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Corte III C-2295/2016
Sentenza d e l 7 luglio 2016 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una domanda di revisione (decisione del 30 marzo 2016).
C-2295/2016 Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 30 marzo 2016 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) non è entrato nel merito della domanda di revisione della rendita d’invalidità formulata da A._______, cittadino spagnolo, nato il (allegato al doc. TAF 1). 2. Contro la menzionata decisione il 12 aprile 2016 l'interessato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo implicitamente il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità più elevata di quella in corso; a motivazione del gravame ha prodotto alcuni referti medici (allegati al doc. TAF 1). 3. 3.1. Il TAF, con decisione incidentale del 25 aprile 2016 (doc. TAF 2), notificata all'insorgente il 29 aprile 2016, come risulta dalla ricerca postale svizzera “Easy Track” del 9 giugno 2016 (doc. TAF 4 in toto), lo ha invitato a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. 3.2. Considerato che, entro il termine assegnato, scadente lunedì 30 maggio 2016, non era pervenuto a questo Tribunale né l'ammontare di fr. 800.- (cfr. doc. TAF 3), né la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'anticipo spese, prima di dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte adita, con ordinanza del 16 giugno 2016 (doc. TAF 5), ha concesso al ricorrente la facoltà di dimostrare, entro 15 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa, di aver fatto fronte al pagamento dell'anticipo sulle presunte spese processuali.
C-2295/2016 Pagina 3 L’interpellato, con scritto del 29 giugno 2016 (doc. TAF 6), ha affermato di essere impossibilitato di far fronte al pagamento di fr. 800.- e che intende ritirare il ricorso. 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese UAIE. 5. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase). L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA). 7. 7.1. Nel caso in esame il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, come già indicato (cfr. consid. 3.2), scaduto infruttuoso il 30 maggio 2016. Ne consegue che il ricorso è inammissibile. 7.2. L'insorgente, invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali entro 15 giorni a contare dal giorno successivo la data di notifica dell'ordinanza del 16 giugno 2016 (doc. TAF 5), ha indicato, nel suo scritto del 29 giugno 2016 (doc. TAF 6), di non poter far fronte alla richiesta d’anticipo delle spese processuali e, inoltre, che intende ritirare il ricorso.
C-2295/2016 Pagina 4 7.3. Ora, un’eventuale domanda di esenzione totale o parziale dall’anticipo delle spese processuali avrebbe dovuto essere formulata entro il termine di pagamento, fissato con la decisione incidentale del 25 aprile 2016, debitamente munita delle conseguenze giuridiche del mancato pagamento entro il termine impartito. L’insorgente non ha presentato alcuna domanda di esenzione od uno scritto dal quale potesse emergere la sua impossibilità di far fronte a dette spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La domanda, tardiva, è pertanto irricevibile. 7.4. Si prende atto, comunque, che l’interessato intende peraltro ritirare il ricorso. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
C-2295/2016 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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