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Bundesverwaltungsgericht 30.07.2008 C-109/2007

30 luglio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,666 parole·~18 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità

Testo integrale

Corte II I C-109/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 luglio 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 29 novembre 2006) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-109/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1974 al 1975, dal 1979 al 1981 e dal 1983 al 1990, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 1 bis). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come bracciante agricolo fino, secondo le sue dichiarazioni, al 23 maggio 2005, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute (doc. 10). In data 4 ottobre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). B. Il richiedente è stato visitato il 14 dicembre 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “spondiloartrosi diffusa con discopatia con apprezzabile impegno funzionale, lievi esiti di frattura radiocarpica sinistra, esiti di trauma chiuso dell'emitorace di sinistra con fratture costali multiple” ed ha posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 29). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali (fra i più recenti): - una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 23 maggio al 1° giugno 2005 per trauma all'emitorace sinistro con fratture costali multiple, polso mano sinistra e distorsione cervicale (doc. 23); - un referto radiologico del torace del 1° luglio 2005 ed un altro del 25 agosto 2005 (doc. 24); - un rapporto d'esame pneumologico del 20 luglio 2005 (doc. 25); - un breve rapporto di visita ortopedica del 30 novembre 2005 (doc. 28). C. Nella sua relazione del 23 agosto 2006, il Dott. Croisier, medico del Servizio medico regionale (SMR) “Rhône”, dopo aver ripreso la Pagina 2

C-109/2007 diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il richiedente non potrebbe più svolgere l'attività di bracciante agricolo, se non al 50% al massimo, ma a lui sarebbero proponibili lavori di tipo leggero e/o semileggero in misura completa da luglio 2005, ossia un mese dopo le dimissioni ospedaliere (doc. 31). L'amministrazione ha aderito al parere del proprio servizio medico ed ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività alternative al cento per cento, invece del lavoro di bracciante agricolo, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 16% (doc. 32). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgere dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Con progetto di decisione del 18 settembre 2006, l'UAIE ha comunicato all'interessato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile e l'ha invitato ad esprimersi in merito. L'interpellato non ha risposto. Mediante decisione del 29 novembre 2006, l'UAIE ha pertanto respinto la richiesta di rendita (doc. 34). D. Con gravame del 4 gennaio 2007 al Tribunale amministrativo federale (TAF), A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita AI a decorrere dal 1° ottobre 2004. L'insorgente indica di essere notevolmente impedito anche in attività sostitutive, soprattutto per il danno cervicale oggettivamente comprovato. A suffragio delle sue conclusioni produce un referto di risonanza magnetica lombosacrale e cervicale del 3 novembre 2006. E. Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Croisier, il quale, nella sua relazione del 15 marzo 2007, ha affermato che il referto esibito pone, senza dubbio, in evidenza la presenza di una spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple, ma che a livello clinicofunzionale non sussisterebbero limitazioni tali da giustificare una riduzione della capacità al lavoro in attività di tipo leggero e/o sedentario. Pagina 3

C-109/2007 Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 marzo 2007, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quel che è necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 2 maggio 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. G. Con ordinanza del 10 maggio 2007, la parte ricorrente è stata inviata a voler versare un anticipo di 300 franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto importo è stato versato dall'interessato il 25 maggio 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano Pagina 4

C-109/2007 all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Pagina 5

C-109/2007 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 4 ottobre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 4 ottobre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 29 novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. Pagina 6

C-109/2007 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 8. Pagina 7

C-109/2007 8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato come bracciante agricolo stagionale fino al 23 maggio 2005, quando ha subito un infortunio che gli ha causato diverse fratture e, da allora, non ha più esercitato attività lucrativa (doc. 10). 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. Pagina 8

C-109/2007 9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente soffre essenzialmente di spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple ad apprezzabile impegno funzionale, lievi esiti di frattura radiocarpica sinistra ed esiti di trauma dell'emitorace di sinistra con fratture costali multiple (cfr. perizia medica particolareggiata del 14 dicembre 2005, doc. 29). 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 60%. Dal canto suo, il Dott. Croisier, medico consulente dell'UAIE, ammette che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di bracciante agricolo, perlomeno al 50% da maggio 2005, data dell'infortunio, ma ritiene che il nominato potrebbe invece lavorare a tempo pieno in attività di sostituzione non eccessivamente pesanti, o semisedentarie (doc. 31, 38). 10.2 La patologia principale che affligge l'insorgente è di natura ortopedica. A._______ ha potuto lavorare, nonostante fosse già presente una patologia poliartrosica, in un settore relativamente pesante fino al maggio del 2005, quando ha subito un incidente (caduta da un albero) comportante, fra l'altro, la frattura di diverse costole all'emitorace sinistro, al polso sinistro ed una distorsione cervicale. Da allora, è evidente, che l'interessato, non potrebbe più Pagina 9

C-109/2007 riprendere attività pesanti e/o pericolose per la sua salute ed integrità fisica. Attualmente il danno derivante dall'infortunio e la patologia artrosica sono importanti, ma non invalidanti. In base al referto di risonanza magnetica del rachide cervicale e lombosacrale del 3 novembre 2006 (esibito in sede ricorsuale) si può constatare che esistono diverse marcate lesioni come una ernia discale fra C3-C4 e C4-C5 ed una protrusione discale fra C5-C6; a livello lombare s'intravedono una protrusione L2-L3 a destra ed un globale prolasso discale in L3-L4 ed L4-L5, come pure una netta riduzione di calibro del forame neurale a sinistra fra lo spazio intersomatico L5-S1. Tuttavia, come viene osservato dal Dott. Croisier, queste oggettive lesioni degenerative non si traducono che in una limitazione funzionale, tutto sommato, di modesta gravità e, in ogni caso, non limitante nell'ambito di attività leggere e/o semisedentarie. Infatti, a livello clinico (cfr. rapporto di visita ortopedica del 30 novembre 2005), il rachide cervicale è spinalgico, limitato in flessione e lateralità solo ai gradi estremi; la forza prensile e tutta le sensibilità degli arti superiori permane integra pur riscontrando una moderata limitazione della flessoestensione del polso sinistro; la flessione, a livello lombare, è limitata solo ai gradi estremi; la manovra di Lasègue è appena accennata bilateralmente; la deambulazione è normale, il portamento eretto. L'assicurato, per il resto, si presenta in buone condizioni generali di salute, tutti gli altri organi essendo indenni da affezioni limitanti. 10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del consulente medico dell'UAIE, ritiene che A._______, perlomeno qualche mese dopo l'infortunio del maggio 2005, non avrebbe più potuto riprendere il lavoro di bracciante agricolo, in quanto controindicato alla luce delle patologie descritte. A lui sarebbero comunque state proponibili, a tempo pieno, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte; autista di mezzi leggeri per il trasporto locale di cose e/o persone, custode di museo o di parcheggio, commesso in negozi al dettaglio, fattorino, ecc. Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo. 11. Pagina 10

C-109/2007 11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). 11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato l'8 settembre 2006, doc. 32) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2004 in Italia come bracciante agricolo, ossia Euro 1'209,69.- mensili. L'UAIE si è basato su dati statistici, in quanto i salari effettivamente percepiti dall'interessato non sono noti o, perolomeno, non sono attestati dal datore di lavoro (doc. 10, 11). Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate, semplici e ripetitive. Queste attività comportano un salario medio di Euro 1'195,58.- mensili (anno 2004). Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione del 15%, che può essere tutelata, dal momento che la riduzione massima, in casi eccezionali, si situa al 25%. La riduzione del 15% comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'016,24.-. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'209,69.- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'016,24.- comporta una perdita di guadagno del 15,99% (arrotondato al 16%), tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 11.3 A titolo abbondanziale si rileva che l'insorgente non potrebbe aver diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità nemmeno se si ammettesse che, in attività sostitutive, l'interessato potrebbe lavorare solo all'80%, questo in considerazione dell'oggettivo danno ortopedico/articolare. Infatti, posti i dati economici sopra ricordati, il tasso d'invalidità sarebbe comunque ancora inferiore al 40%. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 12. Pagina 11

C-109/2007 12.1 A titolo di spese ricorsuali si prelevano Fr. 300.-, che vengono compensate con l'anticipo di uguale importo versato dal ricorrente il 25 maggio 2007 (art. 69 cpv. 2 LAI). 12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Pagina 12

C-109/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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