Corte II I C-1848/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 agosto 2009 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 24 gennaio 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-1848/2008 Fatti: A. Mediante decisione del 27 novembre 2007, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° dicembre 2007 (doc. 28). L'importo di questa prestazione, Fr. 145.- mensili, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 5 anni e 2 mesi, una scala rendite 05 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 21'216.-. Alla terza pagina del provvedimento, sono stati indicati gli anni di contribuzione (1961, 1963, 1965-1970 e 1973), il periodo contributivo anno per anno ed il reddito conseguito (doc. 26). B. Con atto del 27 dicembre 2007, A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo contestando sia la durata che il calcolo della prestazione. A suffragio delle sue conclusioni, l'assicurato ha prodotto alcuni listini paga (soprattutto del 1966) ed altri documenti retributivi non riferibili a date determinate (doc. (37-46). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha ricontrollato dati e calcoli alla base della prestazione erogata. Mediante decisione su opposizione del 24 gennaio 2008, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 27 novembre 2007 (doc. 50). C. Con il ricorso depositato il 19 febbraio 2008, l'assicurato elenca i datori di lavoro per i quali ha prestato la sua opera nel nostro Paese e produce, nuovamente, alcuni listini paga, dai quali è difficile dedurre l'anno di contribuzione, se non quelli del 1961, che però non indicano le deduzioni AVS. L'insorgente chiede di rivedere la pratica sulla base di questi documenti. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha ricontrollato dati e calcoli e, nella sua presa di posizione del 13 maggio 2008, ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 2
C-1848/2008 D. Con ordinanza del 19 maggio 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler prendere posizione in merito alle osservazioni dell'amministrazione. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica. Con lettera del 29 luglio 2009, il TAF ha invitato l'insorgente a voler indicare le località nelle quali ha risieduto durante la sua attività nel nostro Paese. L'interpellato, con scritto del 5 agosto 2009, ha prodotto alcune fotocopie di permessi di soggiorno (permesso A) ed ha indicato alcune località ove ha risieduto. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Pagina 3
C-1848/2008 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. Pagina 4
C-1848/2008 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata dei periodi di contribuzione. Per quanto si riferisce al calcolo della prestazione, questo è stato ricontrollato a due riprese dall'amministrazione (decisione su opposizione ed osservazioni al ricorso) e l'interessato, in sede ricorsuale, non adduce elementi che possano porre in dubbio lo stesso. Dato che tutti i datori di lavoro indicati dall'assicurato hanno versato i contributi e vengono menzionati nel conto individuale (salvo M._______ di Basilea il quale figura comunque come contribuente non determinato nel 1968; cfr. l'indicazione “unbekannt” nel conto individuale, doc. 19), non vi è motivo di rivedere ancora una volta il calcolo della prestazione, a meno che la durata di contribuzione si riveli errata. Lo scrivente Tribunale si limiterà pertanto ad esaminare se la durata assicurativa di 5 anni e 2 mesi è corretta. 5. 5.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 5.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 Pagina 5
C-1848/2008 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 5.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). 6. 6.1 L'amministrazione, nel calcolare la durata contributiva in esame, ha applicato le apposite tavole per la determinazione della durata contributiva presumibile dal 1948 al 1968, in quanto l'interessato, ha sì prodotto alcuni listini paga, ma questi sono incompleti, ossia non Pagina 6
C-1848/2008 riguardano l'intero periodo di attività nel nostro Paese e da molti non si può dedurre la contribuzione AVS o l'anno di riferimento. Per il resto, l'interessato non ha esibito certificati di lavoro che attestino, in modo inequivocabile, la durata del rapporto lavorativo. 6.2 Questo Tribunale ha chiesto all'assicurato di fornire notizie riguardanti la sua permanenza (soggiorno) in Svizzera. Ora, i documenti da lui esibiti permettono di ritenere che egli ha lavorato nel nostro Paese con un permesso di stagionale (permesso A). Questo tipo di residenza per motivi di lavoro era ancora presente alla fine della sua attività nel 1973 (cfr. permesso rilasciato dalle autorità di polizia degli stranieri del Cantone di Friburgo). Per il resto, la brevità dei soggiorni ed il settore d'attività (edilizia), deducibili, i primi, dai timbri posti sul passaporto (Basilea-Città ed Illnau), lasciano pensare ad un permesso stagionale. In presenza di un permesso di tipo A, per gli anni dal 1948 al 1968, in assenza di altri documenti, la durata di assicurazione deve essere calcolata in base alle tavole menzionate al considerando 5.2. 6.3 La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta esatta. In particolare, per gli anni 1961 fino al 1968 è stata applicata la tabella 37 (settore costruzione/edilizia, uomini). Per gli anni successivi al 1968, sono stati ritenuti i mesi contributivi iscritti sul conto individuale. Pertanto, in questa sede, viene confermata una durata contributiva di 5 anni e 2 mesi. In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 7. 7.1 Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere esaminato da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS). 7.2 Non si prelevano spese processuali (art. 85biscpv. 2 LAVS) né si asssegnano indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA). Pagina 7
C-1848/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R)) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 8