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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2007 A-45/2007

9 maggio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,212 parole·~11 min·2

Riassunto

Tassa sul traffico pesante | Condono della TTPCP

Testo integrale

Corte I A-45/2007 {T 0/2} Sentenza del 9 maggio 2007 Composizione: Giudici Michael Beusch (Presidente del collegio), Thomas Stadelmann (Presidente di camera) e Markus Metz. Cancelliere Marco Savoldelli. X. _______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, istanza inferiore, concernente richiesta di condono della tassa sul traffico pesante, periodo 1. settembre 2004 - 30 aprile 2005, ricorso contro la decisione del 14 novembre 2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 9 aprile 2006 la ditta X._______, 6830 Chiasso (in seguito la ricorrente), ha inoltrato alla direzione generale delle dogane (in seguito DGD) uno scritto col quale faceva generico riferimento a "varie tassazioni d'ufficio" chiedendo "il condono per le imposte pagate in eccedenza". Dal contesto emerge che oggetto di tale richiesta erano svariati importi fatturati dalla DGD a titolo di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. B. Il 21 luglio successivo, la DGD ha risposto alla ricorrente assegnandole un termine per completare la domanda di condono chiedendole di precisare l'entità degli importi oggetto della stessa, di illustrare la sua situazione finanziaria e di allegare la necessaria documentazione (fatture, bilanci, ecc.). La DGD ha pure aggiunto che, in mancanza di riscontri concreti, essa avrebbe proceduto al rilascio di una decisione in base agli atti in suo possesso. C. Ha fatto quindi seguito la presa di posizione del rappresentante della ricorrente il quale, entro il termine indicato, si è però limitato a confermare la richiesta di condono e ad allegare una tabella riassuntiva concernente i tributi pagati, a suo dire, in eccedenza come pure una copia del conto annuale più recente. D. Nella misura in cui ha ritenuto di esaminarla nel merito, con decisione del 14 novembre 2006 la DGD ha respinto la domanda formulata dalla ricorrente. L'istanza inferiore ha dapprima rilevato la parziale tardività della stessa, essa ha quindi sottolineato la generale carenza delle motivazioni addotte. E. Con atto del 14 dicembre 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (in seguito CRD), la ricorrente ha impugnato la decisione di cui sopra ribadendo la fondatezza della propria richiesta di condono. F. Con lo scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF). Il 31 gennaio 2007, quest'ultimo ha informato le parti che a dirimere la presente vertenza sarebbe stata la Corte I del TAF ed ha loro comunicato la composizione del collegio giudicante. G. Il TAF ha quindi assegnato alla DGD un termine per inoltrare le proprie osservazioni in merito al ricorso, ciò che la DGD ha fatto il 28 marzo 2007. Quest'ultima ha chiesto che lo stesso venga respinto con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, più oltre.

3 Considerando in diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù dell'art. 23 cpv. 4 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP; RS 641.81) in relazione con gli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il nuovo diritto processuale. Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. 1.2 Interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA) e nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), l'atto impugnato è una decisione della DGD emessa contestualmente ad una richiesta di condono ex art. 17 LTTP. Ritenuto che la DGD si è pronunciata nel 2006 e non già nel nuovo anno – nel qual caso la decisione della DGD sarebbe stata preventivamente soggetta ad una procedura di opposizione (art. 23 cpv. 3 LTTP; messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, Foglio federale [FF] 2001 pag. 3764 segg., 3988; MICHAEL BEUSCH, Steuerrechtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht, in: Zeitschrift für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht [zsis)] del 27 aprile 2007 [www.zsis.ch ], cifra 5.3.) – pacifica era anche la diretta competenza della CRD (art. 23 cpv. 3 vLTTP), istanza da cui il TAF ha ricevuto il gravame al momento del suo scioglimento. 2. In concreto, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento da parte della DGD degli estremi per l'accoglimento della richiesta di condono formulata con lettera del 9 aprile 2006. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). La censura sollevata rientra pertanto nel potere d'esame del TAF (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 265 seg.). 3. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, ancorata nell'art. 85 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101), può essere condonata in tutto o in parte quando, a causa di una situazione di bisogno in cui si trova la persona assoggettata, il pagamento dell'importo richiesto costituisca per quest'ultima un onere troppo gravoso (art. 17 cpv. 1 LTTP). http://www.zsis.ch/ http://www.zsis.ch/ http://www.zsis.ch/

4 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata entro un anno dalla determinazione della tassa (art. 17 cpv. 2 LTTP). Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso (art. 52 cpv. 1 dell'ordinanza federale del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [OTTP; RS 641.811]). Oggetto del condono possono essere unicamente importi non ancora corrisposti (ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 346 segg., 348-9). Essi devono però necessariamente essere passati in giudicato (art. 52 cpv. 3 OTTP). 4. Nella fattispecie, i tributi per cui è richiesto il condono risultano dalle fatture elencate nella decisione impugnata. Dai documenti prodotti, emerge che la loro emissione risale alle date seguenti: fattura no. 5186890 28.12.2004; fatture no. 5000424/5 26.01.2005; fattura no. 5017405 23.02.2005; fatture no. 5034422/3 23.03.2005; fatture no. 5050137/8 20.04.2005; fatture no. 5066487/8/9 31.05.2005; fattura no. 5082901 28.06.2005; fatture no. 5099802/3 27.07.2005. Tutti gli importi conteggiati hanno carattere vincolante. Per nessuna fattura la ricorrente ha infatti richiesto l'emanazione di una decisione impugnabile ex art. 25 cpv. 1 OTTP, cosicché gli stessi sono divenuti definitivi. 5. 5.1 Per le fatture no. 5186890, 5000424/5 e 5017405 la DGD ha innanzitutto ritenuto che il termine perentorio (art. 22 cpv. 1 PA) prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LTTP non sia stato rispettato e che la domanda di condono fosse quindi tardiva. A ragione. La determinazione di questi tributi risale infatti al periodo tra il 28 dicembre 2004 e il 23 febbraio 2005, il recapito delle singole fatture alla ricorrente non è stato seguito dalla richiesta di rilascio di una decisione formale ed è rimasto incontestato. Portando la domanda volta al suo ottenimento la data del 9 aprile 2006, di qui la giustificata decisione di non entrata in materia da parte della DGD (in proposito cfr. anche decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 4). 5.2 Fatta eccezione per quanto attiene alle fatture emesse in data 27 luglio 2005 (di cui verrà detto più oltre, cfr. consid. 5.3.), la richiesta di condono

5 avanzata dalla ricorrente dev'essere inoltre respinta per un'altra ragione. Secondo dottirina e giurisprudenza, il condono è infatti chiaramente una rinuncia del fisco a percepire un tributo secondo il diritto in vigore, non invece un diritto alla restituzione di un'imposta incassata (decisione della CRD 2005-081 del 19 maggio 2006 consid. 3b). Questo presuppone che al momento della formulazione della domanda di condono lo Stato vanti un credito nei confronti del richiedente (al riguardo XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3. ed., Ginevra/Basilea/Monaco 2007, pag. 497 seg.; WALTER RYSER/BERNARD ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 4. ed., Berna 2002, pag. 491; HANS PETER HOCHREUTENER, Les procédures de taxation, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 521). Ma appunto tale condizione fa difetto nella fattispecie, poiché gli importi conteggiati nel lasso di tempo tra il 28 dicembre 2004 e il 28 giugno 2005 sono stati tutti regolarmente saldati. Per le fatture indicate, ne discende pertanto la necessità di respingere la richiesta di condono anche per questo motivo. 5.3 Detta richiesta dev'essere infine negata – e ciò vale per tutte le fatture elencate più sopra (cfr. consid. 4), quindi anche per quelle emesse il 27 luglio 2005 – in quanto la ricorrente non ha sufficientemente sostanziato né l'asserita situazione di bisogno né il grave onere legato al loro pagamento. In effetti, se è vero che la procedura davanti al TAF è retta dal principio inquisitorio è altrettanto vero che tale principio non è assoluto e trova il suo limite nel dovere che incombe all'amministrato di collaborare e di concretizzare le proprie pretese. Questo vale, a maggior ragione, nei casi in cui si tratta di fare luce sulla sua situazione personale (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.3.; XAVIER OBERSON, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 723 con riferimenti alla giurisprudenza più recente). Nel caso in esame, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 52 cpv. 1 OTTP, la ricorrente non ha inizialmente presentato nessuna documentazione e non ha neppure indicato le fatture rispettivamente gli importi in gioco. Su esplicita richiesta della DGD, che le ha assegnato un termine per provvedervi e le ha pure indicato le conseguenze in caso di mancato adempimento, essa si è poi limitata a presentare una tabella riassuntiva dei tributi corrisposti, una copia dell'ultimo conto economico in suo possesso – da cui risulta unicamente una perdita d'esercizio di fr. 20'953.-- – e quattro estratti che danno conto di altrettante procedure esecutive a suo carico. Ciò non è sufficiente. Se da questi documenti emerge senza dubbio una certa difficoltà finanziaria della ricorrente, contrariamente a quelli espressamente citati e richiesti dalla DGD (bilancio già sottoposto a revisione, oppure decisioni di tassazione dell'utile, ecc.), essi non permettono infatti di concludere che le condizioni per la concessione del condono siano realmente adempiute. Come per altro rettamente osservato dalla DGD, così facendo la ricorrente

6 ha manifestamente disatteso al proprio dovere di collaborazione non fornendo elementi utili a sostanziare né una situazione di bisogno né – tanto meno – un onere troppo grave ex art. 17 cpv. 1 LTTP. Anche su questo punto, la decisione impugnata merita quindi conferma. 6. Riassumendo, le condizioni per la concessione del condono richiesto dalla ricorrente non sono affatto date. Per quanto riguarda i tributi imputati con le fatture emesse fino al 23 febbraio 2005 compreso, perché la richiesta di condono è tardiva. Per quel che attiene alle fatture emesse tra il 28 dicembre 2004 e il 28 giugno 2005 compreso, poichè tutti i tributi in gioco sono già stati corrisposti e non vi è quindi nessun debito nei confronti delle autorità fiscali. Per tutte le fatture in oggetto, in quanto gli estremi materiali per il riconoscimento del condono non risultano adempiuti. Stando così le cose, il ricorso del 14 dicembre 2006 dev'essere respinto. 7. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, con riferimento agli art. 2 segg. del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), tenuto conto delle circostanze, esse vengono stabilite in fr. 2'000.--, importo che viene parzialmente compensato con l'anticipo di fr. 1'000.-- versato dalla ricorrente il 23 febbraio 2007. 8. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle dogane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa viene parzialmente compensata con l'importo di fr. 1'000.-- da lei versato a titolo di anticipo. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione: - alla ricorrente (atto giudiziario) - all'istanza inferiore (atto giudiziario; rif. no. 453.4-83897/06.001) Il Presidente di camera: Il Cancelliere: Thomas Stadelmann Marco Savoldelli

7 Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concernano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Data di spedizione:

A-45/2007 — Bundesverwaltungsgericht 09.05.2007 A-45/2007 — Swissrulings