che "in seguito al verificarsi dell'evento assicurato da parte del suo coniuge, la rendita corrispostale finora (veniva) sostituita dalla presente prestazione", ha aggiornato l'importo della rendita (doc. 42 e 43). Il diritto alla rendita intera è poi stato confermato con comunicazione del 27 febbraio 2008 (doc. 120). B. Il 6 settembre 2012, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 137 pag. 1; v. anche doc. 124 [scritto dell'autorità inferiore del 20 aprile 2012, mediante il quale l'interessata è stata invitata a presentare una domanda di rendita di vecchiaia, ritenuto che, una volta raggiunta l'età del pensionamento secondo la legislazione svizzera, la rendita d'invalidità sarebbe stata sostituita da una rendita di vecchiaia]). C. Nella decisione su opposizione del 22 marzo 2013 (doc. 148), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 12 ottobre 2012 (doc. 141) e confermato la propria decisione del 14 settembre 2012 (doc. 136) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessa-

C-2301/2013 Pagina 3 ta una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 1'736.-- al mese dal 1° ottobre 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 28 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 68'816.--, una scala delle rendite 43 ed un plafonamento delle rendite di vecchiaia dei coniugi. D. Il 20 aprile 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 22 marzo 2013 mediante il quale ha contestato, sostanzialmente, la scala delle rendite afferente alla rendita di vecchiaia del marito (v. l'annotazione manoscritta sull'allegato originale della decisione impugnata). L'insorgente si è poi doluta dell'erroneità delle decisioni di rendita d'invalidità che la concernono personalmente. Ha esibito documenti di data intercorrente da dicembre 1994 ad agosto 2000 concernenti la procedura d'istruttoria della domanda di rendita d'invalidità (doc. TAF 1). E. Nella risposta al ricorso del 27 giugno 2013, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. Per conseguenza, a giusta ragione è stato deciso di erogare alla ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 1'736.-- al mese dal 1° ottobre 2012 (doc. TAF 5; v. anche doc. 133 [foglio di calcolo]). F. F.a Nella replica del 29 luglio 2013, la ricorrente ha segnalato di accettare la risposta al ricorso presentata dall'autorità inferiore il 27 giugno 2013. L'insorgente ha però poi sottolineato di aver presentato reclamo per "il (suo) passato con l'Ufficio AI del Cantone B._______" (doc. TAF 8). F.b Con provvedimento del 29 agosto 2013, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica della ricorrente (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno

C-2301/2013 Pagina 4 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con la riserva di cui si dirà al considerando 3 del presente giudizio, ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il princi-

C-2301/2013 Pagina 5 pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 153a LAVS, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. Peraltro, il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore, nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, i nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, regolamenti che sostituiscono a partire da tale data i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, fermo restando che sono di principio applicabili i regolamenti in vigore al momento della realizzazione dei fatti determinanti. 3. 3.1 Nel gravame del 20 aprile 2013 (doc. TAF 1), la ricorrente pare dolersi, in modo altresì generico, delle decisioni afferenti alla rendita d'invalidità rese dall'Ufficio AI del Cantone B._______ (e dall'UAIE). Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 27 gennaio 1993 e dell'8 gennaio 1996, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha respinto la domanda di rendita d'invalidità presentata dall'insorgente rispettivamente il 19 novembre 1991 ed il 19 gennaio 1995 (doc. 98 e 102). Il 28 ottobre 1996, la ricorrente ha formulato una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera. Il 2 gennaio 1997, l'Ufficio AI ha deciso che non erano date le condizioni per un esame di merito della nuova domanda di rendita d'invalidità (doc. 96). Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato, ciò che non appare essere stato messo in discussione, neppure dall'insorgente, ritenuto che su un documento annesso all'atto di ri-

C-2301/2013 Pagina 6 corso figura un'annotazione manoscritta secondo cui "capiamo il rifiuto da parte dell'IV del 1993/1996/1997" (doc. TAF 1). Nelle decisioni del 17 maggio 2001, del 19 novembre 2002 e del 31 gennaio 2003 (doc. 10 pag. 2, 5 e 8), l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha poi deciso di erogare in favore della ricorrente una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 2001 ed una rendita intera a decorrere dal 1° maggio 2001. In tale ambito, detta autorità ha ricalcolato, il 4 dicembre 2003, la rendita d'invalidità con effetto al 1° aprile 2004, il marito dell'insorgente avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° aprile 2004 (doc. 10 pag. 1). Le decisioni del 17 maggio 2001, del 19 novembre 2002, del 31 gennaio 2003 e del 4 dicembre 2003 sono pure cresciute incontestate in giudicato. Il 12 febbraio 2004, a seguito del rimpatrio dell'assicurata, gli atti di causa sono stati trasmessi all'UAIE. Detta autorità ha reso una decisione il 18 giugno 2004 (doc. 37) e due decisioni il 31 ottobre 2005 (doc. 42 e 43), mediante le quali ha aggiornato l'importo della rendita d'invalidità. Anche queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. 3.2 Nella decisione impugnata del 22 marzo 2013, l'autorità inferiore si è pronunciata esclusivamente sul diritto della ricorrente ad una rendita di vecchiaia a decorrere dal 1° ottobre 2012, in sostituzione della rendita d'invalidità pagata fino ad allora. Nella misura in cui l'insorgente avesse voluto concludere all'esame della pretesa erroneità delle decisioni di invalidità rese dall'Ufficio AI del Cantone B._______ e dall'UAIE, decisioni peraltro cresciute incontestate in giudicato, tale conclusione è manifestamente inammissibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l'oggetto dell'impugnata decisione, senza che siano date le condizioni per un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413 consid. 2a). Nella misura in cui la ricorrente avesse invece voluto concludere al riconoscimento di una rendita d'invalidità anche dopo il 1° ottobre 2012, tale conclusione dovrebbe essere respinta. L'insorgente (nata il 5 settembre 1948) ha compiuto, il 5 settembre 2012, i 64 anni ed ha dunque diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° ottobre 2012 (art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS). Come rettamente rilevato nella decisione impugnata del 22 marzo 2013, l'insorgente non ha più diritto, ai sensi dell'art. 30 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), ad una rendita d'invalidità a partire dal momento, il 1° ottobre 2012, in cui percepisce una rendita di vecchiaia. Ritenuto che il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 30 LAI), non può nascere un diritto ad una rendita d'invalidità successivamente all'erogazione di una rendita di vecchiaia.

C-2301/2013 Pagina 7 3.3 A titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del Tribunale federale 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 119 V 475 consid. 1b.cc). Anche per questo motivo un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa erroneità delle decisioni di rendita d'invalidità rese dall'Ufficio AI del Cantone B._______ e dall'UAIE) estraneo alla decisione amministrativa, non entra in linea di conto. 4. Per il resto, questo Tribunale rileva che l'autorità inferiore, nella decisione impugnata del 22 marzo 2013 (doc. 148; v. anche doc. 33 [foglio di calcolo]) e nella presa di posizione del 27 giugno 2013 (doc. TAF 5), ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia di fr. 1'736.-- mensili dal 1° ottobre 2012, rendita di vecchiaia calcolata sulla base degli stessi elementi relativi al calcolo della rendita d'invalidità, segnatamente scala delle rendite 43, reddito annuo medio determinante di fr. 68'816.-- (reddito medio annuo determinante di fr. 60'768.-- nel 2004 [v. la decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 4 dicembre 2003 mediante la quale è stata ricalcolata le rendita d'invalidità a seguito dell'erogazione di una rendita di vecchiaia in favore del coniuge; doc. 10 pag. 1] aggiornato al 2012) e plafonamento delle rendite di vecchiaia dei coniugi (rispettivamente di fr. 2'050.-- per la ricorrente [rendita mensile corrispondente ad una scala delle rendite 43 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 68'816.--; Tabella delle rendite 2011 pag. 20] e di fr. 1'966.-- per il coniuge [importo rimasto incontestato], ritenuto che la somma delle rendite dei coniugi deve ammontare al massimo a fr. 3'401.--, ossia al massimo al 150% dell'importo di fr. 2'267.--, che corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia mensile secondo la scala delle rendite 43 [Tabella delle rendita 2011 pag. 20]). L'in-

C-2301/2013 Pagina 8 sorgente non ha comunque presentato in questa sede argomenti o prove che possano giustificare una modifica delle basi del calcolo della rendita come effettuato dall'autorità inferiore (doc. 133), calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha peraltro motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e per quanto ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2301/2013 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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