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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2008 C-155/2006

4 giugno 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,294 parole·~26 min·2

Riassunto

Entrata | Divieto d'entrata

Testo integrale

Corte II I C-155/2006 {T 0/2} Sentenza del 4 giugno 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. B._______, patrocinato dall'Avv. Olivier Corda, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-155/2006 Fatti: A. Con sentenza del 17 marzo 2006, il presidente della Corte delle assise correzionali di A._______ ha dichiarato B._______, cittadino italiano nato il..., autore colpevole di complicità in rapina aggravata, complicità in rapina e atti preparatori punibili di rapina, condannandolo alla pena di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di sette anni. B. Con decisione del 21 aprile 2006, notificata il 21 settembre successivo, l'UFM ha pronunciato nei confronti di B._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (complicità in rapina aggravata e complicità in rapina; atti preparatori punibili di rapina) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. C. In data 23 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame B._______ ha in primo luogo rilevato come la decisione impugnata fosse stata emanata senza che gli venisse data la possibilità di esprimersi sul suo caso e che la stessa non contiene alcuna motivazione, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito. Il ricorrente ha poi sottolineato di essere già stato condannato dal giudice penale all'espulsione per una durata di sette anni e che, in assenza di elementi sostanziali che portino a pensare a una probabile recidiva, la pronuncia da parte dell'autorità amministrativa di una misura più severa è lesiva del principio della proporzionalità. Egli ha infine posto l'accento sul comportamento esemplare tenuto in sede di espiazione della pena, chiedendo a titolo subordinato la riduzione a sette anni della misura pronunciata nei suoi confronti, nonché la sua audizione personale davanti al Tribunale amministrativo federale. D. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso Pagina 2

C-155/2006 dell'11 dicembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della natura, della gravità e della reiteratezza delle infrazioni da esso commesse sia in Svizzera che nel suo paese d'origine, B._______ ha ampiamente dimostrato che la sua presenza sul territorio della Confederazione costituirebbe una reale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi deIla giurisprudenza e della prassi in materia. Il suddetto ufficio ha inoltre sottolineato che il ricorrente non ha legami particolari con la Svizzera, come peraltro dimostrato dalla sua richiesta di liberazione condizionale, in cui egli ha confermato il desiderio di rientrare in Italia, dove possiede i principali agganci familiari e professionali. L'UFM ha poi affermato che la motivazione di una decisione è sufficiente se l'interessato è posto in condizione di poter valutarne la portata e che nella fattispecie il ricorrente può difficilmente affermare di non aver potuto capire la portata della misura e i motivi su cui si basava, dichiarando infine che, anche qualora vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito, tale vizio di forma poteva essere riparato nel quadro della procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale. E. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 23 febbraio 2007, il ricorrente ha affermato di avere assunto un ruolo del tutto marginale nella commissione dei reati che hanno portato alla sentenza del 17 marzo 2006, evidenziando poi di essere stato condannato una sola volta, ben 24 anni prima, in Italia. F. Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 29 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione professionale posteriore alla scarcerazione e a produrre un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano. G. Dando seguito a questa richiesta, con missiva del 31 marzo 2008, l'interessato ha prodotto una dichiarazione attestante la sua attività di collaboratore esterno per conto di un maglificio del C._______, nonché un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano e del certificato dei carichi penali pendenti. Pagina 3

C-155/2006 Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS del 1931, CS 1 117). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 Pagina 4

C-155/2006 vLDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione. Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. B._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata è stata emanata senza che gli venisse data la possibilità di esprimersi al riguardo e che la stessa non contiene alcuna motivazione, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101). Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali. 4.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni Pagina 5

C-155/2006 dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). 4.1.1 Nella fattispecie, l'UFM non ha fornito all'interessato l'occasione di esprimersi in merito ai motivi del divieto d'entrata che intendeva emanare nei suoi confronti. Ora, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito in prima istanza è sanata se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente davanti ad un'autorità di ricorso, a beneficio di un vasto potere di cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; GAAC 68.133 consid. 2), ciò che è il caso nella presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA). L'argomentazione del ricorrente relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito non può pertanto essere presa in considerazione. 4.1.2 La giurisprudenza ha poi dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in Pagina 6

C-155/2006 modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta relativamente stringata, ciò che non ha tuttavia impedito a B._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è Pagina 7

C-155/2006 stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 4.2 Nel suo ricorso del 23 ottobre 2006 e nella sua replica del 23 febbraio 2007 B._______ ha inoltre chiesto la sua audizione personale davanti allo scrivente Tribunale. A questo titolo giova rilevare che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. GAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). 5. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri Pagina 8

C-155/2006 indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase vLDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase vLDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 vLDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 6. L'art. 13 vLDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a vLDDS). B._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche delle disposizioni dell'ALC. 6.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, Pagina 9

C-155/2006 combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.). 6.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25). 6.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio Pagina 10

C-155/2006 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 6.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007). 7. Con sentenza del 17 marzo 2006, il presidente della Corte delle assise correzionali di A._______ ha dichiarato B._______ autore colpevole di complicità in rapina aggravata, complicità in rapina e atti preparatori punibili di rapina, condannandolo alla pena di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di sette anni. 7.1 Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il Pagina 11

C-155/2006 medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 7.2 Come si evince dalla decisione impugnata e dagli atti penali, B._______ è stato ritenuto colpevole di complicità in rapina aggravata e complicità in rapina, per avere l'8 settembre 2003 ed in epoca precedente, nonché il 22 ottobre 2004 ed in epoca precedente, intenzionalmente aiutato nella realizzazione di due rapine. Egli è stato inoltre ritenuto colpevole di atti preparatori punibili di rapina, per avere, nel periodo da febbraio a luglio 2005, in correità con terzi e conformemente ad un piano, preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative finalizzate alla perpetrazione di una rapina. Nel quadro della commissione della rapina del 22 ottobre 2004, dalle risultanze agli atti emerge che “sotto la minaccia della pistola, puntata contro la nuca e poi contro il fianco sinistro, B._______ costringeva la vittima a raggiungere l'ufficio, intimandogli di non urlare, minacciandolo di ucciderlo e costringendolo ad aprire la cassaforte, dalla quale prelevava tutto il contenuto” (cfr. sentenza del 17 marzo 2006 della Corte delle assise correzionali di A._______, pag. 4). Nella fattispecie, gli atti illeciti imputati a B._______, in particolare la succitata rapina commessa con arma da fuoco, in banda e denotando particolare pericolosità, riguardano crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS 142.203], pag. 97 e segg.). Le persone coinvolte in questo tipo di attività devono pertanto attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli ad esse legati. Il ricorrente è stato inoltre oggetto di diverse condanne in Italia per Pagina 12

C-155/2006 ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni continuata, falsità materiale, furto, omicidio colposo e falsità ideologica. Inoltre, il 18 febbraio 1983, la Corte di appello di D._______ gli ha inflitto una pena di sei anni di reclusione, riconoscendolo, tra le altre cose, colpevole di sequestro di persona a scopo di rapina continuato e detenzione illegale di armi e munizioni continuato. A prescindere dai motivi che in data 29 giugno 2001 hanno condotto il Tribunale di sorveglianza di D._______ a concedere all'interessato la riabilitazione per la suddetta decisione, con conseguente cancellazione dei reati (cfr. estratto casellario giudiziale italiano dell'8 marzo 2008), proprio le infrazioni commesse in Svizzera dal ricorrente nel periodo 2003 – 2005 con le quali B._______ è ricaduto in un reato analogo a quello per cui era già stato condannato nel 1983, permettono di ritenere l'esistenza di un rischio di recidiva, e questo indipendentemente dal fatto che tra i reati in questione siano intercorsi oltre vent'anni. Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere l'esistenza a tutt'oggi di una minaccia attuale e di un bisogno di sicurezza elevato, tali da giustificare l'adozione di una misura tendente alla prevenzione di nuove attività delittuose. L'autorità di prime cure ha dunque applicato in modo appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della giurisprudenza della CGCE concernente la gravità, la realtà e l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per la sicurezza e l'ordine pubblici. Pertanto, tenuto conto degli interessi pubblici fondamentali in gioco, il Tribunale ritiene che il provvedimento emanato dall'autorità intimata sia giustificato anche ai sensi delle disposizioni dell'ALC. 8. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA). 8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del Pagina 13

C-155/2006 comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 8.2 B._______ si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili. Il fatto che l'imputazione di rapina aggravata a suo carico sia stata derubricata in complicità in rapina per quanto attiene all'episodio verificatosi l'8 settembre 2003 e in complicità in rapina aggravata per i fatti del 22 ottobre 2004, nulla tolgono alla gravità del suo comportamento, tenuto conto altresì che il ricorrente, con vari precedenti penali alle spalle, è ricaduto in un reato analogo a quello per il quale era stato condannato in Italia con sentenza del 18 febbraio 1983. Il Tribunale rileva come nel ricorso del 23 ottobre 2006, B._______ abbia posto l'accento sul suo comportamento esemplare tenuto in sede di espiazione della pena, come peraltro documentato dalle risultanze agli atti (cfr. rapporto dell'Ufficio di Patronato del 24 agosto 2006 e decreto del Consiglio di vigilanza del 7 settembre 2006). Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'interessato, il fatto che egli si sia ben comportato durante il periodo di carcerazione e successivamente nel periodo di libertà condizionale non è decisivo, in quanto costituisce il minimo che ci si possa attendere da lui (cfr. A questo titolo sentenza del Tribunale federale 2C_42/2007 del 30 novembre 2007, consid. 4.3). Allo stesso modo, la sua reintegrazione a livello professionale in qualità di collaboratore esterno di un maglificio del C._______ (cfr. dichiarazione del 26 marzo 2008) non presenta un carattere eccezionale. 8.3 Quo alla situazione personale del ricorrente, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso dell'11 dicembre 2006, egli non intrattiene stretti legami con la Svizzera, come d'altronde dimostrato dal desiderio da esso manifestato nella sua richiesta di liberazione condizionale di rientrare in Italia dove possiede Pagina 14

C-155/2006 i principali agganci familiari e professionali (cfr. decreto del Consiglio di vigilanza del 7 settembre 2006). 8.4 Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con questa misura e che al momento la situazione personale dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti. Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 21 aprile 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. Pagina 15

C-155/2006 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RU 2008 2209]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 22 novembre 2006. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (incarto 2 224 529 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Pagina 16

C-155/2006 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17

C-155/2006 — Bundesverwaltungsgericht 04.06.2008 C-155/2006 — Swissrulings