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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2014 C-2142/2014

30 maggio 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·656 parole·~3 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 marzo 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2142/2014

Decisione d e l 3 0 maggio 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, rappresentato da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 marzo 2014).

C-2142/2014 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 22 aprile 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'11 marzo 2014 resa dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nonché di essere posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità, eventualmente di una rendita maggiore, a decorrere da aprile 2010 (doc. TAF 1). 2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 3. Con scritto del 27 maggio 2014, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 22 aprile 2014 (doc. TAF 5). 4. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 5. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 6. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente)

C-2142/2014 Pagina 3 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-2142/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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