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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2021 C-1266/2021

10 giugno 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,350 parole·~7 min·1

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione del 14 dicembre 2020)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1266/2021

Sentenza d e l 1 0 giugno 2021 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Portogallo) ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione del 14 dicembre 2020).

C-1266/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: 1. Con decisione del 14 dicembre 2020 l’UAIE non è entrato nel merito della domanda di revisione della rendita d’invalidità presentata da A._______ (di seguito anche assicurata, ricorrente o insorgente; doc. TAF 1). 2. 2.1. Con invio postale dell’11 gennaio 2021 la ricorrente ha trasmesso all’UAIE il rapporto medico dettagliato del 30 dicembre 2020 della dott.ssa B._______ (doc. TAF 1). 2.2. Essendo la trasmissione dello scritto dell’11 gennaio 2021 intervenuta durante il termine ricorsuale di trenta giorni previsto dall’art. 60 LPGA per impugnare presso il Tribunale amministrativo federale il citato provvedimento del 14 dicembre 2020, l’UAIE lo ha inoltrato per competenza a questa Corte il 17 marzo 2021 (doc. TAF 1 e 2). 3. 3.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 3.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3.3. Secondo la giurisprudenza la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a ottenere la modifica di una decisione amministrativa (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000).

C-1266/2021 Pagina 3 3.4. Inoltre, per l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF (cfr. pure l’art. 61 lett. b LPGA [v. pure l’art. 10 cpv. 5 OPGA {RS 830 11}]), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 3.5. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 3.6. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]). 4. 4.1. Ritenuto che con la semplice trasmissione all’UAIE del rapporto medico della dott.ssa B._______ in data 11 gennaio 2021, i menzionati requisiti di legge – ossia volontà di ricorrere chiara, motivi e conclusioni chiare nonché la firma manoscritta in originale dell’atto ricorsuale – non erano adempiti, questo Tribunale, con decisione incidentale del 24 marzo 2021, ha invitato l’assicurata ad indicare – nel termine di 20 giorni a decorrere da quello successivo alla sua notificazione – se con l’invio menzionato intendesse interporre ricorso contro la decisione dell’UAIE del 14 dicembre 2020 e – in caso di risposta positiva – a presentare altresì un atto ricorsuale comprendente motivi e conclusioni chiare nonché la propria firma manoscritta in originale, o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura, con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA, doc. TAF 3). 4.2. Il termine di 20 giorni assegnato alla ricorrente – con la decisione incidentale del 24 marzo 2021, validamente notificata all’insorgente il 31 marzo 2021 (cfr. l’avviso di ricevimento della Posta [doc. TAF 4]) – per

C-1266/2021 Pagina 4 procedere all’inoltro dell’atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è nel frattempo scaduto infruttuoso (tenuto conto delle ferie giudiziarie, il termine per regolarizzare il ricorso è scaduto il 3 maggio 2021 [art. 20 cpv. 1e3e 22a lett. c PA in combinazione con l’art. 37 LTAF {v. anche art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA a cui rinvia l’art. 1 cpv. 1 LAI}]). Ne consegue che il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 5. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 6. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1266/2021 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento), – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

C-1266/2021 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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