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Corte I A-2672/2024
Sentenza d e l 1 0 ottobre 2025 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, cancelliere Demis Mirarchi.
Parti
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Via della posta 8, casella postale 5131, 6901 Lugano, patrocinata dall'avv. Pietro Crespi, Studio legale e notarile Pietro Crespi, Viale Officina 6, casella postale, 6500 Bellinzona, ricorrente,
contro
Ufficio federale dell'energia UFE, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
Polizia delle acque ed economia idrica; Risanamento impianto idroelettrico Valmara.
A-2672/2024 Pagina 2 Fatti: A. L’8 maggio 2023 la Aziende Industriali di Lugano SA (di seguito: richiedente o AIL) ha inoltrato all’Ufficio federale dell’energia (di seguito: UFE) una domanda per l’assegnazione di un contributo d’investimento di franchi 1'093'000 per il rinnovamento considerevole dell’impianto idroelettrico di Valmara nel Comune di Valmara. Contemporaneamente, la richiedente ha anche domandato l’autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori. B. Con lettera del 15 maggio 2023, l’UFE ha confermato la ricezione della domanda e concesso l’autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori. C. Con scritto del 13 dicembre 2023, l’UFE ha informato la richiedente di aver appreso, dalla domanda stessa, che i lavori fossero iniziati il 1° aprile 2023, ossia prima della domanda del contributo d’investimento, chiedendole contestualmente di esprimersi in merito. D. La richiedente ha preso posizione con lettera del 22 gennaio 2024, affermando che i lavori eseguiti avrebbero avuto unicamente carattere “preparatorio”. E. Con decisione del 13 marzo 2024, l’UFE ha ritenuto che i lavori fossero cominciati prematuramente e che di conseguenza le condizioni per la concessione di un contributo d’investimento non sarebbero soddisfatte. Esso ha per questo rigettato la domanda della richiedente. F. Con ricorso del 29 aprile 2024, la richiedente (di seguito: ricorrente) è insorta contro la decisione dell’UFE (di seguito: autorità inferiore) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale), chiedendo, in via principale, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento della domanda di contributo d’investimento. In via subordinata, la ricorrente domanda l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’autorità inferiore, al fine di concedere il contributo d’investimento limitatamente ai lavori effettuati dopo il 15 maggio 2023. Il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili.
A-2672/2024 Pagina 3 G. Il 17 luglio 2024, l’autorità inferiore si è pronunciata sul ricorso, chiedendone l’integrale respingimento. H. Con scritto del 26 giugno 2025, la ricorrente ha espressamente rinunciato a deporre delle osservazioni finali, riconfermando integralmente le sue conclusioni ricorsuali.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato è stato emanato dall'UFE e costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. art. 33 lett. d LTAF). 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata e avendo essa un interesse a che la stessa venga qui annullata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). 2.2 Lo scrivente Tribunale decide con cognizione illimitata; con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l'inadeguatezza
A-2672/2024 Pagina 4 (cfr. art. 49 lett. c PA). Nel valutare la fattispecie, il Tribunale amministrativo federale s'impone tuttavia un certo riserbo e non interviene senza necessità nel margine d'apprezzamento dell'autorità precedente se quest'ultima, come nel caso di specie l'UFE, è più vicina alle circostanze locali e tecniche del caso. Per quanto concerne l'adeguatezza, il Tribunale interviene soltanto se la soluzione adottata era chiaramente inadeguata, essendo inteso che all'autorità precedente, viste le sue conoscenze specialistiche, viene lasciata la scelta tra diverse soluzioni appropriate. Ciò vale in ogni caso quando l'autorità di prime cure abbia esaminato gli aspetti essenziali per la decisione e abbia effettuato i chiarimenti necessari (cfr. anche DTF 136 I 184 consid. 2.2.1; 135 II 296 E. 4.4.3; sentenze del TAF A-7248/2014 del 27 giugno 2016 E. 2, A-696/2015 del 17 marzo 2016 E. 2.2). 3. 3.1 La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, poiché l’autorità inferiore non avrebbe tenuto conto che l’8 gennaio 2022 si sarebbe verificato un incidente consistente nella rottura della condotta forzata che avrebbe causato notevoli danni e generato un rischio per la sicurezza della sottostazione elettrica. Questo incidente avrebbe messo fuori servizio l’impianto idroelettrico e imposto interventi d’urgenza per la messa in sicurezza della zona. L’autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, non avendo essa tenuto conto di questo episodio nella sua decisione. Un ulteriore elemento trascurato, secondo la ricorrente, è l’e-mail del 13 gennaio 2023 inviata dalla società di ingegneria Lombardi SA all’UFE, che l’aveva indotta a ritenere, in buona fede, che non vi fossero criticità sulle tempistiche di avvio dei lavori. Tra le righe del ricorso, sembra anche che la ricorrente voglia sollevare una violazione del diritto di essere sentito, poiché la motivazione sarebbe fondata unicamente su un presunto inizio prematuro dei lavori (cfr. ricorso, n. marg. 36). 3.2 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) e concretizzato dalla PA nelle cause di diritto pubblico federale, garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione nei suoi confronti (cfr. art. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una
A-2672/2024 Pagina 5 decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 140 I 99 consid. 3.4). 3.3 I gravami di natura formale come la violazione del diritto di essere sentito vanno esaminati prima di ogni censura materiale dato che una loro ammissione porterebbe ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; tra le tante la sentenza del TAF A-3899/2022 del 31 agosto 2023 consid. 3). 3.4 Sul primo punto, ovvero quello relativo all’apprezzamento dell’autorità inferiore, occorre considerare che, dall'incarto, si evince che la ricorrente ha avuto possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione querelata, proporre mezzi di prova e contestare i fatti invocati o apportare ogni elemento che lui giudicava opportuno. Il Tribunale rileva che nell’ambito del diritto di essere sentito, la ricorrente si limita a sostenere in sostanza che i lavori eseguiti prima del 15 maggio 2023 non sarebbero “lavori” ai sensi dell’art. 28 della Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (RS 730.0, LEne), senza menzionare in fase di prima istanza l’incidente dell’8 gennaio 2022 (l’unica menzione è nella cronologia relativa ai fatti: “08.01.2022: interruzione funzionamento condotta […]”, cfr. incarto istanza inferiore, atto n. 303, pag. 1). Nel ricorso invece questo episodio rappresenta il fulcro della sua linea difensiva. La stessa autorità inferiore afferma nella sua risposta al ricorso che la ricorrente dichiara per la prima volta in sede ricorsuale che predetto incidente abbia causato notevoli danni (cfr. risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 17 luglio 2024, pag. 3). Di conseguenza, non si può certamente considerare che l'autorità di prime cure abbia violato il diritto di essere sentito della ricorrente scartando argomenti, visto che è la stessa ricorrente ad averli formulati solo in sede ricorsuale. In merito all’e-mail della società Lombardi SA (cfr. supra consid. 3.1), si rimanda alla parte di merito. Questo aspetto verrà infatti ripreso in seguito in relazione alla questione della buona fede (cfr. infra consid. 6). 3.5 L'obbligo di motivazione (art. 35 PA) è un corollario del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere alla persona interessata di comprendere una decisione ed eventualmente di impugnarla. Per adempiere a queste esigenze occorre che l'autorità inferiore menzioni almeno i motivi essenziali sui quali ha fondato la sua decisione (cfr. DTF 146 II 335 consid. 5.1).
A-2672/2024 Pagina 6 3.6 Nel caso in esame, non si può ritenere che l’autorità inferiore abbia violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 35 PA. La decisione impugnata espone infatti i presupposti normativi applicabili e sviluppa un’argomentazione coerente in relazione all’avvio dei lavori prima del 15 maggio 2023, giungendo infine a una conclusione chiara circa il rigetto della domanda di contributo d’investimento. L’autorità ha richiamato gli elementi fattuali ritenuti rilevanti e ha chiarito i motivi determinanti per la propria decisione. Tale livello di motivazione risponde all’esigenza di permettere al ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto e di impugnarlo efficacemente davanti all’istanza superiore, come è poi anche avvenuto. 3.7 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, sotto il profilo formale, la decisione dev’essere confermata. 4. 4.1 L’autorità inferiore ha, con decisione del 13 marzo 2024, spiegato che essa può concedere contributi solo se sono rispettati i requisiti di legge e se vi sono risorse disponibili. Uno dei presupposti fondamentali è che i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento abbiano inizio solo dopo che l’UFE abbia concesso la propria garanzia di principio o abbia autorizzato un avvio anticipato (cfr. art. 28 cpv. 1 e 2 della Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 [RS 730.0, LEne]). La domanda di contributo è stata presentata all’UFE l’8 maggio 2023, con autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori rilasciata il 15 maggio 2023. Tuttavia, l’analisi ha evidenziato che la richiedente aveva già intrapreso alcuni lavori di costruzione prima di tale data, come demolizioni, smontaggi, opere di sicurezza contro valanghe e caduta massi, canalizzazioni e l’inizio della posa della condotta forzata. Sebbene la richiedente li avesse qualificati come lavori “preparatori” o “di prova”, l’UFE ha stabilito che tali attività costituirebbero parte integrante della realizzazione del progetto e non semplici interventi provvisori. Di conseguenza, l’avvio dei lavori è stato considerato prematuro e contrario all’art. 28 LEne, facendo venir meno i presupposti per il contributo. Pertanto, la domanda per il progetto di risanamento della centrale idroelettrica Valmara è stata respinta, senza addebitare emolumenti. 4.2 Nel merito la ricorrente, con memoriale ricorsuale del 29 aprile 2024, sostiene che la decisione dell’UFE violerebbe il diritto federale per una scorretta applicazione dell’art. 28 LEne. Tale disposizione, secondo
A-2672/2024 Pagina 7 l’interpretazione proposta, si riferisce a lavori pianificabili di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti esistenti o nuovi, non a situazioni straordinarie come quella dell’impianto Valmara, gravemente danneggiato dall’incidente dell’8 gennaio 2022. In questo caso, oltre al ripristino della condotta, si sarebbero resi necessari interventi urgenti per la messa in sicurezza di infrastrutture collegate, come la sottostazione elettrica e la strada cantonale, che non avrebbero potuto essere considerati parte di un normale progetto di rinnovo. La ricorrente evidenzia inoltre che l’urgenza degli interventi sarebbe incompatibile con la logica dell’autorizzazione per l’inizio anticipato prevista dall’art. 28 cpv. 2 LEne, pensata per impianti comunque funzionanti. L’impianto sarebbe stato invece fermo e la necessità di interventi immediati sarebbe stata aggravata dalla difficile reperibilità di materiali durante l’inverno 2022/2023 e dal contesto nazionale e internazionale di emergenza energetica. Da qui la richiesta di annullare la decisione, sottolineando che i lavori avviati prima del 15 maggio 2023 sarebbero da considerare conseguenti all’incidente e non parte del progetto di rinnovamento oggetto di sussidio. 4.3 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata risulterebbe anche inadeguata ai sensi dell’art. 49 lett. c PA. Si evidenzia che già il 13 gennaio 2023 era stata presentata una prima domanda di contributo, quando era chiaro, anche per l’UFE, che i lavori non erano ancora iniziati. L’operato della ricorrente sarebbe sempre stato improntato a buona fede e trasparenza. La decisione viene inoltre ritenuta inadeguata poiché non avrebbe considerato la particolarità del caso: gli interventi preliminari eseguiti riguardavano la messa in sicurezza dell’impianto danneggiato dall’incidente, non lavori di rinnovo ai sensi dell’art. 28 LEne. A ciò si aggiungono le circostanze eccezionali del periodo, segnato da difficoltà di approvvigionamento energetico e di materiali, nonché dal coinvolgimento di più infrastrutture (condotta e sottostazione elettrica). Pertanto, negare il contributo per mere ragioni formali e temporali risulterebbe ingiustificato. In via subordinata, la ricorrente chiede al Tribunale di tener conto di tali considerazioni di inadeguatezza qualora non venisse accolto il ricorso in via principale. 5. 5.1 Alla luce di quanto precede, l’oggetto del contendere è limitato a stabilire se l’autorità inferiore abbia correttamente respinto la domanda di contributo d’investimento sul presupposto che la ricorrente abbia dato inizio ai lavori in modo prematuro. Occorre dunque che il Tribunale ricostruisca il quadro legale.
A-2672/2024 Pagina 8 5.2 La LEne mira, tra l’altro, alla transizione verso un approvvigionamento energetico maggiormente fondato sull’utilizzo di energie rinnovabili, in particolare di energie rinnovabili indigene (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c LEne). Per questo motivo si persegue un ampliamento della produzione di elettricità da energia idroelettrica (cfr. art. 2 cpv. 2 LEne). Nella misura in cui le risorse siano sufficienti, i gestori di impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa possono beneficiare di un contributo d’investimento per nuovi impianti oppure per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di tali impianti (art. 24 cpv. 1 LEne). Ciò mira ad accrescere la disponibilità ad investire nelle energie rinnovabili da parte di potenziali investitori (cfr. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili [OPEn, RS 730.03]). 5.3 È possibile beneficiare di un contributo d’investimento per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW, gli ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l’ampliamento, hanno una potenza di almeno 300 kW e i rinnovamenti considerevoli di impianti che, dopo il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW (cfr. art. 26 cpv. 1 LEne). Per impianto idroelettrico s’intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica (cfr. Allegato 2.2, punto 1.1 OPEn). Vi è un ampliamento considerevole quando, mediante lavori costruttivi, si ottiene un aumento rilevante delle prestazioni dell’impianto, ad esempio più acqua utilizzata, maggiore dislivello, più volume d’accumulo o una produzione annua sensibilmente superiore (cfr. art. 30bbis cpv. 1 OPEn). Vi è invece un rinnovamento considerevole quando viene sostituita o completamente risanata almeno una delle componenti principali (come condotte, turbine, serbatoi o opere di presa) e l’investimento raggiunge una soglia significativa in rapporto alla produzione dell’impianto (cfr. art. 30bbis cpv. 2 OPEn). 5.4 Chi intende beneficiare di un contributo d’investimento, può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l’UFE ha dato la propria garanzia. L’UFE può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori (cfr. art. 28 cpv. 1 LEne). L’autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d’investimento (cfr. art. 32 OPEn). Chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza garanzia e senza autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori non può beneficiare del contributo d’investimento (cfr. art. 28 cpv. 2 LEne). Nella determinazione degli importi il Consiglio federale si fonda sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti o per l’ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti (cfr. art. 29 cpv. 2 LEne). L’idea è che il contributo
A-2672/2024 Pagina 9 pubblico non serva a finanziare l’intero investimento, ma solo la quota non sostenibile da promotore o, in altre parole, di evitare di sussidiare progetti che sarebbero comunque redditizi. Come ben rileva l’autorità inferiore nella sua decisione, quando il richiedente esegue dei lavori non si può più supporre che il progetto non possa essere realizzato senza contributo d’investimento (cfr. sentenza del TF 2C_409/2020 del 24 marzo 2021 consid. 4.3; evitare i cosiddetti “Mitnahmeeffekte” o “effetti di trascinamento”, ovvero la promozione di prestazioni che verrebbero fornite anche in assenza di promozione, cfr. Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 [Revisione del diritto in materia di energia] e l’iniziativa popolare “Per un abbandono pianificato dell’energia nucleare [Iniziativa per l’abbandono del nucleare]”, FF 2013 6489, pag. 6656 nota a piè di pagina 86). 5.5 Nel contesto del diritto di essere sentito la ricorrente ha enumerato una serie di lavori a suo dire “preparatori”, tra cui figurano demolizioni e smontaggi all’interno e all’esterno della centrale, opere di premunizione contro le valanghe e la caduta massi, canalizzazioni e opere di prosciugamento, posa e montaggio della condotta forzata. In sede ricorsuale, la ricorrente sostiene che i lavori avviati prima del 15 maggio 2023 sarebbero da considerare conseguenti all’incidente e non parte del progetto di rinnovamento oggetto di sussidio (cfr. supra consid. 4.2). L’autorità, invece, considera che tali lavori sarebbero assolutamente necessari per l’installazione delle componenti principali dell’impianto e sarebbero direttamente collegati al progetto. Nella sua risposta al ricorso, essa afferma che i lavori di costruzione già eseguiti dalla ricorrente prima del 15 maggio 2023 servirebbero alla realizzazione concreta del progetto: le canalizzazioni e le opere di prosciugamento, come anche le opere di premunizione contro le valanghe e la caduta massi, mirano a garantire la sicurezza durante la costruzione e, soprattutto, durante il successivo esercizio dell'impianto. Non sarebbe necessario, secondo l’autorità inferiore, spiegare in dettaglio che la posa della condotta forzata in una centrale idroelettrica costituirebbe un lavoro di costruzione e non un lavoro preparatorio di qualsiasi tipo. Il semplice fatto che i lavori di costruzione non siano stati completati non cambierebbe la loro qualificazione giuridica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Sempre nel contesto della risposta al ricorso, l’autorità inferiore menziona che la ricorrente avrebbe affermato solo in sede ricorsuale esplicitamente che la rottura della condotta forzata avrebbe causato notevoli danni. Per quanto riguarda l’urgenza dell’intervento, in realtà non sarebbe possibile parlare di una
A-2672/2024 Pagina 10 particolare urgenza, visto che l’incidente si è verificato l’8 gennaio 2022 e l’inizio dei lavori sarebbe avvenuto tra il 1° aprile e il 15 maggio 2023. 5.6 Tenuto conto del riserbo a cui questo Tribunale si attiene in materia tecnica (cfr. supra consid. 2.2), occorre tuttavia rilevare alcuni punti. Innanzitutto, la legge non distingue tra lavori preparatori e lavori di costruzione. Ma anche volendo seguire questa interpretazione, i lavori indicati dalla ricorrente non possono essere qualificati come meri interventi preparatori. In particolare, la posa e il montaggio della condotta forzata costituiscono senza dubbio un’opera di costruzione vera e propria, trattandosi di una componente essenziale del nuovo impianto idroelettrico. È chiaro anche per il Tribunale, anche se non composto da ingegneri, che si tratta, infatti, di un elemento strutturale centrale per il funzionamento di una centrale idroelettrica. 5.7 In secondo luogo, l’autorità sostiene che non vi fosse particolare urgenza perché l’incidente si è verificato l’8 gennaio 2022 e i lavori sarebbero iniziati solo in primavera 2023. Il lungo intervallo temporale indebolisce l’idea di una “urgenza immediata” che avrebbe imposto interventi nei giorni o settimane successive all’incidente. La ricorrente ha segnalato difficoltà di approvvigionamento dei materiali durante l’inverno 2022/23 (cfr. supra consid. 4.2); tale fattore può aver dilatato i tempi senza che l’urgenza in sé venisse meno. Tuttavia occorre rilevare che, pur avendo avuto a disposizione un ampio lasso di tempo dall’incidente all’avvio dei lavori, la ricorrente non ha richiesto alcuna autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori, come previsto dall’art. 28 cpv. 1 LEne. Tale omissione non può ora essere colmata facendo valere in sede ricorsuale la natura preparatoria o urgente degli interventi. La responsabilità di attivare la procedura corretta incombeva alla ricorrente. Infine, la ricorrente insiste in sede ricorsuale sull’incidente dell’8 gennaio 2022, presentandolo come elemento decisivo per giustificare l’avvio dei lavori prima del 15 maggio 2023. Tuttavia, tale argomentazione appare in parte pretestuosa: l’incidente era già noto e documentato nell’incarto (cfr. supra consid. 3.4), ma dinanzi all’autorità inferiore la ricorrente non ne aveva fatto valere con chiarezza le conseguenze sui lavori. L’argomento dei “danni notevoli” è stato esplicitato solo in sede ricorsuale, assumendo così più il carattere di una nuova strategia difensiva che non di un fatto trascurato dall’autorità.
A-2672/2024 Pagina 11 5.8 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale conferma la valutazione dell’autorità inferiore circa la natura dei lavori ai sensi dell’art. 28 LEne. La ricorrente ha iniziato i lavori prima d’inoltrare la richiesta di contributo e la relativa domanda di poter dare inizio ai lavori. 6. 6.1 Dalle sue affermazioni in merito all’e-mail della società Lombardi SA (cfr. supra consid. 3.1), sembra che la ricorrente voglia anche sollevare una violazione del principio della buona fede. In questa e-mail si legge, interpretando anche grazie alla documentazione allegata (cfr. incarto istanza inferiore, atto n. 303, pag. 1), che la società di ingegneria di cui sopra ha, il 13 gennaio 2023, trasmesso all’UFE una richiesta di contributi da lei definita “preliminare”. Il progettista ha anche, contestualmente, comunicato all’UFE la data dell’inizio dei lavori (cfr. allegato all’e-mail “Risanamento Impianto Idroelettrico Valmara, Progetto di appalto, Richiesta contributo d’investimento UFE”, incarto istanza inferiore, atto n. 17 segg., 24, in cui si legge al punto 4.1.13: “Secondo il Cronogramma è previsto l’inizio dei lavori alla condotta forzata a fine febbraio/inizio marzo 2023 [27.02.2023, installazioni di cantiere] […]”). Il 16 gennaio 2023 l’UFE ha risposto a questa e-mail, segnalando quanto segue: “[…]. Qualora avesse intenzione di inoltrare una domanda di contributo d’investimento la prego di inviarci i seguenti documenti: Formulario di domanda con tutti gli allegati obbligatori e ulteriori allegati necessari (secondo l’ultima pagina del formulario). […]” (cfr. incarto istanza inferiore, atto n. 27). Da questo si evince già in primo luogo che l’UFE non considerava lo scritto di cui sopra come una richiesta e la ricorrente neanche sostiene che predetta e-mail debba essere considerata come tale. La ricorrente sembra piutosto voler sostenere che l’autorità inferiore avrebbe omesso di segnalare un problema di tempistica e più precisamente che l’autorità adita avrebbe dovuto renderla attenta al contenuto dell’articolo 28 LEne. 6.2 Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 della Costituzione della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [RS 101, Cost.]) conferisce agli amministrati, in determinate circostanze, il diritto alla tutela del loro legittimo affidamento nella correttezza dell’operato delle autorità. Informazioni individuali e assicurazioni specifiche da parte dell’autorità rappresentano dunque tipici esempi di atti amministrativi idonei a generare affidamento (cfr. DTF 150 I 1 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti). Perché possa essere riconosciuta una violazione del principio della buona fede, devono essere adempiute diverse condizioni cumulative: (1) l’autorità deve
A-2672/2024 Pagina 12 aver agito in una situazione concreta con riferimento a determinate persone; (2) deve essere competente a fornire l’informazione oppure l’interessato deve aver potuto, per motivi sufficienti, ritenerla tale; (3) la persona non deve aver potuto riconoscere senza difficoltà l’erroneità dell’informazione ricevuta; (4) essa deve aver preso, confidando nella correttezza dell’informazione, delle disposizioni che non può revocare senza subire uno svantaggio; e (5) l’ordinamento giuridico non deve aver subito modifiche dopo la comunicazione dell’informazione. All’informazione errata è equiparata l’omissione di un’informazione da parte dell’autorità, quando questa era prescritta dalla legge o imposta dalle circostanze del caso concreto. In tale ipotesi, la terza condizione si formula come segue: la persona non conosceva il contenuto dell’informazione omessa, oppure tale contenuto era così evidente da non poter ragionevolmente attendersi un’informazione di tenore diverso da ciò che era già evidente (cfr. DTF 143 V 341 consid. 5.2.1 con ulteriori riferimenti). 6.3 Nel caso di specie, occorre verificare il rispetto del principio della buona fede per quanto concerne l’asserita omissione da parte dell’autorità inferiore. Visto quanto precede (cfr. supra consid. 6.2), l’UFE non era tenuto, né per legge né per circostanze particolari, a segnalare alla ricorrente la necessità di un’autorizzazione preventiva, trattandosi di un requisito esplicitamente previsto dalla legge. In altre parole, prima di intraprendere qualsiasi attività, la ricorrente avrebbe dovuto attendere il benestare dell’autorità competente; non poteva ragionevolmente ritenere che l’assenza di una risposta costituisse un consenso implicito, tanto più che la domanda formale di contributo non era ancora stata presentata. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per ritenere che l’autorità abbia violato il principio della buona fede. 7. 7.1 Infine, la ricorrente sostiene che la decisione avversata sia inadeguata ai sensi dell’art. 49 lett. c PA (cfr. supra consid. 4.3). In via subordinata, la ricorrente domanda infatti l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’autorità inferiore, al fine di concedere il contributo d’investimento limitatamente ai lavori effettuati dopo il 15 maggio 2023. 7.2 Quando un’autorità eccede il proprio potere d’esame, si configura una violazione del diritto federale (DTF 124 II 114 consid. 1; DTF 125 II 508 consid. 3a; DTF 125 II 396 consid. 1). Diversamente, anche qualora l’autorità rimanga nei limiti del potere d’esame conferitole dalla legge, la
A-2672/2024 Pagina 13 decisione adottata può risultare inadeguata se non è la più idonea alle circostanze; in quanto tale, l’adeguatezza rappresenta la componente politica dell’attività amministrativa (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, vol. I, 2025, n. marg. 373). Quando l’autorità di ricorso dispone del potere d’esame dell’adeguatezza, com’è il caso dello scrivente Tribunale (cfr. art. 49 lett. c PA), il controllo dell’adeguatezza non attiene quindi al controllo della legalità o dell’esercizio dell’apprezzamento dei fatti esercitato dall’autorità. Si tratta, per l’autorità di ricorso, dopo avere constatato che la soluzione scelta era conforme al diritto, di esaminare se un'altra soluzione non sarebbe stata più idonea. Logicamente però, l’alternativa dovrebbe risultare anch’essa conforme alla legge; nel caso contrario, l’autorità incorrerebbe in una violazione della legge. Questo comporta che l’autorità di ricorso si sostituisca all’autorità di prima istanza nell’esercizio della competenza che la legge le attribuisce. In altre parole, la competenza di controllare l’opportunità implica che l’autorità di ricorso non rivede più soltanto l’apprezzamento dei fatti o l’applicazione della legge ma che si sostituisca totalmente, ivi compreso nell’ambito del margine di giudizio di cui dispongono le autorità ammnistrative. Per tale ragione le autorità di ricorso, in particolare quelle giudiziarie come il Tribunale federale amministrativo, esercitano tale controllo con particolare riserbo (A- 5745/2016 del 10 aprile 2018 consid. 9.2 con ulteriori riferimenti). Siffatto margine di giudizio, tuttavia, dev’essere concesso all’autorità amministrativa, e conseguentemente all’autorità di ricorso che deve controllare l’adeguatezza, dalle norme applicabili. Nella presente fattispecie, siffatto margine è addirittura escluso dalla legge stessa, che chiaramente sancisce che in caso di mancata richiesta e consecutiva autorizzazione a iniziare i lavori, il contributo viene negato (cfr. art. 28 cpv. 2 LEne). 7.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 28 LEne, l’inizio di lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento prima della garanzia o dell’autorizzazione per l’inizio anticipato comporta la perdita del diritto all’intero contributo d’investimento. La disposizione non prevede la possibilità di una concessione parziale, limitata a singole fasi o a lavori posteriori alla data di autorizzazione. Una simile soluzione, oltre a non trovare fondamento nel testo legale, contrasterebbe con la ratio della norma, che è quella di impedire effetti di trascinamento (cfr. supra consid. 5.4) e, in senso lato, anche di garantire parità di trattamento tra i richiedenti. In queste
A-2672/2024 Pagina 14 condizioni, per gli stessi motivi di cui sopra, la conclusione subordinata dev’essere respinta. 8. In definitiva, il diritto di essere sentito della ricorrente è stato rispettato. I lavori eseguiti prima del 15 maggio 2023 devono essere qualificati come inizio dei lavori ai sensi dell’art. 28 LEne. Il principio della buona fede non può trovare applicazione nella fattispecie e nemmeno l’inadeguatezza della decisione può essere ravvisata. Il ricorso è pertanto respinto. 9. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, qui parte soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie è stato richiesto un anticipo di spese di 25'000 franchi, in applicazione dell’art. 4 TS-TAF. Tenuto conto che il ricorso non ha cagionato un lavoro considerevole al Tribunale, le spese sono stabilite in franchi 2'500 (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo già versato. La somma residua di franchi 22'500 verrà rimborsata alla ricorrente dopo la crescita in giudizio della presente sentenza. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
A-2672/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a franchi 2'500 sono poste a carico della ricorrente. La somma residua di franchi 22'500 verrà rimborsata alla ricorrente dopo la crescita in giudizio della presente sentenza. 3. Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi
A-2672/2024 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
A-2672/2024 Pagina 17 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. BFE-452.45-7/2/20/3; atto giudiziario)