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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2010 C-2062/2010

17 agosto 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·851 parole·~4 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, décisione del 9 febbraio...

Testo integrale

Corte II I C-2062/2010 {T 0/2} Decisione d e l 1 7 agosto 2010 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato EPAS, Via Oscuriello, IT-85050 Paterno di Lucania, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 9 febbraio 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2062/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 9 febbraio 2010, in via di revisione, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha sostituito la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio A._______, cittadino italiano, nato il , con un quarto di rendita AI a decorrere dal 1° aprile 2010 (doc. 105); in data 12 marzo 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato EPAS di Paterno di Lucania, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI; a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, fra l'altro, un certificato medico/neurologico del 9 marzo 2010 dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza; ricevuto il gravame, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, Dott. Muggli, il quale, nella sua relazione del 24 luglio 2010, ha affermato che la situazione valetudinaria dell'assicurato è rimasta invariata rispetto all'epoca in cui l'intera prestazione AI venne concessa (doc. 108); di conseguenza, in data 11/12 agosto 2010, l'UAIE ha emanato una nuova decisione ed ha ripristinato in favore di A._______ il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2010 (data di riduzione); nella sua presa di posizione del 12 agosto 2010, l'UAIE ha informato lo scrivente Tribunale di aver emanato la nuova decisione giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1); giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; Pagina 2

C-2062/2010 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831-20); giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso; in data 11/12 agosto 2010, l'UAIE ha annullato la propria decisione del 9 febbraio 2010, sostituendola con una nuova, ove il diritto alla rendita intera AI viene ripristinato a decorrere dalla data di riduzione (1° aprile 2010); il giudice constata quindi che la nuova decisione, ripristinante il diritto alla rendita intera dalla data di riduzione (1° aprile 2010), risulta essere interamente conforme alle domande ricorsuali; il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF; nel caso in esame non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visto il ricorso e la documentazione allegata, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Pagina 3

C-2062/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura C-2062/2010 è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 700.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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