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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2007 C-108/2006

19 giugno 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,797 parole·~19 min·1

Riassunto

Entrata | Divieto d'entrata

Testo integrale

Corte III C-108/2006 {T 0/2} Sentenza del 19 giugno 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer e Blaise Vuille, giudici. Graziano Mordasini, cancelliere. X._______, ricorrente, patrocinato dall'Avv. Marco Broggini, via Stefano Franscini 2A, casella Postale 250, 6601 Locarno, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità intimata. concernente Divieto d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Con sentenza del 9 marzo 2004, la Corte delle assise criminali di Lugano ha dichiarato X._______, cittadino ... nato il ..., autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole, e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso fra la fine del 1999 e la fine del 2002 in diverse località del canton Ticino, in veste dapprima di socio fondatore della società Y._______, indi in qualità di responsabile in particolare delle coltivazioni, ripetutamente funto da consulente tecnico-botanico, organizzato e predisposto concretamente, fornito sementi selezionate, coltivato direttamente o tramite terzi, trasportato, detenuto, confezionato e venduto all'ingrosso, sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, contribuendo così ad alimentare un vasto traffico locale e internazionale di marijuana prodotta in Ticino (in ragione di diverse tonnellate). Egli è stato poi ritenuto colpevole di contravvenzione alla suddetta normativa per avere, senza essere autorizzato, consumato quotidianamente della marijuana in generale di sua produzione. Per questi reati X._______ è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni. B. Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso interposto dall'interessato tramite il suo patrocinatore avverso la suddetta decisione, con giudizio del 28 giugno 2004, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del canton Ticino (di seguito: CCRP) ha riconosciuto X._______ autore colpevole di infrazione semplice e contravvenzione alla LStup, infliggendogli una pena di 2 anni di detenzione. Essa ha in particolare ritenuto che il comportamento del ricorrente non configurava l'aggravante del traffico per mestiere ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, da qui la decisione di derubricare il reato commesso da infrazione grave a infrazione semplice alla LStup, con conseguente riduzione della pena. La CCRP ha infine rinviato gli atti ad una Corte delle assise correzionali, invitandola a pronunciarsi in merito ad un'eventuale sospensione condizionale di una pena accessoria di 5 anni di espulsione dal territorio elvetico. In data 13 luglio 2005, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni la pena d'espulsione pronunciata nei confronti dell'interessato. C. Con decisione del 14 ottobre 2005, notificata il 21 marzo 2006, l'UFM ha pronunciato nei confronti di X._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento

3 (infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, precedenti penali all'estero) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. D. In data 21 aprile 2006, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo rilevato di essere stato condannato su ricorso per i reati di infrazione semplice e contravvenzione alla LStup e non per infrazione aggravata e contravvenzione a questa normativa come indicato dall'autorità intimata. Il ricorrente ha inoltre asserito che, contrariamente a quanto preteso nella decisione impugnata, egli non ha nessun precedente penale né in Svizzera, né all'estero e sottolineato come l'attività di consulenza nel campo della coltivazione della canapa da esso svolta in Ticino non ledesse la sicurezza e l'ordine pubblico svizzero e che quindi non fossero adempiuti i presupposti per l'emanazione di un divieto d'entrata, oltretutto illimitato nel tempo. X._______ ha infine richiesto che, qualora la misura adottata nei suoi confronti fosse mantenuta, gli venisse concessa la possibilità di transitare dalla Svizzera per recarsi a Z._______, comune in cui egli risiede dal 20 ottobre 2000, e questo in ragione del difficile accesso a questa località dal territorio italiano. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame ricorsuale l'UFM, con decisione del 26 maggio 2006, ha parzialmente accolto le argomentazioni dell'interessato e, pur mantenendo la decisione in sostanza, ha limitato al 14 ottobre 2011 gli effetti del provvedimento in oggetto. Quo alla richiesta del ricorrente di essere posto a beneficio di un diritto di transito sul territorio elvetico per recarsi a Z._______, l'autorità di prime cure lo ha invitato ad organizzarsi diversamente, ad esempio facendo uso dei mezzi di trasporto lacustri, per raggiungere il suo domicilio. F. Con osservazioni del 23 giugno 2006, X._______ ha ribadito la propria posizione. Egli ha inoltre affermato che all'epoca egli ignorava la situazione giuridica vigente in Svizzera ed aveva svolto la propria attività di consulenza fidandosi alle apparenze (coltivazioni di ettari di canapa alla luce del sole e decine di canapai sotto gli occhi di tutti) ed alle rassicurazioni fornitegli in merito da vari personaggi ticinesi. Il Tribunale amministrativo federale considera: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità

4 menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di divieto d'entrata in Svizzera possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). X._______, agendo in qualità di altro interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 1 LDDS e art. 48 PA). Presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50, art. 51 e art. 52 PA). 2. In applicazione dell'art. 58 cpv. 1 PA, con decisione del 26 maggio 2006, l'UFM ha riesaminato la decisione impugnata, limitando al 14 ottobre 2011 gli effetti del divieto d'entrata inizialmente previsto per una durata indeterminata. Giusta l'art. 58 cpv. 3 PA, l'autorità di ricorso continua la trattazione del gravame ricorsuale in quanto esso non sia divenuto privo d'oggetto per effetto di una nuova decisione. Questo modo d'agire corrisponde a quanto previsto dalle disposizioni legali e non può pertanto essere criticato (cfr. DTF 126 III 85 consid. 3). 3. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l’entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall’autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell’autorità che l’ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento.

5 4. L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). X._______ è cittadino ... Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche delle disposizioni dell'ALC. 4.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi e non può essergli imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.). 4.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; Sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CdGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35; del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25). 4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie e il fatto di fondarsi unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono

6 verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è quindi escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; Sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; Sentenza della CdGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 4.4 Tuttavia l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1). 5. Con sentenza su ricorso del 28 giugno 2004, la CCRP ha dichiarato X._______ autore colpevole di infrazione semplice, nonché contravvenzione, alla LStup e l'ha condannato alla pena di 2 anni di detenzione ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni. Invitata dalla suddetta autorità a pronunciarsi in merito all'eventuale sospensione condizionale della misura d'allontanamento dalla Svizzera, in data 13 luglio 2005, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ne ha pronunciato lo sospensione per un periodo di prova di 4 anni. 5.1 Si è dunque in presenza di circostanze di sicura gravità che, tenuto conto del fondamentale interesse pubblico in causa e della necessità per la Svizzera di prevenire la circolazione di sostanze stupefacenti, anche non pesanti, giustificano indubbiamente una misura di controllo del genere di quella decisa nei confronti del ricorrente dall'UFM in data 14 ottobre 2005. Tali atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Le violazioni della LStup, nel caso di specie per un periodo alquanto

7 prolungato, hanno senza dubbio toccato un interesse fondamentale della società ed il mantenimento dell'allontanamento del ricorrente costituisce una misura giustificata dalla prevenzione da nuove attività delittuose in relazione con la menzionata legislazione. L'autorità di prime cure ha pertanto applicato in modo appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della giurisprudenza della CdGCE concernente la gravità, la realtà e l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per la sicurezza e l'ordine pubblici. Pertanto, tenuto conto del comportamento delittuoso dell'interessato, delle circostanze in cui ha avuto luogo e dell'interesse pubblico fondamentale in gioco, il Tribunale ritiene che il provvedimento preso nei suoi confronti dall'autorità intimata sia giustificato anche ai sensi delle disposizioni dell'ALC. 5.2 Nella sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria è stata prevista la sospensione condizionale, per un periodo di prova di 4 anni, della pena accessoria dell'espulsione emanata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006. In ogni caso, a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 6. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la sua durata è adeguata alle circostanze del caso concreto. L'UFM ha in un primo tempo emanato una misura amministrativa di durata illimitata, riducendola poi al 14 ottobre 2011. 6.1 Al momento di pronunciare un divieto d'entrata, l'autorità amministrativa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo per raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo

8 perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (cfr. DTF 130 I 65 consid. 3.5.1.; 128 II 292 consid. 5.1.; 126 I 219 consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 6.2 Dagli atti di causa si ravvisa che X._______ è stato condannato in seconda istanza per infrazione semplice e contravvenzione alla LStup. Egli ha violato le disposizioni legali vigenti sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo. Dal lato oggettivo, si constata che l'agire dell'interessato è tanto più grave, quanto l'attività delittuosa si è protratta per un lasso di tempo considerevole (fine 1999-fine 2002). Dal punto di vista soggettivo, il procedimento penale ha permesso di chiarire come il ricorrente fosse perfettamente al corrente che il fine di tutta l'operazione fosse la produzione di marijuana e, almeno dall'aprile 2001, dell'illegalità dell'attività svolta dal suo socio (cfr. in particolare pag. 7 del giudizio della CCRP del 28 giugno 2004 e pagg. 27-28 della Sentenza del 9 marzo 2004 della Corte delle assise criminali di Lugano). Le sue allegazioni secondo le quali egli, ignorando la reale situazione giuridica vigente in Svizzera, si era fidato delle apparenze (grosse coltivazioni di canapa e molti canapai operativi in tutto il canton Ticino), nonché delle rassicurazioni fornitegli da vari personaggi autoctoni, sono pertanto prive di pertinenza. Inoltre, contrariamente a quanto affermato tanto in sede di ricorso che di replica, X._______ risulta avere dei precedenti penali. Egli è stato infatti condannato in data 28 luglio 2003 dalle autorità italiane ad una pena di 11 mesi di reclusione, sospesa, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti. Alla luce di tutto ciò, e ritenuto il comportamento delittuoso accertato nell'ambito del giudizio penale, che anche dal lato della polizia degli stranieri non può essere ignorato, la condotta dell'interessato non può certo essere minimizzata. Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi di X._______ si trova in Italia, e più precisamente a Z._______, comune in cui risiede dal 20 ottobre 2000 a beneficio di un regolare permesso di soggiorno e in cui una società di spettanza del padre è proprietaria di immobili che l'interessato amministra regolarmente (cfr. ricorso del 21 aprile 2006). Giova poi rammentare che il ricorrente ha svolto la propria attività di consulenza e pianificazione a favore di coltivatori di canapa attivi nel canton Ticino dal suo domicilio di Z._______, in quanto le competenti autorità ticinesi si sono sempre opposte al rilascio di un permesso di dimora annuale in suo favore. Ne discende che quest'ultimo non possiede dei legami con la Svizzera tali da opporsi, in virtù del principio della proporzionalità, al divieto d'entrata. In queste circostanze il suo interesse personale a tornare in Svizzera non può essere considerato preponderante rispetto all'interesse pubblico ad un suo allontanamento. 6.3 Ciononostante, nel caso di specie, senza voler minimizzare la gravità dei fatti, si constata come la CCRP abbia considerato che il comportamento tenuto da X._______ non configurasse la circostanza aggravante del

9 traffico per mestiere, ritenendo quindi l'interessato responsabile di infrazione semplice e non grave alla LStup con conseguente sensibile riduzione della pena inflittagli. Tenuto debitamente conto delle circostanze e delle specificità del caso, il Tribunale ritiene che il divieto d'entrata in Svizzera, fissato a 6 anni dall'UFM con decisione del 26 maggio 2006, appare troppo severo e che sia giustificata una sua riduzione a 5 anni, limitandola quindi al 14 ottobre 2010. La fissazione a 5 anni dell'arco di tempo della misura permette inoltre di tenere debitamente conto tanto dell'interesse pubblico, quanto dell'interesse privato di X._______. 7. Considerato quanto precede, il ricorso è parzialmente ammesso. La durata del provvedimento amministrativo pronunciato dall'UFM è ridotta e prenderà fine il 14 ottobre 2010. 8. Visto l'esito della procedura vengono poste a carico del ricorrente delle spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso di specie si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. Nella misura in cui la causa non presentava difficoltà particolari e non richiedeva misure d'investigazione specifiche, il Tribunale assegna ex aequo et bono al ricorrente un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili di Fr. 700.- a copertura delle spese indispensabili occasionate dalla presente procedura. 9. In ragione dell'impossibilità di raggiungere Z._______ su strada senza passare dalla Svizzera, nel suo gravame del 21 aprile 2006, X._______ ha infine richiesto, in via subordinata, di essere posto a beneficio per tutta la durata del divieto d'entrata di un diritto di transito sul suolo elvetico soltanto per raggiungere il suo domicilio. La causa è rinviata per competenza all'UFM (cfr. art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS) affinché si pronunci in merito a questa richiesta. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel

10 senso che la durata del divieto d'entrata in Svizzera pronunciato a carico di X._______ viene limitata al 14 ottobre 2010. 2. La causa è rinviata all'autorità intimata affinché si pronunci sull'attribuzione in favore di X._______, per tutta la durata del divieto d'entrata, di un diritto di transito sul territorio svizzero con il solo scopo di raggiungere il suo domicilio di Z._______. 3. Le spese di procedura di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato in data 17 maggio 2006. Il saldo di Fr. 300.- sarà restituito al ricorrente. 4. Al ricorrente viene assegnata un'indennità di Fr. 700.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata AG; allegato: foglio di informazione per il rimborso) - all'autorità intimata (raccomandata AG) Rimedi giuridici : Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:

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