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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2010 C-1333/2009

2 luglio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,024 parole·~20 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 18 febbrai...

Testo integrale

Corte II I C-1333/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 luglio 2010 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, patrocinata dall'avvocato Sergio Sciuchetti, corso Pestalozzi 21b, casella postale 6362, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 18 febbraio 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1333/2009 Fatti: A. A._______, cittadina elvetica, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1983 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. conto individuale prodotto il 23 giugno 2010 doc. TAF 24). Per molti anni ha lavorato come barmaid in locali in Ticino. Segnatamente da novembre 1994 a marzo 2000 ha prestato la sua opera presso un ristorante, dove ha cessato per mancanza di lavoro ed in seguito (aprile 2000-agosto 2001) presso un altro locale di Bellinzona (doc. 2, 12, 38). In data 16 luglio 2001, la nominata è rimasta vittima di un'incidente della circolazione ove ha riportato un trauma toracale e contusivo della spalla destra, gamba destra. Le lesioni al torace ed alla gamba sono prontamente guarite, mentre problemi sono rimasti alla spalla. B. In data 14 novembre 2002, la nominata ha formulato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'amministrazione ha dapprima acquisito ad atti l'incarto dell'assicuratore infortuni (Zurigo assicurazioni) e di altri assicuratori implicati nella copertura del rischio in esito all'incidente (Alpina e Winterthur). Di questa procedura si dirà, per quanto necessario e relativamente ai documenti importanti, nei considerandi che seguono. Dal canto suo, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha fatto allestire una perizia reumatologica dal Dott. Christen. Nella sua relazione dell'11 marzo 2004, ha evidenziato la diagnosi di periartropatia anchilosante della spalla destra su capsulite retrattile senza rottura della cuffia rotatoria in esito incidente, periartropatia omeroscapolare (anchilosante) a sinistra, sindrome cervico-spondilogena a sinistra e toracovertebrale intermittente in disturbi statici del rachide; l'esperto ha indicato che l'interessata è del tutto abile a lavori rispettosi di determinate posture e carichi dal 6 giugno 2002, mentre come barmaid è invalida in misura del 2/3 almeno. Parimenti sono stati acquisiti ad atti una perizia del Dott. Simoni (ortopedico) per la Winterthur del 30 settembre 2002 che fa stato degli Pagina 2

C-1333/2009 esiti dell'infortunio ed un netto impedimento funzionale della spalla destra (doc. 30); diversi certificati del Dott. Togni, medico curante (doc. 26, 28, 31) del 2002; la perizia del Dott. Frick del 23 agosto 2004 (doc. 61), ortopedico, per la Zurigo (interpellato in merito all'esistenza di un nesso di causalità fra l'infortunio ed i disturbi lamentati). Nel rapporto del 16 settembre 2004 (doc. 69), il medico dell'Ufficio AI (Dott. Fauth), ha riassunto le perizie dei Dott.ri Christen e Frick. L'incarto è quindi stato trasmesso al Consulente in integrazione professionale (CIP), che nella relazione del 1° febbraio 2005 (doc. 77), ha preso atto delle limitazioni accusate dall'assicurata. In attività di sostituzione, rispettose dei limiti indicati, l'interessata, abile al 100%, subirebbe una perdita di guadagno del 19% circa. Con decisione del 14 febbraio 2005, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di rendita (doc. 80). C. In data 6 settembre 2007, A._______, residente dal 1° ottobre 2005 negli Stati Uniti (doc. 113), ha formulato all'Ufficio AI del Cantone Ticino, una seconda domanda di rendita AI (doc. 109-117). Per competenza, la domanda è stata trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 117). Dal questionario per l'assicurato (doc. 16), risulta che la stessa lavori come baby-sitter per un amico dal gennaio 2006, in ragione di 32 ore settimanali ed una retribuzione di 250.- Dollari la settimana 900.- al mese circa). Il datore di lavoro conferma tale circostanza (doc. 19). D. L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Lehky Hagendel del Servizio medico regionale "Rhône", fiduciario dell'UAIE, la quale, nella sua relazione del 18 giugno 2008, ha constatato come l'interessata lavori e che, in ogni caso, potrebbe esercitare in misura completa le attività indicate nell'ambito della prima domanda di rendita (doc. 120). L'amministrazione ha quindi proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 121). Dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di barmaid, la richiedente subirebbe una perdita di guadagno del 22% circa. In questo calcolo, il reddito conseguibile dopo l'invalidità è stato Pagina 3

C-1333/2009 ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale dell'assicurata. Con progetto di decisione del 7 agosto 2008, inviato all'avv. Sciuchetti, regolare rappresentante della nominata, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di rendita (doc. 122). E. Nella sua presa di posizione del 15 settembre 2008, l'avv. Sciuchetti fa presente che, dopo la decisione di reiezione della domanda da parte dell'UAI cantonale il 14 febbraio 2005, l'incarto è stato nuovamente istruito da parte dell'assicuratore infortuni Zurigo, il quale (decisione del 28 giugno 2007) ha riconosciuto un'invalidità del 100% dal 6 giugno 2002 al 15 dicembre 2005 e del 50% sino al 31 dicembre successivo. La pratica relativa all'assicurazione infortuni è tutt'ora pendente (vedi giudizio dell'11 giugno 2008 del Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese, doc. 126 e successivi sviluppi). L'insorgente ricorda che la decisione in questione (LAINF) è stata inviata all'UAI Ticino il 28 giugno 2007 (recte: 14 agosto 2007, doc. 103) con richiesta di riesame e l'amministrazione AI cantonale lo avrebbe consigliato di presentare una nuova domanda di rendita (cfr. lettera dell'UAI del 30 agosto 2007). L'avv. Sciuchetti chiede quindi la revisione (riesame della decisione del 14 febbraio 2005) e l'erogazione di una prestazione dal 1° giugno 2003 (un anno dopo il fattore invalidante) al 31 dicembre 2005 (come da riconoscimento da parte dell'assicuratore infortuni). Mediante decisione del 18 febbraio 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita presentata il 6 settembre 2007. F. Con il ricorso depositato il 2 marzo 2009, A._______, sempre rappresentata dall'avv. Sciuchetti, chiede sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, in via di riesame, il riconoscimento del diritto in sua favore alla rendita intera AI dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2005. L'insorgente fa segnatamente presente che trattasi di un caso di revisione (riconsiderazione) che l'amministrazione nemmeno ha esaminato. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 maggio 2009, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso. Pagina 4

C-1333/2009 G. Nella sua prima replica del 20 maggio 2009, l'assicurata ha fatto presente che l'amministrazione non ha approfondito la sua domanda di revisione e si sarebbe limitata alle poche note espresse dal proprio medico di fiducia. Implicitamente chiede una proroga del termine in attesa dei nuovi accertamenti in corso a completamento della pratica assicurativa infortuni, come da disposizione del Tribunale cantonale (doc. 126). Il termine per presentare la replica, a più riprese, è stato prorogato fino al 22 ottobre 2009. Con scritto del 29 settembre 2009, la parte ricorrente ha prodotto l'ulteriore perizia che la Zurigo ha effettuato in ossequio a quanto disposto dal Tribunale cantonale (rapporto 18 agosto 2009 del Dott.Gerber dell'Uniklinik Balgrist). Questo Tribunale ha quindi fatti esibire l'incarto completo dell'assicuratore infortuni. H. Con ordinanza del 21 ottobre 2009, l'autorità inferiore è stata chiamata a formulare una duplica. L'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Muggli, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 30 novembre 2009, ha affermato che la nuova documentazione clinica prodotta non contiene nuovi elementi da giustificare un nuovo apprezzamento del caso. Duplicando in data 14 dicembre 2009, l'UAIE ha riproposto la reiezione del gravame. I. Con decisione incidentale del 18 dicembre 2009, la parte ricorrente è stata invitata a versare un anticipo di Fr. 300.- a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Parimenti, le ha inviato, per conoscenza, copia della duplica dell'UAIE con il parere del Dott. Muggli. L'anticipo richiesto è stato versato il 10 gennaio 2010. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) Pagina 5

C-1333/2009 emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato l'anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Nella misura in cui la decisione impugnata tratta della seconda domanda di rendita presentata il 6 settembre 2007, l'oggetto del litigio riguarda il rifiuto della prestazione richiesta. In questo giudizio si esaminerà pertanto solo se l'assicurata ha diritto a una prestazione AI in relazione alla seconda domanda di rendita. 3.2 Tuttavia, con la lettera del 14 agosto 2007 (doc. 103), il rappresentante dell'insorgente segnalava che, in esito alla nuova decisione del 28 giugno 2007 dell'assicuratore infortuni che le riconosceva delle prestazioni fino al 31 dicembre 2005, la decisione negativa UAI del 14 febbraio 2005 appariva mal fondata in modo manifesto e pertanto soggetta a revisione. Proseguiva poi l'avvocato chiedendo di "riassumere una vostra decisione alla luce dei nuovi accertamenti intercorsi". Ora, dopo esame di tale scritto, l'Ufficio AI Pagina 6

C-1333/2009 cantonale ha invitato l'assicurata a compilare una nuova domanda di prestazioni per adulti (doc. 108), pur avendo preso atto (doc. 106, 107) che si trattava di una domanda di revisione (a questo proposito singolare è la cancellazione a penna della nota finale sulle annotazione del medico: "si procede con revisione e nuova istruttoria", ove la dicitura "si procede con revisione" è barrata). La domanda di revisione presentata dall'interessata il 14 agosto 2007 non è stata tuttavia evasa dall'UAIE. 3.3 Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per fatti nuovi s'intendono quelli che si sono prodotti fino al momento in cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto sarebbero state ancora ricevibili ma che non erano a conoscenza dell'assicurato, malgrado la sua diligenza (sentenza del Tribunale federale 9C_764/2009 consid. 3.1, DTF 127 V 358 consid. 5b). Di principio, un motivo di revisione è dato da una decisione di un altro assicuratore che riconosce delle prestazioni, in quanto nuovo mezzo di prova (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 169/00 del 13 giugno 2001 consid. 3c). Si giustifica pertanto di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla domanda di riesame dell'interessata del 14 agosto 2007 ed esamini se le condizioni per procedere a un riesame della sua decisione del 14 febbraio 2005 sono adempiute. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se Pagina 7

C-1333/2009 stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). In concreto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha emanato una prima decisione negativa il 14 febbraio 2005. Con decisione del 18 febbraio 2009, l'UAIE ha in seguito respinto una seconda domanda di rendita presentata il 6 settembre 2007. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato dal 14 febbraio 2005 al 18 febbraio 2009, fermo restando che l'interessata può avere diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità solo dal 1° settembre 2006, un anno prima della presentazione della seconda domanda di rendita (art. 48 cpv. 2 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Pagina 8

C-1333/2009 Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). Giusta l'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Pagina 9

C-1333/2009 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 8. Nel caso in esame è noto che l'assicurata è portatrice degli esiti di un infortunio alla spalla destra (luglio 2001) con residua periartropatia anchilosante, periartropatia omeroscapolare alla spalla sinistra; problemi cervicospondilogeni sulla parte sinistra e toracovertebrali intermittenti. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. Pagina 10

C-1333/2009 9. 9.1 Per quanto concerne la conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, i medici dell'UAIE (Dott.ri Lenkhy Hagendel e Muggli) hanno constatato che l'interessata lavora dal gennaio 2006 e che questa attività, svolta in misura quasi completa (32 ore settimanali), sarebbe esigibile anche al 100%. Dal canto suo, l'assicurata, che ha richiesto la prestazione, non ha prodotto documentazione determinante un suo eventuale stato d'invalidità. 9.2 Nella fattispecie, non è necessario risolvere la presente vertenza sulla base dei pareri medici. Infatti, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30). Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se necessario in una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2,). 9.3 Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità Pagina 11

C-1333/2009 lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 10. 10.1 Da gennaio 2006, A._______ lavora. È stata assunta da un amico come baby-sitter in ragione di 32 ore la settimana e per un salario adeguato alla sua funzione (circa 900.- dollari al mese). Dunque, dopo l'arrivo negli USA, l'assicurata è rimasta senza lavoro per soli tre mesi (doc. 16), come la stessa ammette. Per tutto il periodo di cognizione giudiziaria, che comincia un anno prima della presentazione della seconda domanda di rendita e termina alla data dell'impugnata decisione, non esiste alcuna invalidità di rilievo. Il fatto che l'interessata lavori per 32 ore settimanali invece di 40 ore è una circostanza personale non imputabile a ragioni di salute che peraltro la stessa non ha mai fatto valere né in sede di nuova domanda, né con il ricorso. Questo lavoro potrebbe essere svolto a tempo normale. Oltretutto, 32 ore invece di 40 rappresentano l'80% di attività ciò che esclude il riconoscimento di una rendita d'invalidità. 10.2 Da quanto precede, ne consegue che da inizio gennaio 2006, nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non sono contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura superiore al 60%, come lo richiede la LAI. D'altra parte, la continuità dell'attività in questione, confermata nel formulario del datore di lavoro sottoscritto il 6 marzo 2008, depone per un'attività che non eccede quanto si possa ragionevolmente esigere dall'interessata. 11. 11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI. 11.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, vengono poste a carico della ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato il 10 gennaio 2010. Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 12

C-1333/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli atti sono rinviati all'UAIE intimato, perché proceda ai sensi del considerando 3.3 e statuisca di nuovo. 3. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. AI CH/756.1556.1538.46/MQG) - Zurigo Assicurazioni, Via Curti 10, Lugano (rif. A 172/01-106.063) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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