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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2008 C-1576/2008

6 giugno 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·967 parole·~5 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 15 gennaio...

Testo integrale

Corte II I C-1576/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 6 giugno 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._________, IT-73040 Acquarica del Capo, patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione del 15 gennaio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1576/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 15 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._________, cittadina italiana, nata il 24 luglio 1961, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° aprile 2006 al 31 gennaio 2007; con gravame del 27 febbraio 2008, A._________, regolarmente rappresentata dall'avv. Luigi Potenza di Presicce, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a far data dalla presentazione della domanda ed anche posteriormente il 31 gennaio 2007; chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto alla Dott.ssa Hellbardt, specialista in oncologia e consulente dell'UAIE, la quale, nella sua relazione del 18 aprile 2008, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria, in particolare facendo eseguire un esame ematologico approfondito, un rapporto della cura chemioterapica ed una relazione d'esame psichiatrico esaustiva; l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 24 aprile 2008, propone, pertanto, di rinviarle la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; in data 29 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico della Dott.ssa Hellbardt menzionato ed ha nel contempo comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; non sono pervenute domande di ricusazione; in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; Pagina 2

C-1576/2008 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica (ematooncologica e psichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; Pagina 3

C-1576/2008 nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. _________) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 4

C-1576/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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