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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2020 C-1591/2020

7 luglio 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,246 parole·~6 min·5

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 22 gennaio 2020)

Testo integrale

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Corte III C-1591/2020

Sentenza d e l 7 luglio 2020 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato 50&Più ENASCO, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 22 gennaio 2020).

C-1591/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 22 gennaio 2020 (doc. 176), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata da A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente). 2. Il 12 marzo 2020 (cfr. timbro postale), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita svizzera d'invalidità (doc. TAF 1 e allegati). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Con scritto del 19 maggio 2020, l’autorità inferiore ha segnalato che, secondo l’estratto della ricerca postale, la decisione impugnata del 22 gennaio 2020 è stata notificata al rappresentante del ricorrente il 6 febbraio 2020 (doc. TAF 5 e allegati). 6. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 28 maggio 2020 (notificato al rappresentante dell’insorgente l’8 giugno 2020 [cfr. doc. TAF 7]), ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, la tempestività del ricorso inoltrato il 12 marzo 2020 (cfr. timbro postale).

C-1591/2020 Pagina 3 Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 12 marzo 2020 (cfr. timbro postale) siccome inammissibile a causa dell’inoltro tardivo dell’impugnativa ed ha altresì trasmesso all’insorgente una copia dello scritto dell’UAIE del 19 maggio 2020, unitamente ad una copia dell’estratto della ricerca postale (doc. TAF 6). Il termine è scaduto infruttuoso. 7. 7.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). 7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in combinazione con gli art. 2 cpv. 4 e 37 LTAF). 7.3. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8. 8.1. Nel caso concreto, la decisione impugnata del 22 gennaio 2020 è stata validamente notificata al rappresentante del ricorrente 6 febbraio 2020 (cfr. doc. TAF 5 e allegati). Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 22 gennaio 2020 dell'UAIE ha iniziato a decorrere il 7 febbraio 2020 ed è scaduto il 9 marzo 2020 (essendo il 7 marzo 2020 un sabato) e che l’insorgente non ha apportato alcuna prova della tempestività del ricorso e nemmeno ha contestato la data della notifica della decisione in oggetto, il gravame inoltrato il 12 marzo 2020 (cfr. timbro postale) è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 8.2. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inammissibile, non sono date le condizioni per un esame delle censure di merito sollevate dal ricorrente con riferimento alla decisione impugnata.

C-1591/2020 Pagina 4 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1591/2020 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-1591/2020 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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