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Bundesverwaltungsgericht 10.04.2026 A-5271/2021

10 aprile 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·9,254 parole·~46 min·5

Riassunto

Imposizione degli oli minerali | Imposta sugli oli minerali - interessi di mora

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte I A-5271/2021

Sentenza d e l 1 0 aprile 2026 Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Ralf Imstepf, Keita Mutombo, cancelliere Simone Aldi.

Parti

A._______,…, patrocinata dall’avv. Gianluca Padlina, TEAM LEGAL SA,…, ricorrente,

contro

Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), Ambito direzionale Basi, Sezione Diritto, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

imposta sugli oli minerali – interessi di mora.

A-5271/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a La A._______ è una società anonima (di seguito: la società) con sede a (…) e ha, quale scopo sociale (cfr. Doc. C allegato al ricorso del 3 dicembre 2021): « (…) ». A.b Tra il mese di dicembre 2020 e il mese di febbraio 2021, l’Amministrazione federale delle dogane, sezione finanze (di seguito: AFD), ha notificato alla società tre fatture relative al pagamento di imposte sugli oli minerali. Gli importi che venivano domandati alla società si basavano su quanto dichiarato dalla stessa in occasione della dichiarazione fiscale dell’imposta sugli oli minerali per i mesi di novembre 2020, dicembre 2021 e gennaio 2021, ovvero: - La prima fattura (di seguito: prima fattura) del 30 novembre 2020 (…) per un importo di franchi 4'357'823.60 con scadenza in data 15 dicembre 2020 (cfr. Doc. D1 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021); - La seconda fattura (di seguito: seconda fattura) del 31 dicembre 2020 (…) per un importo di franchi 4'673'293.15 con scadenza in data 15 gennaio 2021 (cfr. Doc. D2 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021); - La terza fattura (di seguito: terza fattura) del 31 gennaio 2021 (…) per un importo di franchi 2'812'772.15 con scadenza in data 15 febbraio 2021 (cfr. Doc. D3 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.c Tra il mese di dicembre 2020 e febbraio 2021, la società ha inoltrato all’AFD tre richieste di proroga dei termini di pagamento delle sopracitate fatture (cfr. Docc. E1-E3 allegati al ricorso del 3 dicembre 2021). Tali richieste sono state accolte dall’AFD con e-mail del 16 dicembre 2020, 19 gennaio 2021 e 18 febbraio 2021 (cfr. Docc. F1-F3 allegati al ricorso del 3 dicembre 2021). I termini di pagamento – iniziali – sono quindi stati prorogati nel seguente modo: - Sino al 15 febbraio 2021 per la prima fattura (cfr. Doc. F1 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021); - Sino al 15 marzo 2021 per la seconda fattura (cfr. Doc. F2 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021);

A-5271/2021 Pagina 3 - Sino al 15 aprile 2021 per la terza fattura (cfr. Doc. F3 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.d In data 9/17/18 febbraio 2021, la società ha provveduto a saldare l’importo complessivo delle tre fatture (cfr. Doc. G allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.e In data 26 maggio 2021, l’AFD ha notificato alla società una decisione di riscossione posticipata (nr. […]; cfr. Doc. I allegato al ricorso del 3 dicembre 2021) per un importo di franchi 38'434.50. Tale somma corrisponderebbe agli interessi di mora maturati sugli importi delle tre fatture saldate, a dire dell’AFD, in ritardo. A.f In data 17 giugno 2021, la società si è opposta a tale decisione finale, contestando la riscossione di tali interessi di mora. In via subordinata, la società ha, inoltre, domandato l’annullamento della decisione e una riduzione del tasso d’interesse moratorio applicato (i.e. pari al 4%; cfr. Doc. L allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.g In data 25 giugno 2021, la società ha poi saldato, a titolo cautelare, l’importo di riscossione anticipata (cfr. Doc. M allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.h In data 7 luglio 2021, l’AFD ha comunicato mantenere la propria decisione, sostenendo di dover rispettare le basi legali applicabili alla fattispecie (cfr. Doc. N allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.i In data 20 luglio 2021, la società ha domandato all’AFD di voler emanare una decisione formale (cfr. Doc. O allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). A.j In data 2 novembre 2021, l’AFD ha emanato la decisione formale richiesta dalla società (cfr. Doc. A1 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). In tal occasione, l’AFD ha indicato, in sintesi, che la società avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (RU 2020 861; di seguito: ordinanza di rinuncia), la rinuncia alla riscossione degli interessi di mora avrebbe avuto valenza unicamente sino al 31 dicembre 2020. In tal senso, la riscossione degli interessi di mora, per le tre fatture, sarebbe il risultato di una corretta

A-5271/2021 Pagina 4 applicazione di tale disposizione legale. Per quanto concerne la domanda in via subordinata, ovvero quella di riduzione del tasso di interesse pari al 4%, l’AFD ha comunicato intenderla come una richiesta di condono dell’interesse di mora da parte della società. Ha quindi respinto tale domanda in quanto, a suo dire, la società non si troverebbe in una situazione finanziaria difficile, questo poiché avrebbe, nel corso del mese di febbraio 2021, saldato le fatture per le quali aveva chiesto una proroga di pagamento, rispettivamente sarebbe riuscita a far fronte al pagamento degli interessi di mora entro il termine di scadenza prefissato. B. B.a Avverso tale decisione finale, la società (di seguito: ricorrente, insorgente o società ricorrente) ha interposto, in data 3 dicembre 2021, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale). Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente chiede, in via principale, l’accoglimento del suo ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e che gli interessi di mora vengano conseguentemente annullati. In via subordinata, la ricorrente postula, sempre protestando tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento del suo ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, l’annullamento degli interessi di mora e che gli atti vengano retrocessi all’AFD (sezione diritto) affinché proceda a statuire nuovamente nel merito della sua richiesta del 17 giugno 2021. Per quanto concerne gli argomenti sollevati dalla ricorrente, essa censura, in sintesi, l’accertamento manifestamente errato della fattispecie giuridicamente rilevante, l’applicazione errata del diritto, la violazione del principio dell’affidamento e la violazione del principio del divieto d’arbitrio. B.b In data 28 febbraio 2022, l’allora AFD – attuale Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Ambito Basi, Diritto (di seguito: autorità inferiore) – ha inoltrato la propria risposta al ricorso del 3 dicembre 2021. Precisando quanto già esposto in sede di decisione 2 novembre 2021, l’autorità inferiore conclude alla reiezione del ricorso. B.c In data 19 aprile 2022, la società ricorrente ha trasmesso la propria replica. Prendendo posizione in merito a quanto sostenuto dall’autorità inferiore in data 28 febbraio 2022, la società ricorrente si è riconfermata nelle proprie domande in giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie censure. B.d In data 25 maggio 2022, l’autorità inferiore ha presentato la propria duplica.

A-5271/2021 Pagina 5 C. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 170.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, su riserva delle eccezioni di cui all’art. 32 LTAF, qui non date. In particolare, le decisioni emanate dall’AFD – e quindi dall’UDSC – in materia di riscossione posticipata di tributi doganali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; parimenti art. 116 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale statuente è retta dalla PA, sempre che la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA; inoltre l’art. 116 cpv. 4 LD). La riserva dell’art. 3 lett. e PA concerne esclusivamente la procedura di imposizione doganale iniziale (cfr. MARTIN KO- CHER, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Handkommentar Zollgesetz, 2009 [di seguito: Handkommentar ZG], n. 12 ad art. 116 LD), ad esclusione dei rimedi giuridici (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1836/2021 del 11 aprile 2025 consid. 1.1 con rinvii; A-3783/2021 del 17 maggio 2023 consid. 1.2; KOCHER, Handkommentar ZG, n. 10 ad art. 116 LD; NADINE MAYHALL-MAN- NHART, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahren, 3a ed. 2023 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 8 ad art. 2 PA), tra i quali rientrano i rimedi interni all’Amministrazione (cfr. sentenze del TAF A-1552/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 1.2; A-6590/2017 del 27 novembre 2018 consid. 1.2 con rinvii). 1.2 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto a ricorrere chi (lett. a) ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (lett. b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (lett. c) ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Nel caso in esame, la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata (della quale è destinataria) e ha quindi un

A-5271/2021 Pagina 6 interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica; ha dunque manifestamente diritto di ricorrere davanti al Tribunale. 1.3 Il ricorso del 3 dicembre 2021 è stato interposto tempestivamente. Le esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge sono rispettate (cfr. art. 52 PA). Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve dunque essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149). In particolare, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore. L’accertamento è invece inesatto allorquando l’autorità ha omesso d’amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell’incarto, ecc. (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-620/2023 del 22 luglio 2024 consid. 2.2; A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1; A-5367/2018 del 20 agosto 2019 consid. 2.1 con rinvii). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »), l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER,

A-5271/2021 Pagina 7 op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di trasmettere le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. Nel caso in disamina, il litigio porta sulla riscossione degli interessi mora in relazione al presunto – da parte dell’autorità inferiore – ritardo nel pagamento delle tre fatture risultanti dalle dichiarazioni fiscali dell’imposta sugli oli minerali per i periodi fiscali di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Più concretamente, nel caso di specie si tratta di esaminare se, è a giusto titolo che, l’autorità inferiore, pretenda riscuotere degli interessi di mora sugli importi per i quali ha concesso delle proroghe di pagamento. A tal fine, verranno dapprima richiamate le disposizioni legali e i principi giuridici applicabili alla fattispecie (cfr. consid. 4 del presente giudizio). Successivamente, saranno esaminate le puntuali censure sollevate dalla ricorrente (cfr. consid. 5 del presente giudizio). 4. 4.1 Giusta l’art. 22 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm, RS 641.61), l’imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIOm, il credito fiscale sorge con l’immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s’intende, per le merci in depositi autorizzati (art. 27–32 LIOm), il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate. Giusta l’art. 20 cpv. 1 LIOm, gli importatori autorizzati dalla Direzione generale delle dogane a dichiarare l’imposta periodicamente e i depositari autorizzati devono consegnare periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva. Il Consiglio federale fissa i termini di presentazione della dichiarazione fiscale periodica (cpv. 2). Ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm, RS 641.611), la persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale (art. 41 cpv. 1 OlOm). Tenuto conto del fatto che si tratta di una dichiarazione fiscale periodica, la persona assoggettata deve quindi determinare

A-5271/2021 Pagina 8 – spontaneamente – l‘imposta e pagarla come sancito dall’art. 22 cpv. 2 LIOm (cfr. anche art. 44 cpv. 2 OlOm). Per le dichiarazioni fiscali periodiche (cfr. art. 20 LIOm), il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell’esigibilità (cfr. art. 22 cpv. 2 LIOm). Ciò significa che, il termine per il pagamento di quelle imposte per le quali il credito fiscale è sorto, nel corso di un mese, è fissato al 15° giorno del mese successivo, ciò che equivale a un termine di pagamento (medio) di 30 giorni. La fissazione del termine di pagamento a un giorno fisso garantisce la parità di trattamento delle persone assoggettate all’imposta (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 1995 relativo alla legge sull’imposizione degli oli minerali, FF 1995 III 137, 159). Ai sensi dell’art. 22 cpv. 3 LIOm, in caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) ha stabilito (cfr. Ordinanza del DFF dell’10 settembre 2025 concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse, imposte e sanzioni [Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse, RS 631.014]; tale ordinanza ha sostituito l’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte [RU 2021 432], che a sua volta aveva sostituito l’ordinanza dell’11 dicembre 2009 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio [RU 2009 6835 e 2018 1519]), che tale interesse ammonta, a partire dal 1° gennaio 2021, al 4% annuo (4.75% a partire del 1° gennaio 2024, 4.5% dal 1° gennaio 2025 e 4% dal 1° gennaio 2026, cfr. la tabella riportata nell’allegato 2 n. 1 della Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse). 4.2 4.2.1 Giusta l’art. 1 lett. c LD, la legge sulle dogane disciplina (anche) la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all’UDSC. La LD si applica pertanto – in qualità di lex generalis – alla procedura di riscossione dell’imposta sugli oli minerali (cfr. COTTIER/ HERREN, Handkommentar ZG, n. 10 ad art. 1 LD). Ai fini della presente vertenza è quindi opportuno menzionare alcuni disposti di tale legge federale, trovando, la stessa, applicazione al caso in esame. 4.2.2 Ai sensi dell’art. 68 LD, l’obbligazione doganale è l’impegno di pagare i tributi doganali stabiliti dall’UDSC. Ai sensi dell’art. 69 LD, l’obbligazione doganale sorge – in particolare – nel momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale (lett. a), oppure, se l’ufficio doganale ha accettato la dichiarazione doganale prima dell’introduzione delle merci, nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale (lett. b). Giusta l’art. 72 cpv. 1 LD, l’obbligazione doganale è esigibile dal

A-5271/2021 Pagina 9 momento in cui sorge. Tale esigibilità non dipenda dal fatto che, tale obbligo, venga fissato nella decisione di tassazione (cfr. sentenze del TAF A-4217/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.5; A-1812/2021 del 9 settembre 2022 consid. 4.2.5; A-1704/2021 del 6 aprile 2022 consid. 4.2.5; A-1835/2019 del 14 gennaio 2021 consid. 4.2.5; REGINE SCHLUCKEBIER, in: Martin Zweifel et al. [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2a ed. 2025 [di seguito: MWSTG-Kommentar 2025], n° 5 ad art. 57 LIVA; MICHAEL BEUSCH, Handkommentar ZG, n° 2 ad art. 72 LD). L’art. 73 cpv. 2 LD delega al DFF la competenza di disciplinare le modalità di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento, nonché di prevedere termini di pagamento. L’art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza del 4 aprile 2007 del DFF sulle dogane (OD-DFF, RS 631.011) fissa un unico termine di pagamento che deroga al principio previsto dalla LD (ovvero quello del pagamento immediato dell’obbligazione doganale nel momento in cui sorge) e meglio un termine di 60 giorni al massimo nell’ambito della Procedura di regolamento centralizzata (PCD). All’art. 16 cpv. 2 dell’OD-DFF, il Dipartimento ha previsto che l’UDSC può, su richiesta, autorizzare pagamenti rateali se, a causa della situazione del debitore, il pagamento dell’intera obbligazione doganale comporterebbe per esso notevoli difficoltà economiche o sociali. 4.2.3 Giusta l’art. 74 cpv. 1 LD, se l’obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità è riscosso un interesse di mora. Per termine stabilito, si intende quello previsto legalmente dalla LD (i.e. ovvero, pagamento immediato nel momento in cui sorge il credito fiscale ex art. 69 LD) o quello indicato nell’OD-DFF (i.e. 60 giorni al massimo nel caso della PCD). In caso di pagamento tardivo, gli interessi di mora sono dovuti a partire dalla data di esigibilità e non dallo scadere infruttuoso dell’ultimo giorno del termine di pagamento assegnato (cfr. artt. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 LD; BEUSCH, Handkommentar ZG, n° 4 ad art. 74 LD). Giusta l’art. 186 cpv. 1 dell'Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), l'obbligo di pagare gli interessi di mora decorre, infatti, per le situazioni diverse da quelle disciplinate alle lettere a-c di tale disposizione, a partire dal momento determinante ai sensi dell'art. 69 LD (cfr. art. 186 cpv.1 lett. d OD), ossia al momento in cui sorge l'obbligazione doganale o al momento della sua esigibilità (cfr. art. 72 cpv. 1 LD; BEUSCH, Handkommentar ZG, n° 5 segg. ad art. 74 LD). L’art. 186 cpv. 2 OD prevede che, l’obbligo di pagare l’interesse di mora, sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. Il DFF stabilisce i saggi d’interesse (art. 74 cpv. 4 LD). Giusta l’art. 74 cpv. 2 LD, gli interessi

A-5271/2021 Pagina 10 di mora non sono dovuti nei casi particolari previsti dal Consiglio federale (lett. a) oppure fintanto che l’obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti (lett. b). L’art. 187 cpv. 2 OD, in combinato disposto con l’art. 74 cpv. 2 LD, disciplina inoltre i casi di eccezione all’interesse di mora, prevedendo che, l’UDSC può, su richiesta, rinunciare alla riscossione dell’interesse di mora se, a causa della situazione del debitore doganale, il pagamento comporterebbe notevoli difficoltà economiche o sociali. 4.3 Per far fronte alla situazione venutasi a creare a causa della pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha adottato, il 13 marzo 2020, un pacchetto di misure di sostegno a favore dell’economia (cfr. Comunicato del Consiglio federale del 20 marzo 2020, disponibile su: « https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=78515 », consultato il 27 marzo 2026). Più precisamente, parte di tali misure è poi stata concretizzata nell’ordinanza di rinuncia (in vigore dal 21 marzo 2020). Tale ordinanza sancisce, al suo art. 1, che essa disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo. Al suo art. 2, l’ordinanza indica che, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, non sarebbe stato dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali. Con riferimento a tali misure, il Consiglio federale ha indicato nel suo comunicato del 20 marzo 2020, che tratta il tema « Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche » (pubblicato su: « news.admin.ch/it/nsb?id=78515 »; consultato il 27 marzo 2026), che: « Apporto di liquidità in ambito fiscale e per i fornitori della Confederazione: le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora. Di conseguenza, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 l’interesse sarà azzerato (0,0 %) per l’imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali, per particolari tasse al consumo e per le tasse d’incentivazione. Durante questo periodo non verranno fatturati interessi di mora. All’imposta federale diretta si applica la stessa regola dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (…) ». Il medesimo concetto è stato poi anche ripreso sotto la pagina del DFF (pubblicato su « efd.admin.ch/it/nsb?id=81821 », consultato il 27 marzo 2026), nella rubrica relativa agli « Interessi di mora a partire dal 1° gennaio 2021 », dove è stato indicato che: « Berna, 29.12.2020 - Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha posto in vigore dal 21 marzo 2020 l’ordinanza concernente la rinuncia temporanea

A-5271/2021 Pagina 11 agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (RS 641.207.2). La validità di questa ordinanza termina il 31 dicembre 2020. In ambito IVA, tra il 20 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 l’interesse di mora ammontava quindi allo 0 per cento. Durante questo periodo, in caso di pagamento tardivo dell’IVA non era dunque dovuto alcun interesse di mora. Poiché questa regolamentazione è valida unicamente fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 si torna ad applicare l’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 2009 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio [cfr. consid. 4.1 del presente giudizio], a partire da tale data, in caso di pagamento tardivo dell’IVA è nuovamente dovuto un interesse di mora annuo del 4 per cento. In ambito dell’imposta federale diretta, dal 1° gennaio 2021 si torna ad applicare l’ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RS 642.124). Per l’anno civile 2021 l’interesse di mora è stato fissato al 3 per cento ». Al fine di concretizzare le misure di sostegno a favore dell’economia, l’UDSC ha pubblicato sul suo sito internet (cfr. Doc. 13 allegato alla risposta del 28 febbraio 2022) delle istruzioni in cui spiegava il modo in cui tali misure sarebbero state messe in atto (p. es. proroghe di pagamento e pagamenti rateali). Tali indicazioni menzionavano che, il pagamento dell’imposta, avrebbe potuto essere prorogato di 60 giorni al massimo dalla data di scadenza. 4.4 Secondo costante giurisprudenza, una decisione è arbitraria se contraddice in maniera palese la situazione di fatto, viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non è sorretta da ragioni serie e obiettive, non ha né senso né scopo o contrasta in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che una soluzione diversa potrebbe essere immaginabile e sembrare addirittura migliore. Una decisione va annullata, in quanto arbitraria, se appare, non solo nella sua motivazione ma anche in relazione al suo esito, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 148 II 121 consid. 5.2; 142 V 513 consid. 4.2; 140 III 167 consid. 2.1; 138 I 305 consid. 4.3: 134 I 140 consid. 5.4; nonché le sentenze del TF 5A_290/2022 del 7 settembre 2022 consid. 1.3; 8C_727/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.2; 4P.212/2004 dell’11 gennaio 2005 consid. 4.1 con i riferimenti).

A-5271/2021 Pagina 12 4.5 Secondo la giurisprudenza, il principio della buona fede tutela l’amministrato nella fiducia riposta in un’informazione ricevuta dall’autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un’aspettativa legittima, a condizione che (a) l’autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, (b) ch’essa fosse competente a rilasciare l’informazione o l’amministrato potesse ritenerla competente sulla base di fondati motivi, (c) che l’amministrato non potesse rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta, (d) che l’amministrato, affidandosi all’esattezza dell’informazione o il comportamento di cui si prevale, abbia preso disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio, infine (e) che la normativa pertinente non sia mutata posteriormente al rilascio dell’informazione da parte dell’autorità (cfr. DTF 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 V 530 consid. 6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; sentenze del TF 9C_74/2023 del 16 maggio 2023 consid. 5.3.3.1; 2C_482/2020 del 28 settembre 2021 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2871/2020 del 16 agosto 2022 consid. 4.6.1 con rinvii). In particolare, il principio dell'affidamento e il divieto di « venire contra factum proprium » emanano dal principio della buona fede sancito dagli art. 9 e 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101), che istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Il divieto del comportamento contraddittorio vieta alle autorità di scostarsi senza motivi oggettivi da una posizione che hanno preso in una determinata fattispecie (cfr. sentenza del TF 2C_706/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.1 e riferimento; sentenza del TAF A-589/2024 del 16 luglio 2025 consid. 9.5.2). In entrambi i casi, il principio della buona fede tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. 5. 5.1 5.1.1 Stabiliti i principi applicabili alla presente fattispecie, il Tribunale rileva che la ricorrente censuri, in prima battuta, l’errata applicazione del diritto (cfr. ricorso del 3 dicembre 2021, pagg. 11–14; replica del 19 aprile 2022, pagg. 3–9), l’accertamento manifestamente errato della fattispecie (cfr. ricorso del 3 dicembre 2021, pagg. 10–11; replica del 19 aprile 2022, pagg. 10–11) e la violazione del divieto d’arbitrio (cfr. ricorso del 3 dicembre 2021, pagg. 16–17; replica del 19 aprile 2022, pagg. 3–9). A dire dell’insorgente, la concessione delle proroghe di pagamento da parte dell’autorità inferiore avrebbe avuto come effetto quello di prorogare la scadenza dei termini di

A-5271/2021 Pagina 13 pagamento delle tre fatture. Sarebbe infatti il senso stesso dell’istituto della proroga quello di posticipare gli effetti relativi alla scadenza dei termini di pagamento, evitando così, per il contribuente, l’insorgere di ulteriori obbligazioni a suo carico. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe tuttavia provveduto a saldare le fatture entro i termini stabiliti (i.e. quelli prorogati), sicché gli interessi di mora non avrebbero mai potuto iniziare a decorrere. Malgrado ciò, l’autorità inferiore le avrebbe richiesto – a torto – il pagamento degli interessi di mora, questo per l’insieme delle tre fatture. Ciò costituirebbe un’applicazione errata e arbitraria del diritto, in quanto disconoscerebbe il senso e lo scopo delle disposizioni applicabili, così come configurerebbe un accertamento manifestamente errato e arbitrario della fattispecie. Continuando, sempre a dire della ricorrente, l’ordinanza di rinuncia indicherebbe, come periodo di validità, « sino al 31 dicembre 2020 » e questo per i casi in cui i debitori sarebbero già stati in ritardo con i pagamenti e gli interessi di mora avrebbero quindi già iniziato a decorrere. Dal tenore di tale disposizione, non si potrebbe dunque dedurre che, tale ordinanza, sarebbe stata intesa ad annullare le decisioni di concessione delle proroghe e i loro effetti: una tale interpretazione sarebbe contraria al senso della disposizione stessa. Infine, a dire della ricorrente, l’autorità inferiore avrebbe anche esaminato la fattispecie in maniera manifestamente errata, questo in quanto si sarebbe concentrata su questioni non pertinenti, come la presunta richiesta di condono, che avrebbe portato all’emanazione di una decisione dall’esito del tutto insostenibile. In sintesi, la decisione impugnata sarebbe quindi stata emanata in capo ad un’applicazione manifestamente errata e arbitraria del diritto, così come sarebbe il frutto di un accertamento manifestamente errato della fattispecie. 5.1.2 5.1.2.1 Con riferimento a tale censura, questo Tribunale rileva quanto segue. Nel caso di specie, come anche indicato nella parte in fatto del presente giudizio (cfr. fatti, sub. lett. A.b), la ricorrente ha ricevuto – tra dicembre 2020 e febbraio 2021– tre fatture relative alla riscossione posticipata di tributi doganali, dove il termine del loro pagamento era stato pianificato nel seguente modo: - La prima fattura (del 30 novembre 2020) con scadenza il 15 dicembre 2020; - La seconda fattura (del 31 dicembre 2020) con scadenza il 15 gennaio 2021;

A-5271/2021 Pagina 14 - La terza fattura (del 31 gennaio 2021) con scadenza il 15 febbraio 2021. Al fine di posticipare i termini di pagamento sopra esposti, la società ricorrente ha inoltrato, all’allora AFD, tre richieste di proroga, richieste che sono state accolte dall’autorità inferiore (cfr. fatti, sub lett. A.c). I termini di pagamento (iniziali) sono quindi stati prorogati nel seguente modo: - Sino al 15 febbraio 2021 per la prima fattura; - Sino al 15 marzo 2021 per la seconda fattura; - Sino al 15 aprile 2021 per la terza fattura. In data 9/17/18 febbraio 2021, ovvero prima che i termini di pagamento prorogati arrivassero alla loro scadenza, la società ricorrente ha provveduto a saldare l’importo complessivo delle tre fatture. In data 26 maggio 2021, l’autorità inferiore ha notificato alla società una decisione di riscossione posticipata per gli interessi di mora. 5.1.2.2 Con riferimento alla situazione sopra esposta, è innanzitutto necessario rilevare che, dal punto di vista giuridico, nel caso dell’imposizione di oli minerali, l’imposta diventa esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale (art. 22 cpv. 1 LIOm), ovvero con l’immissione in consumo delle merci (art. 4 cpv. 1 lett. b LIOm); quindi, nel momento in cui le merci lasciano il deposito o vengono utilizzate (per le merci in depositi autorizzati, cfr. artt. 27–32 LIOm). Nel caso degli importatori autorizzati dalla Direzione generale delle dogane a dichiarare l’imposta periodicamente e i depositari autorizzati (art. 20 cpv. 1 LIOm; come la qui ricorrente), la LIOm prevede che essi sono tenuti a consegnare periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva, questo entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale (art. 41 cpv. 1 OIOm), con un termine di pagamento che decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell’esigibilità (art. 22 cpv. 2 LIOm). Si tratta quindi di un sistema diverso rispetto a quello previsto all’art. 22 cpv. 1 LIOm, dove è l’autorità fiscale a fissare l’importo dell’imposta (cfr. art. 21 cpv. 2 LlOm) e assegnare così un termine di pagamento (scadenza) entro il quale il/la contribuente deve adempiersi. Nel caso delle dichiarazioni fiscali periodiche, è una disposizione di legge specifica (in casu, l’art. 22 cpv. 2 LlOm) a fissare, ex lege, il termine di pagamento (ovvero la scadenza) sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell’esigibilità (ovvero il momento in cui sorge il credito fiscale), termine entro il quale il/la contribuente deve pagare l’importo dell’imposta.

A-5271/2021 Pagina 15 Oltre all’art. 22 cpv. 2 LIOm, nessuna disposizione legale prevede, nel caso delle dichiarazioni fiscali periodiche (che interessano il caso di specie), un termine di pagamento diverso da quelli sanciti all’art. 22 cpv. 1 e 2 LIOm (cfr. in particolare anche l’art. 44 OIOm). 5.1.2.3 Continuando nel ragionamento, si rileva poi che, in modo generale, ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 LD, se l’obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità (ovvero, pagamento immediato nel momento in cui sorge il credito ex art. 69 LD o secondo il termine indicato nell’art. 16 cpv. 2 OD-DFF di 60 giorni al massimo nel caso della PCD) viene riscosso un interesse di mora. Come visto in precedenza (cfr. consid 4.2.3 del presente giudizio), in caso di pagamento tardivo, gli interessi di mora sono dovuti a partire dalla data di esigibilità e non a partire dallo scadere infruttuoso dell’ultimo giorno del termine di pagamento assegnato (o previsto dalla legge, come nel caso dell’art. 22 cpv. 2 LIOm). Come detto in precedenza (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio), giusta l’art. 186 cpv. 1 dell’OD, l'obbligo di pagare gli interessi di mora decorre, infatti, per le situazioni diverse da quelle disciplinate alle lettere a-c di tale disposizione, a partire dal momento determinante ai sensi dell'art. 69 LD (cfr. art. 186 cpv.1 lett. d OD), ossia al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, che corrisponde anche al momento della sua esigibilità. Come già si è visto in precedenza (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), tale principio è previsto anche in maniera specifica per quanto concerne i dazi doganali legati all’importazione di oli minerali, dove l’art. 22 LlOm, che tratta « dell’esigibilità dell’imposta » sancisce che, in caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora (cfr. art. 22 cpv. 3 LlOm). 5.1.2.4 Ora, nel caso in esame, per quanto concerne le tre fatture, è corretto quanto indicato dalla ricorrente, ovvero che essa ha saldato l’importo complessivo entro il termine a lei assegnato (i.e. ovvero il termine prorogato). Tuttavia, quello che la ricorrente misconosce, è che le proroghe concesse dall’autorità inferiore non hanno l’effetto di modificare il termine di pagamento (i.e. la scadenza) del credito fiscale. Come si è visto in precedenza, in caso di dichiarazione fiscale periodica (come per la qui ricorrente), il termine di pagamento (i.e. la scadenza) decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell’esigibilità (che, ex art. 22 LIOm, avviene in concomitanza con l’insorgenza del credito fiscale). Il termine di pagamento (o la scadenza), nel caso dell’imposta che concerne l’imposizione degli oli minerali, viene fissato direttamente da una disposizione di legge (in casu, l’art. 22 cpv. 2 LlOm). Una volta trascorso infruttuoso tale termine, il/la contribuente si trova quindi ex lege in ritardo nel pagamento e questo indipendentemente dal fatto che l’autorità incaricata di riscuotere il tributo

A-5271/2021 Pagina 16 conceda – o meno – una proroga di pagamento. Infatti, nel caso dell’imposizione degli oli minerali, gli interessi moratori iniziano a decorrere ex lege una volta trascorso infruttuoso il termine di pagamento del debito fiscale. Tale sistema non costituisce un unicum relativo all’imposizione dell’importazione degli oli minerali, ma appartiene anche ad altre tipologie di imposte, come p.es. nel caso delle imposte dirette (cfr. nel caso del Ticino il sito web « https://www4.ti.ch/dfe/dc/pagamenti/pagamenti-e-interessi/interesse-diritardo » dove viene chiaramente indicato che « L’interesse decorre anche (…) qualora è stata concessa una dilazione o una rateazione di pagamento », consultato il 27 marzo 2026). Anche per quanto concerne l’IVA (cfr. il sito web « https://www.estv.admin.ch/it/pagare-iva », consultato il 27 marzo 2026), è previsto che, nel caso in cui l’imposta dovuta per un periodo di rendiconto venga versata dopo la scadenza prevista dall’art. 86 cpv. 1 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20], ovvero il termine legale che corrisponde alla periodo di rendiconto più 60 giorni, sia dovuto, ex lege e senza diffida, un interesse moratorio [cfr. artt. 86 cpv. 1 e 87 cpv. 1 LIVA]). Tale opinione è anche quella dalla dottrina, la quale sostiene che la concessione di una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IVA o la concessione di una proroga di pagamento non influisce sul decorso degli interessi (cfr. BAUMGART- NER/CLAVADETSCHER/KOCHER, Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, § 10 n. 44). Anche secondo il parere dell’Alta Corte, le agevolazioni di pagamento (come p.es. i piani di pagamento) costituiscono, sul piano del diritto materiale, unicamente delle promesse individuali e limitate nel tempo, dove l’autorità fiscale garantisce al debitore in mora, per tutta la durata della promessa, di non far valere il credito fiscale in via esecutiva. Tuttavia, tali agevolazioni di pagamento non implicano una proroga delle pretese fiscali e quindi il differimento della scadenza del credito; la scadenza del credito e l'obbligo di pagare gli interessi moratori sono determinati dalla legge, per cui non sono soggetti alla decisione – e quindi alla discrezione – dell'AFC (FELIX GEIGER, MWSTG-Kommentar 2025, art. 87 n° 2, riferendosi alla sentenza del TF 2C_350/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2.3). Infine, si rileva che, anche ai sensi dell’art. 186 cpv. 2 OD, l’obbligo di pagare gli interessi di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali: ora, se la percezione degli interessi di mora è prevista in caso di pagamenti rateali, è chiaro che – a fortiori – lo stesso debba accadere anche nel caso della concessione di una proroga di pagamento. Il pagamento rateale consiste, infatti, in un accordo tra il debitore e creditore che ha come effetto di frazionare il credito fiscale e posticipare il momento in cui l’autorità accetta (o meglio, tollerare) che le rate vengano

A-5271/2021 Pagina 17 saldate. Di fatto, l’effetto è il medesimo a quello della proroga di pagamento, con la differenza che, in caso di pagamento rateale, il credito fiscale viene suddiviso in rate che hanno termini di pagamento (concordati con l’autorità) diversi (ovvero susseguenti) tra di loro, contrariamente alla proroga di pagamento, che ha come effetto di posticipare, in un secondo tempo, il momento in cui l’autorità accetta che l’integralità del credito fiscale venga saldato. Di conseguenza, il fatto che l’autorità incaricata di riscuotere il tributo possa concedere al/alla contribuente una dilazione di pagamento dev’essere – piuttosto – inteso come l’atto, da parte di tale autorità, di tollerare l’inadempimento da parte del contribuente entro in termine previsto dalla legge, questo senza che misure di esecuzione forzata vengano messe in atto. Tale sistema ha – anche – quale effetto quello di mettere tutti i contribuenti in una posizione di uguaglianza tra di loro: diversamente, se si potesse accordare, a un/una contribuente, la possibilità di adempiersi in un secondo momento, senza conseguenze, ciò avrebbe l’effetto di vantaggiarlo ingiustificatamente per rapporto al/alla contribuente che paga il credito fiscale entro il termine previsto dalla legge. 5.1.2.5 In tal senso, il fatto che la ricorrente abbia ottenuto delle proroghe di pagamento, nulla muta in relazione al fatto che, la stessa, sia tenuta al pagamento degli interessi moratori, non essendosi – quest’ultima – adempiuta entro i termini previsti dalla legge (i.e. entro il 15 dicembre 2020 nel caso della prima fattura, entro il 15 gennaio 2021 nel caso della seconda fattura, entro il 15 febbraio 2021 nel caso della terza fattura). Per quanto concerne invece la censura relativa alla domanda di condono (cfr. consid 5.1.1 del presente giudizio) si rileva che, l’autorità inferiore, quando ha deciso di interpretare la richiesta di riduzione del tasso d’interesse moratorio come una domanda di condono, l’ha fatto con l’intento di facilitare la parte ricorrente nell’esposizione delle sue richieste, in quanto all’epoca la stessa non era patrocinata professionalmente. Infatti, il tasso d’interesse in caso di ritardo nel pagamento viene direttamente determinato dal DFF e non può essere ridotto a discrezione dell’autorità inferiore (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio). Ora, dal momento che la ricorrente – ora patrocinata professionalmente dinanzi a questo Tribunale – sostiene nuovamente che la sua richiesta sia realmente volta a ottenere una riduzione del tasso d’interesse – a rigor di logica, visto che sostiene che l’esame di tale domanda sotto il profilo della richiesta di condono costituisce un esame manifestamente errato della fattispecie – tale richiesta viene qui semplicemente respinta in quanto del tutto insensata.

A-5271/2021 Pagina 18 5.1.3 5.1.3.1 Per quanto concerne poi l’argomentazione della ricorrente in relazione all’ordinanza di rinuncia (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), si rileva che la Confederazione ha indicato sul sito internet dell’Amministrazione che « le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora. Di conseguenza, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 l’interesse sarà azzerato (0,0 %) per l’imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali (…) » e sotto la pagina del DFF che « (…) la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali (…) La validità di questa ordinanza termina il 31 dicembre 2020 (…) ». 5.1.3.2 Ora, da tale passaggio emergono principalmente due aspetti: il primo, a conferma di quanto detto in precedenza, è che il fatto di dilazionare un termine di pagamento implica, ex lege, la decorrenza degli interessi di mora una volta trascorso infruttuoso il termine di pagamento (nel caso dell’imposizione sugli oli minerali, del termine legale ex. art. 22 cpv. 2 LlOm o del termine assegnato ex art. 21 cpv. 2 LlOm): diversamente, non sarebbe infatti stato necessario adottare un’ordinanza specifica per far sì che, gli interessi di mora, sarebbero stati, durante tale lasso temporale (i.e. 20 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020), azzerati in via del tutto eccezionale. Se quanto asserito dalla ricorrente fosse corretto, mal si comprende – infatti – la necessità di adottare una disposizione legale di questo tipo: sarebbe stato sufficiente suggerire ai contribuenti di domandare una proroga di pagamento e garantire che, tali proroghe, vista la situazione, sarebbero state accettate. Per quanto concerne il fatto che, tale ordinanza di rinuncia, indichi, al suo art. 1, che essa « disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo », si rileva come la tardività a cui fa riferimento il testo legale – come già detto in precedenza (cfr. consid. 5.1.2.4 del presente giudizio) – dev’essere intesa come il fatto di non pagare il debito fiscale entro il termine assegnato (ex art. 21 cpv. 2 LlOm) o quello legale (ex. art. 22 cpv. 2 LlOm), proprio perché è a partire dallo scadere infruttuoso di uno di tali termini che il/la contribuente viene considerato/a « in ritardo nel pagamento ». La ricorrente tende a confondere tale aspetto, sia nel suo gravame ricorsuale che in sede di successiva replica, in particolare quando asserisce – erroneamente – che l’ordinanza di rinuncia non troverebbe applicazione al caso di specie, oltretutto dopo aver fatto riferimento, ella stessa, all’ordinanza di rinuncia in sede di presa di posizione dinanzi all’autorità inferiore (cfr. Doc. L allegato al ricorso del 3 dicembre 2021). Il secondo aspetto che emerge dal testo sopra esposto è che, per rigor di logica, fuori dal periodo temporale interessato dall’ordinanza di rinuncia, gli interessi di mora decorrono normalmente, ovvero in

A-5271/2021 Pagina 19 conformità al sistema legale: indipendentemente dalla concessione di una proroga, con lo scadere infruttuoso del termine assegnato (ex art. 21 cpv. 2 LlOm) o quello previsto dalla legge (ex. art. 22 cpv. 2 LlOm), gli interessi moratori iniziavano a decorrere ex lege al tasso stabilito dal DFF. 5.1.3.3 Nel caso di specie, l’ordinanza di rinuncia ha avuto l’effetto di non far decorrere gli interessi di mora per una parte del periodo relativo alla prima fattura, ovvero dal 16 dicembre al 31 dicembre 2020, e questo nonostante la ricorrente fosse già in ritardo nel pagamento. Dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2021, gli interessi moratori hanno iniziato a decorrere in conformità al sistema legale. Per quanto concerne, invece, la seconda e la terza fattura, queste non sono state interessate dall’ordinanza di rinuncia, sicché, per quest’ultime, gli interessi di mora hanno iniziato a decorrere a partire dal loro mancato pagamento entro i termini legali, ovvero dal 16 gennaio 2021 (per la seconda fattura) e dal 16 febbraio 2021 (per la terza fattura). Alla luce di tutto quanto sopra detto, le censure sono dunque respinte. 5.2 5.2.1 La ricorrente censura, infine, la violazione del principio dell’affidamento (cfr. ricorso del 3 dicembre 2021, pagg. 14-15; replica del 19 aprile 2022, pagg. 6-7). A suo dire, l’autorità inferiore le avrebbe garantito la possibilità di poter prorogare il termine di pagamento senza che, durante tale periodo, decorressero interessi di mora. Inoltre, sempre a dire della ricorrente, ella non avrebbe dovuto temere di vedersi porre a carico eventuali interessi moratori, questo anche in ragione del fatto che, l’autorità inferiore, non avrebbe fornito alcuna comunicazione che lo lasciasse presupporre. Solo in occasione della terza proroga, ovvero quella del 18 febbraio 2021 (cfr. Doc. F3 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021), l’autorità inferiore avrebbe indicato che, ai sensi dell’ordinanza di rinuncia, la rinuncia agli interessi moratori sarebbe valsa unicamente sino al 31 dicembre 2020. Tale indicazione, non sarebbe stata inserita in occasione delle due precedenti concessioni di proroga. In tal modo, l’autorità inferiore avrebbe suscitato nella ricorrente una certa fiducia, che poi sarebbe stata disattesa, questo con l’emanazione della decisione impugnata, il cui contenuto contraddirebbe quanto sino a quel momento lasciato intendere dall’autorità inferiore. A ciò si aggiungerebbe che, nel caso in cui un amministrato presenti una richiesta di proroga di un termine di pagamento che non può più essere accolta nel senso da lui auspicato, dovrebbe potersi legittimamente attendere che, l’autorità, lo renda attento al riguardo: l’autorità inferiore avrebbe dunque, secondo tale ragionamento, perlomeno dovuto rifiutare la seconda

A-5271/2021 Pagina 20 e la terza richiesta di proroga. L’autorità inferiore avrebbe dunque violato il principio dell’affidamento, cagionato così alla ricorrente un importante pregiudizio economico che potrebbe essere riparato solo con l’annullamento della decisione impugnata. 5.2.2 5.2.2.1 Ora, con riferimento a tale censura, questo Tribunale rileva quanto segue. Per quanto concerne la questione relativa alla proroga di pagamento, si rinvia a quanto già detto al considerando precedente: nonostante l’autorità inferiore abbia concesso alla ricorrente un termine di pagamento più lungo rispetto a quello previsto dalla legge, gli interessi moratori hanno iniziato a decorrono in concomitanza con il mancato pagamento del debito fiscale da parte della ricorrente entro il termine legale, sicché è, a giusto titolo, che l’autorità inferiore ha richiesto il pagamento degli interessi (cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio). 5.2.2.2 Per quanto concerne invece l’asserita violazione « del principio di affidamento », così come intesa da parte della ricorrente, si rileva che le circostanze che l’insorgente lamenta – ovvero il fatto che le siano stati imputati gli interessi di mora, a suo dire non dovuti – risultano solo e unicamente da una corretta applicazione della legge, e non da una decisione dell’autorità inferiore. Come detto in precedenza (cfr. consid. 5.1.2.4 del presente giudizio), con il mancato adempimento da parte della ricorrente entro il termine legale, gli interessi moratori hanno iniziato a decorrere ex lege. Ora, come anche giustamente indicato dall’autorità inferiore in sede di risposta (cfr. risposta del 28 febbraio 2022, pag. 5), la ricorrente non può trarre vantaggio dalla sua ignoranza del diritto (cfr. DTF 126 V 308 consid. 2b; 124 V 215 consid. 2b/aa; sentenza del TF 8C_716/2010 del 3 ottobre 2011 consid. 4; sentenze del TAF B-4950/2019 del 1° settembre 2021 consid. 3.1.6; A-6240/2015 del 2 marzo 2016 consid. 2 in fine; A-5061/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 6.4.4), men che meno può lamentare il fatto che la corretta applicazione della legge abbia un risultato a lei sfavorevole. A ciò si aggiunge che, il fatto che l’autorità inferiore abbia indicato unicamente in occasione dell’accettazione della terza proroga (cfr. Doc. F3 allegato al ricorso del 3 dicembre 2021) che l’ordinanza di rinuncia avrebbe avuto validità solo fino al 31 dicembre 2020, non può in alcun modo essere di sostengo alla tesi della ricorrente: in primo luogo, l’autorità inferiore non era tenuta a fornire alcuna precisazione in merito a tale aspetto, avendo, la stessa, unicamente riportato quanto già sancito dalla legge (i.e. ovvero il fatto che, terminato il periodo di sospensione ai sensi dell’ordinanza di rinuncia, gli interessi di mora avrebbero iniziato a decorrere normalmente e quindi in conformità al sistema legale). In secondo

A-5271/2021 Pagina 21 luogo, il fatto che l’autorità inferiore non abbia comunicato tale aspetto in occasione della concessione delle prime due proroghe, ma l’abbia poi spontaneamente fatto in occasione della terza proroga, non è certamente un comportamento contrario al principio della buona fede. Come indicato al consid. 4.5 del presente giudizio, il principio della buona fede tutela l’amministrato nella fiducia riposta in un’informazione ricevuta dall’autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un’aspettativa legittima: ora, la giurisprudenza è chiara in merito a tale questione è prevede l’adempimento di condizioni precise, ovvero che (a) l’autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, (b) ch’essa fosse competente a rilasciare l’informazione o l’amministrato potesse ritenerla competente sulla base di fondati motivi, (c) che l’amministrato non potesse rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta, (d) che l’amministrato, affidandosi all’esattezza dell’informazione o il comportamento di cui si prevale, abbia preso disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio, infine (e) che la normativa pertinente non sia mutata posteriormente al rilascio dell’informazione da parte dell’autorità. Ora, senza che sia necessario esaminare in maniera dettagliata le sopracitate condizioni, è evidente che nessuna delle stesse sia – nel caso di specie – adempiuta. L’autorità inferiore non ha, nel caso della ricorrente, fornito alcuna informazione che la vincolasse e che potesse influenzare il comportamento della ricorrente. Oltretutto, quest’ultima non ha domandato una proroga di pagamento sulla base delle informazioni fornite dall’autorità inferiore: la comunicazione, spontanea e volontaria, dell’autorità inferiore è avvenuta in occasione della concessione della terza proroga. Il fatto che, la ricorrente censuri ora – in occasione della presente procedura – tale aspetto, è attitudine che non merita di essere tutelata. Infine, a titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva infine che, sulla pagina del sito internet dell’UDSC « Covid-19: misure di sostengo a favore dell’economia » (cfr. Doc. 13 allegato alla risposta del 28 febbraio 2022), pagine internet dove la ricorrente ha potuto ottenere il modulo di richiesta di proroga, veniva chiaramente indicato che (sottolineatura di chi scrive) « Per sostenere i suoi clienti aziendali, l’UDSC mette in atto le seguenti misure di sgravio: proroga del termine e pagamenti rateali, in considerazione della situazione finanziaria del cliente (…) Procedure da osservare, in caso di agevolazioni di pagamento, attenzione, A causa della < situazione straordinaria >, il 20 marzo 2020 il Consiglio federale aveva deciso (RS 641.207.2) di rinunciare alla riscossione degli interessi di mora fino al 31 dicembre 2020 in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali. Dal 1° gennaio 2021 per i crediti versati tardivamente gli interessi di mora sono nuovamente dovuti. Ciò vale anche per

A-5271/2021 Pagina 22 i crediti per i quali è stata ottenuta una proroga o è stato concordato un pagamento rateale ». Ora, è proprio su tale sito internet che si poteva reperire il modulo di richiesta proroga: questo Tribunale mal comprende come, la ricorrente, non si sia posta alcuna domanda di fronte a simili istruzioni (vedi quanto sopra trascritto). È proprio nel rispetto del principio della buona fede che, la ricorrente, avrebbe dovuto interrogarsi in caso di dubbi, ed eventualmente chiedere chiarimenti all’autorità inferiore. Nonostante non fosse necessario indicare alcunché – come visto in precedenza, derivando, nel caso di specie, la percezione degli interessi di mora unicamente da una corretta applicazione della legge stessa – l’UDSC ha comunque voluto attirare l’attenzione dei contribuenti proprio su tale aspetto, indicando chiaramente che, anche in caso di concessione di proroghe di pagamento, gli interessi di mora sarebbero stati conteggiati, questo al fine garantire la trasparenza nel sistema che interessa l’istituto della concessione di tali proroghe. Il fatto che la ricorrente non abbia preso conoscenza – o non abbia dato il dovuto peso a tali indicazioni – non è certamente una svista che deve ripercuotersi sull’autorità inferiore, che, come visto, ha agito in piena trasparenza e nel totale rispetto del principio della buona fede. 5.2.2.3 Nel caso di specie non vi è stata dunque alcuna violazione del principio di affidamento (i.e. principio di buona fede). La censura è dunque respinta. 6. 6.1 In tal senso, visto tutto quanto esposto in precedenza, questo Tribunale considera che il ricorso debba essere respinto. Nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione del diritto, né accertamento errato o arbitrario della fattispecie, sicché la decisione impugnata dev’essere dunque confermata. 6.2 In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in franchi 3'500.- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 3’500 franchi da essa versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

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(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-5271/2021 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di franchi 3'500.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall’anticipo spese di franchi 3'500.- versato a suo tempo dalla ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Annie Rochat Pauchard Simone Aldi

A-5271/2021 Pagina 25 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-5271/2021 Pagina 26 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. (…); atto giudiziario)

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