Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C2222/2011 Sen tenza d e l 1 3 ottobre 2011 Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._________, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 15 marzo 2011.
C2222/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che : mediante decisione del 15 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità, di cui era al beneficio il cittadino italiano A._________, nato il , con una mezza rendita con effetto dal 1° maggio 2011; con il gravame depositato il 12 aprile 2011, completato il 16 maggio 2011, A._________ chiede il ripristino della rendita intera; produce a suffragio delle sue conclusioni alcuni rapporti medici; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 17 maggio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico; il Dott. Habicht nella relazione dell'8 settembre 2011 ha riferito in particolare che la relazione del Dott. Mari, sulla quale si era basata l'autorità inferiore per ammettere un miglioramento dello stato di salute dell'interessato, è incompleta nella misura in cui non descrive le circostanze del presunto miglioramento; occorrerebbe pertanto interpellare nuovamente il perito incaricato al fine di confermare l'avvenuto miglioramento (doc. 139); l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 19 settembre 2011, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa procedere a un complemento istruttorio come richiesto dal Dott. Habicht; mediante ordinanza del 21 settembre 2011, copia del risposta dell'autorità inferiore e della relazione del Dott. Habicht sono state inviate al ricorrente, al quale è stata data la possibilità di presentare delle osservazioni entro il 7 ottobre 2011; il ricorrente è stato in particolare informato che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto a una rendita intera, ma anche che la prestazione in corso sia confermata, soppressa o diminuita; al ricorrente è stata quindi data la possibilità di ritirare il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata
C2222/2011 Pagina 3 risposta nel termine impartito, lo scrivente Tribunale avrebbe ritenuto che continuava la procedura; il ricorrente non ha risposto nel termine impartito né fino ad oggi; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che, come rilevato dal Dott. Habicht, occorre reinterpellare i periti consultati per confermare il presunto miglioramento dal punto di vista psichico (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora svolgere un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
C2222/2011 Pagina 4 certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera che nella fattispecie l'istruttoria complementare ha lo scopo di precisare e completare una perizia già ad atti (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nella fattispecie, non si giustifica tuttavia assegnare al ricorrente un'indennità per le spese ripetibili in quanto ha agito senza essere rappresentato; il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 15 marzo 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere:
C2222/2011 Pagina 5 Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: