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Tribunale penale federale 2023 TPF 2023 13

1 gennaio 2023·Italiano·CH·CH_BSTG·PDF·3,496 parole·~17 min·2

Riassunto

Gewaltdarstellungen;;Représentation de la violence;;Rappresentazione di atti di cruda violenza;;Gewaltdarstellungen

Testo integrale

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anlässlich eines zu Prüfungszwecken erfolgenden Gleitschirmfluges verletzt, weil das vom Beschuldigten gesteuerte Fluggerät in einen Strömungsabriss geriet und abstürzte. Dieser Flug fand in öffentlichem Luftraum statt, wobei kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Der Privatkläger hat sich bewusst als Passagier zur Verfügung gestellt. Durch den Absturz wurde er mit Bestimmtheit erheblich in seiner körperlichen Integrität beeinträchtigt. In rechtlicher Hinsicht erweist sich dennoch als ausschlaggebend, dass das Mass der individuellen Betroffenheit gleichzeitig auch das Mass der allgemeinen Betroffenheit ausmacht und damit abdeckt. Der Privatkläger kann nicht als Person bezeichnet werden, die zufällig von den spezifischen Gefahren des öffentlichen Verkehrs betroffen wurde. Eine die Individualgefahr übersteigende Gefährdung der Allgemeinheit lag nicht vor. Im Verhältnis zum Beschuldigten ist der Privatkläger – wie das Bundesgericht es in der ursprünglichen Rechtsprechung ausgedrückt hat – nicht die «Allgemeinheit». Damit aber handelte es sich beim Privatkläger nach den Vorgaben der zuvor herausgearbeiteten Gesetzesauslegung nicht um eine Person, die sich im strafrechtlich geschützten öffentlichen Verkehr befand. Der Anwendungsbereich der Strafbestimmung von Art. 237 StGB ist mithin nicht eröffnet. Ein Schuldspruch wegen Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss dieser Bestimmung fällt ausser Betracht. Auf die weiteren Tatbestandsmerkmale braucht nicht eingegangen zu werden. Der Beschuldigte ist vom Vorwurf der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 StGB freizusprechen. Da dieser Freispruch nicht bloss als Folge strafrechtlicher Konkurrenzlehre erfolgt, ist er ausdrücklich in den vorliegenden Urteilsspruch aufzunehmen. Ob die Vorinstanz – was von der Bundesanwaltschaft verneint wird – bereits aus Konkurrenzüberlegungen zu einem Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs gelangen durfte, kann ebenso offen gelassen werden wie die von den Verfahrensbeteiligten unterschiedlich beantwortete Frage, ob der Privatkläger als durch den Gleitschirmabsturz verletzte Person einer weiterreichenden Gefährdung ausgesetzt war.

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2. Estratto della sentenza della Corte d’appello nella causa A. contro il Ministero pubblico della Confederazione del 23 agosto 2021 (CA.2020.16) Rappresentazione di atti di cruda violenza

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Art. 135 CP Il numero di terzi ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è ininfluente. L’art. 135 CP non prevede infatti un numero minimo di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di cruda violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. La condivisione su Facebook di un post anche solamente con i propri «amici» permette a questi ultimi di ridiffonderlo a catena attraverso il pulsante «condividi» e di renderlo in questo modo virale. L’atto punibile del rendere accessibili delle rappresentazioni in passato già rese accessibili è punibile a catena, ovvero ogni volta che tale criterio è adempiuto. Cliccare i simboli «mi piace» o «condividi» può portare alla diffusione rapida e di massa di un post sui social network, che può diventare addirittura virale grazie alle molteplici connessioni di vasta portata all’interno dei social networks. L’infrazione è già consumata nel momento in cui l’appellante ha condiviso i video sul proprio profilo, facilitando di fatto l’accesso e la diffusione del contenuto a terzi (consid. II.1.3.8.2–1.3.8.4). Gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrano un invito alla non violenza; essi servono piuttosto a rendere i filmati virali, incitandoli a condividerli con il maggior numero di persone possibili. Una semplice didascalia di qualche frase non è assimilabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico e storico (consid. II.1.3.10.2–1.3.10.3). Gewaltdarstellungen Art. 135 StGB Die Anzahl der Drittpersonen, denen der Berufungsführer die inkriminierten Videos ausgestellt und/oder zugänglich gemacht hat, ist irrelevant. Art. 135 StGB sieht nämlich keine Mindestzahl von Personen vor, denen die Gewaltdarstellung ausgestellt oder zugänglich gemacht werden muss, damit die Voraussetzungen des objektiven Tatbestands erfüllt sind. Das Teilen eines Beitrags auf Facebook, und sei es nur mit den eigenen «Freunden», ermöglicht es diesen, den Beitrag dank der Schaltfläche «Teilen» in einer Kette weiterzuverbreiten und ihn so viral zu machen. Die strafbare Handlung des Zugänglichmachens von bereits zuvor zugänglich gemachten Beiträgen ist in einer Kette strafbar, d. h. jedes Mal, wenn dieses Kriterium erfüllt ist. Das Anklicken der «Gefällt mir»- oder «Teilen»-Symbole kann zu einer schnellen und massenhaften Verbreitung eines Beitrags in den sozialen Netzwerken führen, der aufgrund der vielen weitreichenden Verbindungen innerhalb der sozialen Netzwerke sogar viral gehen kann. Die Straftat war bereits vollendet, als der Berufungsführer die Videos auf seinem eigenen Profil teilte und

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dadurch den Zugang und die Verbreitung der Inhalte für Dritte erleichterte (E. II.1.3.8.2–1.3.8.4). Die Randbemerkungen der inkriminierten Videos stellen keinen Aufruf zur Gewaltlosigkeit dar; sie dienen vielmehr dazu, die Videos viral gehen zu lassen, indem sie dazu anregen, sie mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Eine blosse Bildunterschrift von wenigen Sätzen ist nicht vergleichbar mit der Verwendung eines Begleittextes oder einer Erzählstimme, die dem Betrachter den geografischen, politischen und historischen Kontext erklärt (E. II.1.3.10.2– 1.3.10.3).

Représentation de la violence Art. 135 CP Le nombre de tiers auxquels l’appelant a exposé et/ou rendu accessible les vidéos incriminées n’est pas pertinent. L’art. 135 CP ne prévoit pas en effet de nombre minimum de personnes auxquelles la représentation de la violence doit être exposée ou rendue accessible pour que les conditions objectives de l’infraction soient réalisées. Partager une publication sur Facebook, ne serait-ce qu’avec ses propres «amis», permet à ceux-ci de la rediffuser en chaîne grâce au bouton «partager» et de la rendre ainsi virale. L’acte punissable consistant à rendre accessible des publications déjà rendues accessibles auparavant est punissable en chaîne, c’est-à-dire à chaque fois que ce critère est satisfait. Le fait de cliquer sur le symbole «j’aime» ou «partager» peut entraîner la diffusion rapide et massive d’une publication sur les réseaux sociaux, qui peut même devenir virale en raison des nombreuses connexions à grande échelle au sein des réseaux sociaux. L’infraction a été commise dès le moment où l’appelant a partagé les vidéos sur son propre profil, facilitant de ce fait l’accès et la diffusion du contenu à des tiers (consid. II.1.3.8.2–1.3.8.4). Les indications en marge des vidéos incriminées ne témoignent pas d’un appel à la non-violence; celles-ci servent plutôt à les rendre virales, en incitant le partage au plus grand nombre. Une simple légende de quelques phrases n’est pas la même chose que l’utilisation d’un texte d’accompagnement ou d’une voix narrative, expliquant au spectateur le contexte géographique, politique et historique (consid. II.1.3.10.2–1.3.10.3).

Riassunto dei fatti: Con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di violazione dell’art. 2 legge Al-Qaïda/Stato islamico, mentre lo ha prosciolto

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dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) limitatamente alla pubblicazione in rete di due fotografie. A. è stato condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di Fr. 30.– cadauna e l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. ha presentato appello contro la sentenza della Corte penale. Con sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale, A. è stato riconosciuto colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di violazione dell’art. 2 legge Al-Qaïda/Stato islamico, mentre è stato prosciolto dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) limitatamente alla pubblicazione in rete di due fotografie. A. è stato condannato ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di Fr. 30.– cadauna. Sentenza del Tribunale federale 6B_234/2022 dell’8 giugno 2023: il ricorso è stato respinto. Dai considerandi: II. Nel merito 1.3 Elementi oggettivi del reato 1.3.8.2 Fatte queste considerazioni iniziali, a mente di questa Corte il numero di terzi (amici o utenti esterni) ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è tuttavia ininfluente. Tramite la condivisione su Facebook, anche con un solo «amico», l’appellante ha sostanzialmente reso accessibile e/o esposto i suddetti filmati a terzi, potenzialmente anche a degli estranei, eventualità peraltro da lui non esclusa. L’art. 135 CP non pone un numero minimo di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di cruda violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. Come indicato dalla prima istanza, anche questa Corte ritiene che cliccando il pulsante «condividi», l’appellante ha di fatto presentato e posto in evidenza sulla propria bacheca, facilitandone la diffusione e l’accesso, rendendo anche direttamente accessibili, i filmati in oggetto, di modo che (perlomeno) ciascuno dei suoi «amici» – a cui i filmati in questione non erano stati inviati direttamente o indirettamente dall’autore – li potesse vedere e ne

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potesse prendere conoscenza autonomamente. La condivisione su Facebook di un post di una pagina nelle modalità effettuate dall’appellante, anche solamente – come da lui preteso – con i propri amici, permette a questi ultimi di visionarlo ed eventualmente ridiffonderlo a catena direttamente attraverso il pulsante «condividi», rendendo tale post virale. 1.3.8.3 La tesi dell’appellante, secondo la quale – mediante la condivisione – egli non avrebbe esposto o reso accessibili i video incriminati in quanto essi erano già liberamente accessibili su altri profili e bacheche del già menzionato social network non convince. Come rilevato dalla Corte penale, il criterio del «rendere accessibili» è considerato realizzato anche per quelle rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L’atto punibile del rendere accessibili delle rappresentazioni in passato già rese accessibili è pertanto punibile a catena, ovvero ogni volta che tale criterio è adempiuto. Cliccare i simboli «mi piace» o «condividi» può portare a una maggiore visibilità e quindi alla diffusione rapida e di massa di un post sui social network, che può diventare addirittura «virale» grazie alle molteplici connessioni di vasta portata all’interno dei social network (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_1114/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5; KOLLER, Cybersex – Die strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, 2007, pag. 127). Inoltre, perorare un tale argomento equivale a ignorare il fatto che, secondo il diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni. Gli atti penalmente rilevanti di terzi, ovvero la pubblicazione online dei video originali, comportamento peraltro altresì espressamente represso dall’art. 135 CP, non esonerano o diminuiscono la responsabilità individuale dell’appellante per la violazione delle disposizioni penali di cui all’art. 135 CP (v. sentenza del Tribunale federale 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004 consid. 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 4.2.6, con rinvii). 1.3.8.4 Non può neanche essere seguita la tesi dell’appellante secondo la quale i filmati non sarebbero stati esposti o resi accessibili in quanto non sarebbe stato provato che essi siano stati divulgati e comunicati a terzi. Come precedentemente esaminato e contrariamente a quanto previsto per l’art. 173 CP (v. DTF 146 IV 23; sentenza del Tribunale federale 6B_440/2019 del 18 novembre 2020 consid. 2.4.1 e 2.4.2), l’art. 135 cpv. 1 CP è un’infrazione formale di esposizione a un pericolo astratto per la vita e

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per l’integrità della persona. Tale infrazione è pertanto già stata consumata nel momento in cui l’appellante ha condiviso i video sul proprio profilo, facilitando di fatto l’accesso e la diffusione del contenuto a terzi. Per sovrabbondanza, si noterà che più di una persona ha lasciato un «like» o un commento sui video condivisi dall’appellante, di modo che – contrariamente a quanto preteso dall’appellante – i video sono stati effettivamente visualizzati e recepiti da terzi. 1.3.10.2 Questa Corte non ritiene che le didascalie appena richiamate denotino uno scopo di commiserazione verso le vittime delle violenze illustrate. Anche facendo astrazione della presenza o meno di tale scopo nella fattispecie, occorre osservare come è sicuramente assente un qualunque elemento volto alla prevenzione della violenza (individuale e/o collettiva), delle sue conseguenze, al risveglio del senso critico al riguardo, onde evitare la reiterazione o l’emulazione di tali atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell’11 ottobre 2004 consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2). Le scritte riportate sotto i video non erano oggettivamente sufficienti a tale scopo e in particolare: – la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, non invita in alcun modo alla non violenza, e non si capisce come la condivisione del filmato possa effettivamente fermare la brutalità perpetrata; – le parole di tale C., riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017, chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati; – quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate; – le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi.

1.3.10.3 Questa Corte ritiene che gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrino un invito alla non violenza, non siano in alcun modo atti alla «sensibilizzazione» alla non violenza e non siano sufficienti a privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti dell’umanità, e ciò anche agli occhi di una persona con conoscenze scolastiche di base come l’appellante. In particolare, non traspare dalle

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didascalie alcun intento di prevenzione ma – senza soffermarsi sull’intento dell’autore del post originale – esse servono piuttosto a rendere i filmati virali, incitando a condividerli con il maggior numero di persone possibili. Sono peraltro totalmente altresì assenti elementi documentalistici che permetterebbero di assimilare e/o paragonare i suddetti video a dei reportage su importanti problematiche d’attualità, come temerariamente preteso dall’appellante. Una semplice didascalia di qualche frase non è assimilabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico e storico. Tali elementi, sempre presenti nel caso di documentari e reportage, sono completamente inesistenti nei filmati in questione. Ne consegue che i 5 filmati oggetto del presente procedimento difettano di valore culturale o scientifico degno di protezione.

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3. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft und Privatklägerschaft vom 21. Januar 2022 (CA.2021.11)

Mehrfache Veruntreuung; Beweiswürdigung; Grundsatz «in dubio pro reo» Art. 138 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB Grundsätze der gerichtlichen Beweiswürdigung; Begriffsbestimmung und Wesen des Indizienbeweises (E. II.A.2.2.1).

Abus de confiance répété; appréciation des preuves; principe «in dubio pro reo» Art. 138 ch. 1 en lien avec ch. 2 CP Principes de l’appréciation judiciaire des preuves; définition et nature de la preuve par indices (consid. II.A.2.2.1).

Ripetuta appropriazione indebita; apprezzamento delle prove; principio «in dubio pro reo» Art. 138 n. 1 unitamente a n. 2 CP

TPF 2023 13 2. Estratto della sentenza della Corte d’appello nella causa A. contro il Ministero pubblico della Confederazione del 23 agosto 2021 (CA.2020.16) Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135 CP Il numero di terzi ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è ininfluente. L’art. 135 CP non prevede infatti un numero minimo di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di crud... Gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrano un invito alla non violenza; essi servono piuttosto a rendere i filmati virali, incitandoli a condividerli con il maggior numero di persone possibili. Una semplice didascalia di qu... Gewaltdarstellungen Art. 135 StGB Die Anzahl der Drittpersonen, denen der Berufungsführer die inkriminierten Videos ausgestellt und/oder zugänglich gemacht hat, ist irrelevant. Art. 135 StGB sieht nämlich keine Mindestzahl von Personen vor, denen die Gewaltdarstellung ausgestellt oder... Die Randbemerkungen der inkriminierten Videos stellen keinen Aufruf zur Gewaltlosigkeit dar; sie dienen vielmehr dazu, die Videos viral gehen zu lassen, indem sie dazu anregen, sie mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Eine blosse Bilduntersch... Représentation de la violence Art. 135 CP Le nombre de tiers auxquels l’appelant a exposé et/ou rendu accessible les vidéos incriminées n’est pas pertinent. L’art. 135 CP ne prévoit pas en effet de nombre minimum de personnes auxquelles la représentation de la violence doit être exposée ou re... Les indications en marge des vidéos incriminées ne témoignent pas d’un appel à la non-violence; celles-ci servent plutôt à les rendre virales, en incitant le partage au plus grand nombre. Une simple légende de quelques phrases n’est pas la même chose ... Riassunto dei fatti:

Con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di violazione dell’art. 2 legge Al-Qaïda/Stato islam... A. ha presentato appello contro la sentenza della Corte penale. Con sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale, A. è stato riconosciuto colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di violazione dell’art. 2 legge Al-Qaïda/Stato islamico, mentre è stato p... Sentenza del Tribunale federale 6B_234/2022 dell’8 giugno 2023: il ricorso è stato respinto. Dai considerandi: II. Nel merito 1.3 Elementi oggettivi del reato 1.3.8.2 Fatte queste considerazioni iniziali, a mente di questa Corte il numero di terzi (amici o utenti esterni) ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è tuttavia ininfluente. Tramite la condivisione su Facebook, ... potesse prendere conoscenza autonomamente. La condivisione su Facebook di un post di una pagina nelle modalità effettuate dall’appellante, anche solamente – come da lui preteso – con i propri amici, permette a questi ultimi di visionarlo ed eventualme... 1.3.8.3 La tesi dell’appellante, secondo la quale – mediante la condivisione – egli non avrebbe esposto o reso accessibili i video incriminati in quanto essi erano già liberamente accessibili su altri profili e bacheche del già menzionato social netwo... Inoltre, perorare un tale argomento equivale a ignorare il fatto che, secondo il diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni. Gli atti penalmente rilevanti di terzi, ovvero la pubblicazione online dei video originali, compor... 1.3.8.4 Non può neanche essere seguita la tesi dell’appellante secondo la quale i filmati non sarebbero stati esposti o resi accessibili in quanto non sarebbe stato provato che essi siano stati divulgati e comunicati a terzi. Come precedentemente esam... Per sovrabbondanza, si noterà che più di una persona ha lasciato un «like» o un commento sui video condivisi dall’appellante, di modo che – contrariamente a quanto preteso dall’appellante – i video sono stati effettivamente visualizzati e recepiti da ... 1.3.10.2 Questa Corte non ritiene che le didascalie appena richiamate denotino uno scopo di commiserazione verso le vittime delle violenze illustrate. Anche facendo astrazione della presenza o meno di tale scopo nella fattispecie, occorre osservare co... – la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, non invita in alcun modo alla non violenza, e non si capisce come la condivisione del filmato possa effettivamente fermare la brutalità perpetrata; – le parole di tale C., riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017, chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati; – quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate; – le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi. 1.3.10.3 Questa Corte ritiene che gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrino un invito alla non violenza, non siano in alcun modo atti alla «sensibilizzazione» alla non violenza e non siano sufficienti a privare le immagini... didascalie alcun intento di prevenzione ma – senza soffermarsi sull’intento dell’autore del post originale – esse servono piuttosto a rendere i filmati virali, incitando a condividerli con il maggior numero di persone possibili. Sono peraltro totalmente altresì assenti elementi documentalistici che permetterebbero di assimilare e/o paragonare i suddetti video a dei reportage su importanti problematiche d’attualità, come temerariamente preteso dall’appellante. Una semplice did... Ne consegue che i 5 filmati oggetto del presente procedimento difettano di valore culturale o scientifico degno di protezione. TPF 2023 19 3. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft und Privatklägerschaft vom 21. Januar 2022 (CA.2021.11) Mehrfache Veruntreuung; Beweiswürdigung; Grundsatz «in dubio pro reo» Art. 138 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB Grundsätze der gerichtlichen Beweiswürdigung; Begriffsbestimmung und Wesen des Indizienbeweises (E. II.A.2.2.1). Abus de confiance répété; appréciation des preuves; principe «in dubio pro reo» Art. 138 ch. 1 en lien avec ch. 2 CP Principes de l’appréciation judiciaire des preuves; définition et nature de la preuve par indices (consid. II.A.2.2.1). Ripetuta appropriazione indebita; apprezzamento delle prove; principio «in dubio pro reo» Art. 138 n. 1 unitamente a n. 2 CP

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