Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.06.2012 C-1682/2012

12 giugno 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·851 parole·~4 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità (decisione del 22 febbraio 2012)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1682/2012

Sentenza d e l 1 2 giugno 2012 Composizione

Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Roberto Coppola, corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 22 febbraio 2012).

C-1682/2012 Pagina 2

Visto che, mediante progetto di decisione del 22 febbraio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha misconosciuto ad A._______, cittadino italiano nato il …, il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, invitandolo contemporaneamente a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni, che, mediante scritto ("ricorso") giunto al Tribunale amministrativo federale il 28 marzo 2012, l'assicurato, rappresentato dall'avvocato Coppola, ha chiesto, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, che, su invito di questo Tribunale, l'UAIE ha rilevato, il 6 giugno 2012, che il progetto di decisione del 22 febbraio 2012 non era una decisione formale suscettibile di ricorso, proponendo così il rinvio all'amministrazione dello scritto del 28 marzo 2012 per esame ed emissione di una decisione impugnabile, e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che l'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazioni (l'art. 57a cpv. 1 LAI), che, conformemente all'art. 73 ter cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), le parti possono presentare all'ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro trenta giorni,

C-1682/2012 Pagina 3 che, terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, tenendo conto delle obiezioni rilevanti formulate dalle parti sul preavviso (art. 74 OAI), che, in concreto, il progetto di decisione dell'UAIE, emanato il 22 febbraio 2012, consiste manifestamente in un preavviso ai sensi dell'art. 73 ter cpv. 1 OAI, e non in una decisione giusta l'art. 74 OAI, che lo scritto ("ricorso") trasmesso dall'assicurato a questo Tribunale il 28 marzo 2012, deve quindi essere considerato come un'obiezione al detto progetto di decisione da inoltrarsi direttamente all'UAIE (art. 73 ter cpv. 1), che, di conseguenza, questo Tribunale non entra, quale giudice unico, nel merito del detto scritto (art. 63 cpv. 4 PA e art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), che l'incarto deve perciò essere retrocesso all'UAIE affinché, completata l'istruzione, emani una decisione ai sensi dell'art. 74 OAI, che non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 63 e 64 PA),

C-1682/2012 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto giunto a questo Tribunale il 28 marzo 2012. 2. L'incarto è retrocesso all'UAIE per emanazione di una decisione in conformità con l'art. 74 OAI. 3. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-1682/2012 — Bundesverwaltungsgericht 12.06.2012 C-1682/2012 — Swissrulings