Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C1884/2010 Sen tenza d e l 1 6 sett emb r e 2011 Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Roberto Coppola, corso Vittorio Emanuele 8, IT83100 Avellino, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 22 febbraio 2010.
C1884/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di tre figli, ha lavorato in Svizzera come parrucchiera nel 1974 e 1975, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 15 dicembre 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: uno scritto intitolato "Denuncia di cessazione di impresa artigiana", del 17 dicembre 1992 (doc. 9), in cui è certificato che l'assicurata ha posto termine alla propria attività di parrucchiera il 30 novembre 1992, e ciò per insufficienza di lavoro, un attestato del comune di residenza italiano dell'assicurata, del 16 novembre 2009 (doc. 10), in cui è confermato che quest'ultima ha cessato il propria lavoro di parrucchiera il 30 novembre 1992, uno scritto dell'INPS del 3 aprile 2008 (doc. 11), in cui sono riportati gli importi delle prestazioni versate all'assicurata in qualità d'invalida parziale dal 1° settembre 2007 fino al 30 aprile 2008, il questionario per indipendenti, del 23 novembre 2009 (doc. 13), dal quale risulta che l'assicurata ha svolto da ultimo, in Italia, l'attività di parrucchiera dal 1° settembre 1989, e che percepisce una pensione d'invalidità italiana dal settembre 2007, attualmente in revisione, il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del 23 novembre 2009 (doc. 14), dal quale si evince, in particolare, che l'economia domestica dell'assicurata si compone di quattro persone, viventi in uno spazio di sette locali, e che per l'esecuzione delle mansioni casalinghe l'interessata necessita dell'ausilio dei membri della sua famiglia, durante venti ore alla settimana, il questionario per l'assicurata, del 23 novembre 2009 (doc. 15), da cui emerge che quest'ultima non dispone di alcuna formazione professionale e che ha cessato l'attività di parrucchiera (artigiana) il 30 novembre 1992,
C1884/2010 Pagina 3 un referto d'agobiopsia renale, del 10 ottobre 1996 (doc. 16), riferente la presenza di sette glomeruli e un modesto aumento dei nuclei mesangiali, e nel quale è concluso ad una glomerulonefrite proliferativa membranosa di tipo 1, una cartella di dimissione clinica dell'11 ottobre 1996 (doc. 17), dopo un ricovero in Italia per accertamenti in relazione ad una glomerulonefrite proliferativa membranosa di tipo 1 con sindrome nefrosica, facente stato d'esami ematochimici, strumentali, addominali e renali, e nella quale è consigliato di controllare frequentemente i valori della pressione arteriosa e periodicamente i comuni indici di funzionalità renale, un referto coronarografico e d'angioplastica coronarica, del 1° agosto 2007 (doc. 19), in cui è riportato, in sostanza, un buon risultato angiografico finale, un referto d'esame ecocardiografico del 6 agosto 2007 (doc. 20), facente stato di un netto miglioramento della funzione sistolica globale (frazione d'eiezione/FE del 55%) e regionale del ventricolo sinistro, con persistenza di un'acinesia localizzata del setto intraventricolare (SIV), e di una riduzione dell'insufficienza mitralica, una cartella di dimissione clinica dopo un ricovero in Italia protrattosi dal 1° al 10 agosto 2007 (doc. 21), diagnosticante una sindrome coronarica acuta troponina positiva trattata con angioplastica coronarica transuminale percutanea primaria (PTCA) e posa di Stent per trombosi acuta discendente anteriore, con buon risultato finale, nonché un'insufficienza renale cronica da glomeronefrite cronica e una dislipidemia mista, un rapporto ospedaliero del 10 agosto 2007 (doc. 22), riportante la diagnosi d'anemia da insufficienza renale cronica Hb8 e la terapia medicamentosa da seguire, un certificato ospedaliero del 15 settembre 2007 (doc. 23), con la lista dei farmaci prescritti all'assicurata, un certificato ospedaliero del 21 gennaio 2009 (doc. 24), facente stato d'insufficienza renale cronica, di una cardiopatia ischemica cronica e d'ipertensione arteriosa, un certificato ospedaliero del 23 febbraio 2009 (doc. 25), riportante un reumatismo miofasciale e un'insufficienza renale cronica,
C1884/2010 Pagina 4 un certificato ospedaliero del 25 febbraio 2009 (doc. 26), in cui è esposta la nota diagnosi, un referto d'elettroforesi delle sieroproteine, del 2 luglio 2009 (doc. 27), un referto d'esame emocromocitometrico del 2 luglio 2009 (doc. 28), un referto d'esame chimicofisico del 2 luglio 2009 (doc. 29), una perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico dell'INPS, del 25 marzo 2011 (doc. 30), diagnosticante, nel quadro di condizioni psichiche tendenzialmente depressive e di un apparato locomotorio caratterizzato da un rachide lombare con spinalgia plessica dolorosa e da movimenti, nonché andatura, normali, degli esiti recenti da infarto miocardico trattato con PTCA e Stent, una cardiopatia ipertensiva ed un'insufficienza renale cronica da glomerulonefrite, e nella quale è affermato, da un lato, che l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, come pure la sua ultima attività a tempo pieno, e, dall'altro lato, che non può esercitare lavori adeguati alle sue condizioni, il grado d'invalidità essendo valutato al 75% ("invalida non inabile"). B. L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta all'esame del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale, mediante rapporto finale del 16 dicembre 2009 (doc. 32), ha posto la diagnosi d'insufficienza renale cronica da glomerulonefrite proliferativa membranosa, di coronaropatia ischemica e di esiti da infarto miocardico trattato con PTCA e Stent, concludendo che queste patologie non hanno carattere invalidante rispetto ad attività adeguate e all'esecuzione delle mansioni domestiche. Il 21 dicembre 2009 l'UAIE ha messo a punto un progetto di decisione (doc. 33), con il quale ha prospettato all'assicurata il rigetto della sua domanda d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurata non essendosi manifestata entro questo termine, l'UAIE ha emanato una decisione il 22 febbraio 2010 (doc. 34), con la quale ha respinto la domanda di rendita. C. Contro questa decisione, rappresentata dall'avvocato Coppola, l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 22
C1884/2010 Pagina 5 marzo 2010, chiedendo che le sia attribuita una rendita intera d'invalidità o, in via subordinata, di grado inferiore, a decorrere dalla data della domanda, ed ha esibito della documentazione già agli atti, salvo una sentenza italiana del 6 luglio 2009, in cui la ricorrente è riconosciuta invalida civile al 100% dall'agosto 2007. Il dott. D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 27 giugno 2010 (doc. 36), affermando che le constatazioni mediche riportate nella sentenza italiana citata non contengono nulla di nuovo rispetto a quanto riscontrabile agli atti, ed ha confermato che non sussiste alcuna incapacità lavorativa come casalinga o, al massimo, un'incapacità del 16% per le mansioni di riordino dei locali (8%) e bucato (8%), concludendo che le dichiarazioni della ricorrente, riportate nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, non sono attendibili alla luce della documentazione medica. L'UAIE ha risposto al ricorso il 5 luglio 2010, proponendo che sia respinto e che la decisione avversata sia confermata. La ricorrente ha replicato il 23 luglio 2010, confermando le proprie conclusioni, ed ha riprodotto documentazione già agli atti. L'UAIE ha brevemente duplicato il 9 agosto 2010, riaffermando le proprie conclusioni. D. Con decisione incidentale del 17 agosto 2010, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica dell'UAIE, invitandola contemporaneamente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.. Il relativo pagamento è stato effettuato il 1° settembre 2010. Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
C1884/2010 Pagina 6 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 300., relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
C1884/2010 Pagina 7 suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C1884/2010 Pagina 8 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12 dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita sia presentata entro il 31 dicembre 2008. 4. La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore. 5. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
C1884/2010 Pagina 9 minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI fino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. 6.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI (in vigore fino al 31 dicembre 2007), nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di migliorare o di peggiorare (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
C1884/2010 Pagina 10 parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 6.5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.6. Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 28a cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
C1884/2010 Pagina 11 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid. 3b). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 8. 8.1. In concreto, la ricorrente ha cessato la propria attività di parrucchiera, per insufficienza di lavoro, il 30 novembre 1992, e non ha più ripreso, da allora, alcuna attività lucrativa o comunque cercato di reinserirsi sul mercato del lavoro, dimodoché deve essere considerata come casalinga
C1884/2010 Pagina 12 per la valutazione di una sua eventuale incapacità lavorativa (metodo specifico; cfr. consid. 6.6). 8.2. Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico dell'INPS, del 25 marzo 2011 (doc. 30), e dai rapporti dei dott.ri C._______ e D._______, entrambi medici dell'UAIE, del 16 dicembre 2009, rispettivamente del 27 giugno 2010 (doc. 32 e 36), risulta la diagnosi d'insufficienza renale cronica da glomerulonefrite proliferativa membranosa, di coronaropatia ischemica e di esiti da infarto miocardico trattato con PTCA e Stent. Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dalla ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo per non aderirvi. 8.3. Per costante giurisprudenza, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le affezioni appena menzionate sono di carattere evolutivo e labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante almeno un anno. 8.4. Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha constatato, nella sua perizia E 213, che la ricorrente è in grado di svolgere regolarmente la sua ultima attività di parrucchiera come pure altri lavori leggeri a tempo pieno, e nello stesso tempo, in modo contraddittorio, che non può esercitare lavori adeguati alle sue condizioni, valutando in definitiva, senza che se ne possano inferire le ragioni, un grado d'invalidità del 75% ("invalida non inabile"). Dal canto loro, i dott.ri C._______ e D._______ hanno inequivocabilmente esposto, nei loro rispettivi rapporti, che le affezioni di cui è affetta la ricorrente non hanno carattere invalidante nell'esecuzione dei lavori domestici. Il dott. D._______, che ha constatato una funzione renale stabile e una funzione cardiaca normale (frazione d'eiezione del
C1884/2010 Pagina 13 73.1% nel 2007), alle quali bisogna aggiungere un buon risultato angiografico finale (doc. 19), ha invero ammesso un grado d'invalidità del 16% al massimo per due mansioni domestiche, ossia il riordino dei locali (8%) e il bucato (8%), sottolineando però specificatamente che né la coronaropatia, né l'insufficienza renale non permettono di riconoscere un'incapacità lavorativa come casalinga del 40%. 8.5. Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante non può che condividere il chiaro apprezzamento dei dott.ri C._______ e D._______ riguardo al carattere non invalidante delle patologie diagnosticate per l'esecuzione delle mansioni domestiche, e riconoscere tutt'al più, seguendo in ciò il dott. D._______, un grado d'invalidità, per le mansioni domestiche relative al riordino dei locali (8%) e al bucato (8%), del 16%, il quale non dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera. 9. È vero che la ricorrente, nell'apposito questionario per assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 14), ha affermato di non essere in grado di svolgere praticamente nessun lavoro di casa senza l'ausilio dei membri della sua famiglia. Le risultanze mediche agli atti, come rilevato espressamente dal dott. D._______, smentiscono però tale affermazione, che riflette unicamente la posizione soggettiva della ricorrente. È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). In virtù di tale obbligo, anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità nelle attività abituali, va al di là di ciò che ci si può attendere da questi se la persona assicurata non è invalida (DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 e giurisprudenza ivi citata).
C1884/2010 Pagina 14 10. Di conseguenza, considerato quanto sopra esposto, la decisione impugnata del 22 febbraio 2010 deve essere confermata e il ricorso respinto. 11. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 12. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 1° settembre 2010. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C1884/2010 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 1° settembre 2010. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena AvenatiCarpani Dario Quirici Rimedi giuridici:
C1884/2010 Pagina 16 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: