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Corte III C-1352/2014
Decisione d e l 2 8 maggio 2014 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Alan Gianinazzi, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 febbraio 2014).
C-1352/2014 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 1° ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…) 1963, coniugato, con due figli (doc. 1 dell'incarto dell'UAIE, doc. A 1) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità limitata nel tempo dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2009, tre mesi dopo la visita medica specialistica (del 7 maggio 2009) che ha permesso di ritenere un'esigibilità lavorativa del 100% in attività sostitutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali, conto tenuto dell'evoluzione favorevole determinata dagli esiti dell'artroscopia alla spalla sinistra per acromioplastica (doc. A 39 e 41 [anche doc. A 16]). 1.2. 1.2.1. Il 18 gennaio 2011, a seguito di un infortunio avvenuto il 3 aprile 2010 – con la conseguente diagnosi di epicondilite all'omero radiale del gomito destro con lesione parziale del tendine estensore comune delle dita accompagnato da una sindrome del supinatore (doc. A 64) –, A._______ ha inoltrato una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendita di invalidità svizzera (doc. A 42). La decisione resa dall'UAIE il 27 giugno 2012 – mediante la quale è stata riconosciuta una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità limitata nel tempo dal 1° luglio 2011 al 29 febbraio 2012 (doc. A 88) – è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF; doc. A 89-5 a 89-9). 1.2.2. Con sentenza del 5 marzo 2013, il TAF ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la decisione del 27 giugno 2012 e rinviato gli atti all'autorità inferiore affinché completasse l'istruttoria con l'esecuzione di una perizia psichiatrica (doc. A 104-2 a 104-6). 1.2.3. Ripresa l'istruttoria del caso, l'UAIE ha ordinato una perizia psichiatrica – da cui risulta che l'assicurato in questione soffre di una sindrome ansiosa generalizzata che limita la sua capacità lavorativa nella misura del 50% in qualsiasi attività (doc. A 120, 122 e 137) – e chiesto delucidazioni alla B._______ sulle risultanze delle visite di controllo effettuate con riferimento all'evoluzione dell'infortunio subito il 3 aprile 2010 al braccio destro. Dalle visite di controllo effettuate dai medici incaricati dalla B._______ non risultano cambiamenti significativi dello stato di salute dell'assicurato con situazione stabilizzata per quanto attiene al braccio
C-1352/2014 Pagina 3 destro (doc. A 128 [nella documentazione agli atti è peraltro pure menzionato, da un lato, che non sussiste alcun problema all'avambraccio sinistro e, dall'altro lato, che il gomito sinistro è stabile sia medialmente che lateralmente {doc. 61 e 63 dell'incarto della B._______, doc. B 61 e 63}]). 1.3. Il 24 febbraio 2014, l'UAIE – constatato un grado d'invalidità pari al 58% in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi – ha deciso di erogare in favore di A._______ una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. A 153). 2. Il 14 marzo 2014, l'interessato – per il tramite del suo rappresentante – ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 24 febbraio 2014 mediante il quale ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita di almeno tre quarti a far tempo dal 1° settembre 2012, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Il ricorrente ha contestato l'ammontare del reddito da valido (fr. 63'145.- invece che fr. 62'414.-) e le deduzioni giurisprudenziali effettuate. Ha peraltro indicato che a suo giudizio non sarebbero state prese in considerazione le affezioni organiche non dovute all'infortunio del 3 aprile 2010, vale a dire quelle relative al braccio sinistro (doc. TAF 1). 3. Con versamento dell'8 aprile 2014, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo, di fr. 400.-, sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 4). 4. Il 20 maggio 2014, l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale una copia della nuova decisione resa il 19 maggio 2014, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, in sostituzione della decisione impugnata – mediante la quale ha riconosciuto in favore del ricorrente una rendita di tre quarti dal 1° settembre 2012 in virtù di un ricalcolato grado d'invalidità pari al 60% (([62'414 – 24'965,60] x 100 : 62'414) – e una copia della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ che chiede a questo Tribunale, ritenuto che è stato dato seguito alla conclusione principale del ricorrente, si stralciare dai ruoli il ricorso (doc. TAF 7 e allegati).
C-1352/2014 Pagina 4 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 6.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237; 107 V 250). 7. 7.1. Come rettamente rilevato dall'Ufficio AI del Cantone C._______, la nuova decisione resa dall'autorità inferiore riconosce al ricorrente, come da lui richiesto in via principale, il diritto a tre quarti di rendita a decorrere dal 1° settembre 2012. Non vi è pertanto più necessità di esaminare la conclusione sussidiaria, di rinvio all'autorità inferiore per nuovo giudizio
C-1352/2014 Pagina 5 che tenga anche conto delle affezioni organiche al braccio sinistro, chiesta solo nell'eventualità che non fosse riconosciuto una rendita di almeno tre quarti a decorre appunto da settembre 2012. Peraltro, può ancora essere rilevato che quand'anche, per denegata ipotesi, si dovesse ritenere un reddito da valido di fr. 63'145.- (recte: 63'144.-, così come richiesto dall'insorgente nel gravame perché ritenuto dalla B._______ in un documento interno [doc. B 39]) ed un reddito da invalido di fr. 49'943.- (così come ritenuto dalla B._______ nella decisione del 30 aprile 2012 [doc. B 43], più favorevole al ricorrente), nulla cambierebbe nella fattispecie, dal momento che – anche con la generosa riduzione giurisprudenziale del 20% richiesta dal ricorrente nel ricorso e già accordata dall'autorità inferiore nella nuova decisione resa il 19 maggio 2014 – si giungerebbe ad un grado d'invalidità del 68.36% ([63'144 – 19'977.20] x 100 : 63'144) il quale non potrebbe che giustificare il riconoscimento di tre quarti di rendita. 7.2. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, senza che occorra attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso contro la nuova decisione del 19 maggio 2014, ritenuto che detto ricorso non potrebbe che riguardare altri motivi (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 in fine; v. pure sentenza del TAF C-3821/2010 del 14 gennaio 2011). Ciò premesso, a giusto titolo l'autorità inferiore ha peraltro segnalato al ricorrente che qualora avesse inteso interporre ricorso contro la nuova decisione, sarebbe stato tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche di cui alla stessa", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (v. allegato doc. TAF 7). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 9. 9.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato l'8 aprile 2014, è restituito al ricorrente. 9.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
C-1352/2014 Pagina 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo – relativamente contenuto, ma svolto in causa non necessariamente semplice – svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1352/2014 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-1352/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto l'8 aprile 2014, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione: