Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-2274/2010
Sentenza d e l 1 6 marzo 2012 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Blaise Vuille, cancelliera Mara Vassella.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr).
C-2274/2010 Pagina 2
Fatti: A. Entrato illegalmente in Svizzera il 20 agosto 2001, A._______ cittadino iracheno nato il …, ha depositato il giorno stesso una domanda di asilo. Assegnato al Cantone Ticino, egli è stato posto a beneficio di un permesso N. B. Con decreto d'accusa del 3 aprile 2003, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha condannato l'interessato per furto di poca entità alla multa di fr. 150.--. Con ulteriore decreto d'accusa del 29 settembre 2003, l'interessato è stato nuovamente condannato per furto e furto di poca entità alla pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Mediante Strafbefehl (decreto di accusa) del 16 novembre 2003 emesso nel Cantone Basilea-Città A._______ è stato condannato per aver infranto le disposizioni di polizia degli stranieri alla multa di fr. 200.-- ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 della previgente legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri (CS 1 117). C. Il 21 marzo 2005 l'UFM ha respinto la domanda di asilo presentata dall'interessato. Allo stesso non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è stato pronunciato nei suoi confronti l'allontanamento dalla Svizzera con un termine al 17 maggio 2005. Contro tale decisione, l'istante ha interposto ricorso il 21 aprile 2005 davanti all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Mediante decisione del 17 ottobre 2005, l'UFM ha tuttavia riconsiderato parzialmente la sua precedente decisione ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile e disponendo nei confronti dell'interessato l'ammissione provvisoria per una durata iniziale di 12 mesi. Visto l'esito della procedura, con ordinanza del 18 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il gravame. D. Il 31 gennaio 2006, l'Ufficio regionale degli stranieri di Biasca ha ingiunto alla Polizia cantonale di accertare il luogo di residenza dell'interessato risultato irreperibile al recapito in loro possesso. Con rapporto di segnalazione del 24 febbraio 2006 della Polizia è emerso che l'interessato era
C-2274/2010 Pagina 3 scomparso nell'ottobre 2005 e che verosimilmente era rientrato nel suo Paese d'origine. Di conseguenza, il 18 maggio 2006, l'UFM comunicava alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI, oggi: Sezione della popolazione) che l'ammissione provvisoria dell'interessato aveva preso fine. E. Rientrato in Svizzera il 12 luglio 2006 dopo aver trascorso 8 mesi all'estero, con missiva del 4 ottobre 2006, la SPI ha osservato che l'ammissione provvisoria, rilasciata in precedenza all'interessato, era stata ripristinata dall'UFM ed ha rilasciato il corrispondente permesso F. Assunto a verbale per appurare le ragioni della sua assenza, l'interessato ha dichiarato di essersi recato in Turchia mediante un passaggio chiesto ad un conducente di autocarri. Egli avrebbe voluto proseguire il viaggio fino a Dohuk, regione situata nel Nord dell'Iraq, per accertarsi personalmente della morte dei genitori avvenuta nel 2004 a seguito di un incidente stradale. Uno zio l'avrebbe tuttavia dissuaso dal recarvisi avendo venduto la loro casa. Infine vi aveva rinunciato anche per ragioni di sicurezza. Aveva poi dovuto lavorare durante qualche mese per guadagnare dei soldi prima di poter rientrare in Svizzera nuovamente per mezzo di un passaggio di un conducente di autocarri (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 novembre 2006 redatto dalla Polizia cantonale del Canton Ticino). F. Con decreto d'accusa del 30 ottobre 2006, l'interessato è stato condannato per danneggiamento alla multa di fr. 700.--. La sospensione condizionale concessa alla pena di cui al decreto di accusa del 29 settembre 2003 non è stata revocata, l'interessato è stato ammonito formalmente. Con ulteriore decreto d'accusa del 9 luglio 2007, l'interessato è stata condannato per conseguimento fraudolento di una prestazione di trasporti pubblici alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 200.--. G. Il 25 febbraio 2008 A._______ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora. Con scritto del 5 marzo 2008 la SPI ha informato l'interessato che siffatta istanza non poteva essere presa in considerazione, poiché con decisione
C-2274/2010 Pagina 4 del 18 maggio 2006, era stata decretata la fine dell'ammissione provvisoria. Con una nota del 30 maggio 2008 contenuta nell'incarto cantonale, le autorità competenti hanno osservato come nella procedura inerente al titolo di soggiorno del ricorrente si fossero verificati degli equivoci: infatti ritornato in Ticino dopo un assenza di 8 mesi, gli era stata nuovamente ripristinata l'ammissione provvisoria. Tale situazione si sarebbe manifestata solamente all'inizio del 2008, con l'entrata in vigore della revisione della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Mediante verbale d'interrogatorio del 3 giugno 2008, l'interessato è stato sentito dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione. Egli ha osservato di voler regolarizzare il suo soggiorno in Svizzera, non avendo nessun altro famigliare né in Iraq né in nessuna altra parte del mondo, eccetto un fratello residente a Biasca. In tale sede l'interessato è stato messo a conoscenza dalla Polizia cantonale che avrebbe dovuto procurarsi i propri documenti di viaggio al fine di regolarizzare la sua posizione. H. Con modulo del 24 agosto 2009 relativo alla richiesta di esaminare un caso di rigore personale grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, la SPI ha emesso un preavviso favorevole al rilascio di un permesso di dimora annuale a favore di A._______. I. L'UFM ha segnalato alla Sezione della popolazione (SP) che il presente caso andava esaminato alla luce dell'art. 30 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, 142.20) e dell'art. 31 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201, [cfr. decisione del 4 marzo 2010, pag. 2]). Mediante scritto del 1° febbraio 2010, la SP ha del pari espresso un parere favorevole anche al rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 30 LStr e dell' art. 31 OASA ed ha allegato uno scritto del 30 gennaio 2010 dell'interessato e un'ulteriore lettera datata del medesimo giorno del suo datore di lavoro. L'interessato ha in particolare espresso le proprie scuse per gli errori del passato, per aver lasciato inutilmente la Svizzera al fine di rivedere ciò che restava della sua famiglia. Egli ha inoltre osservato di vivere in maniera onesta, nel rispetto delle regole che governano questo Paese. Dal suo canto il datore di lavoro ha affermato come il richiedente
C-2274/2010 Pagina 5 fosse un collaboratore molto apprezzato da tutto il personale con diverse doti e virtù. L'11 febbraio 2011, l'autorità inferiore ha quindi annullato e sostituito il precedente scritto, esaminando la causa in applicazione dell'art. 30 LStr cpv. 1 lett. b e art. 31 OASA e non dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. L'UFM ha espresso la sua intenzione di rifiutare il rilascio di un permesso di dimora, non ritenendo soddisfatti i presupposti per ravvisare una situazione personale particolarmente grave giustificante una deroga alle condizioni di ammissione. Al fine di potersi esprimere in merito, l'UFM ha concesso all'interessato un termine fino al 26 febbraio 2010. J. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, con missiva del 26 febbraio 2010, l'interessato si è prevalso della durata del soggiorno, iniziato nell'agosto 2001, e, ad eccezione di alcune condanne subite, del suo comportamento rispettoso dell'ordinamento giuridico elvetico. Egli fa valere inoltre di essere un lavoratore molto apprezzato dal suo datore di lavoro e che in caso di rinvio in Iraq verrebbe a trovarsi in una situazione peggiore rispetto ai connazionali che non hanno mai lasciato il Paese e il suo reinserimento sociale risulterebbe alquanto compromesso. Con decisione del 4 marzo 2010, l'UFM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, assegnando un termine di partenza di 8 settimane a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione. L'UFM ha osservato sostanzialmente che il soggiorno illegale in Svizzera non deve essere preso in considerazione nell'esame di un caso personale particolarmente grave, anche nel caso di un soggiorno continuato in Svizzera durante diversi anni la durata della permanenza così come del resto l'integrazione sociale e professionale nonché il buon comportamento non sono elementi decisivi per giustificare il riconoscimento di un caso personale di estrema gravità. In aggiunta a ciò l'interessato non svolge un'attività lavorativa di particolare rilievo e le relazioni di lavoro, d'amicizia e di vicinato che la persona ha instaurato rientrano nella normalità e non giustificano una deroga alle condizioni di ammissione del numero di stranieri. Egli è stato pure oggetto di diverse condanne e non può avvalersi dunque di un comportamento irreprensibile. Uscendo inoltre dalla Svizzera per 8 mesi e rientrando nuovamente il 12 luglio 2006, egli ha soggiornato in Svizzera solamente 3 anni e 8 mesi. L'interessato, celibe e senza figli, non può far valere alcun legame particolarmente stretto con la Svizzera. Infine la situazione dell'interessato non si distinguerebbe in modo rilevante da quella di gran parte
C-2274/2010 Pagina 6 dei suoi connazionali residenti in Iraq i quali sono confrontati alle difficoltà in cui si trova il Paese. K. Il 7 aprile 2010 l'interessato ha interposto ricorso contro la suddetta decisione, postulandone l'annullamento e l'accoglimento dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato di soggiornare in Svizzera da parecchi anni, partecipando alla vita economica in Svizzera e, ad eccezione di alcuni reati di poca entità, di non aver compromesso l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera, costruendosi un'esistenza rispettosa dell'ordinamento giuridico e dei costumi di questa popolazione. Il suo datore di lavoro si è espresso in termini positivi circa il comportamento e l'attitudine del ricorrente, prendendo particolarmente a cuore la sorte dell'interessato. Il suo reinserimento sociale appare poi particolarmente problematico viste le difficili condizioni socio-economiche del Nord-Iraq. Di conseguenza le condizioni di vita sarebbero peggiori di quelle di un connazionale che non ha mai lasciato il Paese d'origine. L. Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso, con preavviso del 20 maggio 2010, l'UFM ha osservato di confermare la sua posizione, postulando la reiezione del gravame. M. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 28 giugno 2010, il ricorrente ha confermato le sue precedenti argomentazioni.
Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
C-2274/2010 Pagina 7 In particolare, le decisioni concernenti il rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in derogazione alle condizioni di ammissione ed il rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2. Salvo in casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 PA). 1.3. A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e art. 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1. Dal 1° gennaio 2008, il soggiorno in Svizzera di cittadini stranieri è disciplinato dalla LStr e dalle corrispondenti ordinanze di esecuzione, in particolare l'OASA. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LStr, la legge in vigore trova applicazione laddove non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. 3.2. Riservate le eccezioni previste dalla legge, occorre che il soggiorno di stranieri in Svizzera sia legittimato dal rilascio del permesso corrispondente (cfr. art. 10 e 11 LStr, PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [edit.], Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, Basilea 2009, pag. 247 cifra 7.84).
C-2274/2010 Pagina 8 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr, questa regola non conosce eccezioni: qualora lo straniero intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, egli necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. 3.3. In virtù dell'art. 3 LStr l'ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economica svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto inoltre adeguatamente conto dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera (cpv. 1). Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono (cpv. 2). Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera (cpv. 3). 3.4. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero (cfr. art. 96 cpv. 1 LStr in relazione con gli art. 4 e 54 cpv. 2 LStr). Ciò posto, la competenza decisionale nel quadro della presente causa appartiene alla Confederazione segnatamente all'UFM (cfr. art. 40 cpv. 1 e art. 99 frase 1 LStr in relazione con gli art. 85 e 86 OASA). Né l'UFM né il Tribunale sono pertanto vincolati dalla decisione dell'autorità cantonale favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno fondato sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e possono dunque scostarsi dall'apprezzamento emesso da questa autorità. 3.5. Nell'ambito della presente procedura, l'UFM ha pronunciato una decisione con la quale ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. A tale proposito va rilevato che il Tribunale ha già avuto l'occasione di pronunciarsi sulla natura di una tale decisione nel contesto delle modifiche introdotte con l'entrata in vigore della nuova legge (LStr) il 1° gennaio 2008 (cfr. DTAF 2010/55 consid. 4.1 a 4.4). 4. 4.1. A tenore dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, è possibile derogare alle condizioni di ammissione (cfr. art. 18 a 29 LStr) al fine di tener conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici.
C-2274/2010 Pagina 9 4.2. In seguito alla partenza dalla Svizzera del ricorrente nell'ottobre 2005, l'UFM ha preso atto della fine dell'ammissione provvisoria dal 31 ottobre 2005 (comunicazione del 18 maggio 2006). Rientrato in Svizzera nel luglio 2006, all'interessato è stato riconosciuto a torto il prosieguo dell'ammissione provvisoria. A ragione quindi l'UFM ha esaminato, oltre alla richiesta di permesso di dimora alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, anche il rinvio del ricorrente dalla Svizzera. L'art. 31 cpv. 1 OASA, il quale si richiama sia all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr che all'art. 84 cpv. 5 LStr, comprende una lista rappresentativa di criteri utili al riconoscimento di un caso di rigore personale, che se ritenuto dato, conferisce alla persona interessata il diritto al rilascio del permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare l'integrazione del richiedente (lett. a); il rispetto dei principio dello Stato di diritto da parte dello stesso (lett. b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (lett. g). Per quanto concerne la formulazione potestativa dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr ("Kann-Vorschrift"), essa indica che non sussiste di principio un diritto di deroga alle condizioni d'ammissione (cfr. ANDREA GOOD/TITUS BOS- SHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Turnherr [edit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berna 2010, pag. 226 seg. n. 2 e 3 concernente l'art. 30 LStr). 4.3. Il nuovo diritto, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, non ha comportato cambiamenti significativi in relazione ai criteri di riconoscimento di un caso personale particolarmente grave con conseguente rilascio di un permesso di dimora. Il legislatore ha in effetti stabilito che la prassi seguita dal Tribunale federale inerente al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791) è determinante anche per le condizioni di applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri [FF 2002 3328], in particolare pag. 3403; cfr. altresì ATAF 2009/40, consid. 5 nonché sentenza del Tribunale federale 8C_724/2009 dell'11 giugno 2010 consid. 5.3.1; GOOD/BOSSHARD, op. cit., pag. 227 seg. n. 7 concernente l'art. 30 LStr).
C-2274/2010 Pagina 10 4.4. L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr ("casi particolarmente gravi") costituisce dunque, come il previgente art. 13 lett. f OLS ("casi personali particolarmente rigorosi"), una disposizione derogatoria a carattere eccezionale. Quindi, secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in rapporto con l'art. 13 lett. f OLE e applicabile per analogia all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore devono essere apprezzate in maniera restrittiva. Al riguardo è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie di altri stranieri nella stessa situazione, presenterebbero delle conseguenze molto più gravi. Nell'apprezzamento di un caso di rigore occorre tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto. Ne discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale e oggi ancorati all'art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). Da una parte, va segnatamente tenuto conto della situazione particolare delle persone che hanno fatto o fanno l'oggetto di una procedura d'asilo (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3). Dall'altra, il fatto che la persona interessata abbia soggiornato in Svizzera durante un lungo periodo, che si sia ben integrato socialmente e professionalmente e che il suo comportamento non abbia mai dato adito a lagnanza alcuna, non è sufficiente per costituire un caso personale di estrema gravità. È necessario che il legame tra la persona interessata e la Svizzera sia talmente stretto che non si possa esigere da essa che si stabilisca in un altro paese o che rientri nel suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40 consid.5.2.1 e giurisprudenza ivi citata). Le relazioni di lavoro, d'amicizia o di vicinato che una persona straniera ha allacciato durante il periodo di residenza in Svizzera non costituiscono di principio dei legami così stretti a questo Paese al punto da mettere la persona interessata in una situazione di bisogno personale grave, in caso di ritorno nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.1 a 4.3 e DTAF 2007/44 consid. 4.1 e 4.2). Gli elementi determinanti per il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi della citata giurisprudenza possono segnatamente essere una durata molto lunga del soggiorno in Svizzera, un'integrazione sociale particolarmente avanzata, un'affermazione professionale particolarmente ragguardevole, una malattia grave che può essere curata solo in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1126/2009 del 20 giugno 2011, consid. 4.3 e giurisprudenza e riferimenti ivi citati).
C-2274/2010 Pagina 11 5. 5.1. Nel suo ricorso, l'insorgente si prevale della lunga durata del suo soggiorno in Svizzera. 5.2. In concreto, dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato è entrato in Svizzera il 20 agosto 2001. L'interessato ha risieduto in questo Paese con un permesso N sino alla decisione di riconsiderazione con la quale è stata pronunciata l'ammissione provvisoria del 17 ottobre 2005. Trascorsi 8 mesi all'estero, è poi rientrato in Svizzera nel luglio 2006. Il ricorrente è dunque entrato in Svizzera all'età di 20 anni e vi soggiorna da circa 10 anni. Sebbene la durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera sia relativamente lunga, essa va nondimeno relativizzata. Come rilevato nei considerandi precedenti (cfr. consid. 4.4), la sola durata del soggiornato in Svizzera, non può essere ritenuta una condizione sufficiente al fine di ammettere un caso personale particolarmente rigoroso. 5.3. Vanno dunque esaminati ulteriori criteri affinché possa essere stabilita l'esistenza o meno di un caso di rigore ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr in relazione con l'art. 31 OASA. In particolare occorre tener conto dell'integrazione sociale e professionale del ricorrente, della sua situazione finanziaria, del livello di formazione acquisito in Svizzera nonché dei sui legami famigliari. Dal 23 agosto 2007 egli lavora quale lavapiatti/tutto fare in un ristorante di Tesserete/TI per un salario mensile lordo di fr. 3'242.-- secondo il contratto di lavoro del 6 agosto 2007. Non sono note altre precedenti attività. Dagli atti di causa si evince che quest'ultimo ha instaurato degli ottimi rapporti, in particolare in ambito lavorativo, sia con i colleghi che con il suo datore di lavoro. Egli è infatti molto apprezzato per le doti che possiede, quali l'onestà e il rispetto per gli altri (cfr. scritto del 30 gennaio 2010 del datore di lavoro). Occorre tuttavia rilevare che durante gli anni trascorsi in Svizzera egli non ha acquisito delle conoscenze o qualifiche specifiche che non potrebbe più concretizzare nel suo Paese d'origine. In effetti, la sua attività lavorativa in questo Paese non rende eccessivamente rigorosa la ripresa di un'altra attività in Patria. Il ricorrente ha dimostrato che, mediante il suo impiego, ha potuto garantire la sua indipendenza finanziaria. A comprova di tale situazione ha esibito una dichiarazione del 20 febbraio 2008 dell'Ufficio di esecuzione, atte-
C-2274/2010 Pagina 12 stante l'assenza di procedure esecutive in corso e di attestati di carenza beni. Dall'incarto cantonale emerge inoltre che è stata certificata la sua buona condotta (cfr. certificato del Comune di Lugaggia del 5 febbraio 2008). L'insieme delle circostanze del caso non consentono comunque di ritenere che l'integrazione del ricorrente presenti un carattere eccezionale. È infatti considerato normale e non eccezionale, che chi abbia trascorso diversi anni in un determinato Paese, abbia familiarizzato con gli usi e i costumi e si sia creato dei legami di amicizia. Infine, secondo una consolidata giurisprudenza, le relazioni di amicizia e di buon vicinato così come i rapporti legati all'ambiente lavorativo non sono considerati legami profondi e duraturi, idonei ad ammettere un caso di rigore personale (cfr. DTAF 2007/44 consid. 4.2., DTAF 2007/45 consid. 4.2., DTAF 2007/16 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata). All'infuori dei buoni rapporti instauratisi in ambito lavorativo menzionato nel gravame del 7 aprile 2010 il ricorrente non si prevale di altri legami stretti con la Svizzera. Egli risulta inoltre essere celibe e senza figli a carico. Visto quanto precede l'integrazione sociale e professionale dell'interessato non appare eccezionale. 5.4. Nella valutazione del caso di rigore occorre inoltre valutare se l'interessato abbia rispettato i principio dello Stato di diritto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b OASA). I decreti d'accusa citati in narrativa (cfr. decreto d'accusa del 3 aprile 2003, del 29 settembre 2003 nonché Strafbefehl del 16 novembre 2003 e decreti di accusa del 9 luglio 2007 e del 30 ottobre 2008), seppure riguardanti reati di lieve entità, dimostrano che l'insorgente non ha sempre saputo mantenere un comportamento rispettoso dell'ordinamento vigente. 5.5. Relativamente alle possibilità di reinserimento nel suo Paese d'origine, si constata infine che l'interessato è nato in Iraq, luogo in cui ha trascorso tutta la sua infanzia e la sua gioventù e alcuni anni della sua vita di giovane adulto. In Iraq egli vi esercitava l'attività di operaio edile. Questi anni appaiono essenziali per la formazione della personalità e per l'integrazione sociale e culturale (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa), ragione per la quale egli non dovrebbe incorrere in grandi difficoltà nel reinserirsi socialmente e professionalmente nel suo Paese d'origine. Egli potrà pure beneficiare dell'esperienza lavorativa avuta in Svizzera. Il soggiorno dell'interessato in Svizzera, iniziato in età adulta, non può essere ritenuto lungo al punto tale da rendere l'interessato totalmente estraneo alla sua Patria. Inoltre, sebbene egli abbia dichiarato che i suoi genitori siano morti nel 2004, egli possiede ancora parte della famiglia nel suo Paese d'ori-
C-2274/2010 Pagina 13 gine (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 novembre 2006 e decisione dell'UFM del 21 marzo 2005). Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. In effetti, una volta ritornato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà all'inizio indubbiamente in una situazione molto diversa da quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Patria. Sulla base della citata giurisprudenza tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno per una situazione di estrema gravità personale. Lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre il ricorrente alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/44 consid. 5.3 e DTAF 2007/45 consid. 7.6), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui anche il ricorrente sarà confrontato al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultimo può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione personale. Dalle risultanze agli atti, il ritorno del ricorrente nel nord del Iraq non presenta una gravità tale che, paragonato alla maggioranza delle persone rimaste in Iraq, lo metterebbe in condizioni d'esistenza più difficili. Visto quanto precede, dopo un'attenta valutazione dell'insieme delle circostanze del caso concreto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non adempie alle condizioni restrittive per il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA e l'UFM ha pertanto rifiutato a ragione di approvare il rilascio del permesso di dimora all'interessato in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. 6. Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore ha ritenuto a ragione l'ammissibilità del rinvio del ricorrente dalla Svizzera ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LStr. 6.1. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 LStr – disposizione che ha sostituito il previgente art. 66 LStr, senza modificarne il tenore, conformemente all'art. 2 n. 1 del DF del 18 giugno 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE sul rimpatrio (direttiva
C-2274/2010 Pagina 14 2008/115/CE) in vigore dal 1° gennaio 2011 – le autorità competenti pronunciano una decisione di rinvio ordinario nei confronti di uno straniero che non adempie o che non adempie più le condizioni d'entrata (lett. b) o il cui permesso è negato o revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). L'autorità che rifiuta di rilasciare o di prorogare o di revocare un'autorizzazione è parimenti competente per pronunciare il rinvio della persona interessata dalla Svizzera, sia che si tratti di un'autorità cantonale o di un'autorità federale nell'ambito di una procedura di approvazione. L'UFM ha dunque disposto a ragione il rinvio del ricorrente dalla Svizzera. 6.2. Come rettamente osservato dall'UFM, dai documenti addotti a sostegno dell'istanza del ricorrente, non emergono ostacoli all'esecuzione del rinvio ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 a 4 LStr. Il ricorrente non ha dimostrato che la sua partenza verso il suo Paese d'origine sia contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La partenza si avvera dunque lecita ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr. Inoltre non appare che l'esecuzione del rinvio non sia ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Per quanto attiene alla situazione nella regione da cui proviene il ricorrente (Nord dell'Iraq), sebbene non si possano escludere attentati, il territorio semi-autonomo del Kurdistan (province di Dohuk, Erbil e Sulaimaniya) è più sicuro delle altre zone del Paese (cfr. <www.eda.admin.ch> Consiglio di viaggio > Destinazioni di viaggio > Iraq > Consigli di viaggio Iraq, ultimo aggiornamento il 17 febbraio 2012, visitato il 27 febbraio 2012). Questa regione inoltre non si trova in una situazione di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2008/5 sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde dell'Iraq del nord). Infine non risulta neppure che il ricorrente soffra di problemi di salute impossibili da curare nel suo Paese d'origine. Il ritorno nel Nord dell'Iraq, dove ha trascorso gran parte della sua vita e dove si trova parte della sua famiglia, non lo espone dunque ad una situazione di pericolo. 7. Ne discende che la decisione del 4 marzo 2010 è conforme al diritto federale. L'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; essa non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (cfr. art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 8. Visto l'esito della procedura si giustifica mettere a carico del ricorrente le http://www.eda.admin.ch/
C-2274/2010 Pagina 15 spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla cassa del Tribunale il 21 aprile 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione, incarto cantonale di ritorno
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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