Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Corte I A-1772/2024
Sentenza d e l 3 0 luglio 2026 Composizione
Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Iris Widmer, Annie Rochat Pauchard, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (MAC-AR).
A-1772/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 12 gennaio 2023 l’Administración Federal de Ingresos Públicos di Buenos Aires – competente autorità fiscale dello Stato richiedente argentino (di seguito: autorità richiedente argentina) – ha presentato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B._______ per il periodo fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fondandosi sugli art. 4 e 5 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1, chiamata anche «Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale» o «MAC», di seguito: MAC). A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente argentina ha indicato che nei confronti della persona interessata è in corso un’indagine fiscale relativa alle imposte sul reddito e sul patrimonio e che, sulla base di una segnalazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, è stato possibile accertare che nel 2020 la persona interessata era collegata ai conti bancari svizzeri n. (...) e n. (...) presso la C._______. Riguardo a tali conti, attestanti un saldo pari a 13'034'158.94 USD e 6'713'917.98 USD e con proventi sotto forma di dividendi, interessi, ecc., la persona interessata non avrebbe fornito alcuna indicazione in merito o li avrebbe addirittura negati. A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente argentina ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020: «(…) a) Confirmation of the sole or joint account holders / account setup documents. b) Type of account/s: depository, investment, custodial, other. c) Account movements with opening balance (1st January) and closing balance (31st December)». B. B.a Con decreto di edizione del 19 gennaio 2023, l’AFC ha esortato la banca C._______ a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata. B.b Con scritto del 31 gennaio 2023, C._______ ha trasmesso parte delle informazioni richieste, segnalando di aver informato del procedimento di
A-1772/2024 Pagina 3 assistenza amministrativa la persona interessata e comunicando, come richiesto dall’AFC, il suo indirizzo. B.c Con decreto di edizione del 14 aprile 2023, l’AFC ha esortato la banca C._______ a indicare entro dieci giorni dalla data di ricezione il nominativo degli aventi diritto economico e delle persone poste al beneficio di una procura sui conti oggetto della richiesta e ad informare le società titolari dei suddetti conti, ossia D._______ e E._______, riguardo all’attuale procedimento. B.d Con scritto del 28 aprile 2023, C._______ ha trasmesso le informazioni mancanti, segnalando di aver informato del procedimento di assistenza amministrativa le società titolari dei conti e comunicando, come richiesto dall’AFC, il loro recapito (presso lo studio legale Bernasconi, Martinelli, Alippi & Partners di Lugano). B.e B.e.a Con scritto del 14 luglio 2023, l’avv. Paolo Bernasconi, ha comunicato all’AFC di essere stato incaricato dalla A._______, nella sua qualità di trustee del F._______ – proprietario delle società D._______ e E._______, liquidate il 23 aprile 2019, benché il relativo conto a loro intestato presso C._______ sia stato chiuso soltanto in un secondo momento (cfr. scritto del 4 maggio 2023 dello stesso avv. Paolo Bernasconi) – di tutelare i suoi interessi e ha richiesto l’accesso agli atti. B.e.b Con scritto del 18 settembre 2023, l'AFC ha concesso l’accesso agli atti all’avv. Paolo Bernasconi, informandolo della prospettata trasmissione delle informazioni raccolte e impartendogli un termine di 10 giorni – poi prorogato fino al 13 ottobre 2023 – per prendere eventualmente posizione riguardo alla stessa. B.e.c Con osservazioni del 13 ottobre 2023, l’avv. Paolo Bernasconi, per conto di A._______, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi, in via principale, alla trasmissione all’autorità richiedente argentina delle informazioni e dei documenti relativi alle società D._______ e E._______, ai loro conti bancari, al trust e ai beneficiari del Trust e chiedendo, in via subordinata, che la trasmissione abbia luogo con le garanzie di riservatezza e nel rispetto del principio di specialità. B.e.d Con scritto del 15 febbraio 2024, l'AFC ha concesso all'avv. Paolo Bernasconi l'accesso agli atti complementare.
A-1772/2024 Pagina 4 B.f Con decisione finale del 19 febbraio 2024, notificata a B._______ – quale persona interessata – e a A._______ – quale persona abilitata a ricorrere – l’AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 12 gennaio 2023, relativa a B._______, statuendo di trasmettere all’autorità richiedente argentina le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, unitamente alla documentazione raccolta, e meglio i documenti di apertura del conto n. (...) da parte di D._______ (enclosure 1), i documenti di apertura del conto n. (...) da parte di E._______ (enclosure 2) e le rispettive le valutazioni del portafoglio e i rispettivi estratti conto (enclosure 3 e 4). C. C.a Avverso la predetta decisione, il 20 marzo 2024, A._______ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone, in via principale, l’annullamento in ragione dell’irricevibilità della domanda di assistenza argentina; in via subordinata, l’annullamento e il rifiuto di concedere l’assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all’autorità richiedente argentina; in via ancor più subordinata, la modifica, nel senso che l’AFC non trasmetta nessuna informazione riguardante il «F._______» e le persone coinvolte (settlor, Trustee e beneficiari) e non trasmetta nessun documento riguardante il «F._______», con particolare riferimento all’atto istitutivo («The Deed of Trust »); in via ancor più subordinata, la modifica, nel senso che l’AFC informi l’autorità richiedente argentina del fatto che D._______ e E._______ sono sempre appartenute esclusivamente al «F._______»; con protesta di tasse, spese e ripetibili. In via preliminare, la ricorrente ha inoltre chiesto che venga fatto ordine all’autorità richiedente argentina di fornire la documentazione dalla quale risulterebbe che G._______ avrebbe omesso di dichiarare o avrebbe addirittura negato l’esistenza dei conti oggetto d’esame intestati alle summenzionate società. Dei motivi addotti a sostegno delle proprie conclusioni si dirà nei considerandi in diritto, giova nondimeno precisare che nelle proprie conclusioni la ricorrente si riferisce – per una probabile svista – alla domanda di assistenza argentina del 12 agosto 2022, riguardante la causa trattata in parallelo da questo Tribunale sotto il n. di ruolo A-1771/2024 (nella quale essa figura parimenti quale ricorrente), anziché a quella del 12 gennaio 2023, oggetto della presente vertenza; così come nella conclusione in via preliminare si riferisce a G._______, anziché a B._______. Sempre per svista, si reputa inoltre che il memoriale di ricorso riporti delle conclusioni – su cui si tornerà più avanti – che sono solo in minima parte pertinenti per la
A-1772/2024 Pagina 5 presente vertenza, essendo state verosimilmente elaborate nel quadro della causa A-1771/2024. C.b Con risposta del 18 luglio 2024, l’AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 20 marzo 2024, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente. C.c Con i memoriali di replica del 6 agosto 2024 e di duplica del 19 agosto 2024, le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche conclusioni, ribadendo le proprie argomentazioni e respingendo quelle avverse. C.d Con scritto del 30 settembre 2025 il rappresentante della ricorrente ha comunicato il cambio di appellativo dello studio legale. C.e Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Fatte salve le eccezioni previste dall’art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) – non realizzate in concreto – il Tribunale amministrativo federale giudica, giusta l'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LAAF). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie delle convenzioni applicabili nei casi specifici (art. 1 cpv. 2 LAAF). Presentata il 12 gennaio 2023, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).
A-1772/2024 Pagina 6 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alle persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA. La legittimazione ad agire di chi non riveste la qualità di «persona interessata» ai sensi dell'art. 3 lett. a LAAF presuppone l'esistenza di un interesse degno di protezione che sussiste solo in situazioni molto particolari (DTF 146 I 172 consid. 7.1.2 e 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
A-1772/2024 Pagina 7 presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di trasmettere le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. 3.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale con l’Argentina è disciplinata da diverse convenzioni complementari, tra cui la Convenzione del 20 marzo 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito: CDI CH-AR, RS 0.672.915.41, entrata in vigore il 27 novembre 2015), l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (comunemente abbreviato in «MCAA», acronimo di Multilateral Competent Authority Agreement, RS 0.653.1, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e con effetto verso l’Argentina a decorrere dal 1° gennaio 2018 [RU 2017 7673]) e la MAC, ossia la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 [RU 2016 3071] e per l’Argentina dal 1° gennaio 2013). Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve specificare, in ogni caso, la base giuridica su cui si fonda e non può avvalersi di più basi giuridiche per la stessa richiesta. Se invece una richiesta di assistenza viene respinta perché non soddisfa le condizioni della base giuridica invocata, lo Stato richiedente può riformulare la sua richiesta sulla base di un'altra base giuridica (Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione [modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale], di seguito: Messaggio MAC [FF 2015 4613], 4624; cfr. anche sentenza del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.1). 3.2 La domanda di assistenza amministrativa del 12 gennaio 2023 si fonda sulla MAC. Giusta l’art. 1 par. 1 MAC, le Parti si accordano reciproca
A-1772/2024 Pagina 8 assistenza amministrativa in materia fiscale, fatte salve le condizioni di forma previste dall’art. 18 par. 1 MAC (cfr. consid. 4) e le altre disposizioni del capitolo IV. L’art. 21 par 1 MAC, in particolare, prevede che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto non possano essere limitati dalle disposizioni della Convenzione. Il principio ivi sancito implica per la Svizzera che le disposizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non sono toccate dalla convenzione e devono essere rispettate, senza tuttavia compromettere l'obiettivo della MAC (Messaggio MAC, 4640). La Svizzera esamina quindi se le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa sono soddisfatte secondo la propria procedura nazionale (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 1.1). 3.3 Ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b pt. i MAC, la Convenzione si applica in particolare alle imposte sul reddito o sugli utili, alle imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili, nonché alle imposte sul patrimonio netto riscosse per conto di una Parte o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali. La Svizzera, per contro, ha formulato una riserva ai sensi dell'art. 30 par. 1 lett. a MAC e non fornisce assistenza amministrativa per quanto riguarda le imposte che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 2 par. 1 lett. b pti. da ii a iv MAC (cfr. n. 1 «Riserve e dichiarazioni», RS 0.652.1). Nel caso in esame la domanda di assistenza del 12 gennaio 2023 specifica che oggetto di indagine è la corretta dichiarazione e percezione dell’imposta sul reddito e la sostanza personale, ragione per cui essa rientra nel campo di applicazione materiale della MAC. 3.4 3.4.1 Per quanto riguarda la questione del diritto applicabile ratione temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 par. 6 MAC, la Convenzione si applica all'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa, modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte contraente o successivamente. Per la Svizzera, la Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, mentre per l’Argentina già dal 1° gennaio 2013 (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Essa può quindi concedere l'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2018 (Messaggio MAC, 4646-4647).
A-1772/2024 Pagina 9 3.4.2 In concreto la domanda di assistenza dell’autorità richiedente argentina riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Si tratta di un periodo posteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, ragione per cui non occorre soffermarsi oltre riguardo alle condizioni poste dall’art. 28 par. 6 e 7 MAC, che consentirebbero di richiedere informazioni retroattivamente, anche prima di tale data (cfr. Messaggio MAC, 4646-4647). Occorre pertanto confermare l’applicabilità delle disposizioni della MAC alla presente fattispecie. 3.5 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la domanda di assistenza amministrativa argentina rientra nel campo d’applicazione sia materiale che temporale della MAC. La ricorrente non può pertanto avvalersi delle disposizioni dell’art. 25 CDI CH-AR, al fine di ottenere delle «salvaguardie specifiche al caso in esame» (cfr. ricorso §79-82, pag. 21), poiché la suddetta convenzione non trova applicazione nell’ambito della presente domanda di assistenza amministrativa (cfr. sentenza del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.1). 4. 4.1 Dal punto di vista formale, l'art. 18 par. 1 MAC prevede che la richiesta di assistenza debba indicare: (a) l’autorità o il servizio all’origine della domanda presentata dall’autorità competente; (b) il nome, l’indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata; (c) la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni richieste. Infine, la richiesta deve contenere (f) le informazioni che indicano se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto all’art. 21 par. 2 lett. g MAC. Inoltre, la richiesta di assistenza amministrativa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Consiglio d'Europa o in una lingua concordata bilateralmente dalle parti contraenti interessate (art. 25 MAC). Le condizioni simili previste dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LAAF sono inoltre applicabili in via sussidiaria (art. 1 cpv. 2 LAAF; cfr. sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.6). 4.2 L'art. 18 MAC è conforme allo standard dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato, in particolare, ai sensi dell'art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MC OCSE) e del relativo commento, su cui si basano la maggior parte delle clausole di assistenza amministrativa nelle convenzioni contro la doppia imposizione (Messaggio MAC, 4639). La giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata sulle
A-1772/2024 Pagina 10 convenzioni contro la doppia imposizione può, di conseguenza, essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC. A tal proposito, con riferimento all’elenco delle indicazioni che lo Stato richiedente deve fornire riguardo al contenuto della domanda di assistenza, il Tribunale federale ritiene che tale elenco sia concepito in modo tale che, qualora venga rispettato scrupolosamente dallo Stato richiedente, esso consenta in linea di principio di fornire informazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza verosimile della richiesta di assistenza amministrativa (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; cfr anche sentenze del TAF A-4317/2020 del 13 ottobre 2022 consid. 4.2, A-2547/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 4.2, A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.2 e riferimenti). 4.3 Nel caso di specie, la richiesta di assistenza amministrativa del 12 gennaio 2023 è redatta in inglese e in spagnolo e adempie ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni elencate all'art. 18 par. 1 MAC, aspetto questo peraltro neppure contestato dalla ricorrente. Seppur in modo sintetico, la domanda indica infatti l'autorità argentina competente che richiede l'assistenza amministrativa, l'identità della persona interessata dall’inchiesta fiscale interna, la tipologia di imposta oggetto di accertamento e le informazioni richieste. Inoltre, si precisa che la richiesta di assistenza amministrativa è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente ed è giustificata ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. g MAC, per cui si può, in linea di principio, presumere che il requisito della rilevanza verosimile sia soddisfatto (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenze del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4, A-4163/2020 consid. 5.3.4 e 6.1.3), aspetto su cui nondimeno si tornerà, nel dettaglio, più avanti (cfr. considd. 5.2 e 7 infra). 5. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dalla ricorrente (cfr. considd. 6 – 10 del presente giudizio). A tal fine – rammentando quanto già accennato (cfr. consid. 4.2 supra) riguardo al fatto che la giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata su convenzioni di doppia imposizione può essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC, nella misura in cui il contenuto delle disposizioni in questione è comparabile sotto il profilo degli aspetti giuridici essenziali (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo
A-1772/2024 Pagina 11 2021 consid. 2.2.2) – qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 5.1 – 5.5 infra). 5.1 Le procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si basano sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra gli Stati contraenti (DTF 143 II 202 consid. 8.5.4). Si presume quindi che lo Stato richiedente agisca in buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]; DTF 144 Il 206 consid. 4.4, 142 II 161 consid. 2.1.3). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, la presunzione di buona fede significa che lo Stato richiesto non può in linea di principio mettere in dubbio le affermazioni dello Stato richiedente (principio della fiducia). L'intera procedura di assistenza amministrativa si basa in ultima analisi su questa fiducia (cfr. DTF 144 Il 206 consid. 4.4, 142 Il 161 consid. 2.1.3 e 2.4, 142 II 218 consid. 3.3). Di conseguenza, l'AFC è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questa non possa essere immediatamente confutata a causa di errori evidenti, lacune o contraddizioni (DTF 139 II 451 consid. 2.2.1; sentenza del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.4). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dallo Stato richiedente (DTF 142 II 218 consid. 3.3; sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.1.1 f., A-105/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.3.1, A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.5). La presunzione di buona fede può tuttavia essere rovesciata solo sulla base di elementi accertati (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 e 8.7.4; sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.4). 5.2 5.2.1 Ai sensi dell'art. 5 par. 1 MAC, in combinato disposto con l'art. 4 par. 1 MAC, lo Stato richiesto fornisce, su domanda dello Stato richiedente, tutte le informazioni relative a una determinata persona o transazione che sono verosimilmente rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte contemplate dalla Convenzione. 5.2.2 Sono considerate informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione del diritto interno quelle necessarie allo Stato richiedente per tassare correttamente una persona soggetta a imposta in tale Stato (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.4, A-4592/2018 del 21 marzo 2019 consid. 3.1.2). Il requisito della «rilevanza verosimile» è soddisfatto se, al momento della presentazione della richiesta di assistenza
A-1772/2024 Pagina 12 amministrativa, sussiste una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino rilevanti (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 143 II 185 consid. 3.3.2; sentenza del TAF A-2676/2017 del 3 aprile 2019 consid. 3.3.1). Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che, una volta fornite, le informazioni richieste risultino infine non pertinenti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1). 5.2.3 Il ruolo dello Stato richiesto si limita a un controllo di plausibilità; esso deve limitarsi a verificare l'esistenza di un nesso tra lo stato di fatto descritto e i documenti richiesti, fermo restando che lo Stato richiedente è presunto agire in buona fede (DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; sulla condizione della buona fede, cfr. consid. 7.1.1 supra; cfr. anche DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.2). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una richiesta o trasmettere le informazioni perché ritiene che esse non siano pertinenti ai fini dell'indagine o del controllo sottostanti (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1 e riferimenti menzionati, 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenza del TAF A-4167/2020, A-4169/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 6.3). La valutazione della rilevanza verosimile delle informazioni richieste spetta infatti in primo luogo allo Stato richiedente, non allo Stato richiesto che al di là del controllo di plausibilità, non è tenuto ad interrogarsi sul diritto interno, sostanziale o procedurale, dello Stato richiedente (DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.1, 142 Il 161 consid. 2.1.1, 139 Il 404 consid. 7.2.2; sentenza del TF 2C_936/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). In questo contesto, lo Stato richiesto può rifiutare di fornire informazioni – con la motivazione che le informazioni richieste non sono «verosimilmente rilevanti» ai sensi dell'art. 4 par. 1 MAC – solo se un nesso tra le informazioni richieste e l'indagine condotta nello Stato richiedente appare poco probabile o improbabile (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.2, A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 i.f., A-4218/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.3.1). Allo stesso modo va inteso anche l'art. 17 cpv. 2 LAAF, secondo cui le informazioni che non sono presumibilmente rilevanti non possono essere trasmesse e devono essere rimosse o rese irriconoscibili dall'AFC (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.2.3, A-4163/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.3 i.f.). 5.2.4 Secondo la giurisprudenza, il criterio della «rilevanza verosimile» – fondamento dello scambio di informazioni (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1) – ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti imposti allo Stato richiedente sono il divieto di «fishing expedition» o di richiedere informazioni manifestamente
A-1772/2024 Pagina 13 inadeguate a far progredire l'indagine fiscale o non attinenti alla stessa (DTF 144 II 206 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). La MAC – a differenza di molte convenzioni sulla doppia imposizione e dell'art. 7 lett. a LAAF – non stabilisce espressamente che la ricerca generalizzata e indiscriminata di prove («fishing expeditions») è vietata. Nondimeno, dalla disposizione secondo cui lo Stato richiedente deve aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa («principio di sussidiarietà»; art. 21 par. 2 lett. g MAC; cfr. anche consid. 5.3 infra), risulta tuttavia chiaro che non è possibile presentare una richiesta senza alcun indizio che le informazioni possano essere rilevanti per lo Stato richiedente (sentenze del TAF A-6857/2019 del 13 dicembre 2021 conisd. 3.2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.4). Il divieto di procedere a una ricerca indiscriminata di prove è inoltre espressione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]); cfr. anche sentenze del TAF 2C_352/2020 del 26 maggio 2020 consid. 2.2, A-4987/2021 del 20 maggio 2022 consid. 2.2.1, con i relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di «fishing expedition» ha da un lato un carattere procedurale (una richiesta non può essere presentata a scopo esplorativo) e dall'altro costituisce anche un ostacolo sostanziale allo scambio di informazioni, in quanto l'assistenza amministrativa non può consentire allo Stato richiedente di ottenere informazioni che non abbiano un nesso sufficientemente concreto con i fatti descritti nella richiesta (sentenze del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3, 2C_1662/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1.1 i.f.). Se una richiesta contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi della convenzione applicabile, in linea di principio si può escludere che si tratti di una «fishing expedition» (sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3; sentenza del TAF A- 5281/2021 del 2 maggio 2022 consid. 6.1). 5.3 5.3.1 In base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 21 par. 2 lett. g MAC, prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa lo Stato richiedente, deve aver esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate (cfr. anche sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.6.1). In mancanza di elementi concreti o di seri dubbi, non vi è motivo di rimettere in discussione l'attuazione del principio di sussidiarietà da parte dello Stato richiedente, in particolar modo quando dichiara di aver esaurito le fonti abituali di informazioni o di aver agito in conformità con la convenzione (DTF
A-1772/2024 Pagina 14 144 II 206 consid. 3.3.1; sentenze del TF 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 consid. 5, 2C_703/2019 del 16 novembre 2020 consid. 6.4 a 6.6). 5.3.2 Il principio di sussidiarietà non implica che l'autorità richiedente debba necessariamente esaurire tutte le fonti di informazione che il suo diritto interno le mette a disposizione. Una fonte di informazioni non può più essere considerata abituale quando il suo utilizzo comporterebbe – rispetto a una procedura di assistenza amministrativa – uno sforzo eccessivo o quando le sue possibilità di successo sarebbero scarse (in particolare sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 2.7.2). Per determinare se il principio di sussidiarietà sia stato rispettato, occorre porsi nel momento del deposito della domanda di assistenza (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1). 5.4 5.4.1 Ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, non è tenuta a fornire informazioni che non possano essere ottenute in base al proprio diritto o alla propria prassi amministrativa, né in base al diritto dello Stato richiedente o alla sua prassi amministrativa. Il principio di reciprocità non si riferisce quindi solo alla possibilità di presentare una richiesta di assistenza amministrativa nell’altro Stato, ma comprende anche la reperibilità delle informazioni in un procedimento interno. 5.4.2 Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile determinare se lo Stato richiedente possa ottenere le informazioni in questione ai sensi del proprio diritto o se sia autorizzato a prestare assistenza amministrativa; per questo motivo, il MC OCSE prevede che lo Stato richiedente debba fornire una conferma in tal senso insieme alla richiesta di assistenza amministrativa. In presenza di una tale conferma da parte dello Stato richiedente e in virtù del principio della buona fede, lo Stato richiesto può rifiutare di dare seguito allo scambio di informazioni, soltanto se ha validi motivi per ritenere che la dichiarazione fornita sia chiaramente inesatta (in merito: sentenza del TF 2C_646/2017 del 9 aprile 2018 consid. 2.1 e 2.4; sentenza del TAF A-2725/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.7). 5.5 5.5.1 Lo Stato richiedente deve infine rispettare il principio di specialità nell'utilizzo delle informazioni richieste. Ai sensi dell'art. 22 par. 1 e 2 MAC, tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente in virtù della presente Convenzione devono essere mantenute segrete e protette allo stesso modo delle informazioni ricevute in base al proprio diritto interno. Le informazioni possono essere rese accessibili solo alle persone o alle autorità
A-1772/2024 Pagina 15 incaricate della determinazione, della riscossione, dell’esecuzione o dell’azione penale o della decisione sui ricorsi in materia fiscale di tale Parte contraente o della vigilanza su di esse. 5.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio di specialità presenta non solo una dimensione oggettiva, ma anche una dimensione personale. Di conseguenza, le informazioni ricevute dallo Stato richiedente non solo devono essere utilizzate esclusivamente per i fini fiscali per i quali sono state richieste e trasmesse ai sensi del MAC, ma altresì possono essere impiegate unicamente nei confronti delle persone alle quali la richiesta di assistenza amministrativa è espressamente diretta (DTF 147 II 13 consid. 3.1 segg.; sentenza del TF 2C_780/2018 del 1° febbraio 2021 consid. 3.7.4; sentenze del TAF A-5047/2018 del 22 maggio 2019 consid. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). Pertanto, lo Stato richiedente non può utilizzare, nei confronti di terzi, le informazioni ricevute tramite l'assistenza amministrativa, a meno che tale possibilità non derivi dalla legge di entrambi gli Stati e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale utilizzo (DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Ciò riflette la dimensione personale del principio di specialità (DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l’esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all’AFC di informare espressamente l’autorità richiedente in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio – ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale – questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell’OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8). 6. 6.1 In una prima censura la ricorrente si duole di un accertamento arbitrario dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui l’AFC constata nella decisione impugnata (§3.3, pag. 8) che una parte del patrimonio del defunto G._______ viene trattenuta da parte del «F._______», circostanza che tuttavia non emergerebbe né dalla domanda di assistenza, né da nessun altro documento o mezzo di prova acquisito nell’ambito della procedura che ci occupa. La ricorrente rammenta inoltre che i beni che il disponente (settlor) conferisce al trust, alla luce della natura e delle caratteristiche di tale istituto, non gli appartengono più. Per tale ragione risulta infondata la
A-1772/2024 Pagina 16 necessità, menzionata dall’autorità inferiore poco oltre (§3.3, pag. 9), di verificare a chi debba essere imputato il patrimonio in questione. A suo modo di vedere è infatti manifestamente sbagliato sostenere che si debba esaminare a chi competano dei beni attribuiti a un trust i cui documenti dimostrano chiaramente trattarsi di un trust irrevocabile e discrezionale. Tale svista manifesta, o errore giuridico secondo la ricorrente pregiudicherebbe pertanto la conclusione alla quale perviene la decisione impugnata. Fondandosi su di un accertamento arbitrario e non confrontandosi per altro neppure con il diritto dell’Isola di Jersey, che disciplina in maniera esclusiva il «F._______», la decisione impugnata va pertanto annullata. 6.2 Al riguardo si osserva anzitutto che la censura della ricorrente sia solo marginalmente correlata alla presente vertenza riferendo piuttosto di elementi pertinenti per la procedura di assistenza amministrativa parallela, al vaglio di questo Tribunale nella causa A-1771/2024. È pur vero che, nel prendere posizione riguardo alle osservazioni del 13 ottobre 2023 della ricorrente, pure l’autorità inferiore si è espressa riguardo ai suddetti elementi, ragione per cui vale la pena di rilevare quanto segue. La domanda di assistenza amministrativa del 12 gennaio 2023 non fa alcun riferimento riguardo al «F._______», né ha ragione di farlo poiché la stessa ha come oggetto i due conti bancari presso C._______ di cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza nel quadro dello scambio automatico di informazioni. È sulla base di tale comunicazione che l’autorità richiedente argentina ha avviato la procedura di assistenza amministrativa internazionale chiedendo alla Svizzera informazioni specifiche riguardo alle suddette relazioni bancarie che dalle informazioni in suo possesso erano state messe in relazione con il suo contribuente B._______ per l’anno 2020. Si avrà modo di approfondire più avanti l’aspetto della rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. consid. 7). Per contro, la questione a sapere quando fosse stato costituito tale trust è irrilevante ai fini della richiesta in parola e d’altro canto tale informazione non viene neppure fornita con la documentazione raccolta dall’AFC. Allo stesso modo è altresì del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio sapere quale parte del proprio patrimonio G._______ abbia devoluto al trust. La critica dei ricorrenti secondo cui l’AFC avrebbe arbitrariamente ritenuto che una parte del patrimonio del defunto G._______ viene trattenuta da parte del «F._______», appare quindi piuttosto pretestuosa oltre che priva di fondamento. Sebbene la domanda di assistenza amministrativa non abbia espressamente menzionato il fatto che G._______ si sarebbe spossessato di una parte dei propri beni per conferirli al trust, questo è stato invero evocato a più riprese dai ricorrenti stessi (cfr. atto n. 37 dell’inc. AFC; ricorso §16-18, pag. 7) e pure risulta dagli atti (cfr. atti n. 6 e 7 dell’inc. AFC). Non è quindi chiaro cosa i ricorrenti
A-1772/2024 Pagina 17 rimproverino esattamente all’autorità inferiore: l’informazione riguardante la costituzione del «F._______» e il ruolo di settlor di G._______ è emersa nel corso del procedimento. È pertanto del tutto legittimo che l’autorità inferiore se ne sia prevalsa per argomentare le proprie conclusioni e per dare seguito alle prese di posizioni dei ricorrenti stessi, che le chiedevano di negare l’assistenza amministrativa. 6.3 Come giustamente precisato dall’AFC, nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa l’autorità dello Stato richiesto è tenuta a procedere a un mero controllo di plausibilità senza valutare l’applicabilità del diritto argentino, di quello svizzero o di quello in base al quale è stato costituito il trust. È infatti sufficiente che quest’ultima verifichi l’esistenza di un nesso fra la fattispecie illustrata e le informazioni richieste, che quindi appaiano verosimilmente rilevanti ai fini dell’inchiesta fiscale condotta nello Stato richiedente (aspetto su cui si ritornerà al consid. 7 del presente giudizio). Per quanto di rilievo nell’ambito della presente vertenza – nella quale occorre valutare se è corretto trasmettere le informazioni relative ai due conti bancari presso C._______ accostati a B._______ e appartenenti a due società detenute dal «F._______» – giova precisare che contrariamente all’opinione della ricorrente, la questione a sapere se le informazioni che inducono l’autorità richiedente argentina a dubitare dell’applicabilità del principio della dissociazione (secondo cui i beni di un trust sono fiscalmente dissociati da quelli del settlor) siano corrette o meno, andrà analizzata secondo il diritto interno argentino. Secondo la chiara giurisprudenza del Tribunale federale risulta infatti che l’analisi delle caratteristiche giuridiche di un trust e del trattamento fiscale del suo patrimonio e dei suoi redditi costituisce una questione di merito che rientra nel procedimento fiscale da condurre nello Stato richiedente; non spetta quindi all’AFC, né a questo Tribunale trattare tale questione nell’ambito del presente procedimento di assistenza amministrativa (cfr. sentenze del TF 2C_791/2021 del 6 luglio 2022 consid. 7.1.3, 2C_274/2016 del 7 aprile 2016 consid. 4.3; sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 6.1.2, A-1556/2021 del 4 luglio 2022 consid. 5.2.2, A-1742/2020 del 25 gennaio 2022 consid. 5.5). In caso contrario, lo Stato richiesto anticiperebbe il procedimento fiscale dello Stato richiedente, il che andrebbe ben oltre l’ambito dell’esame di plausibilità di sua competenza e non sarebbe compatibile con lo scopo del procedimento di assistenza amministrativa (sentenza del TF 2C_823/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 4.2 e i rif. citati). Non vi è pertanto motivo di approfondire ulteriormente tale questione, evocata – si presume – erroneamente dalla ricorrente che nel quadro del presente ricorso ha trasmesso un memoriale di ricorso speculare a quello che essa ha depositato nella causa A- 1771/2024.
A-1772/2024 Pagina 18 7. 7.1 Proseguendo nella propria impugnativa, la ricorrente contesta l’assenza di rilevanza verosimile delle informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa del 12 gennaio 2023. Da un lato, essa ritiene che vi sia stato un’erronea interpretazione del concetto di «verosimile rilevanza» da parte dell’AFC, nella misura in cui quest’ultima, pur ribadendo la regola secondo cui non incombe all’autorità richiesta l’esame della verosimile rilevanza, ma soltanto all’autorità richiedente estera, si contraddice giugnendo essa stessa alla conclusione che le informazioni richieste sono verosimilmente rilevanti. E questo nonostante il fatto che, a suo modo di vedere, l’autorità richiedente argentina avrebbe disatteso al proprio obbligo di sostanziare la domanda di assistenza su tale aspetto. Dall’altro, la ricorrente contesta all’AFC di non aver tenuto conto del fatto che gli eredi di G._______, essendo all’oscuro del trust e della loro qualità di beneficiari e non avendo ricevuto alcuna distribuzione da parte del trust non possono essere soggetti di obblighi fiscali e quindi nemmeno essere sospettati di violazioni fiscali o essere oggetto di procedure fiscali. Infine, la ricorrente ritiene che le informazioni e i documenti che l’AFC prospetta di trasmettere all’autorità richiedente argentina non siano pertinenti con lo scopo fiscale perseguito in quanto riguardano esclusivamente il trust, il suo patrimonio e le persone ad esso connesse. 7.2 7.2.1 A tal proposito, giova rammentare (cfr. consid. 5.2.2 del presente giudizio) che il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Per procedere con tale valutazione nell’evenienza concreta occorre quindi porsi al momento della ricezione della domanda del 12 gennaio 2023, facendo del tutto astrazione riguardo alla pertinenza delle informazioni fornite una volta trasmesse all’autorità richiedente argentina. È infatti unicamente lo Stato richiedente che può stabilire in modo definitivo se un'informazione sia effettivamente rilevante o meno (cfr. consid. 5.2.3 supra). Il ruolo dello Stato richiesto, per contro, si limita a verificare se le informazioni e i documenti richiesti dallo Stato richiedente siano correlati ai fatti descritti nella richiesta e se possano essere utilizzati nel procedimento straniero (DTF 145 II 112 consid. 2.2.1). In caso contrario, se l'AFC fosse tenuta a chiarire aspetti di diritto sostanziale, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni (cfr. sentenze del TF 2C_56/2025 del 4 febbraio 2025 consid. 1.3,
A-1772/2024 Pagina 19 2C_726/2018 del 14 ottobre 2019 consid. 3.5, 2C_1156/2016 del 29 giugno 2018 consid. 2.3.2). 7.2.2 Nel valutare se le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti, lo Stato richiesto non deve esaminare l’applicazione del diritto interno dello Stato richiedente. Come già esposto, è sufficiente che le informazioni siano potenzialmente idonee ad essere utilizzate nel procedimento estero. Lo Stato richiesto non deve inoltre verificare se ostacoli procedurali – in applicazione del diritto interno dello Stato richiedente – possano opporsi all’utilizzo delle informazioni ottenute. Un simile approccio non sarebbe sostenibile nel contesto della cooperazione internazionale e alla luce delle peculiarità di ciascun diritto processuale nazionale. Lo Stato richiesto non dispone inoltre delle basi necessarie per verificare la correttezza delle argomentazioni del contribuente interessato in relazione alle norme procedurali dello Stato richiedente (in generale: DTF 144 II 206 consid. 4.3 con ulteriori riferimenti; sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 6.1.1, A-2292/2019 del 6 novembre 2019 consid. 2.3.4, A-2454/2017 del 7 giugno 2018 consid. 2.1.1.1). 7.3 Nell’evenienza concreta e contrariamente all’opinione della ricorrente, questo Tribunale non rileva alcuna contraddizione nell’esame fatto dall’AFC riguardo al requisito della rilevanza verosimile e nelle motivazioni fornite nella decisione impugnata. Quest’ultima si è attenuta a un controllo di plausibilità – nel quadro dell’esame della verosimile rilevanza delle informazioni richieste per il procedimento fiscale estero – giungendo alla conclusione che sussistesse una ragionevole possibilità che le informazioni richieste potessero essere rilevanti (cfr. consid. 5.2.2 supra). Come già anticipato al considerando precedente (cfr. consid. 6.3 supra), è doveroso sottolineare che si andrebbe chiaramente oltre i limiti di un tale controllo se all’autorità inferiore, fosse richiesto, in contesti come quello in esame, di verificare come i trust siano trattati dal punto di vista fiscale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiedente (cfr. sentenza del TF 2C_936/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 5.5.3). Invero essa neppure è tenuta a determinare quale sia la natura e le caratteristiche specifiche del trust in parola, rispettivamente da quale diritto esso sia disciplinato, trattandosi di questioni di diritto sostanziale che esulano dall’oggetto del presente litigio. Lo stesso vale per la questione di come e presso chi debbano essere registrati fiscalmente gli afflussi e i deflussi di fondi di un conto detenuto (indirettamente) da un trust. Se l’AFC, in qualità di autorità richiesta, chiarisse tali questioni, anticiperebbe il procedimento fiscale nello Stato richiedente, il che non sarebbe compatibile con lo scopo del procedimento di assistenza amministrativa (cfr. sentenze del TF 2C_918/2020 del 27 dicembre 2021
A-1772/2024 Pagina 20 consid. 4.5.3, 2C_823/2020 del 13 ottobre 2020, consid. 4.2). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, non è pertanto rilevante il fatto di sapere se G._______, in quanto disponente, si è definitivamente spossessato dei beni conferiti al trust, poiché si tratta di un aspetto che dovrà, se del caso, essere evocato dinnanzi alle autorità competenti argentine nel quadro della procedura fiscale interna. Tantopiù che nel quadro della presente vertenza, è bene rammentarlo, ad essere interessato dall’inchiesta interna argentina e dalla domanda di assistenza è B._______, non il padre. Neppure rilevante ai fini del presente giudizio, è il fatto di sapere se i beneficiari del trust fossero a conoscenza o meno della sua esistenza e se in loro favore figurino delle distribuzioni, poiché la rilevanza di tale circostanza ai fini dell’imposta sul reddito e della sostanza va valutata esclusivamente in base al diritto interno argentino; valutazione che esula dal controllo di plausibilità richiesto all’AFC (cfr. sentenza del TF 2C_918/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 4.5.2-4.5.3). 7.4 Riguardo alla pretesa violazione dell’obbligo di sostanziare la domanda di assistenza in punto alla verosimile rilevanza, occorre rammentare alla ricorrente che non si può esigere che l’autorità estera si diffonda in modo minuzioso riguardo alla fattispecie nella domanda di assistenza, né si può pretendere che essa conosca ogni dettaglio della relazione bancaria o dei beni di cui chiede informazioni allo Stato svizzero. Lo scopo dell’assistenza amministrativa è per l’appunto quello di dare allo Stato richiedente, tramite informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto, la possibilità di chiarire punti rimasti oscuri e verificare le informazioni già in suo possesso (cfr. sentenza del TAF A-6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.2.3). Porre delle esigenze troppo restrittive riguardo all’esposizione della fattispecie nella domanda di assistenza, risulterebbe essere un esercizio di formalismo eccessivo, contrario allo scopo dell'assistenza fiscale internazionale e alla prassi giurisprudenziale in materia (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.2), che renderebbe oltremodo gravosa per lo Stato richiedente la ricerca di informazioni riguardo all’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei propri contribuenti. A ciò si aggiunga il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la lista di indicazioni riguardo al contenuto della domanda (art. 18 par. 1 MAC) è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si attiene in modo scrupoloso – come è il caso nella fattispecie (cfr. consid. 4.3 supra) – si presume che esso fornisca delle informazioni che dovrebbero essere sufficienti a dimostrare la verosimile rilevanza della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4).
A-1772/2024 Pagina 21 7.5 Nello specifico, l’autorità richiedente argentina ha spiegato nella domanda del 12 gennaio 2023 di aver avviato una verifica fiscale a carico di B._______ fondandosi sulla comunicazione ricevuta dalla Svizzera nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Da tale comunicazione, menzionata nella domanda di assistenza, il nominativo della persona interessata è stato accostato due relazioni bancarie, n. (...) e n. (...), attive presso la banca svizzera C._______ e presentanti un saldo a fine 2020 pari a 13'034'158.94 USD e 6'713'917.98 USD, con proventi sotto forma di dividendi, interessi e altro (cfr. atti n. 1 dell’inc. AFC). L’autorità richiedente argentina ha spiegato, seppur in modo molto sommario che la persona interessata non avrebbe fornito alcuna indicazione in merito a tali conti o ne avrebbe addirittura negato l’esistenza. Le richieste relative ai suddetti conti bancari in Svizzera, ossia la contrattualistica, la composizione del portafoglio d’investimento, gli estratti conto e le informazioni riguardo all’identità del titolare e degli aventi diritto economico, mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tale relazione bancaria nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se a B._______ siano imputabili o meno delle violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Argentina. Dai documenti raccolti dall’AFC presso C._______ (cfr. atti n. 6, 7 e 15 dell’inc. AFC), B._______ risulta essere uno degli aventi diritto economico dei due conti oggetto di indagine, intestati alle società D._______ e E._______. Risulta inoltre che le suddette società, dissolte nel corso del 2019, come riferito dalla ricorrente nella sua qualità di trustee del «F._______» (cfr. atti n. 17 e 18 dell’inc. AFC), sono quasi interamente detenute da una società uruguagia a sua volta detenuta interamente da una società panamense facente capo al summenzionato trust, di cui B._______ risulta essere uno dei beneficiari. A fronte di quanto precede, che va a contestualizzare la comunicazione riguardante l’esistenza dei conti presso C._______ emersa nel quadro dello scambio automatico di informazioni, esiste chiaramente un nesso fra le informazioni richieste dall'autorità richiedente argentina, la fattispecie esposta e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, essendo del tutto plausibile in tale contesto la richiesta di informazioni riguardo al titolare e agli aventi diritto economici di tali conti, così come gli estratti conto degli stessi. Vale la pena di rilevare che il fatto che i conti in questione siano detenuti da «underlying company» di un trust, per cui i documenti in questione costituiscono in linea di principio informazioni relative a terzi, non osta alla loro trasmissione nell’ambito della presente procedura di assistenza amministrativa (art. 4 cpv. 3 LAAF; DTF 144 II 29 consid. 4 e 4.3; sentenze del TF 2C_918/2020 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%222C_918%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-29%3Ait&number_of_ranks=0#page29
A-1772/2024 Pagina 22 del 27 dicembre 2021 consid. 4.5.1, 2C_287/2019, 2C_288/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e 5.3), aspetto su cui si avrà modo di ritornare più avanti (cfr. consid. 9 infra). Fra la documentazione di cui l’AFC prospetta la trasmissione nell’ambito della presente vertenza, giova infine rilevare che non figura il «deed of trust» ossia l’atto costitutivo del «F._______». La richiesta della ricorrente di non trasmettere tale documento all’autorità richiedente argentina è pertanto priva d’oggetto. 7.6 In definitiva si tratta quindi di una domanda relativa a un caso concreto e con sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere, contrariamente a ciò che lascia intendere la ricorrente, che la richiesta sia casuale o speculativa. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8). 8. 8.1 Nel seguito del gravame, la ricorrente lamenta un errore manifesto nella domanda di assistenza argentina, nella misura in cui l’autorità richiedente argentina giustifica la richiesta d’informazioni sostenendo che B._______ avrebbe omesso di dichiarare oppure avrebbe negato l’esistenza dei conti presso C._______ intestati alle società D._______ e E._______. A mente della ricorrente B._______ non avrebbe alcun obbligo di fornire nessuna dichiarazione riguardo ai suddetti conti bancari menzionati nella domanda di assistenza, trattandosi di beni conferiti al trust. Ciò verrebbe a maggior ragione per gli altri beneficiari del trust, essendo tutti ignari della sua esistenza. A costoro non può essere contestato – come farebbe l’AFC commettendo un’erronea confusione dei ruoli delle persone in questione – la mancata reazione alla richiesta di informazioni dell’autorità richiedente argentina. D’altro canto, secondo la ricorrente, G._______ non soltanto non avrebbe dovuto, bensì non avrebbe neppure potuto reagire a domande riguardo all’ubicazione e all’ammontare di fondi appartenenti al trust e tantomeno riguardo all’esistenza di conti bancari a disposizione del trust, poiché nella sua qualità di settlor/disponente non aveva nessun diritto, né possibilità di ottenere tali informazioni. Essa, pertanto, ritiene che sia erronea la conclusione nella decisione finale, dove l’AFC
A-1772/2024 Pagina 23 sostiene che l’ignoranza di quanto sopra da parte del contribuente fiscale argentino sia irrilevante come sia anche irrilevante il motivo per cui non si avrebbe risposto alle asserite domande da parte dell’autorità fiscale argentina. A fronte di tale errore manifesto e del fatto che l’autorità richiedente argentina non avrebbe descritto la fattispecie in modo sufficientemente chiaro – non essendo neppure stato spiegato a quali domande G._______ non avrebbe reagito – la ricorrente ritiene che l’AFC non poteva avvalersi della presunzione di buona fede dello Stato richiedente, ma avrebbe dovuto invece chiedere delle delucidazioni a tal proposito all’autorità richiedente argentina. Secondo la ricorrente, pure la motivazione della decisione impugnata conterrebbe delle contraddizioni, in particolare laddove, da un lato, l’AFC sostiene che l’oggetto delle indagini fiscali argentine sia G._______, dall’altro afferma che per chiarire la fattispecie sia necessario conoscere anche il nome e ogni dato riguardante i beneficiari economici del trust, non spiegando tuttavia quale sarebbe il motivo di questa parificazione sul piano delle responsabilità fiscali fra disponente e i suoi eredi/beneficiari del trust. L’AFC non considererebbe inoltre che il trust è stato costituito nel 2017, mentre l’indagine fiscale argentina riguarda il 2018, momento in cui G._______ non era più proprietario dei beni attribuiti al trust, nonché il fatto che fino a quando non riceveranno effettivamente una distribuzione da parte del trust, i beneficiari non avrebbero nessun obbligo di dichiarare ai fini fiscali dei beni che non gli appartengono. Infine, l’AFC non avrebbe considerato che uno degli eredi, H._______ neppure sarebbe imponibile in Argentina, in quanto residente in Uruguay. 8.2 Al riguardo questo Tribunale osserva, a titolo preliminare, che le motivazioni addotte a sostegno delle censure sollevate sotto il capitolo intitolato «sesta parte» (da pag. 14 a 18 del ricorso), sono pressoché speculari a quelle che essa ha esposto nel medesimo capito della causa A-1771/2024. Sebbene anche nel resto del gravame siano state riprese le considerazioni esposte nella causa parallela, nel presente capitolo si riscontrano delle incongruenze e delle censure non pertinenti con la causa che ci occupa. La ricorrente confonde talvolta il soggetto interessato dalla domanda di assistenza del 12 gennaio 2023 (B._______) con quello della domanda di assistenza del 22 agosto 2022 (G._______, rappresentato dai propri eredi); essa si riferisce poi all’anno fiscale 2018, periodo determinante per la causa A-1771/2024, anziché al 2020 pertinente per la presente vertenza; essa confonde infine la tipologia di informazioni richieste nell’una e nell’altra causa, rispettivamente le informazioni e i documenti di cui si prospetta la trasmissione e infine le parti coinvolte nella vertenza.
A-1772/2024 Pagina 24 È tale il caso per le considerazioni che la ricorrente espone riguardo alla natura del trust istituito da G._______ e al fatto che quest’ultimo non soltanto non era tenuto a reagire alle domande poste dalla autorità richiedente argentina, non essendo più proprietario dei beni conferiti al trust, ma che neppure avrebbe potuto reagire a domande riguardo all’ubicazione e all’ammontare di fondi appartenenti al trust e tantomeno riguardo all’esistenza di conti bancari a disposizione del trust, poiché nella sua qualità di settlor/disponente non aveva nessun diritto, né possibilità di ottenere tali informazioni (cfr. §56, 58 e 63 del ricorso). Tale questione, pertinente nella causa parallela e sulla quale questo Tribunale si è chinato, non lo è nella presente non riguardando nello specifico B._______. Allo stesso modo non risultano particolarmente pertinenti le considerazioni relative alla confusione dei ruoli delle persone che la ricorrente sostiene abbia fatto l’AFC (cfr. §60, 64-66 del ricorso). Nella decisione impugnata, contrariamente al caso parallelo, non viene fatto alcun riferimento ad un’omissione nella dichiarazione fiscale per l’anno 2020 da parte dei beneficiari del trust, nonché eredi del defunto G._______, in relazione ai conti presso C._______ intestati alle società D._______ e E._______. Neppure nel quadro della domanda di assistenza del 12 gennaio 2023 viene fatto alcun riferimento alla suddetta fattispecie, ragione per cui non occorre diffondersi oltre riguardo alla pretesa contraddizione. Se nella causa parallela agli eredi di G._______, riuniti in comunione ereditaria, è stata riconosciuta dall’AFC la qualità di parte (ex art. 18a LAAF), nel caso che ci occupa l’unica persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa è B._______ e soltanto in relazione a due conti svizzeri presso C._______ ai quali è stato accostato nell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Sebbene dalla documentazione raccolta dall’AFC emergano informazioni riguardo al trust e ai beneficiari del trust, nella domanda di assistenza non viene posta alcuna domanda specifica al riguardo. In tale contesto sono mal riposte le considerazioni riguardo al domicilio fiscale di H._______. Per il resto si passerà in rassegna le contestazioni sollevate, apportando laddove necessario i debiti correttivi al fine di contestualizzare le stesse nell’ambito della presente vertenza. 8.3 Rinviando a quanto già esposto in merito al principio dell’affidamento, questo Tribunale ricorda che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio) e che di principio non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest’ultimo. Nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia
A-1772/2024 Pagina 25 fiscale, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Non ci si attende dall’autorità richiedente che produca i mezzi di prova a sostegno della propria domanda, essendo unicamente tenuta a rendere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate informazioni. Per quanto le autorità dello Stato richiedente siano tenute a esporre i fatti rilevanti, non ci si può aspettare che lo facciano in modo completo e del tutto coerente già nella richiesta di assistenza amministrativa. Ciò non sarebbe compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché le informazioni e i documenti che si trovano nello Stato richiesto servono proprio a chiarire punti che finora sono rimasti oscuri (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.1, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c). Ne discende che, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7 LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche, né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2, A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii, A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6, A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii). 8.4 Nell’evenienza concreta, alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene che la buona fede dell'autorità richiedente dev'essere presunta: agli atti non vi sono, infatti, elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda in esame adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 4 del presente giudizio). In tale contesto giova altresì rilevare che l’assistenza amministrativa, giusta l’art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all’autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Se l’AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di
A-1772/2024 Pagina 26 assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l’assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall’art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3). Così stando le cose e per le ragioni che verranno ulteriormente esposte qui di seguito, l’AFC non aveva motivo di esigere ulteriori delucidazioni dall’autorità richiedente argentina, né di svolgere essa stessa delle verifiche riguardo all’effettivo esaurimento di tutte le fonti d’informazioni interne (cfr. consid. 5.3 supra) o del rispetto da parte dell’autorità richiedente argentina del principio della reciprocità (cfr. consid. 5.4 supra). 8.5 Nella propria domanda del 12 gennaio 2023 l’autorità richiedente argentina ha spiegato che B._______ non avrebbe fornito alcuna indicazione riguardo agli averi detenuti presso un istituto bancario svizzero – di cui è venuta a conoscenza mediante comunicazione da parte della Svizzera nel quadro dello scambio automatico d’informazioni – o ne avrebbe addirittura negato l’esistenza, ciò che le avrebbe impedito di chiarire in modo esaustivo la fattispecie rilevante nell’ambito dell’indagine fiscale interna, volta ad acclarare il sospetto di evasione fiscale in relaziona all’imposta sul reddito e la sostanza per l’anno 2020. A mente della ricorrente, tale modo di esporre la fattispecie da parte dell’autorità richiedente argentina sarebbe contradditorio poiché non è dato sapere se al contribuente viene contestata un’omissione nella dichiarazione tali relazioni bancarie oppure se egli ne abbia negato l’esistenza. Al riguardo si rileva innanzitutto che l’autorità richiedente argentina ha esposto la fattispecie sulla base di un modulo prestampato, limitandosi ad apporre una crocetta sulla motivazione di cui si è detto, che per l’appunto prevede due eventualità: omissione o negazione dell’esistenza dei suddetti conti bancari all’estero. Tale modo di presentare la domanda di assistenza amministrativa, mediante paragrafi standardizzati, è motivato da ovvie ragioni di efficienza, essendo presumibile che l’autorità richiedente argentina sia chiamata ad inoltrare richieste d’informazioni in massa. Riallacciandosi, per analogia, alla giurisprudenza di questo Tribunale che ritiene giustificato, nel contesto di un’amministrazione che emana decisioni di massa, l’utilizzo di paragrafi standardizzati, occorre riconoscere che la fattispecie rilevante ai fini dell’assistenza amministrativa è stata esposta in maniera sufficientemente chiara. I comportamenti attribuiti a B._______ dall’autorità richiedente argentina – che si tratti di omissione o di negazione – sono in un certo qual modo complementari e, se accertati, in entrambi i casi permetterebbero a quest’ultima di constatare (o
A-1772/2024 Pagina 27 confermare) l’esistenza di un’evasione fiscale. Sapere con esattezza se si tratti dell’uno o dell’altro, non è rilevante nel quadro del presente procedimento nell’ambito del quale, in virtù della presunzione di buona fede dello Stato richiedente, l'AFC è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella domanda di assistenza, salvo errori evidenti, lacune o contraddizioni che, in concreto, non sono riscontrabili. Sulla base di tali premesse, questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che è irrilevante sapere per quale motivo i conti bancari presso la C._______ non fossero stati resi noti all’autorità fiscale argentina (cfr. §1.1 della decisione impugnata), non costituendo tale aspetto un criterio per la concessione dell’assistenza amministrativa. Si tratta di una questione che spetterà all’autorità richiedente argentina esaminare e chiarire nel quadro dell’inchiesta fiscale interna, al pari della questione relativa alla titolarità dei beni per il periodo fiscale interessato (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2; sentenza del TAF A-4218/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.3.1). Ciò che interessa nel quadro della procedura che ci occupa è che l’autorità richiedente argentina ha confermato, da un lato, di aver sottoposto una domanda conforme alla propria legislazione interna («This request is performed in accordance with current laws and administrative practices in Argentina, in compliance with law N° 11683 and regulations applicable to this matter»), dall’altro, ha precisato di aver esaurito le fonti d’informazione usuali previste dalla sua procedura fiscale interna («This Federal Administration has exhausted all the available means within the national territory to obtain the requested information or documentation, which would otherwise be obtained if it were available in our jurisdiction»). Già di per sé, seguendo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, una tale dichiarazione di garanzia formulata nella domanda di assistenza amministrativa dev’essere ritenuta, in virtù del principio dell’affidamento, sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà da parte dell’autorità richiedente (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio). In presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi – come è il caso nell’evenienza concreta – l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. sentenze del TAF A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2). Tanto più che, qualora un’autorità fiscale estera nutra il sospetto che un proprio contribuente non abbia dichiarato integralmente redditi e patrimonio, non è comunque tenuta a dimostrare di averlo previamente e inutilmente contattato prima di richiedere l’assistenza alla Svizzera (sentenze del TAF A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 4.2.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 5.2, A-5647/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3.3, A-7413/2018 dell’8 ottobre 2020 consid. 9.5). In tal senso è pertanto priva
A-1772/2024 Pagina 28 di fondamento la censura dei ricorrenti secondo cui la domanda di assistenza sarebbe incompleta, non spiegando «quali e quante sarebbero state le domande alle quali il contribuente fiscale argentino avrebbe dovuto reagire». D’altro canto, è bene precisare come, in ogni caso, la sussistenza nello Stato richiedente di un procedimento interno in corso, non permette – a lui solo – di ritenere che lo stesso abbia violato il principio della sussidiarietà. Di fatto, al fine di verificare l'assoggettamento o meno e/o la correttezza delle dichiarazioni di un soggetto fiscale, l'autorità richiedente dispone di vari strumenti di verifica, complementari tra di loro. Oltre ad interpellare il diretto interessato, in parallelo essa può dunque anche ricorrere all'assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. sentenza del TAF A- 6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.3.1). 8.6 In definitiva, lo scrivente Tribunale, al pari dell’AFC, non ha quindi alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'autorità richiedente argentina, riguardo agli sforzi profusi e all’impossibilità di fare piena luce sulla situazione economica di B._______ attraverso i mezzi d’informazione interni. Non vi sono neppure ragioni per mettere in dubbio la buona fede dello Stato estero o per far ritenere arbitraria la domanda presentata dall’autorità richiedente argentina. Per il resto, contrariamente all’opinione della ricorrente, è lecito ritenere, come fatto dall’AFC, che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all’autorità richiedente argentina a scopo di verifica. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell’assistenza amministrativa è precisamente quello di chiare degli aspetti rimasti oscuri per l’autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l’autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo – come nella fattispecie viene fatto grazie alla menzione nella domanda di assistenza del numero dei conti detenuti in Svizzera ed accostati alla persona interessata (ossia B._______) – che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]).
A-1772/2024 Pagina 29 9. 9.1 In due ulteriori censure che vengono qui raggruppate la ricorrente contesta all’AFC di non aver tenuto conto che i beneficiari del trust, fra i quali rientra B._______, nonché il trust stesso e il trustee avrebbero dovuto essere considerati come persone terze non coinvolti nella procedura riguardante il defunto G._______. Essa ritiene pertanto che in applicazione dell’art. 4 cpv. 3 LAAF, non sarebbe ammissibile non soltanto la trasmissione di informazioni che riguardano gli eredi di G._______, compreso B._______, e di altre persone collegate al trust, ma neppure sarebbe lecito trasmettere informazioni che riguarderebbero l’esistenza stessa del trust e l’identità del trustee, del settlor e dei beneficiari. La ricorrente asserisce altresì che in applicazione dell’art. 6 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), i dati personali potrebbero infatti essere raccolti solo per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata e la raccolta dovrebbe inoltre essere conforme al principio costituzionale della proporzionalità. In tal senso essa rammenta che la procedura in oggetto mira a ricostruire il patrimonio e i redditi del defunto G._______, nel corso del 2018 e la ragione della domanda di assistenza è la presunta discrepanza fra la situazione finanziaria del contribuente e quella messa in evidenza dallo scambio automatico di informazioni per l’anno 2018. Essa ricorda altresì che nel 2018 il trust era già stato costituito e pertanto G._______ non era più titolare dei beni ad esso conferiti. A mente della ricorrente, tale circostanza avrebbe potuto essere constatata già dall’autorità richiedente argentina, rendendo pertanto superflua la domanda di assistenza; ragione per cui la trasmissione di informazioni in tale contesto violerebbe la LPD, non sarebbe conforme alle disposizioni della MAC e comporterebbe altresì una violazione del principio di sussidiarietà codificato all’art. 6 cpv. 2 lett. g LAAF. La ricorrente ritiene infine che la trasmissione in Argentina dei dati riguardanti i beneficiari del trust dovrebbe essere soggetta al loro consenso, non essendo costoro parti interessati nella procedura riguardante G._______. 9.2 Riguardo alle suddette censure vale innanzitutto la pena di rammentare che in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono di principio irricevibili (cfr. DTF 139 II 404 consid. 11, 137 IV 134 consid. 5.2.2, 123 II 153 consid. 2b; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]). L'art. 19 cpv. 2 LAAF prevede che siano legittimati a ricorrere la persona interessata e le altre persone che soddisfano le condizioni previste dall'art. 48 PA. L'art. 48 cpv. 1 PA richiede in
A-1772/2024 Pagina 30 particolare, analogamente all'art. 89 cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (LTF, RS 173.110), che la persona sia particolarmente lesa dalla decisione impugnata e che abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA). La legittimazione ad agire è quindi esclusa se il ricorrente fa valere non un proprio interesse, ma quello di terzi (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 138 II 162 consid. 2.1.2). Nel caso in esame, si pone quindi la questione della ricevibilità delle conclusioni presentate dalla ricorrente, dal momento che sono volte principalmente a tutelare gli interessi di terzi, ovvero gli altri eredi di G._______, nonché i beneficiari del trust. Detto questo, tale questione può rimanere aperta nella misura in cui – come si avrà modo di esporre qui di seguito – le informazioni in questione sono verosimilmente rilevanti, non violano le disposizioni sulla protezione dei dati e non devono pertanto essere escluse da quelle destinate ad essere trasmesse allo Stato richiedente. 9.3 Lo scrivente Tribunale osserva che la domanda di assistenza amministrativa persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2, confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti – così come il loro nominativo – se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1,
A-1772/2024 Pagina 31 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2, confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (consid. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 142 II 161 consid. 4.6.1, 146 I 172 consid. 7.3.3; cfr. consid. 9.7 qui di seguito). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). 9.4 Nell’evenienza concreta, occorre innanzitutto rilevare che l’asserto della ricorrente secondo cui «nessuna procedura (…) è stata avviata nei confronti dei beneficiari del trust» e che pertanto «gli eredi del defunto G._______, compreso il sig. B._______, nel caso concreto, debbono essere qualificati nella categoria delle cosiddette terze parti non coinvolte» (ricorso §70-71, pag. 19) è sostanzialmente errata. La ricorrente dimentica infatti che nei confronti di B._______ è in corso un’indagine fiscale in Argentina e che quest’ultimo è precisamente la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa del 12 gennaio 2023. È pertanto di meridiana evidenza che egli non possa essere considerato alla stregua di un terzo non coinvolto nella procedura. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente (ricorso §74, pag. 20 e §78 pag. 21), la presente procedura di assistenza amministrativa è volta a determinare la conformità dei redditi e della sostanza dichiarati da B._______ e il rispetto degli obblighi contributivi da parte di quest’ultimo per il periodo 2020, non di G._______ e non per l’anno 2018. 9.5 Particolarità del caso che ci occupa, è il fatto che le informazioni e la documentazione (enclosure 1-4) che l’AFC prospetta di trasmettere all’autorità richiedente argentina, riguardano due conti bancari svizzeri di cui le società D._______ e E._______ erano le titolari. Dall’indagine condotta dall’AFC è emerso che le due società sono state liquidate il (…) 2019,
A-1772/2024 Pagina 32 benché i conti a loro intestati presso C._______ siano rimasti attivi anche dopo tale data e lo fossero ancora durante il periodo determinante (2020). Dalla documentazione bancaria (enclosure 1-2), emerge inoltre che le suddette società erano delle underlying company, detenute da società estere facenti capo a loro volta al «F._______», di cui la ricorrente è la trustee. Alla luce della fattispecie illustrata nella domanda di assistenza del 12 gennaio 2023 e delle informazioni raccolte, è pacifico che la ricorrente debba essere considerata quale persona terza alla procedura fiscale argentina. Ciò posto occorre riconoscere che le informazioni riguardo al suo nominativo e al suo ruolo, risultanti dalla documentazione bancaria raccolta presso C._______, sono tutt’altro che irrilevanti. A ben vedere esse risultano finanche essenziali per lo Stato richiedente argentino al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza per il tramite dello scambio automatico d’informazioni. Gli atti permettono di ritenere oltremodo plausibile l’esistenza di un punto di contatto fra la ricorrente, in qualità di trustee e B._______, in ragione della sua qualità di beneficiario del trust; accostamento in merito al quale spetterà all’autorità richiedente argentina svolgere gli opportuni accertamenti nel quadro della propria procedura fiscale interna. Come già si è avuto modo di accertare nel presente giudizio, le informazioni che l’AFC prospetta di trasmettere all’autorità richiedente argentina adempiono il requisito della rilevanza verosimile e, contrariamente all’opinione della ricorrente, pure quello della sussidiarietà e della proporzionalità (cfr. considd. 7.5-7.6, 8.5-8.6 supra). Ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l’AFC trasmetta all’autorità richiedente anche i dati riguardanti la ricorrente, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti. 9.6 Così stando le cose, neppure sotto il profilo della protezione dei dati è possibile opporsi alla trasmissione delle informazioni raccolte dall’AFC. 9.6.1 La nuova LPD del 25 settembre 2020 è entrata in vigore il 1° settembre 2023 a seguito della revisione totale del precedente testo e si applica alle decisioni prese a partire da tale data (art. 70 LPD a contrario; cfr. sentenza del TAF A-5608/2023 del 24 luglio 2025 consid. 4.3.2). In assenza d’indicazione contraria, restano nondimeno validi i principi giurisprudenziali enunciati sotto la vecchia legge (vLPD del 19 giugno 1992 [RO 1993 1945 e le successive modifiche]). A tal proposito, sia da questo Tribunale che dal Tribunale federale, è stato più volte ribadito che, in linea di principio, la vLPD si applica nel settore dell’assistenza amministrativa internazionale, a meno che le disposizioni di una convenzione contro la doppia imposizione (in base alla prevalenza del diritto internazionale, cfr. art. 5 cpv. 4 Cost.) o della LAAF (in particolare l'art. 4 cpv. 3 come lex specialis rispetto alla LPD:
A-1772/2024 Pagina 33 DTF 143 II 506 consid. 5.2.2) offrano una protezione delle persone interessate considerata equivalente (sentenze del TAF A-5059/2023 del 9 gennaio 2025 consid. 3.2.3.3, A-1502/2023 del 28 marzo 2024 consid. 2.6; A- 3332/2020 dell'11 gennaio 2023 consid. 10.2, A-3715/2017 del 2 luglio 2018 consid. 2.4.3 con ulteriori riferimenti). Ciò posto, è utile rilevare che con la nuova LPD si è deliberatamente rinunciato alla tutela dei dati delle persone giuridiche (art. 1 cpv. 1 LPD a contrario; Messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, di seguito: Messaggio LPD [FF 2017 5939, 5969, 6003]). Nelle disposizioni in materia di protezione dei dati dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e della maggior parte degli ordinamenti giuridici esteri non è prevista una tale tutela. La protezione dei dati delle persone giuridiche avrebbe solo una scarsa rilevanza pratica. Tale soluzione presenta il vantaggio che la comunicazione all’estero di dati relativi a persone giuridiche non dipende più dal fatto che nel Paese destinatario sia garantita una protezione adeguata. Con questa modifica si intende agevolare la comunicazione di dati a Stati esteri la cui legislazione non prevede la protezione dei dati relativi a persone giuridiche. Ciò contribuirà presumibilmente a un aumento delle comunicazioni all’estero. Per le persone giuridiche rimane inalterata una protezione completa, così come prevista dagli art. 28 e segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210; violazioni della personalità quali, ad esempio, il danno alla reputazione), dalla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241), dalla legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA, RS 231.1) o dalle disposizioni relative alla tutela dei segreti professionali, d’affari e di fabbricazione, nonché dall’art. 13 Cost. (cfr. in merito al complesso del tema il Messaggio LPD, 6003). 9.6.2 Il trattamento dei dati relativi alle persone giuridiche da parte degli organi federali è ora disciplinato dagli art. 57r e segg. della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione (LOGA, RS 172.010). In base a tali disposizioni, gli organi federali possono trattare i dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti definiti in senso formale da una legge (art. 57r cpv. 1 LOGA). Per quanto riguarda la comunicazione di dati relativi a persone giuridiche, l’art. 57s cpv. 1 LOGA stabilisce che essa debba essere prevista da una base legale speciale; nel caso di dati degni di particolare protezione, ciò deve essere previsto da una legge in senso formale (art. 57s cpv. 2 LOGA). L’art. 57s cpv. 3 LOGA elenca in modo esaustivo i casi in cui è
A-1772/2024 Pagina 34 ammessa, in singoli casi, la comunicazione di dati «ordinari» o di dati particolarmente sensibili concernenti persone giuridiche senza una base giuridica. 9.6.3 L’abolizione della protezione dei dati delle persone giuridiche nella LPD presuppone che le persone giuridiche non possano più avvalersi dei diritti specifici in materia di protezione dei dati. Giusta l’art. 57t LOGA è il diritto procedurale applicabile che disciplina i diritti delle persone giuridiche interessate. Nel Messaggio LPD si precisa a tal proposito che, secondo il Consiglio federale, i diritti delle persone giuridiche sono sufficientemente garantiti dal diritto procedurale applicabile e non è necessario introdurre i tipici diritti di accesso o di rettifica previsti dalla normativa sulla protezione dei dati. In tal modo, in un procedimento amministrativo di primo grado, le persone giuridiche potrebbero prendere visione degli atti (art. 26 e segg. PA), far valere il proprio diritto di essere sentite (art. 29 e segg. PA) e, se del caso, presentare ricorso contro la decisione dell’autorità competente. Le persone giuridiche potrebbero inoltre avvalersi dell’art. 25a PA. Secondo tale disposizione, chiunque abbia un interesse degno di protezione può esigere che l’autorità competente per gli atti materiali – che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi – emetta una decisione soggetta a ricorso. In questo modo, le persone giuridiche potrebbero ottenere il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati (Messaggio LPD, 6104). 9.6.4 Nel caso di specie, i dati relativi alla ricorrente che l’AFC prospetta di trasmettere all’Argentina, riguardano precisamente informazioni di carattere finanziario, per nulla legate alla sua identità e dunque non rientranti fra i dati particolarmente degni di protezione ai sensi delle summenzionate disposizioni. Tali informazioni, come già detto sopra (cfr. consid. 5.2.4 secondo paragrafo del presente giudizio), sono da ritenere verosimilmente rilevanti ai fini della valutazione della corretta imposizione fiscale di B._______ in Argentina, ragione per cui la trasmissione delle stesse è consentita dall’art. 4 cpv. 3 LAAF. La ricorrente, persona terza rispetto alla procedura di accertamento fiscale argentina, è stata debitamente informata dall’AFC, in conformità con quanto disposto dall’art. 14 cpv. 2 LAAF, sin dall’inizio della procedura di assistenza – essendo stata lei stessa a fornire la documentazione di cui si prospetta la trasmissione – e da ultimo con la decisione impugnata, nella quale è stata designata come persona abilitata a ricorrere. Essa ha quindi potuto esercitare pienamente il proprio diritto di accesso agli atti e di essere sentita. In tale contesto e sotto il profilo della protezione dei dati e del rispetto dell’obbligo d’informazione, nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, tantopiù che la ricorrente ha esposto
A-1772/2024 Pagina 35 in modo del tutto generico e per nulla sostanziato le violazioni allegate su tale punto, ciò che a maggior ragione conduce questo Tribunale a non soffermarsi ulteriormente su tali censure. Al riguardo si ricorda che siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita con il rimedio giuridico (sentenza del TAF A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 5). 9.7 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B._______ – così come specificatamente indicato dall’AFC anche nel dispositivo della decisione impugnata (cifra 4). Sulla base del suddetto principio, la ricorrente, il trust così come gli altri beneficiari dello stesso potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa anche a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). 10. 10.1 Nel quadro delle domande formulate in via subordinata la ricorrente esige, da un lato, che l’AFC valuti come fornire delle garanzie specifiche volte ad impedire il