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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2008 C-2176/2008

15 dicembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,523 parole·~18 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 5 marzo 20...

Testo integrale

Corte II I C-2176/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 dicembre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Alberto Meuli; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 5 marzo 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2176/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1964 al 1973, solvendo i regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 8). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa in qualità di artigiano panettiere fino al marzo 1996, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute (doc. 14, 15). In data 20 aprile 2006, il nominato ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 6). Va rilevato che in data 6 dicembre 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 2006 (doc. 9). B. Il richiedente è stato visitato l'11 settembre 2006 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Trapani, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “cardiopatia ipertensiva, pregresso episodio di scompenso congestizio in soggetto di anni 65 con severa insufficienza respiratoria in olt, broncopneumopatia, diabete mellito tipo II, retinopatia diabetica ipertensiva” ed ha posto un tasso d'invalidità del 100% (doc. 26). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - un rapporto di visita internistica del 6 novembre 2003 (doc. 18); - un referto di esame elettrocardiografico dell'11 febbraio 2004 ed una relazione di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 14 al 25 novembre 2004 per scompenso cardiaco congestizio in cardiopatia ipertensiva e severa insufficienza respiratoria ed obesità ed altre patologie (doc. 21.1). - i risultati di un esame doppler arterioso arti inferiori del 12 novembre 2004 con (doc. 20); - un referto di esame ecocolordoppler cardiaco del 16 maggio 2005 (doc. 23); Pagina 2

C-2176/2008 - un rapporto d'esame pneumologico del 29 settembre 2006 (doc. 25). C. Nella sua relazione del 28 giugno 2007 (doc. 28), il Dott. Gay, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha proposto di ammettere un tasso d'invalidità del 50% come panettiere dal novembre 2003 (referto di esame internistico) e dal novembre 2004 (ospedalizzazione) in qualsiasi attività sostitutiva. Il Dott. Gay ha confermato la propria valutazione il 18 luglio 2007 (doc. 30). L'amministrazione ha sottoposto l'incarto anche ad un secondo medico, il Dott. Luethi, il quale, nella relazione del 1° settembre 2007, ha pure ritenuto un'incapacità completa come panettiere dal novembre 2003 e del 50% in attività sostitutive più leggere e/o sedentarie dalla stessa data, tasso che diventa completo anche in attività di ripiego dal 12 novembre 2004 (doc. 33). L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è emerso che svolgendo attività alternative in misura 50%, invece di quella di panettiere, il ricorrente subirebbe una perdita di guadagno del 66% dal 6 novembre 2003 e comunque completa da novembre 2004. L'amministrazione ha preso atto che esisterebbe il diritto alla rendita intera AI dal 1° novembre 2004, ma ha constatato che la domanda di prestazioni è stata presentata il 20 aprile 2006. Con progetto di decisione del 10 ottobre 2007 (doc. 36), l'UAIE ha comunicato all'interessato che gli sarebbe stata versata la rendita intera AI dal 1° aprile 2005 (un anno prima il deposito della domanda) fino al 31 dicembre successivo (compimento del 65esimo anno di età che dà diritto alla rendita di vecchiaia da gennaio 2006). L'interpellato non ha risposto. L'UAIE, mediante decisione del 5 marzo 2008 ha erogato in favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile al 31 dicembre 2005 (doc. 39). D. Con il ricorso depositato il 1° aprile 2008, A._______ fa presente di aver presentato la domanda di rendita il 15 luglio 2005 e non il 20 aprile 2006 e, dunque, a suo dire, avrebbe diritto alla rendita AI a decorrere dal 15 luglio 2004. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, copia della ricevuta della lettera raccomandata, indirizzata Pagina 3

C-2176/2008 alla Cassa svizzera di compensazione, del 15 luglio 2004 con la quale chiedeva le prestazioni AI. Ricevuto il ricorso e svolte le debite ricerche, l'amministrazione non ha trovato traccia dell'invio del 15 luglio 2005. L'UAIE ha invece scoperto un formulario INV. 1 “assegno d'invalidità”, domanda rivolta dall'interessato allo Stato convenzionato “Svizzera”, tramite l'INPS, documento sottoscritto da A._______ il 6 ottobre 2005 (doc. 1). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 giugno 2008, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° novembre 2004. E. Con ordinanza del 17 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. Tale invio è stato ricevuto dall'interessato il 20 giugno 2008 (cfr. ricevuta postale). L'interpellato non ha risposto, né entro il termine impartito, né fino ad oggi. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. Pagina 4

C-2176/2008 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per Pagina 5

C-2176/2008 l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato una richiesta di rendita il 20 aprile 2006. Tuttavia, sulla scorta di un formulario INPS sottoscritto dall'interessato il 6 ottobre 2005 e rinvenuto dopo l'inoltro del ricorso, risulterebbe che la procedura di richiesta di rendita è stata avviata prima del 20 aprile 2006. L'insorgente ha contestato la data di presentazione della domanda facendo valere di averla inoltrata già il 15 luglio 2005. Ora, come lo si vedrà al consid. 10.3 questa divergenza è ininfluente ai fini della presente sentenza. Va ancora rilevato che il limite posteriore di esame del giudice delle assicurazioni sociali si estende di regola fino alla data dell'impugnata decisione, in casu il 5 marzo 2008. Il TAF può tuttavia limitarsi ad esaminare se l'interessato ha diritto a una rendita fino al 31 dicembre 2005. A partire da questa data egli percepisce infatti una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, ciò che comporta la soppressione della rendita d'invalidità (art. 30 LAI). Pagina 6

C-2176/2008 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Pagina 7

C-2176/2008 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 8. 8.1 A._______ ha lavorato come panettiere in proprio fino al marzo 1996. 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui Pagina 8

C-2176/2008 ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. 9.1 Nel caso di specie è stata evidenziata una diagnosi di cardiopatia ipertensiva in pregresso episodio di scompenso congestizio (novembre 2004), severa insufficienza respiratoria (presente da molto tempo), broncopneumopatia, diabete mellito II, retinopatia diabetica ipertensiva in grave obesità. 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. Pagina 9

C-2176/2008 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il sanitario dell'INPS pone un tasso d'invalidità superiore ai due terzi. Il primo medico dell'UAI, Dott. Gay (rapporti del 28 giugno e 18 luglio 2007, doc. 28, 30), ritiene il paziente incapace al lavoro dal 6 novembre 2003 (visita medica internistica, doc. 18) nella sua attività abituale in misura del 50% e totale un anno dopo (ricovero del 14 novembre 2004 per scompenso cardiaco congestizio ed altre patologie, doc. 21.1). A quest'ultima data, secondo il parere del Dott. Gay, sussiste un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi ambito. Il parere del Dott.Luethi risulta essere leggermente diverso (doc. 33), nel senso che egli ammette un'incapacità totale nel precedente lavoro di panettiere da novembre 2003, con 50% di abilità da quella data in attività di sostituzione e 100% d'incapacità lavorativa a decorrere dal novembre 2004. 10.2 Visto l'insieme degli atti, peraltro scarsi sia per quel che si riferisce al 2003 ed anche al 2004, il collegio giudicante ritiene che non si possa procedere ad una graduazione troppo precisa del tasso d'invalidità in quei due anni. Parimenti, è difficile esprimere un parere circa l'evoluzione dell'inabilità al lavoro prima del 2003, facendo difetto la documentazione sanitaria. Oltre a ciò sarebbe ora inutile far eseguire una perizia risolutiva, dal momento che l'assicurato è 68enne. Alla luce di quanto sopra, visti i pareri dei due sanitari dell'UAIE e in esito all'attenta lettura del rapporto d'esame internistico del 6 novembre 2003, questo tribunale è del parere che l'interessato, già a partire dal novembre 2003, presentava un grado d'incapacità al lavoro totale in qualsiasi attività. Prima di questa data non vi sono dati oggettivi ad atti. Un evento assicurato, giusta il menzionato art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, è insorto un anno dopo, ossia nel novembre 2004 come proposto dall'UAIE nella sua risposta del 9 giugno 2008. 10.3 Resta da esaminare, alla luce del menzionato art. 48 cpv. 2 LAI, da quando il nominato possa aver diritto alla prestazione in questione. Di primo acchito ed in base agli atti ufficiali, sembrerebbe che la domanda di rendita sia stata depositata 20 aprile 2006, circostanza che viene confermata anche dall'INPS di Trapani nella lettera di trasmissione della domanda del 28 settembre 2006 (doc. 6). L'interessato afferma tuttavia di aver inviato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), in data 15 luglio 2005, una lettera con la quale Pagina 10

C-2176/2008 richiedeva una prestazione AI. L'amministrazione, nella sua risposta ricorsuale del 9 giugno 2008 precisa di non aver trovato traccia di tale scritto ma propone di ritenere quale data di ricezione della domanda il 6 ottobre 2005 (doc. 1), data di un formulario firmato dall'interessato (doc. 1). A prescindere dalla circostanza che una prestazione dell'AI andava chiesta, tramite l'INPS provinciale, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e non alla CSC, ove era in corso una domanda di rendita di vecchiaia, questa circostanza è del tutto irrilevante dal momento che il diritto alla rendita intera può sorgere al più presto il 1° novembre 2004. È quindi del tutto irrilevante dirimere la divergenza a sapere se la domanda sia stata presentata nel luglio 2005 o nell'ottobre 2005. Il diritto alla prestazione potendo decorrere da un anno prima la presentazione della domanda, non si pone il problema della eventuale tardività del deposito della stessa, in quanto la prestazione AI ed il relativo versamento prende inizio il 1° novembre 2004 fino al 31 dicembre 2005. 11. In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata, nel senso che A._______ ha diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorre dal 1° novembre 2004. Gli atti sono rinviati all'UAIE perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e statuisca di nuovo. 12. 12.1 Non si prelevano spese processuali. 12.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili. Pagina 11

C-2176/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che l'inizio del diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità è fissato al 1° novembre 2004. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 12

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