Corte II I C-1613/2008 {T 0/2} Sentenza del 24 ottobre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-1613/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che in data 11 dicembre 2007, B._______, cittadino serbo nato il..., ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Belgrado una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare, a far data dal 1° febbraio 2008 e per un periodo di tre mesi, presso la sorella A._______ ed il cognato, precisando nel contempo di essere celibe e contadino; che con lettera del 14 gennaio 2008, A._______ ed il marito hanno invitato l'interessato a venire in Svizzera impegnandosi ad ospitarlo; che in data 6 febbraio 2008, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessato non può avvalersi di legami familiari (persona in giovane età, senza impegni familiari) o professionali stretti con il suo paese d'origine atti a garantirne il ritorno in patria; che con scritto del 5 marzo 2008, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che il fratello intrattiene in patria dei forti legami familiari e di amicizia, non ha precedenti penali e difficoltà economiche; che la ricorrente ha inoltre rilevato che B._______ ha richiesto un'autorizzazione d'entrata in Svizzera al solo scopo di visitare lei e la sua famiglia, in particolare i suoi due nipotini, garantendo nel contempo la sua partenza al termine del visto concessogli; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 16 maggio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come, tenuto conto sia della situazione personale del richiedente, il quale non possiede legami familiari o professionali stretti con il paese d'origine, sia delle importanti disparità economiche tra la Repubblica Pagina 2
C-1613/2008 della Serbia e la Svizzera, il suo rientro in patria non fosse sufficientemente garantito; che l'autorità di prime cure ha inoltre affermato che la presenza della sorella in Svizzera, come pure il fatto che B._______ possa lasciare il suo paese d'origine per un così lungo periodo (tre mesi) la conforta nella sua valutazione; che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, la ricorrente non ha reagito; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); Pagina 3
C-1613/2008 che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 OEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a OLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS); Pagina 4
C-1613/2008 che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella Repubblica di Serbia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che ancora nel 2007 la Repubblica della Serbia si è situata al secondo posto nella lista degli Stati di provenienza dei richiedenti d'asilo; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; Pagina 5
C-1613/2008 che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che nel suo ricorso del 5 marzo 2008 A._______ ha affermato che il fratello intrattiene dei forti legami familiari e di amicizia nel suo paese d'origine, senza tuttavia fornire alcuna prova o documento propri a comprovare tali legami, le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto; che la ricorrente ha rinunciato al suo diritto di replicare e non ha quindi apportato alcuna ulteriore delucidazione in merito alla situazione personale dell'invitato; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui B._______ ritrova in Svizzera sua sorella e la di lei famiglia, non si può escludere che, una volta giunto sul territorio della Confederazione, egli tenti con ogni mezzo di restarvici; che nel quadro della sua domanda di visto l'interessato ha dichiarato di essere agricoltore, mentre nel ricorso del 5 marzo 2008 si afferma unicamente che egli non ha difficoltà economiche, dichiarazioni queste tuttavia non comprovate da alcun documento; che i legami professionali che B._______ intratterrebbe con la Repubblica della Serbia non appaiono ad ogni modo sufficientemente intensi da garantirne il ritorno in patria; che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 16 maggio 2008, il fatto che l'interessato possa lasciare il suo paese per un periodo così lungo (tre mesi) fa sorgere dei dubbi in merito all'esistenza di legami in patria; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto B._______ non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con gli invitanti e i loro figli residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi rendergli a loro volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da A._______ in relazione all'uscita dalla Svizzera del fratello al termine del soggiorno auspicato non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di Pagina 6
C-1613/2008 intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le allegazioni formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera alla scadere del visto costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 7
C-1613/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 15 aprile 2008. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 7402028 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 8