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Corte III C-1510/2019
Decisione d e l 2 0 maggio 2019 Composizione
Giudici Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel.
Parti
Successione fu A._______, rappresentata da B._______, (Italia), a sua volta rappresentata dall'avv. Alessandro Mazzoleni, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 14 marzo 2019).
C-1510/2019 Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 14 marzo 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha assegnato al ricorrente una rendita intera AI dal 1° giugno 2017 al 30 aprile 2018. Alla menzionata decisione è stato allegato anche un conteggio delle prestazioni dovute (doc. TAF 1). 2. Il 28 marzo 2019, l'interessato ha interposto un ricorso cautelativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 14 marzo 2019 (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 4. Con decisione incidentale del 10 maggio 2019, questo Tribunale ha invitato il ricorrente, nel caso avesse voluto mantenere il ricorso cautelativo del 28 marzo 2019, a regolarizzare il gravame nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della citata decisione incidentale (doc. TAF 2). 5. Con scritto del 14 maggio 2019, l’insorgente ha chiesto di stralciare dai ruoli il ricorso cautelativo da lui depositato, in considerazione “della più recente reazione da parte della Cassa svizzera di compensazione CSC” (allegato un nuovo conteggio delle prestazioni dovute), e se possibile senza assegnazione di tasse e spese (doc. TAF 3, con allegato). 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
C-1510/2019 Pagina 3 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1510/2019 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale ammnistrativo federale pronuncia: 1. La causa C-1510/2019 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 14 maggio 2019) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: