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L’avv. M. chiede di fare una pausa per poter leggere e preparare i contro argomenti.
La Presidente del Collegio giudicante rende attento l’avv. M. del fatto che la replica è in linea di principio spontanea.
L’avv. M. chiede 10 minuti di pausa, se per la Corte va bene.
La Corte concede all’avv. M. 10 minuti di pausa.»
Mentre per quanto concerne la seconda richiesta di rettifica:
«La Presidente del Collegio giudicante chiede all’avv. M. se, indipendentemente dalla sua richiesta di rinvio e sospensione [complemento rispetto al verbale di dibattimento attuale], ci sono dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intende impugnare. In caso affermativo, lo invita ad indicarli subito.
L’avv. M. non ha altri punti da impugnare se non la retribuzione del patrocinatore d’ufficio di G.»
3. Alla luce di quanto precede, essendo gli audio del dibattimento determinanti e non trovando le dichiarazioni dell’avv. M. alcun riscontro negli atti, l’istanza di rettifica del verbale principale di dibattimento deve essere respinta.
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20. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 26 agosto 2024 (RR.2024.79)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; estradizione; ne bis in idem Art. 5 cpv. 1 lett. b, 55 AIMP, art. 54 CAS Il giudice dell’assistenza ha l’obbligo di vigilare che l’estradizione non sia concessa per una sanzione eseguita o ineseguibile secondo il diritto estero, ciò che è qui palese in virtù del diritto determinante nell’Unione europea (consid. 2.1–2.2).
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Rumänien; Auslieferung; ne bis in idem Art. 5 Abs. 1 lit. b, 55 IRSG, Art. 54 SDÜ Das Rechtshilfegericht hat sicherzustellen, dass keine Auslieferung gewährt wird für eine nach ausländischem Recht bereits vollzogene oder nicht mehr vollziehbare Sanktion. Offensichtliches Vorliegen eines solchen Falls in concreto aufgrund des einschlägigen EU-Rechts (E. 2.1-2.2).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; extradition; ne bis in idem Art. 5 al. 1 let. b, 55 EIMP, art. 54 CAAS Le juge de l’entraide a l’obligation de s’assurer que l’extradition n’est pas accordée pour une peine déjà exécutée ou non exécutable selon le droit étranger, ce qui est ici évident selon le droit de l’Union européenne (consid. 2.1- 2.2). Riassunto dei fatti:
Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 29 maggio 2023, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A. cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di 1 anno e 4 mesi per furto d’auto e guida senza licenza di condurre. Il 10 maggio 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). Interrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata. Il 23 maggio 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione, gravame che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto con sentenza RH.2024.6 del 20 giugno 2024. Nel frattempo, con scritto del 3 giugno 2024, il Ministero della giustizia rumeno ha trasmesso alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione di A. Con decisione del 1° luglio 2024, l’UFG ha concesso alla Romania l’estradizione. Con ricorso del 25 luglio 2024, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, chiedendo, in sostanza, che la stessa sia riformata e che la richiesta di estradizione in esame sia respinta in quanto irricevibile, con conseguente sua scarcerazione immediata.
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La Corte dei reclami penali ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che l’estradizione alla Romania è concessa unicamente per l’esecuzione della pena di 4 mesi riguardante la guida senza patente.
Decreto del Tribunale federale 1C_516/2024 dell’11 settembre 2024: la causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
Estratto dei considerandi:
2. Il ricorrente contesta la domanda di estradizione rumena, nella misura in cui la Corte di Appello di Milano, Sezione V penale, con sentenza del 19 settembre 2023, basandosi sulla normativa europea concernente la consegna tra Stati membri, avrebbe deciso di eseguire in Italia la decisione estera. L’esecuzione del mandato d’arresto rumeno costituirebbe una violazione del principio ne bis in idem, oltre che della normativa comunitaria parimenti vincolante per la Romania. Anche se tale normativa non si applicherebbe alla Svizzera, questa non potrebbe ignorare la violazione in parola, come non ignorabile sarebbe la summenzionata sentenza italiana, cresciuta in giudicato e in fase di esecuzione in Italia al momento dell’arresto in Svizzera. A suo dire, non vi sarebbe del resto nessuna parte della condanna rumena ancora eseguibile. Ma anche se si volesse sostenere che una parte della sentenza rumena (4 mesi) potrebbe ancora essere eseguita in Romania, la pena effettiva da scontare non raggiungerebbe la soglia di cui all’art. 2 CEEstr, considerato il carcere già sofferto in Svizzera. Un’estradizione risulterebbe in ogni caso sproporzionata per rapporto alla sua situazione personale.
2.1 Giusta l’art. 4 par. 6 della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in seguito: Decisione quadro), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se questo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
L’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2002/584/GAI del
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Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
Secondo l’art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Accordo di Schengen (CAS), una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita (v. più ampiamente VAN BOCKEL, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, 2010, pag. 19 e segg., 31 e segg., 64 e segg., 205 e segg.).
L’art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP prevede che la domanda è irricevibile se la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio.
2.2 Nella sentenza RH.2024.6, con cui è stata confermata la detenzione estradizionale del ricorrente, questa Corte, nell’analisi finalizzata a determinare se l’estradizione fosse manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 AIMP, ha affermato che in concreto, con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte d’appello di Milano ha rifiutato la consegna del reclamante «all’autorità Giudiziaria della Repubblica di Romania in forza del mandato d’arresto europeo emesso in data 16.5.2023 dall’Autorità Giudiziaria della Romania – Judecatoria Arad limitatamente al reato di furto, commesso ad Arad City (Romania) il 7/8.07.2018» disponendo «che il predetto sconti in Italia la pena di anni 1 (uno) di reclusione inflitta con la sentenza n. 367/2023 del Tribunale di Arad, causa n. 8091/55/2022, in combinato disposto con la pronuncia del Tribunale di Arad, n. 1098 emessa il 30.06.2020 dal Tribunale di Arad nel fascicolo n. 14869/55/2019, delle quali dispone a tal fine il riconoscimento, rigettando relativamente al reato di guida senza patente per difetto di doppia punibilità». L’autorità giudiziaria italiana ha emesso tale sentenza in applicazione della summenzionata Decisione quadro e dell’art. 18-bis n. 2 della legge del 22
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aprile 2005 n. 69 (v. più ampiamente MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, Coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne, 2a ediz. 2023, pag. 245 e seg., nonché ZANETTI, Il mandato di arresto europeo e la giurisprudenza italiana, 2009, pag. 74 e segg.). Alla luce di quanto precede, già in sede di ricorso contro la detenzione, si è posto il quesito di sapere se la rogatoria e il mandato d’arresto rumeno concernente il reclamante fossero ancora d’attualità (v. BOT, Le mandat d’arrêt européen, 2009, pag. 375 e segg.; CIMAMONTI, European Arrest Warrant in Practice and Ne Bis In Idem, in: Keijzer/van Sliedregt (curatori), The European Arrest Warrant in Practice, 2009, pag. 111 e segg.). In data 13 maggio 2024, l’UFG ha dunque giustamente interpellato le autorità rumene al fine di sapere se queste, preso atto della suddetta sentenza italiana, erano ancora interessate all’estradizione del reclamante. Con risposta del 14 maggio seguente, B. (Legal adviser with statute of magistrate/Ministry of Justice of Romania; Directorate for International Law and Judicial Cooperation/Division for International Cooperation in Criminal Matters) ha informato le autorità svizzere che «our office has not received, yet, a decision from the Romanian court regarding the initiation of the extradition procedure and I spoke with a representative of the court, she assured me that we will receive a decision tomorrow morning. I hope that the person will be kept in arrest until then, since we are still within the 18 days provided by the Convention». In quell’occasione, pur omettendo di rispondere al quesito di cui sopra, le autorità rumene hanno confermato l’interesse a domandare l’estradizione, per cui questa Corte ha concluso che perlomeno per il reato di guida senza patente non risulta che la sentenza italiana di condanna abbia assorbito quella rumena, motivo per cui alla luce dell’art. 2 par. 1 seconda frase CEEstr non si poteva a quello stadio della procedura ritenere che l’intera condanna rumena fosse ineseguibile sotto il profilo del ne bis in idem (consid. 3.2).
Orbene, la procedura estradizionale e gli allegati inoltrati dalle parti hanno permesso di confermare quanto considerato nella causa RH.2024.6, ossia che alla luce della sentenza del 19 settembre 2023 emessa dalla Corte d’appello di Milano in applicazione della summenzionata Decisione quadro e dell’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69, la sentenza rumena alla base della domanda di estradizione risulta ineseguibile per quanto riguarda il reato di furto aggravato, sfociato in una pena di un anno di reclusione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’UFG, la Svizzera, nell’analisi del principio ne bis in idem, che per una parte della dottrina farebbe addirittura parte dell’ordre public (v. FIOLKA, Commentario
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basilese, 2015, n. 4 ad art. 5 AIMP) e che è comunque vincolante sia per la Svizzera sia per la Romania alla luce dell’art. 54 CAS, non può di certo ignorare una sentenza di un tribunale italiano emessa in virtù di un ordinamento (quello europeo) che rientra a pieno titolo nel «diritto dello Stato del giudizio» (quello rumeno) ex art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP. Il fatto che il nostro Paese non sia sottoposto alla predetta Decisione quadro non esime il giudice dell’assistenza dall’obbligo di vigilare che l’estradizione non sia concessa per una sanzione eseguita o ineseguibile secondo il diritto estero, ciò che è qui palese in virtù del diritto europeo. Optare per una diversa soluzione significherebbe ammettere la contemporanea esistenza, all’interno di uno stesso ordinamento (v. più ampiamente MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2a ediz. 2022, pag. 87 e seg., 91 e segg., 150 e segg. e PRADEL/CORSTENS/VERMEULEN, Droit pénal européen, 3a ediz. 2009, pag. 457 e segg.; sulla costruzione del cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia v. anche PIGLIACELLI/PONTICIELLO, Profili di diritto penale e processuale europeo, 2010, pag. 55 e segg.), di due sentenze che si contraddicono a vicenda in maniera insostenibile sul piano dello stato di diritto, oltre che dell’equità e della logica, ed è indubbio, sulla base delle normative e dei principi sopra esposti, che per quanto riguarda il furto la sentenza italiana abbia sostituito quella rumena. In questi casi, il tradizionale riserbo del giudice dell’assistenza nell’affrontare questioni di diritto estero (v. i riferimenti giurisprudenziali in FIOLKA, ibidem, n. 15), non può essere invocato. L’ipotesi della scissione della pena è del resto ventilata dall’UFG stesso nelle proprie osservazioni del 7 agosto 2024 «qualora le autorità rumene comunichino una decisione in tal senso», ma non si vede perché di fronte ad una situazione giuridica così chiara e a delle criticità già evidenziate da questa Corte nella sentenza RH.2024.6, l’UFG stesso non abbia assunto con le autorità rumene un ruolo proattivo, proponendo direttamente la scissione fra la condanna per furto (non eseguibile) e quella per guida senza patente. La domanda di estradizione va infatti pacificamente accolta per quanto concerne il reato di guida senza patente, considerata dalle autorità italiane, in virtù del loro diritto interno, una contravvenzione, e non inglobata quindi nella sentenza italiana. L’art. 95 cpv. 1 lett. a della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) prevede che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, per cui la doppia punibilità è data. Ammontando la pena legata alla guida senza patente a 4 mesi, l’art. 2 par. 1 CEEstr risulta ossequiato. Che l’estradando abbia già trascorso diverse settimane in detenzione estradizionale in
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Svizzera nulla muta a tale conclusione. La pena in questione permetterà del resto al ricorrente, che si trova in detenzione estradizionale dal 10 maggio 2024, di rientrare a breve in Italia per l’esecuzione della pena di cui alla sentenza della Corte d’appello di Milano del 19 settembre 2023 o della misura alternativa che potrebbe essere stata decisa nel frattempo (v. ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo del 13 novembre 2023 emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano, Ufficio Esecuzioni Penali, allegato al ricorso) o di altre misure in atto, per cui l’estradizione non inciderà in maniera sproporzionata sulla sua situazione personale.
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21. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Privatklägerschaft gegen A. vom 4. September 2024 (SK.2023.50) Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage Art. 147 StGB Der Tatbestand von Art. 147 StGB in der Tatvariante des Einwirkens auf vergleichbare Weise ist erfüllt, wenn nicht verkehrsfähige Banknoten in eine Datenverarbeitungsanlage eingegeben und von dieser unrichtigerweise als gültige Zahlungsmittel angenommen werden (E. 3.4.2-3.4.4). Utilisation frauduleuse d’un ordinateur Art. 147 CP Les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 147 CP, dans la variante consistant à recourir à un procédé analogue, sont réunis lorsque des billets de banque non négociables sont introduits dans un ordinateur et que celui-ci les accepte de manière erronée comme moyens de paiement valables (consid. 3.4.2- 3.4.4). Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati Art. 147 CP Il reato di cui all’art. 147 CP nella variante dell’utilizzo di un analogo procedimento, è adempiuto quando delle banconote non idonee alla circolazione vengono inserite in un sistema per l’elaborazione di dati e da questo erroneamente accettate come validi mezzi di pagamento (consid. 3.4.2- 3.4.4).