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Corte I A-7392/2014
Sentenza dell ’ 8 agosto 2016 Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio), Marianne Ryter, Michael Beusch, cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______, ricorrente 1,
B.______, ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Cereghetti,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
Riscossione posticipata (dazio e IVA).
A-7392/2014 Pagina 2 Fatti: A. La A._______ SA, in X._______, è una società anonima avente per scopo il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e lavorati. Il signor B._______ – in precedenza presidente con firma individuale della predetta società sino al 2007 – ne è attualmente l’amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio). B. Il 10 aprile 2008 presso l’Ufficio doganale di Stabio confine (di seguito: UD) è stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C._______, in Y._______. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una parte del carico destinato alla A._______ era stata dichiarata in modo inesatto dalla casa di spedizioni D._______ di Z._______, con un’importante elusione dei dazi doganali. A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constatate nelle importazioni destinate alla A._______, la Sezione antifrode doganale della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: SA Lugano) ha aperto nei confronti di quest’ultima un’inchiesta penale. Da detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 la A._______ avrebbe acquistato, presso il fornitore E._______, in V._______ (di seguito: E._______), e importato in Svizzera 88 invii contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte dichiarati in modo inesatto e in parte del tutto non dichiarati. C. Con decisioni sull’obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano ha dunque dichiarato la A._______ e B._______ solidalmente responsabili del pagamento di 50'232.90 franchi (= fr. 45'217.35 di tributi doganali + fr. 1'251.85 di IVA + fr. 3'763.70 di interessi di mora). D. Contro le predette decisioni, la A._______ e B._______ – per il tramite del loro patrocinatore – hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l’annullamento. E. Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi da lei congiunti, nel senso che i tributi d’entrata complessivi dovuti solidalmente dai contribuenti ascendono ora a 49'523.85 franchi, oltre accessori. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti.
A-7392/2014 Pagina 3 F. Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito: ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._______ (di seguito: ricorrente 2) – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In sunto, essi postulano l’annullamento della decisione impugnata, la messa a carico dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia delle spese processuali di prima istanza di 2'700 franchi che di quelle della presente procedura di ricorso, come pure che l’AFD versi loro un importo complessivo di 8'000 franchi (ovvero fr. 4'000 per la precedente procedura, fr. 4'000 per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché l’accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto. G. Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero invero a 49'523.85 franchi, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi doganali + fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede dunque che la decisione impugnata venga corretta in tal senso. H. Con sentenza A-3659/2012 del 3 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione 11 giugno 2012 dell’autorità inferiore. I. Tale sentenza è poi stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, in quanto non motivata sufficientemente, il Tribunale amministrativo federale – e prima di lui, la DGD – non avendo statuito in maniera esaustiva sulle censure sollevate dai ricorrenti in rapporto alle prove da loro richieste e ai 88 invii su cui si fonda la ripresa fiscale delle autorità doganali. La causa è dunque stata rinviata al Tribunale amministrativo federale, affinché renda un nuovo giudizio, nel rispetto del diritto di essere sentito dei ricorrenti.
A-7392/2014 Pagina 4 J. Con decisione incidentale 28 aprile 2015, in ossequio alla sentenza dell’Alta Corte, il Tribunale amministrativo federale ha dunque completato l’istruttoria della causa, invitando la DGD – quale autorità specializzata a conoscenza dei dettagli alla base dell’inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari – ad indicare in maniera chiara e dettagliata, per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. K. Con scritto 29 luglio 2015, la DGD ha pertanto indicato in maniera dettagliata per ognuno degli 88 invii i motivi che l’hanno portata ad effettuare le riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. L. Con scritto 2 novembre 2015, i ricorrenti si sono poi pronunciati in maniera sommaria su quanto indicato dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015, sicché il Tribunale amministrativo federale – nell’ottica di garantirli il rispetto del loro diritto di essere sentiti – gli ha impartito un ulteriore termine per completare la loro presa di posizione, pronunciandosi in particolare su ognuno degli 88 invii ed indicando i motivi per cui essi si oppongono alle singole riprese fiscali. M. Nelle loro osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, i ricorrenti si sono infine pronunciati su ognuno degli 88 invii, indicando le ragioni della loro contestazione. Essi hanno poi rinnovato la loro richiesta d’assunzione di ulteriori prove (audizione di testimoni). N. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
A-7392/2014 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la sentenza A- 3659/2012 del 3 febbraio 2014 che confermava la decisione 11 giugno 2012 della DGD, rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale affinché si pronunci nuovamente, nel rispetto del loro diritto di essere sentiti, ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 LTF. Lo scrivente Tribunale – competente per statuire sui ricorsi interposti avverso le decisioni finali emanate dalla DGD in materia di riscossione posticipata di tributi (cfr. artt. 1 e 31 segg. LTAF; art. 116 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]) – è dunque competente per statuire nuovamente sul ricorso 9 luglio 2012, alla luce delle istruzioni impartite dall’Alta Corte. L’esame giuridico dello scrivente Tribunale deve tuttavia limitarsi alle questioni lasciate aperte dal Tribunale federale nella propria decisione di rinvio, nonché alle conseguenze derivanti dalla stessa o ai problemi legati ad esse (cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 122 I 250 consid. 2; 116 II 220 consid. 4; BERNARD CORBOZ, in: Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). Ne discende che, nella misura in cui l’Alta Corte ha confermato l’assenza di prescrizione dei crediti in oggetto (cfr. sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 5), tale questione non necessita dunque di essere nuovamente esaminata dallo scrivente Tribunale, sicché lo stesso non entrerà più nel merito al riguardo. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA. 1.2 L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna in solido i ricorrenti al pagamento posticipato di tributi doganali e dell’IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per entrambi i ricorrenti, essi risultano legittimati a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3 I ricorrenti postulano che venga accordato l’effetto sospensivo al loro ricorso. Poiché lo stesso beneficia già dell’effetto sospensivo giusta l’art. 55 cpv. 1 PA, tale richiesta risulta priva d’oggetto ed è pertanto qui irricevibile.
A-7392/2014 Pagina 6 1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) e per quanto verrà precisato ulteriormente (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 2.3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la LD e l’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l’art. 132 cpv. 1 LD, le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto d’entrata della suddetta legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il
A-7392/2014 Pagina 7 termine assegnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne discende, che quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007 rimangono sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle effettuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte all’attuale LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii). Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132 LD; sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii). 2.3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l’art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (cfr. art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame ha per oggetto l’imposizione di tributi per il periodo tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 e che la problematica in oggetto verte in particolare sulla riscossione posticipata di tributi doganali e che nessuna norma procedurale in ambito IVA entra in linea di conto, alla stessa risulta applicabile l’allora vigente legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344). 3. I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito. 3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
A-7392/2014 Pagina 8 3.1.1 Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO SCO- LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii). Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere l’audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad un’udienza pubblica ex art. 6 par. 1 CEDU (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, op. cit., n. 3.170). 3.1.2 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii). 3.2 Nel loro gravame, i ricorrenti censurano che l’inchiesta sarebbe stata assai lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l’AFD contestato loro ogni singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente
A-7392/2014 Pagina 9 numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponendogli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti che in verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi hanno postulato l’audizione del ricorrente 2 al riguardo. 3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l’autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all’art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell’interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un’altra autorità sempre portata a conoscenza dell’interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l’autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 e 535 con rinvii). 3.3.1 In proposito, è qui doveroso rilevare che, a seguito della sentenza del Tribunale federale 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 e in ossequio a quanto sancito dall’Alta Corte, lo scrivente Tribunale si è attivato al fine di garantire ai ricorrenti il rispetto del loro diritto di essere sentiti. Lo stesso ha dunque invitato l’autorità inferiore – quale autorità specializzata a conoscenza dei dettagli alla base dell’inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari – ad indicare in maniera chiara
A-7392/2014 Pagina 10 e dettagliata per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. I ricorrenti hanno poi avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. In tali circostanze, nella misura in cui l’autorità inferiore ha completato la propria motivazione alla base della decisione impugnata, i ricorrenti hanno avuto l’occasione di esprimersi al riguardo e lo scrivente Tribunale si pronuncerà puntualmente sulle censure sollevate da quest’ultimi in rapporto agli 88 invii ritenuti come irregolari dall’autorità inferiore (cfr. consid. 6 del presente giudizio), si deve ritenere che ogni violazione del loro diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione lacunosa della decisione impugnata – qualora ci fosse davvero – è stata dunque sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). 3.4 Nel loro ricorso, i ricorrenti lamentano un’ulteriore violazione del loro diritto d’essere sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero mai dato seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._______ (testimone principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi postulano dunque che il signor F._______ venga sentito in sede ricorsuale. Tale richiesta è peraltro stata rinnovata con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. 3.4.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. La decisione qui impugnata si basa sull’art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Sebbene l’art. 12 DPA sia contenuto in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA all’importazione (cfr. MOL- LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, n. 468, pag. 555). La procedura giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l’obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull’art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dall’autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
A-7392/2014 Pagina 11 n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale amministrativa non fanno parte dell’oggetto del litigio in materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. sentenze del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 considd. 3.2 e 3.3 nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a; sentenza del TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOL- LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559). In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più riprese dal patrocinatore dei ricorrenti nell’ambito dell’inchiesta penale (cfr. atti n. 52, 58, 60 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI […]). Orbene, non potendo statuire sugli eventuali vizi della procedura penale amministrativa, la validità dei motivi della mancata assunzione di detta prova da parte della SA Lugano non rileva pertanto dell’apprezzamento dello scrivente Tribunale. Oltretutto, come giustamente indicato dalla SA Lugano agli stessi ricorrenti resi edotti al riguardo (cfr. atto n. 66 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI […]), il predetto rigetto di complemento d’inchiesta formulato successivamente al processo verbale finale può essere impugnato soltanto insieme al decreto penale in base all’art. 61 cpv. 4 DPA e non già mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. In tali circostanze, la predetta censura risulta chiaramente qui irricevibile. 3.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta formulata dinanzi alla DGD e allo scrivente Tribunale, occorre dapprima richiamare i principi applicabili in materia di assunzione di prove e del loro apprezzamento anticipato, in particolar modo in rapporto all’audizione di testimoni (cfr. considd. 3.4.2.1 segg. del presente giudizio). 3.4.2.1 Giusta l’art. 33 cpv. 1 PA, la parte ha il diritto di fare assumere prove dall’autorità amministrativa nonché dal Tribunale amministrativo federale. Questo diritto esiste accanto alla massima d’ufficio che regge ogni procedura amministrativa (cfr. art. 12 PA). Il diritto in questione non comporta l’obbligo incondizionato all’assunzione delle stesse ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti: l’offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti (giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d’influenzare l’esito della procedura; deve essere necessaria (non è necessario comprovare un fatto che già si evince dall’incarto o che comunque è pacifico o notorio); deve inoltre essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del TAF A- 6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, in: Weissenberger/Waldmann [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum
A-7392/2014 Pagina 12 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 19 ad art. 14 PA). 3.4.2.2 Il diritto di chiedere l’assunzione di prove non impedisce tuttavia all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte, e di negare la loro assunzione ove appaiono chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, ossia quando l’autorità ha acquisito la certezza che la loro assunzione non potrebbe condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3 con rinvii; cfr. SCOLARI, op. cit., n. 495 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1552 con rinvii). Allorquando l’autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può infatti porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 3.4.2.3 Per quanto concerne l’esigenza probatoria in ambito di diritto doganale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal principio dell’autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette all’obbligo di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichiarato nella dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi indicate, nonché la documentazione ad essa acclusa (cfr. considd. 4.1.2 e 4.1.3 del presente giudizio). In tali circostanze, le autorità doganali chiamate a statuire sull’imposizione ai tributi – per le quali non sussiste alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame approfondito della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia corretta (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii) – non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione del passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell’accettazione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova più sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar modo, con riferimento alla fattispecie. Per questi motivi, tenuto conto del principio dell’autodichiarazione, la sussistenza di seri indizi comprovanti
A-7392/2014 Pagina 13 l’imposizione della merce desumibili dalla documentazione prodotta con la dichiarazione doganale oppure da quella prodotta a posteriori su richiesta delle autorità doganali, può essere sufficiente a giustificare l’assoggettamento ai tributi doganali (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 considd. 2.5.4 e 3.2.7 con rinvii). Lo stesso deve valere per i documenti sui quali l’Amministrazione doganale si fonda nell’ambito di una procedura ai sensi dell’art. 12 DPA. Se da detti documenti emergono seri dubbi in merito alla dichiarazione doganale, ciò è sufficiente ad invalidarla. 3.4.2.4 I mezzi di prova ai quali può ricorrere l’autorità per accertare i fatti – su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA che ne esclude l’applicazione alla procedura in materia fiscale – sono elencati all’art. 12 PA, tra cui figura anche l’audizione di testimoni regolata in dettaglio dagli artt. 14-18 PA nonché dagli artt. 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (PC, RS 273), in combinato disposto con l’art. 19 PA. In particolare, il Tribunale amministrativo federale è abilitato ad ordinare l’audizione di testimoni sulla scorta dell’art. 14 cpv. 1 lett. c PA. Giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, il Tribunale amministrativo federale può ordinare l’audizione di testimoni. Nella procedura amministrativa l’audizione di testimoni è tuttavia, segnatamente a causa della severa sanzione penale prevista nel caso di una falsa testimonianza, un mezzo di prova sussidiario rispetto agli altri elencati all’art. 12 PA (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.3; sentenze del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1; 5A.15/2006 del 15 giugno 2006 consid. 2.; WEISSENBERGER/HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, n. 2 ad art. 14 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.126; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 1 ad art. 14 PA con rinvii). Se nel processo civile l’audizione di testimoni (cfr. art. 42 segg. PC) costituisce la regola e la raccolta d’informazioni l’eccezione, nella procedura amministrativa vale il contrario e l’audizione di testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo, ad esempio con informazioni da parte di terzi (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.4; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1). Fondamentalmente, l’audizione di testimoni non è necessaria, a meno che la comparsa in persona dinanzi alla Corte sia direttamente significativa per l’apprezzamento delle prove (cfr. sentenze del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii; A-956/2013 del 17 luglio 2013 consid. 3.4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.85 seg.). Peraltro, come visto
A-7392/2014 Pagina 14 (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), le parti non hanno alcun diritto di ottenere l’audizione di testimoni. 3.4.3 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue in merito alla richiesta formulata dinanzi alla DGD. Nei propri allegati, la DGD ha indicato di aver cercato invano di procedere a un interrogatorio del signor F._______, in quanto quest’ultimo non ha mai dato seguito alla convocazione (cfr. atti n. 63-66 e 69 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI […]). In tali circostanze, ritenendo gli elementi in suo possesso e gli atti dell’incarto come sufficienti per statuire nel merito della causa, la DGD ha rinunciato all’audizione del teste (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 punto B.3; risposta 28 settembre 2012 punto 1.1; atto n. 69 del citato incarto), peraltro già interrogato nell’ambito dell’inchiesta penale (cfr. atto 33 del citato incarto). L’autorità inferiore si è dunque fondata sull’apprezzamento anticipato delle prove, mettendo un termine all’istruttoria per essa completa. In tal senso, la rinuncia all’audizione del teste e al confronto postulati dai ricorrenti non appare come il frutto di un’omissione, bensì di un apprezzamento anticipato delle prove dell’autorità inferiore che – come tale – non viola il loro diritto di essere sentiti (cfr. consid. 3.4.4.2 del presente giudizio). 3.4.4 Altra è la questione di sapere se un ulteriore audizione del signor F._______ e un confronto con i ricorrenti era – ed è – necessario all’accertamento completo dei fatti, questione che verrà esaminata qui di seguito in rapporto alla richiesta formulata dinanzi allo scrivente Tribunale. In sostanza, i ricorrenti rinnovano la loro richiesta d’audizione del teste F._______, al fine di accertare il senso delle iscrizioni manoscritte rinvenute dalle autorità doganali sui vari documenti (in particolare nei prospetti ricavato e nelle fatture), nonché la correttezza di quanto da lui asserito, permettendo altresì il confronto con il ricorrente 2, ancora mai avvenuto. Sennonché, da un esame approfondito di tutti gli atti dell’incarto e di quelli prodotti dai ricorrenti, l’audizione del teste F._______ – peraltro già sentito durante l’inchiesta penale che ha preceduto la procedura di riscossione posticipata – non appare né come un elemento decisivo, né come un elemento indispensabile ai fini dell’apprezzamento delle prove o del presente giudizio. Più in dettaglio, il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali – segnatamente le modifiche sistematiche apportate alle fatture utilizzate per
A-7392/2014 Pagina 15 lo sdoganamento della merce al fine di rispettare i contingenti della ricorrente 2, consegnando ai ricorrenti però dei quantitativi o tipi di merci diversi da quanto dichiarato – non emerge unicamente dalla testimonianza del signor F._______, bensì anche da quella degli altri impiegati della ditta E._______: il comportamento adottato dal signor F._______ nei confronti dei ricorrenti, trova in particolare conferma nei verbali d’interrogatorio del signor G._______ (cfr. atto n. 35 dell’inc. AIMP-TUTTIFRUTTI […], pag. 1190 segg.) e del signor H._______ (cfr. atto n. 41 del citato incarto, pag. 1385 segg.); quelli del signor I._______ (cfr. atto n. 42 del citato incarto, pag. 1437 segg.) e del signor J._______ [cfr. atto n. 40 del citato incarto, pag. 1336 segg.) mostrano poi che era il signor F._______ ad occuparsi del carico della merce e dell’allestimento delle fatture. A tali testimonianze vanno altresì aggiunte quelle degli impiegati di altre ditte coinvolte nella vicenda, che – come la ricorrente 2 – hanno acquistato delle merci presso la E._______ secondo lo stesso « modus operandi » (cfr. allegato n. 2 con i 9 estratti degli interrogatori dei signori K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______, R._______ e S._______). Ma vi è di più. Come verrà esposto più in dettaglio in un secondo momento (cfr. consid. 5 del presente giudizio), la documentazione agli atti (fatture, prospetti ricavati, dichiarazioni doganali, ecc.) a sostegno del « modus operandi » constatato dalle dogane appare sufficiente affinché lo scrivente Tribunale possa statuire nel merito in conoscenza di tutti gli elementi pertinenti del caso, senza dover ricorrere alla testimonianza del signor F._______. In altri termini, tenuto conto di tutti i mezzi di prova già agli atti, la comparsa del predetto teste non appare come direttamente significativa per l’apprezzamento delle prove. Peraltro, visto il tempo trascorso sino ad oggi dall’accaduto, non si vede come il teste potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alla risoluzione del caso su dei fatti risalenti agli anni 2006-2008, senza il rischio di riportare fatti inprecisi o erronei. Lo scrivente Tribunale non intravvede neppure l’utilità di risentire un teste che ha già ammesso la propria colpa e l’adozione di un comportamento contrario ai disposti in materia doganale. Nella misura in cui la riscossione posticipata dei tributi doganali ai sensi dell’art. 12 DPA interviene nei confronti dei ricorrenti indipendemente da ogni colpa (cfr. al riguardo, consid. 4.2 del presente giudizio), che gli stessi siano sempre stati in buona fede e all’oscuro di tutto, che il teste neghi o meno dinanzi allo scrivente Tribunale quanto da lui asserito durante l’inchiesta penale, non ha infatti alcuna influenza sulla ripresa fiscale in oggetto.
A-7392/2014 Pagina 16 Visto quanto precede, i presupposti per l’audizione del testimone dinanzi allo scrivente Tribunale – che si ricorda costituisce un mezzo probatorio sussidiario agli altri (cfr. consid. 3.4.2.4 del presente giudizio) – non risultano adempiuti. Tenuto altresì conto dell’economia di procedura, l’apprezzamento anticipato delle prove conduce pertanto lo scrivente Tribunale a respingere la richiesta dei ricorrenti. Per gli stessi motivi – tenuto altresì conto del fatto che in ambito doganale, dinanzi allo scrivente Tribunale non sussiste il diritto ad un dibattimento pubblico, rispettivamente ad un confronto orale e che, in ogni caso, i ricorrenti hanno già avuto ampiamente modo di contestare per iscritto la testimonianza del signor F._______, sia dinanzi alle precedenti istante doganali, che in sede ricorsuale – pure la richiesta di contradditorio non può che conseguentemente essere respinta. 4. In concreto, occorre esaminare se l’imposizione delle importazioni in oggetto da parte della DGD è corretta o meno, ciò che implica per lo scrivente Tribunale l’esame dettagliato di ognuno degli 88 invii ritenuti irregolari da quest’ultima, in ossequio a quanto sancito dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 (cfr. consid. 5 che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima rammentate le basi dell’imposizione doganale (cfr. consid. 4.1 che segue) e le conseguenze in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la riscossione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguentemente dell’IVA, in virtù dell’art. 12 DPA (cfr. consid. 4.2 che segue). 4.1 4.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L’art. 1 cpv. 1 LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all’importazione come pure circa l’eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1). 4.1.2 Il regime doganale è fondato sull’autodichiarazione. In virtù di detto principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all’ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale
A-7392/2014 Pagina 17 e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all’obbligo di denunzia (cfr. art. 6 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all’obbligo della denunzia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l’obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD, parimenti art. 25 cpv. 1 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 con rinvii). In virtù di detto principio, le persone soggette all’obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del TAF A-4425/2013 del 9 settembre 2014 consid. 5.1.4; A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii). 4.1.3 In tale contesto, allorquando la dichiarazione doganale non viene effettuata in maniera conforme alle pescrizioni legali, la richiesta di sdoganamento preferenziale va considerata come non avvenuta e la merce dichiarata imposta non ad una aliquota preferenziale, bensì a quella normale (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). Lo stesso legislatore prevede espressamente che, se la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare o la merce non è stata dichiarata, la merce può essere tassata all’aliquota più elevata applicabile al suo genere (cfr. art. 19 cpv. 2 LD; art. 24 cpv. 2 e 3 vLD). Analogamente, se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall’AFD i necessari documenti di scorta, l’ufficio doganale procede all’imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l’agevolazione doganale all’aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura (cfr. art. 80 cpv. 2 OD; analogamente art. 40 cpv. 3 vOLD). L’imposizione all’aliquota normale deve dunque intervenire, sulla base del principio generale dell’assoggettamento ai dazi doganali, ogni qualvolta la merce, per cui è fatta valere un’aliquota preferenziale o un’esonerazione, non venga dichiarata correttamente (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). Nel contempo, se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4 LD), consegnate fuori del periodo
A-7392/2014 Pagina 18 stabilito (art. 15 LD) oppure, se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l’omissione (cfr. art. 69 lett. b LD; analogamente art. 11 cpv. 2 vLD). In altri termini, se una merce non viene dichiarata, l’obbligazione doganale esiste ex lege a partire dal momento in cui la stessa ha varcato il confine e, necessariamente, all’aliquota normale. L’obbligazione doganale non è infatti sensata nascere ex lege ad un’aliquota preferenziale, allorquando la sua applicazione pressuppone una domanda in tal senso conforme ai requisiti legali (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). 4.1.4 Una volta accettata dall’ufficio doganale, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1 LD in relazione con gli artt. 16 e 17 dell’OD, rispettivamente art. 35 cpv. 2 vLD) ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze del TAF A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 2.3; A-3296/2008 del 22 ottobre 2009 consid. 2.3 con rinvii; PATRICK RAEDERSDORF, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009 [di seguito: Zollgesetz], n. 1 ad art. 34 LD). Il carattere vincolante della dichiarazione costituisce peraltro uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 530 e 535 [di seguito: Messaggio LD]; sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii). I principi sopracitati sono altresì applicabili in caso di dichiarazione mediante procedura elettronica (cfr. sentenza del TAF A- 2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.6). 4.1.5 Giusta l’art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all’obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate nell’art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l’art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particolare soggette all’obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso analogamente dagli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli artt. 13 cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle norme del diritto civile, e meglio dal codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3 con rinvii). 4.1.5.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della vLD, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella
A-7392/2014 Pagina 19 del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b; 89 I 542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto (« tatsächlich veranlasst »), predispone l’importazione delle merci (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-1741/2006 del 4 marzo 2008 considd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate all’importazione della merce siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b; 107 Ib 198 consid. 6a-b; 89 I 542 consid 4; [tra le tante] sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la ricuperabilità del credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per distanziarsi dal concetto di « mandante » ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A- 3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come mandante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l’importazione sia illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce importata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una persona abbia manifestato d’essere pronta (« Bereitschaft ») ad accettare tale merce, causando di fatto (« tatsächlich veranlasst ») – proprio per il tramite della sua disponibilità generale ad accettarla – l’importazione: detta persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell’applicazione della nozione di « mandante » ai sensi dell’art. 9 vLD, il carattere lecito o meno dell’importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 in fine, 2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il Tribunale federale le persone morali possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sentenza del TF 2C_747/2009 dell’8 aprile 2010 consid. 5.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
A-7392/2014 Pagina 20 4.1.5.2 L’interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall’Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio LD (FF 2004 485, 525 segg.). Anche se l’attuale LD non impiega più formalmente questa nozione, la nuova locuzione – chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale – corrisponde materialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 in fine; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii). 4.1.6 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali rispondono solidalmente dei dazi d’entrata, le autorità doganali possono rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1 in fine vLD e art. 70 cpv. 3 in fine LD; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii). 4.1.7 Conformemente all’art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all’importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. A tenore dell’art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all’obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che reggono l’assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 9 e 13 vLD, nonché gli artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii). 4.2 4.2.1 L’importazione di merci soggetta a dazio e all’IVA, omettendo di dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un’infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA). Giusta i rinvii dell’art. 80 vLD, dell’art. 128 cpv. 1 LD nonché dell’art. 88 vLIVA, l’art. 12 DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1 con rinvii). 4.2.2 L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L’art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della
A-7392/2014 Pagina 21 tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell’indennità o del contributo (cfr. sentenza del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii). 4.2.3 Affinché l’art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un’infrazione penale (cfr. sentenze del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 115 Ib 358 consid. 3a; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). L’applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_32/2011 del 7 aprile 2011 consid. 3.3; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A- 3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii; cfr. MOLLARD/OBER- SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 477, pag. 556; EICKER/FRANK/ACKER- MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH, Zollgesetz, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85 LD). L’art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). 4.2.4 L’art. 12 cpv. 2 DPA permette innanzitutto d’assoggettare al pagamento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa, in virtù degli artt. 9 e 13 vLD, attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo la costante giurisprudenza, la persona obbligata al pagamento della tassa è infatti ipso facto considerato come aver fruito dell’illecito profitto di cui all’art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF 2A.82/2005 del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in altre parole, le persone assoggettate al pagamento dei tributi giusta gli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) sono tenute al pagamento ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Le condizioni d’assoggettamento sono dunque logicamente quelle delle disposizioni della vLD appena citate (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).
A-7392/2014 Pagina 22 4.2.5 L’art. 12 cpv. 2 DPA può estendersi inoltre ad altre persone che quelle di cui agli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD), di modo che il cerchio delle persone assoggettate all’obbligo di pagamento risulta ampliato rispetto a quanto indicato dalle summenzionate disposizioni. Ogni persona è assoggettata al pagamento qualora abbia beneficiato di un vantaggio illecito in ragione dell’infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvio). L’illecito di cui all’art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei tributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un tributo dovuto non è stato versato. Inoltre, l’illecito profitto non deriva dalla semplice acquisizione di un bene importato illegalmente, bensì dal suo acquisto ad un prezzo inferiore a quello richiesto abitualmente sul mercato per delle merci ad esso comparabili (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2c; sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 4.1; 2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii). 5. 5.1 Richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, preliminarmente, è qui utile precisare che il caso in esame si integra nel quadro di un ampio caso di importazioni in Svizzera di prodotto agricoli dichiarati in modo inesatto (chiamata dalle autorità doganali « operazione Tuttifrutti »), che ha coinvolto vari importatori – tra cui la società ricorrente 1 – con sede in diverse regioni linguistiche della Svizzera. Per mezzo dell’assistenza giudiziaria, un’inchiesta è stata condotta anche nei confronti della società E._______, con sede a V._______, fornitrice di detti importatori. Ad eccezione del caso in oggetto, tutte le decisioni circa l’obbligo di pagamento emesse dall’autorità inferiore nei confronti degli altri importatori sono cresciute in giudicato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 2). Ciò premesso, prima di analizzare i singoli 88 invii qui litigiosi, è altresì opportuno esporre il « modus operandi » alla base delle irregolarità che hanno implicato l’elusione dei tributi doganali, così come constatato dalle autorità doganali e risultante dagli atti dell’incarto. In sostanza, le autorità doganali ritengono che le differenze riscontrate tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ordinato e ricevuto dalla società ricorrente 1, non sono dovute a semplici errori di carico o di trascrizione – così come asserito dai ricorrenti – bensì all’allestimento da parte della società E._______ di fatture fittizie, non corrispondenti alla realtà, utilizzate al momento dello
A-7392/2014 Pagina 23 sdoganamento delle merci, allo scopo di eludere il dazio e l’IVA all’importazione. Tale conclusione si fonda non solo sulla testimonianza del signor F._______, ma anche su quella degli altri impiegati della E._______, come pure sul confronto dettagliato tra i documenti utilizzati per lo sdoganamento (dichiarazioni doganali, bollettini di consegna e fatture allestite dalla E._______) e quelli relativi alle comande effettuate dalla E._______ presso i propri fornitori (estratti delle comande manoscritte, prospetti ricavato). È dunque sulla base di un complesso di elementi probatori – e non sulla sola base della testimonianza del signor F._______, come sembrano indicare i ricorrenti – che l’autorità inferiore fonda la riscossione posticipata dei tributi doganali in oggetto (cfr. al riguardo, consid. 3.4.4 del presente giudizio). 5.2 Più in dettaglio, dagli atti dell’incarto risulta che la società ricorrente 1 – per il tramite del ricorrente 2 (suo amministratore unico) – era solita ordinare telefonicamente alla società E._______ (suo fornitore), il genere e la quantità di merce in funzione della propria richiesta. A volte tuttavia i contingenti a disposizione della ricorrente 1 – in gran parte, indicati sugli estratti delle comande manoscritte della E._______ – non coprivano interamente le comande da lei effettuate. Dai prospetti ricavati emessi dalla E._______, risulta ch’essa acquistava presso i propri fornitori i quantitativi ordinatogli dalla ricorrente 1 (colonna di sinistra « acquisti ») e che i medesimi quantitativi venivano poi rivenduti a quest’ultima (colonna di sinistra « vendite »), di modo da sempre azzerare le riserve di merce presenti nel magazzino. Tale modo di procedere trova in particolare conferma nelle dichiarazioni del signor F._______, il quale ha affermato di aver sempre venduto tutta la merce acquistata dai fornitori ai propri clienti (cfr. atto n. 33 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI […]). Tuttavia sulla fattura di rivendita allestita dalla E._______ per la ricorrente 1, veniva indicato unicamente il quantitativo per il quale quest’ultima disponeva del contingente o la parte di un contingente che voleva utilizzare (precedentemente comunicatogli telefonicamente e risultante dagli estratti delle comande manoscritte della E._______), anziché quello effettivamente acquistato ed inviato. Per poter diminuire i quantitativi, ma fatturare comunque l’importo convenuto (prezzo di vendita complessivo), generalmente la E._______ aumentava il prezzo unitario di rivendita – o il prezzo al chilo, o il prezzo a collo – che, di fatto, era rappresentato dal quoziente della divisione matematica tra quanto doveva fatturare (in funzione dell’effettiva quantità rivenduta) con il quantitativo che poteva al massimo inserire nella fattura (in funzione del contingente a disposizione della ricorrente 1 o che quest’ultima intendeva utilizzare).
A-7392/2014 Pagina 24 A titolo illustrativo, si prendi ad esempio l’invio n. 3: sull’estratto dell’ordinazione manoscritta della E._______ è indicato un quantitativo di 500 kg di cipolle corrispondente al contingente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione. Detto quantitativo è poi stato dichiarato all’importazione sia nella dichiarazione doganale che nella fattura utilizzata a tal fine. Dalla fattura risulta l’acquisto di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli ad un prezzo unitario di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi. Dal relativo prospetto ricavato della E._______ risulta invece la vendita alla ricorrente di ben 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli, ad un prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale calcolato sul peso netto di 935 franchi. In tal caso, si vede chiaramente che il prezzo di vendita totale è lo stesso, ma che nella fattura il prezzo unitario è stato matematicamente adattato ad un contingente di 500 kg lordi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale, nel prospetto ricavato la quantità di merce è invece stata aumentata e il prezzo di vendita unitario diminiuito di conseguenza. In casu, di fatto 600 kg lordi di cipolle non sono stati dichiarati all’importazione, eludendo parte dei tributi doganali. Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 220 colli 500 kg netti x fr. 1.87 = fr. 935.00 Invece di 1'100 kg lordi in 220 colli 1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
Per questo motivo – come nel caso dell’invio n. 3 appena descritto – per alcuni prezzi presenti nelle fatture utilizzate per lo sdoganamento, era ripreso un prezzo di rivendita non arrotondato al cinque centesimi. L’analisi della documentazione ha permesso di stabilire che il mancato arrotondamento è avvenuto nell’ambito dei primi invii in contestazione, dopodiché il prezzo di rivendita, nonostante fosse conteggiato come precedentemente descritto, veniva sempre arrotondato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 9). In altri casi, per poter mantenere il medesimo prezzo di vendita complessivo, la E._______ ha invece modificato altri elementi del calcolo presenti nella fattura rispetto al prospetto ricavato, ad esempio applicando un prezzo di vendita unitario (uguale o modificato) al numero di colli, anziché al peso netto della merce, e viceversa (cfr. ad esempio, invii n. 8 e 9). In altri casi, è invece il peso della merce indicato ad essere stato modificato dalla E._______, mantenendo tuttavia il medesimo prezzo di vendita unitario (cfr. ad esempio, invii n. 31 e 72). In alcuni casi meno frequenti, l’autorità inferiore ha invece ritenuto che parte del carico veniva omesso alle formalità doganali oppure non veniva
A-7392/2014 Pagina 25 modificato né il peso della merce, né il prezzo di vendita unitario, bensì il genere di merce (ad esempio pesche anziché zucchine; cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 9). In presenza di un tale « modus operandi » ripetitivo, le mere contestazioni sollevate dai ricorrenti – non comprovate da degli elementi concreti, quali dei documenti scritti, usando sempre lo stesso tenore – non sono sufficienti ad inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore. In effetti, dai ricorrenti è richiesto che gli stessi spieghino i motivi alla base delle differenze riscontrate dalle autorità inferiori, apportando degli elementi di prova solidi. 5.3 Peraltro, dagli atti dell’incarto risulta che il ricorrente 2, al momento dello scarico della merce, effettuava solo un controllo sommario in base alla sua esperienza della merce che giungeva in magazzino, senza tuttavia verificarne effettivamente né il peso, né il quantitativo. Egli ordinava un determinato quantitativo e riteneva di ricevere quanto da lui ordinato e fatturato alla ricorrente 1 (cfr. pag. 10 del processo verbale d’interrogatorio del 26 agosto 2008, [atto n. 16 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI …]). In tali circostanze, i ricorrenti non sono dunque in grado di escludere delle differenze tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto. Anche errori di carico possono comportare la riscossione posticipata ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA, non essendo decisivo sapere se tali inesattezze risultano dalla realizzazione oggettiva e soggettiva, intenzionale o per negligenza, di infrazioni rimproverabili all’uno e/o all’altro dei ricorrenti, o meno. 5.4 Ciò indicato, occorre ora esaminare ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari dall’autorità inferiore, di modo da stabilire se la riscossione posticipata secondo l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA è giustificata o meno. A tal fine, per ogni singolo invio, lo scrivente Tribunale riassumerà in una tabella – riprese in parte da quelle presentate dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015 – il motivo d’irregolarità ritenuto dall’autorità inferiore (merce dichiarata/merce realmente importata – differenza di quantità o di tipo di merce rilevato), come pure il riferimento preciso ai documenti giustificativi qui pertinenti contenuti nei 7 classificatori denominati « Tuttifrutti » dell’incarto […] (ex […]). Gli atti presenti nei predetti classificatori sono elencati nelle tabelle e nel presente giudizio senza « 0 », così come fatto dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015.
A-7392/2014 Pagina 26 Caso n. 1
Questo invio, essendo stato cancellato dall’autorità inferiore, non è più litigioso, sicché lo scrivente Tribunale non entrerà nel merito dello stesso. Caso n. 2
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 610750), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse sup 70 mm contenuti in 151 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-37). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800449 del 20 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-30), utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli ad un prezzo di 1.22 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 604.89 franchi (= 495 kg netti x fr. 1.22). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 13.02.2006 Quietanza n.: 360999 Documenti giustificativi: atto 32.1.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 1 (cfr. atti B-1 segg.) Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 20.03.2006 Quietanza n.: 610750 Documenti giustificativi: atto 32.1.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 2 (cfr. atti B-20 segg.) N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-30 atto B-37 0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm 495 2.90 14.35 604.90
Invece di atto B-21
0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm, ADC 495 2.90 14.35 604.90 0703.1059 Cipolle grosse > 70 mm, ADFC 260 126.00 327.60 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 495 kg invece di 755 kg di cipolle grosse > 70 mm.
Differenza di dazio: 327.60 0.00 Differenza IVA: fr. 327.60 x 2.4% = fr. 7.85
A-7392/2014 Pagina 27 prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-22). Ciò premesso, il prospetto ricavato del 13 febbraio 2006 della E._______ (cfr. atto B-21) – che fa riferimento alla fattura n. 800449 – mostra che 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così come per le altre forniture di merci. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 604 franchi (= 755 kg netti x fr. 0.80). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 – nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 495 kg lordi in 151 colli 495 kg netti x fr. 1.22 = fr. 604.89 Invece di 755 kg lordi in 151 colli 755 kg netti x fr. 0.80
=
fr. 604.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con
A-7392/2014 Pagina 28 l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all’importazione. Quanto precede, porta pertanto lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 260 kg lordi (= 755 kg lordi – 495 kg lordi) in più di cipolle grosse > 70 mm rispetto a quanto dichiarato all’importazione (495 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Un confronto dei documenti mostra altresì che il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti, così come risultante dal prospetto ricavato. Tale circostanza non ha tuttavia alcuna influenza né sul calcolo del dazio – che viene calcolato in base al peso lordo (quantità lorda) della merce (cfr. art. 19 cpv. 1 e 3 LD, art. 23 vLD) – né su quello dell’IVA, che viene calcolata sulla base degli importi indicati nella fattura emessa dal fornitore della merce (cfr. art. 24 cpv. 1 LIVA, art. 32 cpv. 2 vLIVA; SCHLUCKEBIER REGINE, in: Geiger/Schluckebier [ed.], MWSTG Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 54 LIVA). Di avviso contrario, i ricorrenti affermano semplicemente di aver ricevuto soltanto 495 kg lordi di cipolle grosse ad un prezzo totale di 604.89 franchi (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 7 seg.). Sennonché, tale affermazione – in assenza di prove – non è sufficiente, nella misura in cui essi non spiegano né le differenze di prezzo di vendita e di quantitativi riscontrati tra il prospetto ricavato e la fattura, né perché il predetto invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle autorità doganali. Orbene, come già sottolineato in precedenza (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio), lo stesso ricorrente 2 ha dichiarato di non aver mai controllato i quantitativi di merce al momento della consegna, sicché egli non è in grado di escludere di aver ricevuto 755 kg lordi anziché i 495 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. pag. 10 del già citato processo verbale d’interrogatorio del 26 agosto 2008), giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso. Che i ricorrenti, in buona fede, siano poi convinti di aver ricevuto i quantitativi dichiarati all’importazione, non è qui determinante: non va infatti dimenticato che la riscossione posticipata dei tributi ai sensi dell’art. 12 DPA interviene a carico degli assoggettati al pagamento non appena è stabilito che detti tributi non sono stati ancora versati, senza che si renda necessario individuare l’autore all’origine dell’irregolarità (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono dunque di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014 Pagina 29 Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata. Caso n. 3
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 220 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-52). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle > 70 », ciò che – secondo la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione, o voleva utilizzare all’importazione, un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-43). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 23.03.2006 Quietanza n.: 645599 Documenti giustificativi: atto 32.1.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 3 (cfr. atti B-42 segg.) N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-49 atto B-52 atto B-55 0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm 500 2.90 14.50 935.00 0704.9041 Cavoli verze Milano 200 3.00 6.00 318.20
Invece di atto B-44 0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm, ADC 500 2.90 14.50 935.00 0703.1059 Cipolle grosse > 70 mm, ADFC 600 126.00 756.00 0.00 0704.9041 Cavoli verze Milano, ADC 200 3.00 6.00 318.20 0704.9049 Cavoli verze Milano, ADFC 110 194.00 213.40 00.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm. b) dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano
Differenza di dazio: 969.40 0.00 Differenza IVA: fr. 969.40 x 2.4% = fr. 23.25
A-7392/2014 Pagina 30 conting. contenuti in 220 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse – insieme a quello dei cavoli verza – è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 3 il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) – che fa riferimento alla fattura n. 800484 – mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 220 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro ricordato, che è noto al Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 935 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.85). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Sebbene i ricorrenti contestino il significato della cifra 500 riportato sulla comanda manoscritta (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 5) – corrispondente al contingente disponibile – l’argomentazione della DGD è convincente: lo scrivente Tribunale ha potuto constatare che in 62 casi dei 88 casi qui litigiosi detta cifra corrispondeva effettivamente al contingente disponibile ed era il limite superiore dei chili dichiarati alla dogana. Ciò precisato, per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti – rispettando dunque il contingente a disposizione della ricorrente 1 – nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 220 colli 500 kg netti x fr. 1.87 = fr. 935.00 Invece di 1'100 kg lordi in 220 colli 1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
A-7392/2014 Pagina 31 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verza Milano freschi contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-55). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « verze », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-43).
A-7392/2014 Pagina 32 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 1.72 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 318.20 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.72). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le verze – insieme a quello delle cipolle gialle appena esaminato – è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) – che fa riferimento alla fattura n. 800484 – mostra che 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavoli verze è indicato a mano il prezzo di 1.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 318 franchi (= 265 kg netti x fr. 1.20). Come per le cipolle, anche per i cavoli verze vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per le cipolle). Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 185 kg netti x fr. 1.72 = fr. 318.20 Invece di 310 kg lordi in 30 colli 265 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 318.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
A-7392/2014 Pagina 33 presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 310 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 4
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 715928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 110 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-68). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 31.03.2006 Quietanza n.: 715928 Documenti giustificativi: atto 32.1.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 4 (cfr. atti B-56 segg.) N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-63 atto B-68 0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm 500 2.90 14.50 770.00
Invece di atto B-58
0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm, ADC 500 2.90 14.50 770.00 0703.1059 Cipolle grosse > 70 mm, ADFC 600 126.00 756.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm.
Differenza di dazio: 756.00 0.00 Differenza IVA: fr. 756.00 x 2.4% = fr. 18.15
A-7392/2014 Pagina 34 poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle < 70 », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B- 57). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800547 del 31 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-63), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli ad un prezzo di 1.54 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 770 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.54). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per le cipolle grosse è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 4 il relativo prospetto ricavato del 31 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-58) – che fa riferimento alla fattura n. 800547 – mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per le cipolle grosse (colonna di sinistra « vendite ») è poi indicato il prezzo di vendita – in franchi svizzeri – di 0.70 franchi/kg applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 770 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.70). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 110 colli 500 kg netti x fr. 1.54 = fr. 770.00
Invece di 1'100 kg lordi in 110 colli 1'100 kg netti x fr. 0.70
=
fr. 770.00
A-7392/2014 Pagina 35 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 36 Caso n. 5
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 803492), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-93). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 20 a fianco della scritta « cipollotti » (undicesima riga), ciò che lascia pensare che la ricorrente 1 le ha verosimilmente comandato 20 colli (cfr. atto B-73).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800605 dell’11 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-81), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 6.60 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 132 franchi (= 20 colli x fr. 6.60). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 5 il relativo prospetto ricavato dell’11 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-74) – facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800605 – mostra che 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 11.04.2006 Quietanza n.: 803492 Documenti giustificativi: atto 32.1.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 5 (cfr. atti B-72 segg.) N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-81 atto B-93 0703.1021 Cipollotti 49 2.90 1.40 132.00
Invece di atto B-74 0703.1021 Cipollotti, ADC 50 49 2.90 2.90 1.45 1.40
132.00 132.00 0703.1029 Cipollotti, ADFC 42 43 472.00 427.00 198.25 202.95 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 49 kg invece di 92 kg di cipollotti. Differenza di dazio: 198.30 202.95 0.00 Differenza IVA: fr. 202.95 x 2.4% = fr. 4.85
A-7392/2014 Pagina 37 venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130.50 franchi (= 72.5 kg netti x fr. 1.80). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3) – nella fattura il prezzo di vendita unitario indicato è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita, rispetto al prospetto ricavato. Detto ciò, nel caso concreto, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come per il prospetto ricavato. Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 49 kg lordi in 20 colli 20 colli x fr. 6.60 (contenenti 41 kg netti) = fr. 132.00 Invece di 92 kg lordi in 20 colli 72.5 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 130.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 43 kg lordi (= 92 kg lordi – 49 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (49 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 38 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 92 kg lordi anziché i 49 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conc