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Bundesverwaltungsgericht 16.08.2007 C-1637/2007

16 agosto 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,071 parole·~5 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte III C-1637/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 16 agosto 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino ed Eduard Achermann, giudici, Paola Carcano, cancelliera. M._______, ricorrente, patrocinata dal Patronato ACAI, via S. Silvestri 2, IT-00045 Genzano di Roma, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto ed in diritto: che, mediante decisione del 24 gennaio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a M._______, cittadina italiana, nata il _______, che la sua domanda presentata il 4 maggio 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta in quanto il danno alla salute non è perdurato per almeno un anno e, comunque, non è tale da pregiudicare il compimento delle mansioni consuete dell'assicurata rispettivamente l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale in misura sufficiente da escludere il diritto ad una rendita (doc. 1-9, 45, 55 e 56), che, con ricorso del 22 febbraio 2007 consegnato alla posta il 24 febbraio successivo, M._______, regolarmente rappresentata dal Patronato ACAI di Genzano di Roma, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce un referto radiografico (polso e mano) del 20 marzo 2006, varie ricette mediche (segnatamente del 29 dicembre 2004, del 29 dicembre 2005 e del 5 aprile 2006), un'impegnativa del 6 aprile 2006, un referto oculistico del 17 luglio 2006, un certificato medico del 15 settembre 2006 del Dott. S._______, un certificato medico rilasciato il 5 dicembre 2006 dall'unità operativa oculistica dell'Ospedale “Cristo Re” di Roma ed il verbale della commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, condizioni visive e sordomutismo del 19 giugno 2002 giusta il quale l'assicurata è stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto alla Dott.ssa A._______ del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione medica del 24 maggio 2007 (doc. 59), ritiene necessario, per potersi pronunciare in maniera definitiva ed adeguata relativamente all'incapacità di guadagno ed al metodo di valutazione da adottare (generico o specifico), assumere un rapporto circostanziato e dattilografato del servizio di nefrologia che specifichi l'inizio preciso delle cure di dialisi, le modalità esatte e la frequenza delle stesse e l'esistenza o meno di effetti secondari e/o complicazioni, che, pertanto, l'UAIE ha presentato le sue osservazioni responsive il 18 giugno 2007, proponendo di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

3 che, in data 25 giugno 2007 il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza una copia della risposta dell'UAIE e del rapporto medico del Dott.ssa A._______ in questione; contestualmente ha pure comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b. della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.ssa A._______ nel suo rapporto del 24 maggio 2007 atto a delucidare lo stato fisico dell'assicurata, che, pertanto, l'UAIE dovrà segnatamente assumere agli atti un rapporto circostanziato e dattilografato del servizio di nefrologia che specifichi l'inizio preciso delle cure di dialisi, le modalità esatte e la frequenza delle stesse e l'esistenza o meno di effetti secondari e/o complicazioni, che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, nel caso in esame, si giustifica pertanto riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 600.--, da porre a carico dell'UAIE.

4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 24 gennaio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 600.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 3. Comunicazione: - al rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi giuridici. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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