20 giugno 2007 {T 0/2} Numero di ruolo: A-7364/2006 bem/saa Sentenza del 20 giugno 2007 Composizione: Michael Beusch, Giudice unico. Marco Savoldelli, Cancelliere. Y._______ SA, già X._______ SA, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, istanza inferiore, in materia di tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (periodo 2004-2005), ricorso contro la decisione del 7 settembre 2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I Casel la postale CH-3000 Berna 14 Telefono +41 (0)58 705 25 02 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunale-amministrat ivo.ch
2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 7 settembre 2006 l'istanza inferiore ha constatato un debito complessivo a carico della ditta X._______ SA, oggi Y._______ SA, pari a fr 542'904.-- a titolo di tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande di vetro; che il 15 settembre 2006, la ditta X._______ SA ha interposto ricorso contro detta decisione; che riservate le eccezioni previste all� art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), in concerto non date, giusta l� art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni ai sensi dell� art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che, in particolare, le decisioni rese dalla Direzione generale delle dogane in materia di tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), applicabile alla fattispecie giusta l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631), in vigore dal 1. maggio 2007; che, conformemente all� art. 63 cpv. 4 PA, l� autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell� istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali e stabilisce un congruo termine per provvedere al suo versamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito del ricorso; che con decisione del 18 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto alla ditta Y._______ SA, già X._______ SA, di versare entro e non oltre il 7 giugno successivo un anticipo dell� ammontare di fr. 12'500.-- in garanzia delle spese processuali, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso; che la citata decisione neppure è stata ritirata ed è stata ritornata al Tribunale amministrativo federale allo scadere del periodo di giacenza il 28 maggio 2007; che in caso di mancato ritiro di un invio raccomandato esso è considerato notificato al più tardi il settimo giorno dopo il tentativo infruttuoso di notificazione (art. 20 cpv. 2bis PA; ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 341; DTF 127 I 31, consid. 2a come pure decisione del Tribunale federale 2D 36/2007 dell'11 maggio 2007); che l� anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito e che pertanto il Tribunale amministrativo federale non entra nel merito del ricorso dichiarandolo inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA); che la decisione di non entrata nel merito di impugnazioni inammissibili è di competenza del Giudice dell'istruzione quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF); che alla ricorrente si giustifica porre a carico il pagamento dell'importo di fr. 300.-- a titolo di spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
3 1. Il ricorso del 15 settembre 2006 è inammissibile. 2. Le spese processuali, pari a fr. 300.--, sono addossate alla ricorrente. Tale importo dovrà essere versato sul conto del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. 3. Comunicazione (atto giudiziario): - alla ricorrente - all'autorità inferiore (no. di riferimento: 567/06.004) Il Giudice istruttore: Il Cancelliere: Michael Beusch Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concernano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. leme art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Data di spedizione: