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Corte III C-1649/2016
Sentenza dell ’ 8 giugno 2016 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentata dalla madre B._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita per superstiti, non entrata nel merito (decisione su opposizione del 9 febbraio 2016).
C-1649/2016 Pagina 2 Fatti: A. C._______ – nato il (…) 1959, cittadino svizzero deceduto in Italia il (…) 2014 – per quanto emerge dalle carte processuali ha lavorato in Svizzera dall’aprile 1982 al febbraio 1983, versando contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Sua figlia A._______, nata il (…) 2002, ha presentato il 15 settembre 2015, per il tramite della madre B._______, una domanda volta all’ottenimento di una rendita per orfani (doc. 1, 2, 3 [estratto del conto individuale, CI], 4 e 6). B. Con decisione del 20 ottobre 2015 (notificata al Patronato INAS di D._______ [Italia]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la richiesta di rendita per superstiti. L’autorità inferiore ha stabilito che, potendo il padre dell’istante computare unicamente 9 mesi nel 1982 e 2 mesi nel 1983, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAVS per poter beneficiare dell’erogazione di una rendita (per orfani) dell’assicurazione svizzera (doc. 5). C. Il 13 novembre 2015 (cfr. timbro postale), B._______ ha presentato opposizione a nome e per conto della figlia (doc. 8). Ha contestato la durata contributiva ritenuta dalla CSC e fatto valere che il defunto C._______ aveva lavorato e versato contributi sino a luglio del 1984, per un totale di 28 mesi. Ha allegato copia della documentazione in suo possesso (doc. 8 pagg. 2 e 3). D. L’autorità inferiore, con provvedimento del 7 dicembre 2015, ha richiesto direttamente a B._______ diversa documentazione necessaria per determinare, da un lato, i suoi poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LPGA e, dall’altro lato, il periodo contributivo del defunto. L’amministrazione ha pure indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine sarebbe stata emessa una decisione d’irricevibilità (e la pratica archiviata senza entrare nel merito della domanda) e, in caso di rifiuto ingiustificato di collaborazione (art. 43 cpv. 3 LPGA), si sarebbe deciso in base agli atti di causa o chiusa l’inchiesta e decisa la non entrata nel merito della domanda (doc. 9). La raccomandata contenente il menzionato provvedimento del 7 dicembre 2015 è ritornata alla CSC il 22 gennaio 2016 in quanto “rifiutata” il 17 dicembre 2015 (cfr. doc. 10 pag. 4 e doc. 12).
C-1649/2016 Pagina 3 E. Con decisione su opposizione del 9 febbraio 2016, l’autorità inferiore ha dichiarato l’opposizione irricevibile. Essa ha ritenuto che la notificazione del proprio provvedimento del 7 dicembre 2015 era intervenuta regolarmente e che pertanto il termine per adempiere quanto ivi richiesto era scaduto infruttuoso, con la conseguenza che B._______ non poteva considerarsi siccome legittimata ad inoltrare – a nome e per conto della figlia – un’opposizione contro la decisione della CSC del 25 ottobre 2015. La CSC non è pertanto entrata nel merito dell’opposizione medesima (doc. 13). F. Il 10 marzo 2016 (cfr. timbro postale), B._______ ha interposto ricorso – a nome e per conto della figlia – contro la summenzionata decisione su opposizione della CSC dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante la quale ha contestato di avere mai ricevuto rispettivamente rifiutato il provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015. Ha indicato che il 17 dicembre 2015 sarebbe stata al lavoro dalle 08h00 alle 16h00 presso l’asilo di E._______ e, al suo rientro, di non aver trovato alcun avviso di una raccomandata. Allega che detto avviso di raccomandata non può che essere andato perduto o allora depositato ad altro indirizzo. Fa valere che ad ogni buon conto non può esserle imputata alcuna colpa quanto al mancato ritiro del plico raccomandato contenente il provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015. Chiede pertanto che detto provvedimento – contenente una richiesta di produzione di documentazione – le sia nuovamente inviato, ma questa volta non solo al proprio indirizzo, ma anche a quello dell’avv. Giovan Paolo Ruggeri, il quale si occupa delle questioni inerenti la figlia in Italia. Al gravame ha allegato diversa documentazione, tra cui l’autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale ordinario di F._______ concessale il 30 gennaio 2015, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore A._______, per accettare con beneficio d’inventario l’eredità del defunto C._______ (doc. TAF 1 e allegati). G. Con risposta del 28 aprile 2016, la CSC ha chiesto, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile. La raccomandata contenete il provvedimento legittimo della CSC del 7 dicembre 2015 sarebbe infatti stata rifiutata dal destinatario il 17 dicembre 2015. Inoltre, l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, dispone che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. La notificazione del provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015 contenuto
C-1649/2016 Pagina 4 nel plico raccomandato inviato a B._______ dovrebbe pertanto considerarsi siccome validamente intervenuta. L’autorità inferiore ha peraltro indicato che dalla documentazione acclusa all’atto di opposizione non è emerso alcun elemento utile per procedere ad eventuali accertamenti d’ufficio in merito ad un eventuale periodo contributivo maggiore da parte del padre dell’istante, fermo restando che dagli atti di causa non risultava comprovato né il rapporto di filiazione tra A._______ e B._______ né che quest’ultima continuasse ad esercitare la funzione di “tutore pro tempore” come riportato al formulario E 203 del 2 ottobre 2015. In conclusione, non sono comunque adempite le condizioni per erogare a favore di A._______ una rendita per orfani (doc. TAF 4).
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è di principio ammissibile.
C-1649/2016 Pagina 5 2. Oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è in primo luogo l’irricevibilità o meno dell’opposizione interposta da B._______ a nome e per conto della figlia A._______. 2.1 2.1.1 In via preliminare si rileva che la facoltà di presentare una domanda di rendita o di assegno per grandi invalidi dell'AVS spetta in primo luogo alla persona avente diritto alle prestazioni. Se questa è minorenne (cfr. art. 14 CC) o sotto curatela generale (cfr. art. 398 CC), spetta al rappresentante legale presentare la richiesta di prestazioni (Direttive sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2016, n. 1101). Giusta l’art. 304 cpv. 1 CC, i genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete. 2.1.2 Questo Tribunale rileva che già prima della pronuncia della decisione su opposizione vi erano agli atti di causa sufficienti indizi per poter ammettere la sussistenza di una rappresentanza legale tra la ricorrente e B._______. Dal formulario E 203 (inviato dalle competenti autorità italiane), B._______ viene indicata quale tutore della figlia del defunto (doc. 2 pag. 6 punto 19). Nei documenti allegati al gravame, si evince poi che B._______ quale “genitore esercente la potestà dei genitori sulla minore A._______” (cfr. Accettazione di eredità con beneficio di inventario del Tribunale di F._______ dell’11 marzo 2015 e autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario del giudice tutelare del Tribunale ordinario di F._______ del 30 gennaio 2015 [allegati al doc. TAF 1]) è la madre della ricorrente. Si può pertanto dedurre che B._______, era – ed è – legittimata a rappresentare la ricorrente nella procedura per la richiesta di prestazione dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, poco importa se in qualità di tutore legale o genitore esercitante la potestà genitoriale sulla figlia minorenne. La richiesta formulata dalla CSC a B._______ di dimostrare la qualità di rappresentante legale della minorenne, con comminatoria d’irricevibilità dell’opposizione interposta a nome e per conto della minorenne stessa, appare pertanto di per sé eccessiva e non giustificata. Peraltro, e quand’anche, per denegata ipotesi, si volesse ritenere che sussistevano ragionevoli dubbi sulla questione, la CSC avrebbe allora come minimo dovuto notificare il proprio provvedimento del 7 dicembre 2015 anche al Patronato INAS di D._______, fino ad allora rappresentante autorizzato della ricorrente nella procedura dinanzi alla CSC (a cui era
C-1649/2016 Pagina 6 stata notificata la decisione del 20 ottobre 2015), dal momento che l’irricevibilità dell’opposizione toccava in prima persona la ricorrente. 2.1.3 Da quanto esposto, consegue che già per questo motivo il ricorso va accolto e la decisione impugnata, di irricevibilità dell’opposizione, annullata. 2.2 Ma la decisione impugnata d’irricevibilità dell’opposizione va annullata anche per un altro motivo. 2.2.1 L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121). 2.2.2 Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato non solo alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario ha designato o autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (sentenza del TF 8C_404/2008 consid. 2.2). Non è neppure richiesto che sia preso effettivamente ("tatsächlich") conoscenza del contenuto della notifica (DTF 122 I 139 consid. 1; AUER/MüLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, note ad art. 20, N. 9, pag. 271). Come detto determinante è l'entrata della notifica nella sfera d'influenza del destinatario indipendentemente dall'eventuale successivo momento in cui l'interessato ne prende personalmente conoscenza (DTF 122 III 316 consid. 4b; sentenza del TF 6B_511/2010 del 13 agosto 2010
C-1649/2016 Pagina 7 consid. 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBüHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed., N. 2.114, pag. 77). 2.2.3 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 2.2.4 Questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto prescritto dal principio inquisitorio, l’autorità inferiore non ha eseguito la necessaria istruttoria alfine di potersi determinare con cognizione di causa sulla ricevibilità dell’opposizione interposta dall’insorgente. In effetti, da un estratto Track&Trace della posta, risulta che il plico raccomandato contenente il provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015 sarebbe stato rifiutato il 17 dicembre 2015. Ora, un siffatto rifiuto – da non confondere con il “semplice” mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del destinatario – doveva far sorgere dei dubbi all’autorità inferiore su quanto realmente accaduto nell’ambito della notifica, dal momento che non risulta dalle carte processuali né un’indicazione sul motivo del rifiuto né le generalità rispettivamente la firma della persona che avrebbe rifiutato il plico. Non è dunque stato stabilito con il necessario grado della verosimiglianza preponderante – né ciò si può desumere dalle circostanze o da eventuali indizi seri e consistenti – che l’invio raccomandato sia effettivamente entrato nella sfera d’influenza della destinataria così da determinarne l’avvenuta notifica. In simili circostanze un estratto di Track&Trace non poteva essere ritenuto sufficiente a dimostrare una valida notificazione del provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015, ma occorreva chiedere direttamente alle Poste italiane una verifica dell’accaduto. Non avendo agito di tal guisa, la CSC ha violato l’obbligo di accertare d’ufficio i fatti giuridicamente rilevanti (art. 43 LPGA), rispettivamente il diritto di essere sentito della ricorrente, avendo rinunciato a torto all’acquisizione di ulteriori e necessarie prove inerenti alla notificazione del provvedimento medesimo.
C-1649/2016 Pagina 8 2.2.5 Pure per questo motivo il ricorso va accolto e la decisione impugnata del 9 febbraio 2016, di irricevibilità dell’opposizione inoltrata dalla ricorrente contro la decisione del 20 ottobre 2015, annullata. 3. Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha infine proposto che l’opposizione sia comunque respinta nel merito, la ricorrente non avendo comunque fornito una documentazione suscettibile di dimostrare un periodo contributivo del padre superiore agli 11 mesi. Tale proposta, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità nell’ambito di impugnazione di una decisione formale d’irricevibilità, nel caso concreto non può manifestamente essere accolta nel merito. È sufficiente rilevare al riguardo che, contrariamente a quanto asserito dall’autorità inferiore, questa non ha intrapreso d'ufficio alcun accertamento, né effettuato d’ufficio delle verifiche in relazione ai documenti finora prodotti dalla ricorrente, per determinare se il periodo contributivo del defunto C._______ potesse o meno essere aumentato. Infatti, con l’opposizione è stata prodotta copia di un libretto riguardante il versamento di premi mensili – documentazione apparentemente appartenuta al defunto e riportante il (vecchio) numero AVS dell’assicurato, la data dei versamenti, l’ammontare dei medesimi e il timbro postale di G._______ e di H._______ a conferma della ricevuta dei versamenti – il quale potrebbe corroborare la tesi della ricorrente di un periodo contributivo corrispondente a 28 mesi anziché agli 11 mesi ritenuti dall’amministrazione. Ora, non è dato sapere per quale motivo e a quale istituzione sono stati versati tali importi, né l’autorità inferiore – per quanto emerge dalle carte processuali – ha proceduto ad eseguire una qualsivoglia misura d’istruttoria in merito (quali ad esempio contattare la Polizia degli stranieri, la Cassa di compensazione cantonale e l’ex datore di lavoro dell’assicurato) al fine di determinare se, effettivamente, il periodo di contribuzione potesse essere maggiore a quello ritenuto. Vista l’assenza di atti istruttori, non è possibile determinarsi con cognizione di causa sulla questione di merito, fermo restando che la menzionata documentazione trasmessa con l’opposizione giustifica l’effettuazione di accertamenti d’ufficio da parte della CSC. Peraltro, la ricorrente stessa ha chiesto che le sia accordato un nuovo termine per produrre eventuale ulteriore documentazione, richiesta del tutto giustificata e a cui non vi è motivo di non dare seguito. Successivamente, ove ancora necessario, la CSC provvederà agli ulteriori accertamenti da effettuarsi d’ufficio già precedentemente accennati (Polizia degli stranieri; Cassa di compensazione cantonale; ex datore di lavoro dell’assicurato).
C-1649/2016 Pagina 9 4. Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi, ossia nel merito dell’opposizione interposta dalla ricorrente dopo avere effettuato gli indicati accertamenti. 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 5.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1649/2016 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché entri nel merito dell’opposizione, esperisca gli atti istruttori necessari ai sensi dei considerandi e pronunci una nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili. 3. Copie della risposta dell’autorità inferiore del 28 aprile 2016 (doc. TAF 4), nonché degli ivi menzionati documenti, sono trasmesse per conoscenza alla ricorrente. 4. Comunicazione a: – rappresentante legale della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegati: menzionati) – rappresentante della ricorrente (avv. Giovan Paolo Ruggeri; Raccomandata con avviso di ricevimento; allegati: menzionati) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: