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1. Estratto della sentenza della Corte d’appello nella causa Ministero pubblico della Confederazione e B. contro A. del 21 agosto 2023 (CA.2022.27)
Concorso tra i reati di tentato assassinio e violazione dell’art. 2 della vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico Art. 49 e 112 CP, art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 (in vigore fino al 31 dicembre 2022) che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato Islamico» nonché le organizzazioni associate (vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico) Il concorso tra i reati di tentato assassinio e violazione dell’art. 2 della vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico deve essere valutato prevalentemente sulla base dei principi generali del concorso di norme penali previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nel caso concreto, tenuto anche conto dei principi applicabili in materia di concorso tra l’art. 260ter CP e altri reati, deve essere ammesso un concorso ideale (consid. II.2.1-2.4).
Konkurrenz zwischen den Straftaten des versuchten Mordes und der Verletzung von Art. 2 aAl-Qaïda/IS-Gesetz Art. 49 und 112 StGB, Art. 2 des (bis 31. Dezember 2022 geltenden) Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al- Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (aAl-Qaïda/ IS-Gesetz) Die Konkurrenz zwischen den Straftaten des versuchten Mordes und der Verletzung von Art. 2 aAl-Qaïda/IS-Gesetz ist hauptsächlich auf der Grundlage der allgemeinen Grundsätze der Konkurrenz von Strafnormen zu beurteilen, die in der Lehre und Rechtsprechung vorgesehen sind. Im vorliegenden Fall ist unter Berücksichtigung der Grundsätze, die für die Konkurrenz zwischen Art. 260ter StGB und anderen Straftaten gelten, Idealkonkurrenz anzunehmen (E. II.2.1-2.4).
Concours entre les infractions de tentative d’assassinat et de violation de l’art. 2 de l’ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique Art. 49 et 112 CP, art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique) Le concours entre les infractions de tentative d’assassinat et de violation de l’art. 2 de l’ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique doit être évalué principalement sur la base des principes généraux du concours de normes pénales prévus par la doctrine et la jurisprudence. Dans le cas d’espèce, compte tenu également des
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2 principes applicables en matière de concours entre l’art. 260ter CP et d’autres infractions, un concours idéal doit être admis (consid. II.2.1-2.4).
Riassunto dei fatti:
Con sentenza SK.2022.20 del 19 settembre 2022, la Corte penale ha riconosciuto A. autrice colpevole di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP), di violazione dell’art. 2 della vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico ai sensi dei considerandi e di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP), e l’ha condannata a una pena detentiva di 9 anni e a una multa di fr. 2’000.–. La Corte d’appello ha constatato che i verdetti di colpevolezza nei confronti dell’imputata per ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP) e ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) sono cresciuti in giudicato in quanto non impugnati dalle parti. A. è stata inoltre condannata per violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate come proposto dall’accusa. Tenuto conto del concorso ideale tra il reato di ripetuto tentato assassinio e quello di violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e della gravità attribuita al secondo tentato assassinio, la pena detentiva pronunciata nei confronti dell’imputata è stata aumentata a 10 anni e 6 mesi.
Sentenza del Tribunale federale 6B_184/2024 del 20 febbraio 2025 [DTF 151 IV 1]: il ricorso è stato respinto nella misura della sua ammissibilità.
Dai considerandi:
II.
2. 2.1 Considerato che le azioni commesse dall’imputata il 24 novembre 2020, oltre a costituire un ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP), configurano pure una violazione dell’art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» et «Stato Islamico» nonché le organizzazioni associate (di seguito: LAQ/SI), si pone il quesito di un eventuale concorso tra queste due disposizioni.
2.2 Il concorso reale si ha quando l’autore, tramite due o più atti distinti, realizza gli elementi costitutivi di infrazioni differenti oppure della stessa
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3 infrazione ma a più riprese (DTF 117 IV 408 consid. 2d; HURTADO POZO/GODEL, Droi pénal général, 3a ediz. 2019, n. 1074). Il concorso reale è realizzato unicamente quando i differenti atti commessi non formano alcuna unità giuridica d’azione (ACKERMANN, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 72 ad art. 49 CP; STOLL, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 8 ad art. 49 CP).
Il concorso ideale è invece dato quando, con un solo atto, l’autore realizza gli elementi costitutivi di più infrazioni oppure commette la stessa infrazione più volte (HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n. 1070; STOLL, op. cit., n. 22 ad art. 49 CP). Ciò che risulta determinante è che diversi beni giuridici siano stati lesi. In caso di concorso ideale, trova applicazione l’art. 49 CP sul concorso di reati. In ogni caso, va applicato il principio dell’inasprimento (ACKERMANN, op. cit., n. 72 e 76 ad art. 49 CP).
Si ha invece un «concorso» improprio (o imperfetto) di norme quando la definizione giuridica di una fattispecie penale («Straftatbestand») contiene in sé tutti gli elementi costitutivi di una disposizione generale (specialità), quando una delle due disposizioni abbraccia l’altra, se non in tutti i suoi elementi costitutivi, almeno in quelli essenziali di colpevolezza e di illegalità (assorbimento) o, ancora, laddove uno dei disposti risulti sussidiario all’altro (DTF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sentenze del Tribunale federale 6B_378/2020 del 5 maggio 2021 consid. 2.1; 6B_1429/2020 dell’8 aprile 2021 consid. 1.7; ACKERMANN, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP; STOLL, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP). In questi casi, l’autore, anche se ha soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di più reati, viene condannato solo per uno di essi. Non vi è, in altri termini, alcun concorso ai sensi dell’art. 49 CP (sentenze del Tribunale federale 6B_378/2020 del 5 maggio 2021 consid. 2.1; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.3.1; HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n. 1049).
2.3 In seguito all’aumento della pena detentiva massima da tre a cinque anni per il reato di cui all’art. 2 LAQ/SI, il rinvio nella legge a disposizioni penali più severe, come lo si trova nelle ordinanze previgenti, è stato ritenuto superfluo. Nel suo messaggio del 12 novembre 2014 concernente la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, il Consiglio federale ha chiarito che secondo i principi generali sul concorso di reati, è fatta salva l’applicabilità di ulteriori disposizioni penali, in particolare di quelle che rientrano nel diritto penale fondamentale (FF 2014 7709, 7718). Nel successivo messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017 sulla proroga della LAQ/SI, è stato invece
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4 precisato che se un atto finalizzato al sostegno di un’organizzazione o alla partecipazione a quest’ultima si trova in relazione con un reato principale – più grave – commesso dall’organizzazione, l’art. 2 LAQ/SI retrocede per principio rispetto al reato principale (per es. assassinio, presa di ostaggi, lesioni corporali gravi, ecc.) (FF 2018 71, 84). Con il messaggio del 14 settembre 2018 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, il Consiglio federale ha poi indicato che non sarebbe opportuno mantenere l’apparenza di una sussidiarietà generale del nuovo articolo 74 LAIn (il cui tenore […] è identico all’art. 2 LAQ/SI con riferimento agli elementi costitutivi e alle pene comminate), precisando che «se una persona, oltre a partecipare a un’organizzazione o a un gruppo vietato, commette un reato punito severamente dal diritto penale fondamentale (p. es. rapimento od omicidio), le due disposizioni penali si applicano insieme, in concorso effettivo» e che «è quindi fatta salva l’applicabilità di ulteriori disposizioni penali conformemente ai principi generali del concorso di norme penali» (FF 2018 5439, 5493 e seg.).
2.4 In considerazione di quanto sopra, in particolare delle modifiche che si sono susseguite nei vari messaggi del Consiglio federale per quanto concerne i principi in materia di concorso e del tenore non esaustivo di tali principi (si veda in particolare il messaggio sul quale si è fondata la prima istanza per escludere il concorso ideale tra le due disposizioni in questione, che prevede la sussidiarietà dell’art. 2 LAQ/SI rispetto a reati più gravi soltanto in linea di principio), la Corte d’appello ritiene di non poter prescindere dalla valutazione del presente caso prevalentemente sulla base dei principi generali del concorso di norme penali previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidate.
Nel caso concreto, con un solo atto, A. ha realizzato gli elementi costitutivi sia del reato di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP) che della violazione dell’art. 2 LAQ/SI. Disposizioni, queste, che mirano a proteggere due beni giuridici ben distinti (la prima la vita, mentre la seconda la sicurezza pubblica).
L’atto commesso dall’imputata il 24 novembre 2020 non si è esaurito nell’aver tentato di assassinare due persone. Le modalità con le quali essa ha agito (scelta del luogo e delle vittime, parole proferite durante l’attacco, ecc.) e i motivi che l’hanno spinta a passare all’atto (in particolare il desiderio di
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5 uccidere più «miscredenti» possibili e promuovere lo Stato islamico) vanno senza dubbio oltre a quella che è la particolare mancanza di scrupoli richiesta per la qualifica del reato di assassinio. Inoltre, questa Corte non può esimersi dal prendere in considerazione anche i principi applicabili in materia di concorso tra l’art 260ter CP e altri reati. Come visto, tale disposizione penale è infatti paragonabile a quella dell’art. 2 LAQ/SI per quanto riguarda il contenuto, la gravità del reato e il livello d’illiceità. Occorre quindi osservare che, in materia di applicazione dell’art. 260ter CP in presenza di altri reati, un concorso ideale deve essere ammesso quando il sostegno o la partecipazione dell’autore del reato all’organizzazione criminale va oltre il singolo reato specifico (ENGLER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 20 ad art. 260ter CP). Lo stesso Tribunale penale federale, nella sua presa di posizione del 2 marzo 2018 (reperibile sul sito della Confederazione) in merito all’avamprogetto del 21 giugno 2017 che traspone la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, si è espresso a sfavore di un’applicazione sussidiaria dell’art. 260ter CP, ritenuto come l’appartenenza e il sostegno a un’organizzazione criminale, data la loro pericolosità e dannosità sociale, pregiudichino la sicurezza pubblica e quindi un interesse giuridico protetto in maniera indipendente. Tale argomentazione, a mente di questa Corte, dovrebbe valere anche per l’art. 2 LAQ/SI. Non per altro, nel suo messaggio del 14 settembre 2018 – più recente rispetto a quello sul quale si è basata la prima istanza per escludere un concorso ideale nel caso concreto – il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno mantenere l’apparenza di una sussidiarietà generale dell’art. 74 LAIn (v. sopra consid. 2.3).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte d’appello ritiene che nel caso concreto vi sia concorso ideale tra il reato di ripetuto assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP) e quello della violazione dell’art. 2 LAQ/SI.
A. deve pertanto essere riconosciuta colpevole anche di violazione dell’art. 2 LAQ/SI in relazione agli atti commessi il 24 novembre 2020.