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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2017 C-193/2017

28 febbraio 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,016 parole·~5 min·1

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 1° dicembre 2016)

Testo integrale

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Corte III C-193/2017

Sentenza d e l 9 marzo 2017 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentato dall'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, Servizio di Patronato, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 1° dicembre 2016).

C-193/2017 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 1 dicembre 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso con effetto al 1° febbraio 2017 il diritto alla rendita d’invalidità fino ad allora percepita da A._______, in considerazione del miglioramento dello stato di salute attestato dalla documentazione medica agli atti (allegato al doc. TAF 1). 2. In data 10 gennaio 2017 A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l’annullamento e di essere ammesso al beneficio di ¾ di rendita d’invalidità anche successivamente al 1° febbraio 2017 (doc. TAF 1). 3. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2017 (doc. TAF 2), notificata il 19 gennaio 2017 (avviso di ricevimento, doc. TAF 3) il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese UAIE. 5. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-193/2017 Pagina 3 6. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase). L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA). 7. Nel caso in esame la decisione incidentale è stata regolarmente notificata all’Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, rappresentante del ricorrente, il 19 gennaio 2017 (doc. TAF 3). Il termine di 30 giorni assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere il 20 gennaio 2017 (giorno successivo alla notifica della decisione incidentale del 17 gennaio 2017, art. 20 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF) ed è scaduto mercoledì 20 febbraio 2017. Il versamento dell’importo richiesto a titolo di anticipo delle spese processuali, eseguito il 3 marzo 2017 (doc. TAF 5), è pertanto intervenuto con palese ritardo e non può essere considerato. A tal proposito si rammenta che ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 PA, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 8. Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili. 9. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 frase 3 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-193/2017 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'importo di fr. 800.- versato in data 3 marzo 2017, verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudicato del presente provvedimento. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. 756.6829.7136.73; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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