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Bundesverwaltungsgericht 22.10.2008 C-1850/2007

22 ottobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,800 parole·~24 min·3

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte II I C-1850/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 ottobre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Alberto Meuli e Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, _______, rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione del 1° febbraio 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1850/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in Svizzera dal 1981 al 1996, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (cfr. incarto cassa). Dal 1990 era alle dipendenze di un ristorante di Contone (TI) in qualità di cuoco, ove ha lavorato fino al settembre 1996. In data 29 ottobre 1997 ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di diversi problemi respiratori, segnatamente un'ipertensione polmonare verosimilmente secondaria ad embolie polmonari recidivanti, dispnea da sforzo, broncopatia cronico-ostruttiva su stato dopo molto probabile tromboflebite recidivante ai due arti inferiori con grave insufficienza del sistema venoso profondo, grave componente ansioso-depressiva. Mediante decisione dell'11 marzo 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha erogato in favore del nominato una rendita intera AI a decorrere dal 1° settembre 1997 (doc- 1-45). Nell'aprile 1999, l'assicurato si è trasferito in Italia ed i pagamenti delle prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, UAI (ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE). B. Nel marzo 2001, l'UAI ha avviato la procedura di revisione del diritto alla rendita. L'istruttoria sanitaria ha permesso di stabilire che l'assicurato era portatore, principalmente, di una depressione endoreattiva grave, broncopneumopatia con danno funzionale di media entità, pregressi episodi di embolia polmonare con residua ipertensione polmonare di grado moderato in insufficienza venosa cronica arti inferiori, prolasso mitralico, poliartrosi ed artrosi posttraumatica gomito destro (doc. 92). Nella sua relazione del 19 settembre 2001, la Dott.ssa Eichhorn, dell'UAI, ha rilevato che le condizioni di salute del paziente erano migliorate, la patologia polmonare e quella concernente l'insufficienza venosa agli arti inferiori essendo ora di grado moderato. Tuttavia, il Pagina 2

C-1850/2007 paziente si presentava in uno stato psichico ancor più grave caratterizzato da tentativi di suicidio, per cui ha proposto di mantenere invariato il tasso d'invalidità in esame oltre il 70% (doc. 93). C. Nel luglio 2005, l'UAI ha avviato la seconda procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 94). In apposito formulario, l'assicurato ha affermato di non aver più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc. 98). A._______ è stato visitato il 29 luglio 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Sondrio (INPS), ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “broncopatia cronica in terapia, pregressa embolia polmonare con residua moderata ipertensione polmonare e necessita di TAO, prolasso mitralico, spondilodiscoartrosi con cervicalgia e lombalgia, prostatite con sclerosi del collo vescicale, insufficienza venosa arti inferiori più volte operata, modico deficit funzionale gomito destro in artrosi posttraumatica, depressione ricorrente medio-grave con necessità di terapia continua” ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 112). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - due lettere di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri dal 17 al 18 marzo e 22-23 ottobre 2004 per varici recidive arto inferiore destro e rispettivamente sinistro operate (doc. 102, 105); - spirometrie del 27 maggio e 7 luglio 2004 (doc. 103, 104); - un ecocardiogramma del 3 gennaio 2005 (doc. 107); - una lettera di dimissione ospedaliera concernente il ricovero dal 7 all'11 gennaio 2005 per trauma con frattura della V vertebra sacrale e I coggigea (doc. 108); - un referto radiologico della colonna lombosacrale (doc. 109); - un rapporto d'esame proctologico del 16 febbraio 2005 attestante una prostatite in sclerosi del collo vescicale con ipertrofia della muscolatura vescicale (doc. 110); - un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 21 febbraio 2005 (doc. 111). Pagina 3

C-1850/2007 D. Nel suo rapporto del 28 novembre 2005, il Dott. Battaglia, del servizio medico regionale “Rhône”, ha proposto di fare allestire un'indagine psichiatrica approfondita (doc. 114). L'assicurato è stato visitato il 5 maggio 2006 dal Dott. Nicola Ferroni, specialista in psichiatria, Locarno. Nella sua relazione del 15 maggio 2006, l'esperto incaricato ha evidenziato la diagnosi psichiatrica di “disturbo depressivo ricorrente di media intensità in remissione parziale con ricupero interepisodico completo con trattamento, personalità a forti tratti schizotipici”. Lo specialista ha annotato che attualmente l'elemento psichiatrico è secondario alla patologia somatica ed incide soltanto di riflesso sull'incapacità al lavoro. Sotto il profilo strettamente psichiatrico non vi è incapacità al lavoro, a determinate condizioni che saranno riprese, se necessario (doc. 123). L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella sua relazione del 9 ottobre 2006, ha proposto di ridurre allo zero per cento il tasso d'invalidità affliggente l'assicurato (doc. 126). Con progetto di decisione del 24 ottobre 2006, l'UAIE ha comunicato al Patronato ACLI di Sondrio, già regolare rappresentante di A._______, che la rendita intera attualmente percepita sarebbe stata soppressa (doc. 127). Con scritto del 10 novembre 2006 del Patronato ACLI, l'interessato si è opposto a tale progetto ed ha prodotto, successivamente, un certificato medico del 19 novembre 2006 (Dott. Cucchi) attestante quanto già noto (doc. 128 e 129). L'incarto è stato di nuovo sottoposto al Dott. Battaglia, il quale, nella sua relazione del 5 gennaio 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 132). Mediante decisione del 1° febbraio 2007, l'UAIE ha soppresso il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2007 (doc. 134). E. Con gravame del 12 marzo 2007, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ACLI di Lugano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. A Pagina 4

C-1850/2007 suffragio delle sue conclusioni esibisce, oltre a documentazione già ad atti del 1998 (Dott. Augusto Gallino), una perizia medico legale redatta il 1° marzo 2007 dal Dott. Robustelli della Cuna. L'esperto di parte riprende la diagnosi pneumologica e quella vascolare ed in merito a quella psichiatrica precisa che si tratta di una depressione endoreattiva grave in trattamento; il paziente presenta inoltre una grave limitazione funzionale al gomito destro, una lombosacralgia persistente con ernia discale L4-L5 e marcata limitazione funzionale del ginocchio sinistro. Il Dott. Robustelli della Cuna stima che il paziente è permanentemente invalido in misura totale. F. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Battaglia, il quale, nella sua relazione del 21 giugno 2007 (doc. 136), evidenzia come un tasso d'invalidità totale posto nel 1999 fosse probabilmente eccessivo, atteso che non vi sarebbero stati i presupposti oggettivi di lunga durata per riconoscere tale situazione. Tuttavia, al di là di problemi fisici che attualmente non sarebbero così gravi (contrariamente a quanto descritto dal Dott. Robustelli della Cuna), sul piano psichico, la patologia aggravatasi nel 2001 (cfr. procedura di revisione) e che a lei sola ha giustificato il mantenimento del diritto alla rendita intera AI in seguito ad alcuni episodi depressivi gravi, sarebbe ora sotto controllo. La situazione valetudinaria dell'assicurato sarebbe dunque notevolmente migliorata. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 luglio 2007, l'UAIE propone pertanto la reiezione del ricorso. G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il Patronato ACLI, con replica del 21 agosto 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere l'impugnativa. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito una serie di documenti medici e segnatamente: - una nuova perizia del Dott. Robustelli della Cuna dell'8 agosto 2007 nella quale, punto per punto riprendendo le note patologie, l'esperto di parte spiega il carattere invalidante di queste; - un attestato di pneumologia dell'Azienda ospedaliera della Valtellina, Sondrio, del 6 agosto 20007, accompagnato da esami spirometrici di stessa data; Pagina 5

C-1850/2007 - un elettrocardiogramma del 7 agosto 2007 con referto specialistico della Dott.ssa Songini di stessa data; - un breve rapporto manoscritto psichiatrico del 16 febbraio 2007 (Dott.ssa Baruffini); - un rapporto del Centro di chirurgia vascolare di Gravedona del 4 agosto 2007; - un referto radiologico del gomito destro, rachide cervicale e lombosacrale, ginocchio sinistro del 3 agosto 2007; - diversi estratti di letteratura/dottrina medica a suffragio del carattere invalidante delle affezioni affliggenti A._______. In un secondo tempo, la parte ricorrente ha inviato ulteriori documenti e segnatamente: - un verbale di Pronto soccorso del 2 gennaio 2008 per dispnea recidivante (ultimo ricovero nel novembre 2007); - un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) seni paranasali del 26 febbraio 2008; - un referto radiologico spalla destra del 7 marzo 2008; - un “sleep report” non completo del 13/14 marzo 2008; - un elettrocardiogramma dinamico del 6 marzo 2008; - i risultati di una risonanza magnetica del rachide cervicale del 4 aprile 2008; - i risultati TAC del rachide cervicale del 5 marzo 2008 e del torace del 28 febbraio 2008; - un rapporto di dimissione ospedaliera concernente il ricovero dal 25 febbraio al 14 marzo 2008 per diversi motivi (broncopatia, turbe del sonno, dispnea da sforzo, cardiopalmo). H. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Pagina 6

C-1850/2007 Battaglia, il quale, nella sua relazione del 9 giugno 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 138). Nella sua duplica del 16 giugno 2008, l'UAIE ha riproposto la reiezione del gravame. I. Con ordinanza del 27 agosto 2007, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese ricorsuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 6 settembre 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Pagina 7

C-1850/2007 Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo, ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge e l'anticipo per le presunte spese processuali è stato Pagina 8

C-1850/2007 pagato nel termine impartito (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. 5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto Pagina 9

C-1850/2007 l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 6. 6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI). 6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza, tuttavia, non può essere fatto risalire all'epoca della prima procedura di revisione promossa nel marzo 2001, in quanto non risulta, né dall'incarto AI, né da quello della Cassa (fatto esibire dal TAF nel settembre 2008) che l'amministrazione Pagina 10

C-1850/2007 abbia comunicato all'assicurato il risultato di detta procedura. Pertanto, nella specie, il periodo di esame si estende dall'11 marzo 1999, data della decisione con la quale l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita intera AI, al 1° febbraio 2007, data dell'impugnata decisione. 7. L'interessato non ha più lavorato dopo il settembre 1996. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o Pagina 11

C-1850/2007 nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 8. 8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla quale traspariva che A._______ era portatore di un insieme di problemi polmonari/respiratori di marcata entità e, segnatamente, un'ipertensione polmonare verosimilmente secondaria a diverse precedenti embolie, dispnea da sforzo, broncopneumopatia cronicoostruttiva su di uno stato derivante da tromboflebiti recidivanti ai due arti inferiori, ove si manifestava una grave insufficienza del sistema venoso profondo. Era altresì presente una componente ansiosodepressiva in merito alla quale il Prof. A. Gallino, primario di medicina interna all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona, aveva invitato l'amministrazione ad effettuare più approfondite indagini. Va rilevato che nel corso della revisione promossa nel 2001, la patologia psichica aveva subito un indubbio peggioramento, in esito, oltretutto, a due tentativi autolesionisti, mentre quella prettamente fisica sembrava trovarsi in una fase di relativa remissione. 8.2 Al momento della revisione il medico dell'INPS ha evidenziato la diagnosi di “broncopatia asmatiforme cronica in terapia, pregressa embolia polmonare con residua moderata ipertensione polmonare e necessità di TAO, prolasso mitralico, spondilodiscoartrosi con cervicalgia e lombalgia, prostatite con sclerosi del collo vescicale, insufficienza venosa arti inferiori più volte operata, modico deficit funzionale gomito destro in artrosi post-traumatica, depressione ricorrente medio grave con necessità di terapia continua” . L'assicurato è stato sottoposto a visita psichiatrica in Svizzera. Nella sua relazione del 15 maggio 2006, il Dott. Nicola Ferroni ha evidenziato un disturbo depressivo ricorrente di media intensità in remissione parziale con recupero interepisodico completo con trattamento, personalità a forti tratti schizoidi. La documentazione specialistica esibita in sede ricorsuale e di replica precisa la portata delle patologie menzionate. 9. 9.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 112 del 29 luglio 2005). Dello stesso parere è il Dott. Robustelli della Pagina 12

C-1850/2007 Cuna, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, estensore di rapporti esibiti in sede ricorsuale e di replica. Dal canto suo, il Dott. Battaglia, medico dell'UAIE (SMR “Rhône”) afferma che le condizioni di salute dell'interessato sono migliorate a tal punto da ridurre allo zero per cento il tasso d'invalidità affliggente A._______. 9.2 Va rilevato che nel 1999 l'amministrazione riconobbe un tasso d'invalidità superiore ai due terzi in seguito, soprattutto, alla grave situazione cardiopolmonare (ipertensione polmonare, esiti di plurime embolie, dispnea da sforzo e broncopneumopatia ostruttiva) e all'affezione del sistema venoso profondo di ambedue gli arti inferiori. Già a quell'epoca, il Dott. Augusto Gallino aveva proposto all'UAI del Cantone Ticino di verificare anche la situazione sul piano psichiatrico ma, vista la già grave situazione cardiopolmonare e circolatoria agli arti inferiori, l'amministrazione non operò alcuna indagine specialistica in materia psichiatrica. Il collegio giudicante, contrariamente a quanto sembra sostenere il Dott. Battaglia nel suo rapporto del 21 giugno 2007, ritiene che non vi sono sufficienti motivi per porre in dubbio la validità della decisione iniziale. A quell'epoca, visti gli atti esibiti, A._______ si trovava in una condizione d'invalidità che giustificava il riconoscimento di un tasso d'invalidità superiore ai due terzi. Inversamente, in occasione della prima procedura di revisione (2001), l'UAIE ha rinunciato ad effettuare un accertamento sulle patologie respiratorie e circolatorie/vascolari dell'assicurato poiché è apparso, in modo palese, che l'assicurato soffriva di turbe psichiche altamente invalidanti. Visto sotto un aspetto diverso, le cause dell'invalidità erano verosimilmente cambiate, ma permaneva un tasso d'invalidità superiore al 70%. Va comunque precisato che in questa occasione non sono stati effettuati accertamenti internistici approfonditi. 9.3 In occasione della revisione in esame, l'amministrazione ha ritenuto essere sufficiente un esame psichiatrico, atteso che, in base alla perizia dell'INPS, le patologie internistiche e vascolari non sarebbero apparse invalidanti. Ora, tale modo di procedere non può essere tutelato. Contrariamente al parere del Dott. Battaglia ed in base alla documentazione esibita in sede ricorsuale, l'assicurato permane portatore di turbe sia polmonari che circolatorie/vascolari importanti. Se l'esito dell'esame dell'INPS Pagina 13

C-1850/2007 non sembra far apparire un quadro debilitante così grave, pur riconoscendo un tasso d'invalidità dell'80%, è perché non poggia su documentazione oggettiva di recente esecuzione. La documentazione esibita in sede ricorsuale e di replica smentisce tale valutazione. In ogni caso, in base a quanto attestato dai servizi di pneumologia ove è in cura continua dal 1994, il ricorrente presenta una broncopneumopatia ostruttiva con marcate alterazioni funzionali, frequenti esacerbazioni infettive richiedenti cure antibiotiche e steroidee; il nominato è inoltre portatore di cuore polmonare cronico da embolia ed anche in questo caso deve seguire una stretta terapia farmacologica ed astenersi da sforzi anche di media entità. Dal punto di vista vascolare l'insorgente presenta pur sempre un'insufficienza venoso-linfatica superficiale di grado marcato e, in base ad un ecocolordoppler menzionato nel rapporto del 4 agosto 2007 del servizio di chirurgia vascolare dell'ospedale di Gravedona (non esibito, ma non per questo contestabile) si evidenzia una pervietà dell'asse venoso profondo, grosse recidive varicose a carico di ambedue gli arti. In queste oggettive condizioni sanitarie, non si può condividere il parere del Dott. Battaglia, secondo il quale l'interessato sarebbe di nuovo in grado di riprendere il suo precedente lavoro di cuoco. Già non si vede come una persona in tale situazione possa lavorare in ambienti umidi e caldi come le cucine dei ristoranti e, non da ultimo, anche delle semplici ragioni igienico-sanitario costituirebbero un impedimento in tale attività. 9.4 Dal punto di vista psichiatrico, la relazione del Dott. Ferroni non può essere condivisa. Il perito, che non ha mai visitato in precedenza il paziente, si è espresso su di uno stato di salute analizzato nel corso di un'unica visita. Ora, la particolarità della turba di cui A._______ è portatore, è il suo carattere instabile, Esistono momenti di remissione e momenti di riacutizzazione. Non va sottaciuto il fatto che l'assicurato, pur in costanza di una severa cura farmacologica antidepressiva ed ansiolitica, ha manifestato, per ben due volte, atti autolesionisti. Pertanto, la sua patologia va valutata non tanto in base ad una perizia “ad hoc”, quanto piuttosto sulla scorta del parere dei professionisti che lo seguono costantemente. Va annotato che il Servizio psichiatrico di Sondrio (Dott.ssa Baruffini) nel pur breve rapporto del 16 febbraio 2007, attesta una depressione ricorrente, attualmente in fase di ricaduta depressiva fino ad ora poco rispondente alla terapia antidepressiva prescritta. Pagina 14

C-1850/2007 9.5 Per il resto, al quadro descritto (cardiopolmonare, vascolare e psichico), si è aggiunto negli ultimi anni, un processo patologico ortopedico/articolare che interessa soprattutto il tratto cervicale e lombare, il gomito destro ed il ginocchio sinistro, nonché altre patologie internistiche (prostatite cronica e sclerosi del collo vescicale). 9.6 Il collegio giudicante non può pertanto effettuare sulla base degli atti di causa un esame oggettivo adeguato che consenta di addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato. In ogni caso, sulla base dell'incarto medico agli atti, non sono dati i presupposti di revisione di cui all'art. 17 LPGA. Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto retrocesso all'UAIE affinché completi l'istruttoria dal punto di vista medico ed emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera l'importanza delle divergenze rilevate e l'ampiezza delle informazioni mediche bisognose di essere ancora raccolte. L'UAIE dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di salute dell'assicurato che, in particolare, dovrà essere sottoposto a visita pluridisciplinare. 10. 10.1 Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo delle presunte spese processuali di Fr. 300.-, versato dall'interessato il 6 settembre 2007 gli viene retrocesso. 10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto il ricorso e la replica, la documentazione esibita, nonché l'esito del gravame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, a carico dell'UAIE. Pagina 15

C-1850/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 1° febbraio 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché proceda ai sensi del considerando 9.6 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, versato dall'insorgente il 6 settembre 2007, gli viene restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. AI _______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 16

C-1850/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17

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