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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2007 C-2288/2006

18 dicembre 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,700 parole·~9 min·2

Riassunto

Entrata | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata

Testo integrale

Corte II I C-2288/2006 {T 0/2} Sentenza del 18 dicembre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (presidente di camera), cancelliere Graziano Mordasini. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con scritti del 30 luglio, rispettivamente 1° agosto 2006, A._______ ha invitato B._______, cittadina iraniana nata il... e madre dell'amica C._______, a venire in Svizzera per una visita di un mese, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese relative al soggiorno di quest'ultima ed il suo ritorno in patria al termine del periodo di visita auspicato; che con lettera del 1°/2 agosto 2006, C._______ ed il marito D._______ hanno affermato di non avere potuto invitare personalmente l'interessata in ragione delle loro limitate disponibilità finanziarie; che con missiva del 6 settembre 2006 all'attenzione dell'Ambasciata di Svizzera a Teheran, A._______ si è detto disposto a fornire ulteriori garanzie finanziarie in merito al prospettato soggiorno oltre a quella da esso già prestata in data 11 agosto 2006; che in data 20 settembre 2006, B._______ ha presentato presso la suddetta Ambasciata una domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso l'invitante, precisando nel contempo di essere casalinga; che il 20 novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Iran, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che con scritto del 19 dicembre 2006, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che la figlia ed il genero della richiedente non hanno i mezzi finanziari e logistici per ospitarla e che B._______ intrattiene stretti legami con l'Iran, paese in cui risiedono il marito in condizioni di salute precarie e cinque figli con i rispettivi nipoti di modo che il suo rientro in patria al termine del soggiorno richiesto è garantito; Pagina 2

che il ricorrente ha infine dichiarato di assumersi tutte le spese relative alla visita dell'interessata, sottolineando che essa dispone con il marito di un reddito sufficiente per vivere correttamente in Iran; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 16 febbraio 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse sufficientemente garantito, ritenendo inoltre che essa potrebbe tentare di crearsi un nuovo centro di interessi in Svizzera, e questo indipendentemente dai familiari rimasti all'estero; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase); che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase); Pagina 3

che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 Pagina 4

OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, l'UFM ha ritenuto che l'uscita dalla Svizzera di B._______ al termine del soggiorno auspicato non fosse sufficientemente garantita; che in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Iran non si può di primo acchito escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che il marito, cinque figli ed i nipoti di B._______, la quale viene da sola in Svizzera, vivono in Iran; che la figlia ed il genero della richiedente, riconosciuti quali rifugiati dalle competenti autorità elvetiche, non possono lasciare il territorio della Confederazione; che questi elementi, ai quali si aggiunge il fatto che l'interessata ha 70 anni, rendono poco verosimile l'ipotesi che essa cerchi di installarsi in Svizzera, paese di cui non conosce né le lingue, né la cultura; che il Tribunale prende inoltre atto del contenuto delle lettere di invito del 30 luglio, rispettivamente 1° agosto 2006, così come del ricorso del 19 dicembre 2006, nelle quali il ricorrente ha assicurato le autorità riguardo al fatto che l'invitata avrebbe lasciato la Svizzera al termine del visto concessole; Pagina 5

che A._______ si è poi impegnato ad assumersi tutte le spese relative al soggiorno di quest'ultima (cfr. lettere del 31 luglio e 1° agosto 2006) ed ha prodotto agli atti un'attestazione d'assicurazione in garanzia di tutti i costi legati alla visita; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria di B._______ al termine del soggiorno richiesto è sufficientemente garantito; che il Tribunale considera pertanto che è in violazione del diritto federale che l'autorità inferiore ha rifiutato all'interessata la possibilità di venire in Svizzera per incontrarvi l'invitante, la figlia ed il genero; che di conseguenza il ricorso è ammesso; che l'autorità intimata è invitata ad autorizzare l'entrata in Svizzera di B._______ al fine di permetterle una visita di un mese; che visto l'esito della procedura non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv.1 PA); che in casu si constata che il ricorrente non è patrocinato da un legale e che la presente procedura non gli ha arrecato dei costi indispensabili e relativamente elevati. Il Tribunale ritiene pertanto che egli non deve essere posto a beneficio di alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 6

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. L'UFM è invitato a rilasciare un visto d'entrata in Svizzera in favore di B._______ ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 600.-, versato in data 23 gennaio 2007, è restituito al ricorrente. 4. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il rimborso) - autorità inferiore (incarto 2 249 809 di ritorno) Il presidente della camera: Il cancelliere: Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 7

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