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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2025 A-2739/2024

17 luglio 2025·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,480 parole·~22 min·4

Riassunto

Personale federale | personale federale; contribuito per l'alloggio di servizio; decisione 3 aprile 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte I A-2739/2024

Sentenza d e l 1 7 luglio 2025 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Jürg Marcel Tiefenthal, cancelliere Demis Mirarchi.

Parti

A._______, (…), patrocinato dall'avv. Giorgio Brenni, Riva Paradiso 24, Casella postale 747, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle, ricorrente,

contro

Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), Ambito direzionale Basi, Sezione Diritto, Taubenstrasse 16, 3003 Bern, autorità inferiore.

Oggetto

Personale federale; contribuito per l'alloggio di servizio; decisione 3 aprile 2024.

A-2739/2024 Pagina 2 Fatti: A. Il 18 gennaio 2016, A._______ (di seguito: richiedente) ha inoltrato al Comando della regione guardie di confine IV (di seguito: Comando) una richiesta per abitare quale affittuario in una casa privata a (…). B. Il 23 febbraio 2016, il Comando ha autorizzato il richiedente ad abitare nella casa privata, senza tuttavia riconoscere l’abitazione quale alloggio di servizio e, di conseguenza, senza riconoscere esplicitamente alcun contributo. C. Il 2 novembre 2016, il richiedente ha fatto domanda di autorizzazione di trasferimento del domicilio a (…), chiedendo contestualmente, in caso di esito positivo, la possibilità di beneficiare del contributo alla locazione. D. Con lettera del 13 dicembre 2016, l’Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) ha accolto favorevolmente la domanda del richiedente, accordandogli un contributo mensile dell’ammontare di 20% del canone d’affitto mensile. E. Il 28 gennaio 2020, il richiedente ha comunicato al Comando l’intenzione di traferirsi presso un altro indirizzo a (…), chiedendo contestualmente il riconoscimento della nuova casa privata quale alloggio di servizio. F. Il 4 febbraio 2020, l’AFD ha accordato un contributo per la nuova abitazione privata. G. Con scritto del 14 dicembre 2023, la Direzione del circondario doganale Sud (Dogana Sud) ha comunicato al richiedente la revoca del contributo, con effetto dal 1° gennaio 2024, senza però domandare il rimborso retroattivo dei contributi già versati. A sostegno di ciò, predetta autorità ritiene che l’accordo del contributo sarebbe in disaccordo con la decisione del 23 febbraio 2016, visto che con quest’ultima sarebbe stato concesso implicitamente l’esonero dall’obbligo di abitare in un alloggio di servizio e quindi sarebbe anche venuta meno la possibilità di beneficiare del contributo.

A-2739/2024 Pagina 3 H. Con messaggio elettronico del 22 gennaio 2024, il richiedente ha chiesto che venisse emessa una decisione impugnabile. I. Con decisione del 3 aprile 2024, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (di seguito: UDSC) ha revocato il versamento del contributo con effetto dal 1° gennaio 2024, confermato l’esonero dall’obbligo di abitare in un alloggio di servizio e ribadito che, in base alla legislazione pertinente, il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che questo non venga ordinato dall’autorità di ricorso, d’ufficio o ad istanza di parte. J. Contro succitata decisione dell’UDSC (di seguito: autorità inferiore) il richiedente (di seguito: ricorrente) ha, il 2 maggio 2024, inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata, il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili. Egli ha contestualmente domandato la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. K. Con presa di posizione del 6 giugno 2024, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. L. Con decisione incidentale del 24 giugno 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. M. Il 30 agosto 2024, l’autorità inferiore ha preso posizione sul ricorso, chiedendone il respingimento integrale. N. Con replica del 1° ottobre 2024, il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.

A-2739/2024 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 36 cpv. 1 della Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers, RS 172.220.1]). L’autorità precedente è un datore di lavoro ai sensi della LPers (cfr. art. 3 cpv. 2 LPers). La decisione impugnata è stata emanata sulla base dell’art. 34 cpv. 1 LPers. Si tratta di una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) che può dunque essere impugnata dinanzi al TAF (cfr. art. 31 LTAF). Poiché non sussiste inoltre alcun motivo di deroga ai sensi dell’art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il ricorso. 1.2 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF e la LPers non dispongano altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione impugnata e avendo egli un interesse a che la stessa venga qui annullata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). 2.2 L'autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 e seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2). Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest'ultimo comprende per la parte l'obbligo di

A-2739/2024 Pagina 5 produrre le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 Il ricorrente solleva in maniera indifferenziata tutti i motivi di ricorso previsti dall’art. 49 PA (cfr. supra consid. 2.1; pag. 2 del ricorso). Tuttavia, dalle sue argomentazioni e come si potrà osservare nei considerandi seguenti, emerge che egli intende sollevare una violazione della legge ai sensi dell’art. 49 lett. a PA. Non essendo le altre censure in al alcun modo sostanziate, il Tribunale considera ammissibile solo di ciò che il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha sufficientemente articolato con il suo memoriale ricorsuale. 3. I gravami di natura formale come la violazione del diritto di essere sentito vanno esaminati prima di ogni censura materiale dato che una loro ammissione porterebbe ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; tra le tante la sentenza del TAF A-3899/2022 del 31 agosto 2023 consid. 3). 3.1 Con il suo gravame, il ricorrente sostiene che l’autorità di prime cure non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione. Nella decisione (cfr. pag. 2) si legge che “[…]. Il successivo riconoscimento quale alloggio di servizio con relativo contributo […] è da ritenersi pertanto errato, poiché basato su criteri che non sono da considerarsi eccezionali per gli interessi del datore di lavoro”. Il ricorrente sostiene che l’autorità inferiore non avrebbe indicato quali criteri eccezionali per gli interessi del datore di lavoro sarebbero stati erroneamente considerati nella decisione del 4 febbraio 2020. 3.2 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101), concretizzato dalla PA nelle cause di diritto pubblico federale, garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione nei suoi confronti (cfr. art. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 140 I 99 consid. 3.4). Il diritto di essere sentiti, invece, non comporta un diritto di potere incontrare le competenti autorità per potere esprimersi oralmente e

A-2739/2024 Pagina 6 discutere di proposte, come lo sostiene il ricorrente (DTF 134 I 140, consid. 5.3.). 3.3 Per quanto concerne la decisione impugnata, l'obbligo di motivazione (art. 35 PA) è un corollario del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere alla persona interessata di comprendere una decisione ed eventualmente di impugnarla. Per adempiere a queste esigenze occorre che l'autorità inferiore menzioni almeno i motivi essenziali sui quali ha fondato la sua decisione (cfr. DTF 146 II 335 consid. 5.1). Non è quindi necessario che ogni dettaglio venga discusso dall’autorità. 3.3.1 Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha rispettato l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 35 PA. Nel secondo paragrafo delle considerazioni (cfr. punto III della decisione impugnata), l’autorità menziona uno dei principali esempi di “caso eccezionale”, ovvero le esigenze di servizio. 3.3.2 In termini generali poi, l’autorità di prime cure ha indicato in modo comprensibile che il riconoscimento dell’alloggio di servizio con relativo contributo era da ritenersi errato, in quanto fondato su criteri non eccezionali per gli interessi del datore di lavoro. Ai sensi di succitata giurisprudenza consolidata, non è richiesto che la motivazione entri nel dettaglio di ogni elemento, bensì che esponga i motivi essenziali a fondamento della decisione. Tale soglia è stata raggiunta nella fattispecie. La persona interessata era infatti posta in condizione di comprendere la logica seguita dall’autorità e di articolare le proprie contestazioni in sede di ricorso, come di fatto è avvenuto. 3.4 Ne consegue che il diritto di essere sentito non è stato violato e che la censura relativa all’insufficiente motivazione deve essere respinta. In sunto, la decisione impugnata va, dal punto di vista formale, tutelata. 4. 4.1 L’autorità di prime cure ritiene, nella sua decisione, che con l’autorizzazione rilasciata il 23 febbraio 2016 sia stato implicitamente concesso l’esonero dall’obbligo di abitare in un alloggio di servizio. L’atto stesso di concedere l’autorizzazione a risiedere in un alloggio privato sarebbe intrinsecamente connesso a tale esonero, in quanto implica il riconoscimento del diritto del collaboratore di scegliere autonomamente la propria residenza.

A-2739/2024 Pagina 7 L’AFD ha emesso, il 1° settembre 2014, la Direttiva “Alloggi di servizio e alloggi in locazione” (di seguito: Direttiva alloggi di servizio), composta da 5 allegati. Facendo riferimento all’Allegato 2 “Esonero dei membri del Cgcf dall’obbligo di abitare in un alloggio di servizio” (di seguito: Allegato 2 sull’esonero), l’autorità sottolinea che, ai sensi del punto 2.1 del medesimo, l’esonero dall’obbligo di abitare in un alloggio di servizio è da considerarsi definitivo e può essere revocato soltanto in casi eccezionali e previa richiesta. Con il venir meno dell’obbligo, si estingue contestualmente anche il diritto a percepire un contributo all’alloggio. In altre parole, una volta concesso l’esonero, il diritto al contributo può essere ripristinato soltanto in presenza di casi eccezionali, come le esigenze di servizio. Ciononostante, l’autorità ha rinunciato a chiedere la restituzione dei contributi versati in precedenza, richiamando il principio della buona fede sancito dall’art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Il pagamento sarebbe infatti avvenuto a seguito di un errore dell’amministrazione e il collaboratore non aveva motivo di dubitare della correttezza del riconoscimento. 4.2 Il ricorrente, dal canto suo, contesta questa valutazione. Il punto 1.2 della Direttiva alloggi di servizio, che riguarda i collaboratori che intendono acquistare o costruire un immobile, rimanda all’Allegato 2 sull’esonero. Quest’ultimo si applicherebbe dunque esclusivamente ai collaboratori che intendono acquistare o costruire un proprio immobile, circostanza che non ricorre nel caso concreto. Il ricorrente fa notare di non aver mai richiesto l’esonero dall’obbligo di abitare in un alloggio di servizio per stabilirsi in un’abitazione di proprietà, bensì di aver chiesto l’autorizzazione a risiedere in alloggi in affitto di proprietà di terzi. Anche se il ricorrente non formula le sue considerazioni in questi termini, sembrerebbe che egli voglia corroborare la sua tesi in riferimento alla logica del sistema. L’esonero definitivo avrebbe senso per coloro che comprano o costruiscono una casa, visto che essi sceglierebbero di rinunciare stabilmente al sistema degli alloggi di servizio. Ciò non sarebbe il caso per chi prende in affitto un alloggio privato, che rappresenterebbe una soluzione flessibile e temporanea. La diversa natura e funzione delle due fattispecie giustificherebbe regimi procedurali e conseguenze giuridiche differenti. Secondo il ricorrente, la norma pertinente nel caso concreto, è invece il punto 1.6 della Direttiva alloggi di servizio, il quale prevede la possibilità, in assenza di alloggi di servizio idonei, di riconoscere un contributo per alloggi presi in locazione, qualora l’ubicazione sia conforme a quella prevista negli allegati. Il riconoscimento del contributo con decisione del 4 febbraio 2020

A-2739/2024 Pagina 8 sarebbe dunque avvenuto correttamente, in applicazione del punto 1.6 della Direttiva alloggi di servizio, e non in contrasto con un presunto esonero definitivo mai richiesto nei termini previsti dalle disposizioni interne. Il ricorrente fa infine valere che, mediante il proprio comportamento, l’autorità ha influito direttamente sulla sua decisione di trasferirsi in un appartamento di dimensioni maggiori e quindi con un canone di locazione più elevato. Egli sostiene che il riconoscimento del contributo all’alloggio, avvenuto dapprima nel 2016 e poi nel 2020, ha generato un’aspettativa legittima, fondata sulla buona fede, secondo cui tale contributo sarebbe stato riconosciuto in modo duraturo. L’autorità gli avrebbe dunque arrecato un pregiudizio economico non indifferente. 5. 5.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 let. b LPers se necessario per l'adempimento dei compiti, le disposizioni d'esecuzione possono prevedere per il personale l'obbligo di abitare in un alloggio di servizio. Su questa base legislativa, il Consiglio federale ha delegato attraverso l'art. 90 cpv. 1 dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3), al Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) la definizione dei principi relativi all'utilizzazione di alloggi di servizio e il relativo importo da pagare, evidenziando al contempo che i Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori (cfr. art. 90 cpv. 2 OPers). 5.2 Sulla base dell'art. 90 OPers, il DFF ha emanato l'Ordinanza del 6 dicembre 2001 concernente l'Ordinanza sul personale federale (O-OPers, RS 172.220.111.31). L’art. 59 cpv. 1 O-OPers prevede che l'impiegato deve pagare un compenso e le spese accessorie per l'utilizzazione di un alloggio di servizio. L'importo del compenso è calcolato in base alla superficie dell'alloggio moltiplicata per il prezzo al metro quadrato. Esso viene stabilito tenendo conto del livello locale delle pigioni nonché dei vantaggi e degli svantaggi propri dell'alloggio. L’art. 59 cpv. 2 O-OPers dispone che il DFF emana direttive concernenti il compenso e le spese accessorie per l'utilizzazione di un alloggio di servizio (cfr. art. 59 cpv. 2 O-Opers). In questo contesto, il DFF ha emanato, il 1° agosto 2013, le Direttive concernenti il compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio (di seguito: Direttive del DFF). 5.3 Sulla base dell’art. 59 cpv. 2 O-OPers e delle Direttive del DFF, l’AFD ha emanato delle direttive complementari, ovvero quelle citate dall’autorità inferiore e dal ricorrente (cfr. supra consid. 4.1 seg.). In base al punto 1.1

A-2739/2024 Pagina 9 della Direttiva alloggi di servizio, con questa nozione s’intende l’alloggio assegnato ai membri del Corpo delle guardie di confine per motivi di servizio o d’esercizio. I collaboratori sono obbligati a trasferirsi in questa abitazione e versarvi un compenso. Nell’assegnazione di tali alloggi tiene conto delle esigenze di servizio e della disponibilità di spazi. Con tali alloggi s’intendono immobili che sono proprietà della Confederazione (cfr. per un esempio pratico, tra le altre, sentenza del TAF A-878/2015 del 17 settembre 2015). Quando invece, come nella presente fattispecie, i collaboratori sono autorizzati a risiedere in alloggi privati (non appartenenti alla Confederazione), può essere riconosciuto un contributo all’affitto, a condizione che predetto alloggio corrisponda alle esigenze di servizio (ad esempio impostazione). Qualora non sussistano esigenze di servizio, il collaboratore viene esonerato dal dovere di servizio e può liberamente scegliere dove abitare, ma senza alcun diritto al contributo all’alloggio (cfr. circa i principi che reggono i doveri di servizio e alloggio di servizio, giurisprudenza succitata, consid. 3 e 4). 5.4 Il ricorrente sostiene che l’Allegato 2 sull’esonero si applicherebbe esclusivamente ai collaboratori che intendono acquistare o costruire un proprio immobile. L’Allegato 2 sull’esonero disciplina specificamente la procedura di esonero. Al suo interno contiene anche riferimenti a situazioni che coinvolgono alloggi presi in affitto da privati. In particolare, si legge al punto 2.2 che, nel trattamento di domande, “Per principio gli appartamenti sfitti non dovrebbero cagionare maggiori spese all’amministrazione. Nel trattamento di domande (p. es. da parte dei membri che abitano in un alloggio di servizio preso in affitto da un privato), occorre fare in modo che il termine di trasloco coincida, se possibile, con il termine di disdetta convenuto o in uso nelle località”. Questo passaggio dimostra che anche l’alloggio privato in affitto può rientrare nella sfera di applicazione dell’Allegato sull’esonero. Siffatto contributo, quindi, non raffigura una sovvenzione per i collaboratori che affittano un alloggio invece di essere proprietari della propria abitazione. La tesi secondo cui l’esonero definitivo di adempiere al dovere di servizio entrerebbe in considerazione solo per coloro che intendono comperare o costruire un’abitazione non può essere ritenuta. Il ricorso è dunque, su questo punto, respinto.

A-2739/2024 Pagina 10 6. 6.1 Occorre a questo stadio esaminare se l’autorità ha, con la sua condotta, violato, come sostiene il ricorrente, il principio della buona fede. 6.2 Il principio della buona fede (cfr. art. 9 e 5 cpv. 3 Cost), che innerva l'insieme dell'attività dello Stato, conferisce all'interessato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1, 129 I 161 consid. 4). Secondo la giurisprudenza, il destinatario può appellarsi a un’informazione fornita dall’autorità che in seguito si rivela inesatta, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. cfr. DTF 146 I 405 consid. 5.1.1, 137 II 182 consid. 3.6.2). 6.3 Il Tribunale, a differenza dell’autorità inferiore (cfr. cfr. punto III della decisione impugnata), ha dei forti dubbi sull’adempimento della terza condizione, ovvero che il ricorrente potesse ignorare l’irregolarità del contributo versatogli. Leggi e direttivi sono pubbliche e accessibili, se non addirittura distribuite, ai collaboratori delle dogane. Egli non poteva ignorare che il sistema degli alloggi di servizio, incluso il contributo, è strettamente finalizzato a soddisfare esigenze di servizio, non a sostenere scelte personali. Il ricorrente ha beneficiato del contributo all’alloggio privato senza che vi fosse una necessità legata al servizio, circostanza quest’ultima che il ricorrente non pretende neanche. In queste condizioni, egli non può ragionevolmente aspettarsi il riconoscimento duraturo del contributo. Il fatto che avesse già ricevuto una comunicazione esplicita nel 2016 che escludeva il contributo rafforza ulteriormente il dubbio sulla buona fede invocata. 6.4 Il Tribunale non può inoltre seguire la tesi del ricorrente che sostiene che il versamento del contributo durante questi anni gli abbia arrecato un pregiudizio irreparabile. A questo proposito, il Tribunale rileva che il contributo in questione, anche se magari incentivante, non può essere considerato un presupposto determinante o “essenziale” ai fini della scelta dell’abitazione. Si ribadisce che il sistema degli alloggi di servizio, e dei

A-2739/2024 Pagina 11 relativi contributi, è finalizzato a soddisfare esigenze operative dell’amministrazione, non a sostenere scelte personali di tipo abitativo. La lettura di questo Tribunale è che la soppressione del contributo non ha prodotto uno svantaggio, ma ha eliminato un vantaggio patrimoniale non giustificabile alla luce della normativa vigente. Va inoltre rilevato che il ricorrente ha abitato per anni in un appartamento di dimensioni maggiori – e quindi di maggior valore – verosimilmente più confortevole e coerente con le sue preferenze personali. Anche sotto questo profilo, pretendere che l’errore dell’amministrazione gli abbia arrecato un danno non è sostenibile. Alla luce di quanto suesposto, il Tribunale non ritiene che il principio della buona fede previsto all’art. 9 Cost. sia stato violato. Il ricorso è, anche su questo punto, respinto. 7. 7.1 Occorre a questo stadio che il Tribunale si chini sulla proporzionalità della decisione impugnata. 7.2 Il principio della proporzionalità è sancito dall'art. 5 cpv. 2 Cost. e l’esame per valutare la compatibilità del provvedimento con predetto principio è suddiviso in tre fasi. Innanzitutto una misura deve essere idonea a realizzare l'interesse pubblico perseguito. Un provvedimento deve in secondo luogo essere necessario. Deve, in altri termini, sempre prevalere l'alternativa più mite che persegue però con la stessa efficacia il medesimo scopo. Occorre infine verificare che la misura sia proporzionata rispetto allo scopo o, in altre parole, che essa sia ragionevolmente esigibile (cfr. tra le altre DTF 140 II 194 consid. 5.8.2; sentenza del TAF A-5126/2021 del 27 aprile 2023 consid. 6.2). Queste condizioni devono essere soddisfatte in maniera cumulativa. 7.2.1 Per quanto riguarda l’idoneità, il Tribunale rileva che l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione è quello di assicurare un’applicazione uniforme e corretta della legge e delle direttive, in particolare del sistema degli alloggi di servizio e del contributo corrispondente e di evitare un uso distorto o indebito delle risorse pubbliche, destinandole solo ai collaboratori che ne hanno diritto per ragioni di servizio. La misura è dunque idonea a ripristinare la legalità e la parità di trattamento tra i collaboratori. 7.2.2 Occorre ora verificare se anche la condizione della necessità è soddisfatta. Le possibili alternative, come una graduale riduzione del contributo o un periodo transitorio più lungo, avrebbero compromesso la

A-2739/2024 Pagina 12 coerenza applicativa delle direttive, oltre a creare un precedente pericoloso rispetto ad altri casi analoghi. La misura risulta pertanto necessaria. 7.2.3 Per quanto riguarda il bilanciamento tra interessi pubblici e interesse privato al mantenimento del versamento del contributo, i primi prevalgono sul secondo, poiché l’autorità inferiore ha già tenuto conto dell’interesse del ricorrente, rinunciando ad esigere la restituzione retroattiva dei contributi da lui percepiti indebitamente e, quindi, lasciandogli il vantaggio economico ottenuto negli ultimi anni. In tale contesto, la misura è ragionevolmente esigibile e soddisfa le esigenze poste dall’art. 5 cpv. 2 Cost. In conclusione, la misura adottata rispetta il principio della proporzionalità ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 Cost. Essa è idonea e necessaria al perseguimento dell’interesse pubblico e si rivela anche ragionevolmente esigibile, in quanto tiene conto della posizione individuale del ricorrente: l’amministrazione ha infatti rinunciato a esigere la restituzione retroattiva dei contributi versati, pur avendone teoricamente la facoltà viste le considerazioni in merito al principio della buona fede esposte in precedenza (cfr. supra consid. 6.3 seg.). Tale scelta conferma il carattere proporzionato dell’intervento, volto a ristabilire la legalità senza imporre oneri eccessivi. In conclusione, alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata non è contraria al diritto federale e va pertanto integralmente confermata. Il ricorso è quindi respinto. 8. In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei casi di temerarietà. Nella fattispecie si rinuncia alla riscossione di spese di procedura. Visto l'esito della lite, il ricorrente non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario e art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili, nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Infine, malgrado il verdetto ad essa favorevole, l'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non è accordata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi

A-2739/2024 Pagina 14 Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a franchi 15'000.– rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se non si tratta di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso deve essere inter-posto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione contestata, presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-2739/2024 Pagina 15 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. 032.65-ZSUD-Share Führung-52-2023.001- 05; atto giudiziario)

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