Corte II B-2078/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 5 agosto 2008 Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Bernard Maitre, Frank Seethaler. Cancelliere Daniele Cattaneo. A. _______, ricorrente, contro Ufficio federale del consumo (UFDC), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore. Aiuto finanziario ai sensi della Legge federale sull'informazione dei consumatori. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
B-2078/2008 Fatti: A. A. _______ (in seguito: ricorrente, associazione) si è costituita in data 1o maggio 2004, gli statuti datano del 1o dicembre 2007 e dal 27 marzo 2008 risulta iscritta a registro di commercio. Essa ha come scopo quello di rappresentare gli interessi dei consumatori finali e degli utenti nei confronti di produttori, commercianti, prestatori di servizi e autorità; oltre a quello di informare i consumatori sui metodi di produzione, sulla qualità ponendo l'accento sulla pericolosità del consumo di prodotti che mettono in discussione la salute pubblica, nonché impegnarsi a sostenere i prodotti che vengono immessi nel mercato grazie al rispetto dell'ambiente e della dignità dei lavoratori. Gestire servizi in favore dei consumatori e degli utenti, in particolare la consulenza giuridica. Allestire test comparativi sui prodotti e servizi. Partecipare all'elaborazione di convenzioni sulle dichiarazioni delle merci e dei servizi presso le diverse commissioni di consumatori preposte, lottando contro dichiarazioni e pubblicità ingannevole e combattendo la concorrenza sleale e i cartelli. Collaborare con le altre associazioni dei consumatori cantonali, nazionali e internazionali. Pubblicare in quanto possibile un organo d'informazione dedicato al consumatore e ai membri della associazione. Il nome del mensile sarà "X. _______". Nel caso non sia possibile finanziariamente sopportare la pubblicazione cartacea, essa avverrà in formato elettronico sul sito internet: W. ________. L'organizzazione è composta dall'assemblea generale, il comitato di 7 membri, il segretariato, l'ufficio presidenziale e l'ufficio di revisione. B. Con scritto del 3 agosto 2007 la ricorrente ha inoltrato all'Ufficio federale del consumo (in seguito: UFDC, autorità inferiore), tra le altre cose, una richiesta di sovvenzione per l'anno 2007. Con scritto del 22 ottobre 2007 l'UFDC ha comunicato alla ricorrente che la richiesta non poteva essere accolta. Con scritto 13 febbraio 2008 la ricorrente ha chiesto all'UFDC di emanare una decisione formale. C. Con decisione del 28 febbraio 2008 l'autorità inferiore ha respinto la domanda di sovvenzione per l'anno 2007. Essa fa rilevare che gli aiuti Pagina 2
B-2078/2008 finanziari sono accordati nel limite dei crediti stanziati, che le richieste di aiuti finanziari per il 2007 hanno superato il limite dei crediti stanziati e che non sussiste un diritto all'erogazione di detti sussidi. Essa fa inoltre rilevare che le organizzazioni che richiedono delle sovvenzioni devono fornire ogni utile informazione per vagliare la domanda così come di permettere di consultare gli atti. Essa considera che la ricorrente non ha saputo dimostrare per quale attività chiede la sovvenzione ed esprime riserve riguardo alla capacità della ricorrente di fornire informazioni trasparenti in merito alle sua attività ed alla sua contabilità. Essa esprime inoltre delle riserve riguardo la necessità di informare i consumatori italofoni sul territorio svizzero a cura di organizzazioni diverse da quelle esistenti e non considera comprovato che la ricorrente sia in grado di collaborare con le altre organizzazioni d'informazione dei consumatori. D. Con ricorso del 26 marzo 2008 la ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) postulandone l'annullamento. Essa evidenzia che le sovvenzioni le sono state erogate sin dalla sua costituzione e senza eccessive formalità. Essa ritiene inoltre di aver sempre fornito tutta la documentazione richiesta dall'UFDC, segnatamente bilanci, elenco dei membri e la loro ripartizione geografica, progetti in cantiere, organigramma dell'associazione ed una rassegna delle pubblicazioni sulla stampa. Ritiene altresì che la legge garantisce il diritto a richiedere i sussidi “se gli statuti garantiscono la tutela del consumatore” e per una questione di parità di trattamento la ricorrente “non può essere esclusa solo perché a causa di una ripartizione anomala dei contributi sono stati spesi degli importi che sarebbero comunque corrisposti in virtù della della legge”. La ricorrente evidenzia che essa è “un'associazione a livello nazionale soprattutto per quanto concerne la lingua italiana che raggruppa oltre un milione d'italofoni su tutto il territorio elvetico”. Essa sottolinea che a livello di pubblicazioni è stata presente regolarmente su dei media, di essere stata intervistata nell'ambito di programmi televisivi, di avere numerosi contatti telefonici e richieste di consulenza via e-mail. E. Con risposta del 28 maggio 2008 l'autorità inferiore si riconferma nella sua decisione di respingere la domanda di concessione alla ricorrente del sussidio per l'anno 2007 in quanto semplicemente non sono soddisfatte le condizioni legali per l'ottenimento. Innanzitutto lo scritto della Pagina 3
B-2078/2008 ricorrente del 24 ottobre 2006 (doc. L della ricorrente) non costituisce per l'autorità inferiore un resoconto delle attività svolte, bensì una richiesta di aiuto finanziario per la pubblicazione di un libro sui diritti dei consumatori rispettivamente l'esposizione di progetti di attività future. Inoltre, riferendosi alla modifica degli statuti, l'autorità inferiore ritiene che da sola questa operazione non bastava a prevenire il rischio di confusione tra attività sindacale e di difesa dei lavoratori e attività di informazione ai consumatori. Essa mette in evidenza che sia il modo in cui la ricorrente si presenta al pubblico, per esempio il sito internet, così come la tenuta della contabilità debbano essere migliorate. Inopportuno è stato pure ritenuto l'uso indebito del logo Consumers International, di cui la ricorrente non risulta membro così come degno di nota è stato il fatto che la pubblicazione del libro sui diritti dei consumatori per la qual pubblicazione era stato chiesto un aiuto finanziario nel 2006, non sia mai avvenuta. L'autorità inferiore precisa poi che gli unici documenti a sostegno della domanda di sussidio che le sono stati inviati sono stati gli statuti ed i documenti indirizzati al registro di commercio. Sia con lo scritto del 22 ottobre 2007 sia in occasione dell'incontro del 22 gennaio 2008 l'autorità inferiore comunicò alla ricorrente che i documenti in questione non erano sufficienti. Essa richiama altresì lo scritto del 20 dicembre 2006, nel quale, confermando la concessione del sussidio per il 2006, nel contempo informava la ricorrente del sempre maggior rigore nei controlli finanziari, precisando pure che in caso di ulteriori domande sarebbe stato necessario fornire per la domanda, conti ed informazioni più dettagliate. Nel complesso l'autorità inferiore rileva che sono stati pochi i documenti presentati all'UFDC dalla ricorrente dalla sua costituzione. L'autorità inferiore sottolinea che gli aiuti finanziari versati fino a quel momento sono stati effettuati essenzialmente sulla base degli statuti dell'associazione e per lo sviluppo di attività di informazione destinate in particolare ad informare meglio i consumatori sui loro diritti. Il fatto di tenere delle rubriche nei giornali che non sono quelli dell'associazione testimonia senza alcun dubbio l'attività di quest'ultima in favore dell'informazione dei consumatori, ma non potrebbe giustificare da sola la concessione di un aiuto finanziario ai sensi della legge. L'UFDC si sarebbe aspettata che la ricorrente producesse i suoi propri mezzi di informazione, così come sarebbe dovuto avvenire con la pubblicazione del libro sui diritti del consumatore. Per il resto, nemmeno il quadro delle attività passate o future presentato dalla ricorrente non è atto a costituire una base sufficiente a giustificare la concessione di sussidi sia perché, per esempio, i documenti attestanti un'attività di preparazione Pagina 4
B-2078/2008 del sito internet non dicono ancora nulla sul suo contenuto; o perché le affermazioni non sono semplicemente supportate da alcun documento; o perché le attività, per esempio l'intermediazione, non fanno parte dell'attività di informazione ai consumatori o perché le attività svolte sono semplicemente estranee al campo di attività di informazione ai consumatori. F. Con ordinanza del 3 giugno 2008 il TAF ha ordinato la chiusura dello scambio degli scritti, fatta riserva di ulteriori misure istruttorie necessarie. Con ordinanza del TAF del 4 luglio 2008, la ricorrente è invitata di produrre i documenti E1-E2 e F1 menzionati nel ricorso ma risultanti mancanti. In allegato allo scritto della ricorrente del 10 luglio 2008 sono stati trasmessi al TAF i documenti E1, F1, F2, H1, H2. Ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Essa ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Pagina 5
B-2078/2008 2. 2.1 Giusta l'art. 1 della Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0) lo scopo perseguito è il promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante prescrizioni sulla dichiarazione di merci e di servizi e mediante aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. Nei limiti dei crediti stanziati (art. 5 cpv. 1 LIC prima frase), la Confederazione può accordare un aiuto finanziario, oltre che alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale e che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori (art. 5 cpv. 1 LIC), anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano alla protezione dei consumatori per un'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici (art. 5 cpv. 2 in relazione con 5 cpv. 1 litt. a LIC). Le organizzazioni che chiedono l'aiuto finanziario devono fornire all'unità amministrativa competente ogni utile informazione e permetterle di consultare gli atti (art. 8 cpv. 1 LIC). Al Consiglio federale è delegato l'incarico di emanare le disposizioni d'esecuzione (art. 13 cpv. 1 LIC). 2.2 La legge distingue quindi due categorie di organizzazioni di consumatori alle quali possono essere accordati aiuti finanziari: organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano «esclusivamente» alla protezione dei consumatori ed altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano alla protezione dei consumatori. Negli anni precedenti, la ricorrente ha ricevuto l'aiuto finanziario giusta l'art. 5 cpv. 2 LIC, in quanto considerata dall'autorità inferiore quale “altra organizzazione” ai sensi della LIC (cfr. doc. D, E, F, G, H, I). Considerato le conclusioni poste nel ricorso, il riconoscimento come altra organizzazione non è oggetto della lite. Giusta l'art. 2 dell'Ordinanza del 1o aprile 1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni; RS 944.05), le organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari per la loro attività di informazione dei consumatori giusta l'art. 5 cpv. 2 LIC devono inoltrare domanda all'Ufficio e provare che adempiono alle esigenze fissate nella LIC. Questa categoria ottiene al massimo il 10 per cento dell'importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese computabili (art. 5 cpv. 1 litt. b Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni). Sono computabili le spese d'informazione obbiettiva dei consumatori Pagina 6
B-2078/2008 nei settori del personale, della produzione, della distribuzione e dell'infrastruttura (art. 3 cpv. 1 Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni). Le domande di aiuti finanziari per le attività di informazione dei consumatori e per l'esecuzione di test devono essere inoltrate, sul relativo modulo, all'Ufficio del consumo con il preventivo delle spese. L'Ufficio decide quale attività finanziare e si occupa del coordinamento (art. 11 Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni). 3. 3.1 Giusta l'art. 49 PA, la ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, § 2.2.6.5.). 3.2 Va innanzitutto rilevato che nell'ambito del sostegno finanziario alle organizzazioni di consumatori, gli aiuti, nel limite dei crediti stanziati, «possono» essere accordati (art. 5 cpv. 1 LIC). Nell'ambito di aiuti finanziari erogati dagli enti pubblici si distingue essenzialmente tra sovvenzioni alle quali il richiedente ha diritto (Anspruchssubvention) e sovvenzioni la cui decisione d'attribuzione è rimessa all'autorità (Ermessenssubvention). Un diritto alla sovvenzione sussiste qualora la legge stessa prevede che questo deve essere garantito senza che ciò dipenda dall'apprezzamento dell'autorità se concederlo o meno. Nella prassi si tratta quindi di una sovvenzione la cui decisione è rimessa all'apprezzamento dell'autorità quando le condizioni per l'erogazione non sono regolate in modo esaustivo. (FABIAN MÖLLER, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss, Basilea 2006, pag. 45, [in seguito: MÖLLER, Rechtsschutz]). La formulazione dell'art. 5 cpv. 1 LIC lascia presupporre ad un aiuto finanziario rimesso all'apprezzamento dell'autorità. Ciò non di meno anche il tenore della legge formulato come una “kann-Vorschrift” non esclude che si possa trattare di una sovvenzione a cui il richiedente ha diritto se sono dati i presupposti (cfr. DTF 118 V 16 consid. 3a). Ovvero, considerati le disposizioni di cui alla sezione 3 della LIC, segnatamente l'art. 13 cpv. 1 LIC, gli art. 3 segg. dell'Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni si potrebbe anche concludere che si tratta di una sovvenzione alla quale il richiedente ha diritto ma che l'ammontare non sia garantito. La questione a sapere se si tratta di una sovvenzion- Pagina 7
B-2078/2008 e rimessa all'apprezzamento dell'autorità o se è conferito un diritto può in casu tuttavia rimanere aperta in quanto non decisiva per l'esito del ricorso, qualora il ricorrente non soddisfasse le condizioni per l'ottenimento per l'anno 2007. 3.3 E' quindi d'uopo esaminare se le condizioni legali per la concessione di aiuti finanziari sono realizzate. In caso negativo, il rifiuto della richiesta è fondato. Più concretamente, le organizzazioni devono svolgere un'attività d'importanza nazionale (art. 5 cpv. 2 prima frase LIC); deve risultare dagli statuti che esse si dedicano alla protezione dei consumatori (art. 5 cpv. 2 seconda frase LIC); devono fornire un'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici (art. 5 cpv. 1 litt. a LIC); se chiedono l'aiuto finanziario devono fornire all'unità amministrativa competente ogni utile informazione e permetterle di consultare gli atti (art. 8 LIC); le domande devono essere inoltrate sul relativo modulo con il preventivo delle spese (art. 11 Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni). 3.4 Sia nella decisione impugnata che nella susseguente risposta al ricorso l'autorità inferiore si è pronunciata su queste questioni. Innanzitutto essa fa rilevare che gli aiuti alla ricorrente fino a quel momento sono stati versati essenzialmente sulla base degli statuti dell'associazione e riconoscendo lo sviluppo di attività di informazione destinate in particolare a informare meglio i consumatori sui loro diritti. Il fatto di tenere delle rubriche nei giornali che non sono quelli dell'associazione testimonia che un'attività in favore dei consumatori esiste, ma questa da sola non è ancora sufficiente a giustificare la concessione di un aiuto finanziario. Lo scopo è invece quello che l'organizzazione produca i suoi propri mezzi d'informazione, come sarebbe dovuto succedere con la pubblicazione del libro sui diritti dei consumatori, ma che non è avvenuta. L'autorità inferiore sottolinea poi la sua preoccupazione di sapere per quali attività d'informazione la ricorrente rivendica un aiuto finanziario per l'anno 2007 e quale uso è fatto di tale aiuto. Peraltro tale preoccupazione era già stata espressa nello scritto del 20 dicembre 2006, agli atti, con il quale veniva notificata per iscritto la concessione degli aiuti finanziari per l'anno 2006, informando la ricorrente nel contempo del maggior rigore nei controlli finanziari ed anticipando alla ricorrente che in caso di ulteriore domanda sarebbe stato necessario fornire conti ed informazioni più dettagliate (cfr. documento O della ricorrente). Ciò malgrado - sottolinea l'autorità inferiore - la ricorrente non è stata in grado di fornire le informazioni necessarie in merito alla Pagina 8
B-2078/2008 sua attività ed alla sua contabilità (cfr. decisione impugnata punto II.2o). Più in specifico, dall'esposizione delle attività passate o future presentata dalla ricorrente non è possibile dedurre quali attività debbano essere prese in considerazione ai fini di un aiuto finanziario, in quanto: i documenti attestanti un'attività di preparazione del sito internet non dicono ancora nulla sul contenuto del sito; l'apparizione nel quadro di trasmissioni televisive non rientra nelle attività finanziabili dalla Confederazione, fintanto non è conosciuto quale valore d'informazione ne è collegato, le attività di intermediazione non fanno parte dell'informazione dei consumatori; i comunicati stampa o sono obsoleti o estranei all'informazione dei consumatori propriamente detta o comunque non risulta comprovato che questi siano stati ripresi su tutti i media ticinesi; il riconoscimento come istituto d'impiego per il servizio civile o come associazione di pubblica utilità è estraneo all'attività di informazione ai consumatori; inoltre la conferma di adesione a Consumers international è lungi dall'essere decisa. Riguardo alla richiesta sul modulo ufficiale, l'autorità inferiore segnala infine il comportamento quanto meno contraddittorio della ricorrente la quale se da una parte loda la mancanza di eccessive formalità da parte dell'UFDC nell'esigenza di compilazione del modulo, dall'altra lamenta che nessun modulo le è stato trasmesso. 3.5 In maniera del tutto generale si può affermare che nel caso in disamina il UFDC ha chiaramente indicato i motivi che hanno portato al rifiuto dell'aiuto federale per l'anno 2007, evidenziando esaurientemente che l'associazione non adempie le condizioni poste per la concessione di un aiuto finanziario. Innanzitutto non risulta che la ricorrente sia stata in grado di fornire informazioni trasparenti in merito alle sua attività ed alla sua contabilità così come lo richiede l'UFDC, in particolare non risultano indicazioni né sui costi ai quali l'associazione deve verosimilmente fare fronte (per es. affitto dei locali dell'associazione, costi per personale, spese telefoniche, ecc.), né riguardo al numero di membri o all'importo delle quote pagate od anche riguardo ad eventuali altre fonti di finanziamento. Anche per quanto riguarda le pubblicazioni, risulta che la maggioranza consistono in rubriche sulla stampa, peraltro in prevalenza sempre sullo stesso giornale e di rado su altri giornali del Cantone, e non ad un veicolo di pubblicazione dell'associazione stessa. In questo contesto v'è poi da credere che anche la richiesta di una sovvenzione, così come avvenne l'anno precedente, con l'obiettivo dichiarato di pubblicare un libro sui diritti dei consumatori, progetto in fine non realizzatosi, abbia reso l'autorità inferio- Pagina 9
B-2078/2008 re particolarmente attenta nell'esame della richiesta. Ma non risulta nemmeno che l'associazione abbia esposto in maniera credibile l'importanza a livello nazionale della sua attività di informazione, né elencando per esempio il numero degli associati o indicando la loro provenienza geografica. Peraltro nemmeno i messaggi elettronici, di cui ai documenti F2 e E1, rispettivamente lo scritto di cui al documento F1 attestano un'informazione per i consumatori, cosi come nemmeno dall'elenco dei messaggi elettronici di cui al documento H2, che del resto si riferiscono al periodo dal 5 giugno all'8 luglio verosimilmente dell'anno 2008, non si intravede nulla sul contenuto e sul genere dell'attività svolta. Parimenti anche per quanto riguarda la creazione di un sito internet, la ricorrente si limita ad allegare il preventivo per la creazione (doc. G3) dal quale non possono essere dedotti né l'effettiva creazione né tanto meno informazioni sul suo contenuto. Discutibile peraltro è pure la richiesta di sovvenzione sulla base di apparizioni televisive rispettivamente sulla base di attività di intermediazione per ambiti che essenzialmente esulano dall'informazione ai consumatori (cfr. per es. doc. F2 riferito ad una richiesta di informazioni sulla procedura di divorzio), così come nulla ha a che vedere con l'informazione ai consumatori la circostanza che l'associazione sia stata riconosciuta come istituto d'impiego per il servizio civile o come associazione di pubblica utilità (doc. X); come irrilevante ai fini di un riconoscimento delle sovvenzioni, è la circostanza che l'associazione abbia ricevuto l'attestazione d'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale da parte del cantone Ticino (doc. Y) o l'attestazione di iscrizione al registro di commercio (doc. H1). Nell'allegato ricorsuale al punto B, Add. 3, la ricorrente sostiene di aver sempre fornito tutta la documentazione richiesta dall'UFDC, segnatamente, essa specifica che “ha fornito, bilanci, elenco dei membri (cancellando i dati sensibili), ripartizione geografica dei nostri membri su tutto il territorio svizzero, progetti futuri e organigramma della nostra associazione, nonché una rassegna stampa dove dimostra i nostri diversi interventi a tutela dell'informazione del consumatore, parte dei documenti sono prodotti nel presente ricorso”. L'autorità inferiore contesta questa affermazione, precisando nella sua risposta del 28 maggio 2008, che “per quanto riguarda l'aiuto finanziario 2007, che è oggetto della presente procedura di ricorso, emerge dai documenti (cfr. documenti P, R del ricorrente) che gli unici documenti inviati sono stati gli statuti e i documenti indirizzati al registro di commercio. Sia tramite lettera dell'UFDC del 22 ottobre 2007 (cfr. documento Q del Pagina 10
B-2078/2008 ricorrente), sia in occasione dell'incontro tra l'UFDC e la ricorrente del 22 gennaio 2008, è stato detto chiaramente alla ricorrente che i documenti in questione non erano sufficienti.”. L'onere della prova a sapere, se i documenti, determinanti per la valutazione delle spese computabili giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni, siano stati inoltrati all'autorità inferiore è a carico della ricorrente. A questo riguardo si contrappongono affermazioni diametralmente contrastanti, che la ricorrente non ha confortato con la prova corrispondente ed adatta a sostegno della sua affermazione. In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, sopporta le conseguenze dell'assenza di una prova determinante per la nascita del suo diritto (DTF 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 280 segg. ). In casu la ricorrente. Sulla base di tutte queste considerazioni, a mente di questo Tribunale, dalla decisione impugnata si evincono quindi con sufficiente chiarezza e risultano attendibili i motivi per i quali la richiesta di aiuto finanziario per l'anno 2007 da parte della ricorrente è stata respinta. La decisione impugnata va pertanto confermata. 4. Da quanto esposto risulta pertanto che la decisione dell'UFDC non ha violato il diritto federale, non ha accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo inesatto o incompleto e non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto. 5. Visto l'esito della procedura, le spese vengono messe a carico dell'insorgente, in quanto parte soccombente giusta l'art. 63 PA. Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Pagina 11
B-2078/2008 Ritenuto quanto precede la ricorrente è da considerare parte soccombente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. TS-TAF; RS 173.320.2). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 800.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo di fr. 800.- da essa versato il 9 aprile 2008. Non si concedono ripetibili ad autorità federali (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 6. A dipendenza che la decisione di concedere la sovvenzione sia da considerare come rimessa all'apprezzamento dell'autorità o che conferisca un diritto all'ottenimento, la decisione di ammissibilità di un'eventuale impugnativa contro la presente sentenza è rimessa alla competenza del Tribunale federale. Tale considerazione porta all'indicazione dei rimedi di diritto. In altre parole, la presente decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale federale giusta l'art. 83 litt. k della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110] nella misura in cui la legislazione sull'informazione dei consumatori conferisce un diritto all'ottenimento dell'aiuto finanziario alle organizzazioni dei consumatori (cfr. consid. 3.2). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse saranno computate, dopo crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo spese di fr. 800.- versato il 9 aprile 2008. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 12
B-2078/2008 4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. voj; atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'economia Il Presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Daniele Cattaneo Rimedi giuridici: Qualora, giusta l'art. 83 litt. k della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], la legislazione sull'informazione dei consumatori conferisca un diritto all'aiuto finanziario alle organizzazioni dei consumatori, contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 19 agosto 2008 Pagina 13