Skip to content

Tribunale penale federale 2021 TPF 2021 118

1 gennaio 2021·Italiano·CH·CH_BSTG·PDF·4,547 parole·~23 min·1

Riassunto

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an den Vatikanstaat; Charakter der angefochtenen Verfügung; öffentliche Zugänglichkeit der ausländischen Gesetzgebung und Legalitätsprinzip; Justizsystem und Strafverfahren im ersuchenden Staat;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'État du Vatican; nature de la décision attaquée; accessibilité publique de la législation étrangère et principe de la légalité; système judiciaire et procédure pénale dans l'État requérant;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; natura della decisione impugnata; accessibilità pubblica della legislazione straniera e principio della legalità; sistema giudiziario e procedura penale nello Stato rogante;;Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an den Vatikanstaat; Charakter der angefochtenen Verfügung; öffentliche Zugänglichkeit der ausländischen Gesetzgebung und Legalitätsprinzip; Justizsystem und Strafverfahren im ersuchenden Staat

Testo integrale

TPF 2021 118

118

la propriété. Les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne semble apte à permettre l’identification des personnes impliquées dans les dommages causés et dont les images de vidéosurveillance permettent d’établir qu’elles ont des liens avec l’immeuble sis à la rue Y. à Genève.

d) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la mesure de saisie de données signalétiques – envisageable même en cas de contraventions – s’avère proportionnée. Quant au prélèvement ADN, qui permettra d’établir s’il y a – ou non – des liens entre le recourant et, notamment, les gants saisis, il est également proportionné. Dans l’hypothèse d’un résultat négatif, il permettra de disculper le recourant. A contrario, si le résultat permet d’établir des liens entre ce dernier et les autres éléments à disposition du MPC, il incombera à l’autorité de poursuite pénale de procéder aux autres actes d’enquête qu’elle jugera pertinents (par exemple, analyse et comparaison des traces de peinture des gants avec les prélèvements effectués dans la façade de l’immeuble endommagé). Dès lors, l’autorité de céans estime que, même s’il n’est guère possible de retenir qu’il s’agit d’un cas aggravé ou privilégié de dommages à la propriété (compte tenu du montant des dommages qui s’élève à Fr. 5’785.65), cela ne suffit pas à retenir qu’il s’agit d’un cas «bagatelle» où l’imposition d’une mesure visant à prélever un échantillon d’ADN pourrait s’avérer disproportionnée. Au regard du montant du dommage, de l’âge du recourant et du fait qu’il n’a pas de casier judiciaire, seule une atteinte légère à ses droits fondamentaux est proportionnée et il incombera donc au MPC de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter, lors de l’exécution de la saisie des données signalétiques et du prélèvement d’un échantillon d’ADN – et par la suite –, toute atteinte au droit à la vie privée du recourant.

2.4 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du MPC confirmée.

TPF 2021 118

15. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 26 febbraio 2021 (RR.2020.305)

TPF 2021 118

119

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; natura della decisione impugnata; accessibilità pubblica della legislazione straniera e principio della legalità; sistema giudiziario e procedura penale nello Stato rogante Art. 2 lett. a e d, 80e AIMP, art. 6, 7 CEDU Se il ricorrente acconsente alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si oppone al sequestro dei valori presenti sul conto, la decisione impugnata deve essere trattata proceduralmente come una decisione di chiusura (consid. 1.4.2). La legislazione penale della Città del Vaticano è sufficientemente accessibile, ragione per cui il principio della legalità è ossequiato (consid. 2.2.1). L’imparzialità della giustizia penale vaticana è assicurata, oltre che dalle regole processuali che consentono di rimuovere il iudex suspectus, secondo criteri di astensione e di ricusazione in definitiva paragonabili a quelli previsti dagli art. 56 e segg. del Codice di procedura penale svizzero, dalle modalità di reclutamento dei magistrati e dalla loro sottoposizione soltanto alla legge (consid. 2.2.2).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an den Vatikanstaat; Charakter der angefochtenen Verfügung; öffentliche Zugänglichkeit der ausländischen Gesetzgebung und Legalitätsprinzip; Justizsystem und Strafverfahren im ersuchenden Staat Art. 2 lit. a und d, 80e IRSG, Art. 6, 7 EMRK Wenn der Beschwerdeführer der vereinfachten Herausgabe von Bankunterlagen zustimmt, sich aber gegen die Beschlagnahme der auf dem Konto liegenden Vermögenswerte zur Wehr setzt, ist die angefochtene Verfügung prozessual wie eine Schlussverfügung zu behandeln (E. 1.4.2). Die Strafgesetzgebung des Vatikanstaats ist hinreichend zugänglich, weshalb das Legalitätsprinzip gewahrt ist (E. 2.2.1). Die Unparteilichkeit der Strafjustiz des Vatikanstaats ist gewährleistet, da die prozessualen Regeln es erlauben, einen der Befangenheit verdächtigten Richter nach mit den Art. 56 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung vergleichbaren Ausstands- und Ablehnungskriterien in den Ausstand zu setzen. Die Unparteilichkeit wird weiter gewährleistet durch die Art und Weise der Rekrutierung der Justizbeamten, welche nur dem Gesetz unterworfen sind (E. 2.2.2).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’État du Vatican; nature de la décision attaquée; accessibilité publique de la législation étrangère et

TPF 2021 118

120

principe de la légalité; système judiciaire et procédure pénale dans l’État requérant Art. 2 let. a et d, 80e EIMP, art. 6, 7 CEDH Si le recourant accepte la transmission simplifiée de la documentation bancaire, mais s’oppose au séquestre des avoirs sur le compte, la décision attaquée doit être traitée sur le plan procédural comme une décision de clôture (consid. 1.4.2). La législation pénale de l’État du Vatican est suffisamment accessible, c’est pourquoi le principe de la légalité est respecté (consid. 2.2.1). L’impartialité de la justice pénale vaticane est assurée non seulement par les règles procédurales qui permettent d’écarter le iudex suspectus, selon des critères d’abstention et de récusation en définitive comparables à ceux prévus par les art. 56 et suivants du Code de procédure pénale suisse, mais aussi par le mode de recrutement des magistrats qui ne sont soumis qu’à la loi (consid. 2.2.2).

Riassunto dei fatti:

Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., A. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171–174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con finalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa posseduto con vincolo di scopo per il sostegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni bancarie di A. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi depositati, domanda alla quale il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), con decisioni di chiusura del 5 ottobre 2020, ha dato seguito positivamente. A. ha interposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dissequestro dei conti e reiezione della rogatoria.

TPF 2021 118

121

La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.

Dai considerandi:

1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

1.4.1 La decisione mediante la quale un’autorità d’esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l’autorità d’esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell’attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell’autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).

1.4.2 L’art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all’avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell’indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della «piccola assistenza» conformemente alla terza parte dell’AIMP: di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all’estero ai sensi dell’art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l’assistenza sia concessa; ciò significa che l’assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale

TPF 2021 118

122

RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di cooperazione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell’8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla consegna semplificata della documentazione bancaria giusta l’art. 80c AIMP non può far verificare da un’autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di concessione dell’assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del sequestro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l’appunto manca. Di principio, l’atto mediante il quale l’autorità d’esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fattispecie tale consenso figura in uno scritto del ricorrente del 9 giugno 2020 – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. Messaggio del 29 marzo 1995 concernente la modificazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, FF 1995 III 1, 30; sentenza del Tribunale federale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell’8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un’attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell’8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evitare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell’art. 80c AIMP, è d’uopo considerare, a livello procedurale, la decisione impugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l’ammissibilità del ricorso non è subordinata all’esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

1.4.3 In concreto, l’autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documentazione bancaria concernente i conti litigiosi intestati al ricorrente, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. Il ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposto al sequestro dei valori presenti sui conti. Visto quanto

TPF 2021 118

123

espresso ai considerandi precedenti, le decisioni impugnate devono essere considerate proceduralmente decisioni di chiusura, come rettamente fatto dal MPC, per cui il gravame, tempestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione delle decisioni di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’allegazione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza giudiziaria vaticana sia irricevibile giusta l’art. 2 lett. a e d AIMP. A suo dire, l’assenza di una raccolta completa e facilmente consultabile delle leggi penali e processuali in vigore nello Stato vaticano comprometterebbe l’accessibilità alle stesse, ciò che porrebbe in discussione il rispetto del principio della legalità ai sensi degli art. 6 e 7 CEDU. Citando alcune norme estere, egli afferma che i principi fondamentali relativi alla qualità del giudice e all’equità del procedimento non sarebbero minimamente rispettati nello Stato rogante, «dove il Sovrano adotta le leggi, le attua e infine le applica per il tramite di magistrati da lui selezionati e poi (potenzialmente) scelti, di volta in volta, in qualsiasi momento della procedura, a propria discrezione». Parimenti priva delle necessarie garanzie sarebbe la procedura, «sia perché obsoleta e priva delle garanzie che ogni Stato moderno assicura agli imputati, sia perché prevede la possibilità di deferimento ad un Tribunale d’eccezione, sia perché consente condanne anche in assenza di basi legali, sia perché non garantisce la parità di trattamento fra gli indagati di un medesimo procedimento». L’assenza di garanzie di un processo equo conseguente alla struttura istituzionale e legislativa vaticane sarebbe ancora più problematica nella situazione concreta, in cui il Sommo Pontefice avrebbe addirittura la veste di parte lesa, nella misura in cui oggetto della «depredazione» sarebbe l’Obolo di San Pietro.

2.1 Secondo l’art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all’ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L’esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto

TPF 2021 118

124

effettivo, nonché sull’indipendenza e l’imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell’assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d’innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).

2.2 In concreto, dagli atti risulta che il ricorrente, cittadino italiano e imputato nel procedimento vaticano, risiede attualmente in Svizzera, più precisamente a Lugano. L’ipotesi di una pedissequa domanda d’estradizione in esito alla procedura rogatoriale non può quindi essere esclusa. A ciò si aggiunge che la Città del Vaticano non ha ratificato né la CEDU né il Patto ONU II e non è nemmeno legata alla Svizzera da un trattato di assistenza internazionale, per cui si giustifica l’esame della ricevibilità della domanda sotto il profilo dell’art. 2 lett. a e d AIMP (v. DTF 130 II 217 consid. 8.2; cfr. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.319 del 4 maggio 2020 consid. 7.2 e riferimenti).

2.2.1 Per quanto attiene all’accessibilità della legislazione penale estera, basti rilevare il fatto che la Città del Vaticano ha recentemente pubblicato, attraverso la «Libreria Editrice Vaticana», un volume ufficiale intitolato «Codice penale vaticano» curato da Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e da Maia Luisi, officiale dello stesso Dicastero. Esso è il risultato dell’integrazione del Codice penale italiano del 1889, conosciuto anche come «Codice Zanardelli» (v. VINCIGUERRA [curatore], I codici preunitari e il Codice Zanardelli, 1999; IDEM [curatore], Il Codice penale per il Regno d’Italia, 2009), vigente in Vaticano dal 1929, con le numerose modifiche promulgate fino ad oggi (v. ARRIETA, Codice penale vaticano, 2020, pag. 5 e segg.; sul diritto penale vaticano cfr. anche DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, 2a ediz. 2020, pag. 165 e segg.). Contenendo tale opera la normativa penale vigente nello Stato della Città del Vaticano, il principio della legalità è ossequiato. Senza dimenticare che le più recenti riforme legislative sono disponibili anche sul sito internet ufficiale dello Stato della Città del Vaticano (v. www.vaticanstate.va/it/norm-penale-amministrativa.html). Certo non si può nascondere che per quanto riguarda la recente edizione del Codice penale vaticano, la sua consultazione attraverso i tradizionali canali bibliotecari e librari non si rivela attualmente molto facile perlomeno in Svizzera, ma non http://www.vaticanstate.va/it/norm-penale-amministrativa.html

TPF 2021 118

125

vi è nessuna ragione di ritenere che non sia accessibile alla difesa dell’imputato nella Città del Vaticano. Per tacere del fatto che il Codice Zanardelli è anche disponibile in stampa anastatica nella predetta pubblicazione del 2009 a cura di Vinciguerra. Seppur in maniera certamente perfettibile, il requisito dell’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege), anche grazie al fatto che l’articolato sistema delle fonti penali vaticane è desumibile dalla Legge del 1. ottobre 2008 n. LXXI (sulle fonti del diritto), non è dunque violato (v. anche LEONCINI, Il processo penale vaticano: la «riscoperta» del Codice Finocchiaro-Aprile … rivisitato, Legislazione penale 4/2013, pag. 1117 e segg., 1126 e seg.) e la relativa censura va respinta.

2.2.2 Per quanto riguarda la critica al sistema giudiziario e alla procedura penale dello Stato rogante, il ricorrente omette di considerare che il foro secolare del Vaticano, pur basandosi sul Codice di procedura italiano del 1913 (v. LEONCINI, op. cit., pag. 1117 e segg.; DIDDI, I novant’anni del Codice di procedura penale dello Stato vaticano, Diritto e religioni 1/2019, pag. 169 e segg.), è stato oggetto di importanti riforme e di approfondite analisi dottrinali proprio in punto alle pretese criticità sollevate nel gravame. Di rilievo risulta in particolare un recente contributo di GIUSEPPE DALLA TORRE sull’indipendenza della giustizia nella Città del Vaticano (L’indipendenza della giustizia vaticana, in: Scritti in onore di Libero Gerosa, a cura di Bianchi/Cattaneo/Eisenring, 2019; pubblicato anche nella rivista telematica Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, n. 25 del 2019). Affrontando la questione di sapere come sia garantita, nell’ordinamento vaticano, detta indipendenza, l’autore afferma che «ci sarebbero molti fattori da richiamare al riguardo, ma in questa sede vale la pena di limitarsi a uno, certamente non secondario, desumibile dall’ordinamento giudiziario dello Stato vaticano e da una consuetudine che ha valore normativo: vale a dire la selezione e i requisiti soggettivi dei magistrati stabili, inquirenti e giudicanti, che compongono il Tribunale. La scelta di questo tra i vari organi che a nome del Pontefice esercitano il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano, non è casuale ma ha una ragione precisa. Giova al riguardo notare che l’ordinamento giudiziario vaticano ha subìto una serie di trasformazioni dal 1929 a oggi, che hanno riguardato in particolare proprio il Tribunale, organo che ha conosciuto tra l’altro un processo di positiva “laicizzazione”, sia per quanto riguarda la sua composizione sia per quanto attiene alle sue competenze» (ibidem, pag. 22). Importante in concreto è la Legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, la quale ha modificato parzialmente la precedente Legge n. CXIX del 21 novembre 1987, adattandone i contenuti alla realtà moderna (cfr. DALLA TORRE, http://www.statoechiese.it/

TPF 2021 118

126

Lezioni di diritto vaticano, op. cit., pag. 127 e segg.; IDEM, Considerazioni sul nuovo ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, in: www.statoechiese.it, n. 12 del 2020, pag. 89 e segg.; IDEM, I magistrati nel nuovo ordinamento giudiziario vaticano, Diritto e Religioni 1/2020, pag. 229 e segg.). Le grandi linee ispiratrici della nuova legge sono essenzialmente due: «innanzitutto il processo di ammodernamento dell’intero ordinamento giuridico vaticano, per renderlo acconcio a una realtà giuridica e di fatto assai cambiata rispetto al tempo delle origini dello Stato; poi, e soprattutto, l’armonizzazione dell’ordinamento giuridico vaticano con le esigenze del cosiddetto “giusto processo”, che costituisce ormai un paradigma di riferimento ineludibile a livello interno e internazionale» (DALLA TORRE, Considerazioni sul nuovo ordinamento giuridico, op. cit., pag. 94). Nell’ordinamento vaticano il principio del giusto processo «è stato esplicitamente enunciato dalla Legge 11 luglio 2013 n. IX, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, che all’art. 35, esplicitamente rubricato “Giusto processo e presunzione di innocenza” prevede l’aggiunta al codice di procedura penale dell’art. 350 bis secondo cui “ogni imputato ha diritto a un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire” e, nel comma successivo, “ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» (ibidem, pag. 96; v. anche DIDDI, op. cit., pag. 172). Come indicato nel preambolo della nuova legge, «con il nuovo millennio è iniziato un processo di revisione delle Istituzioni dello Stato della Città del Vaticano e una progressiva sostituzione delle iniziali leggi del 1929, contestuali alla sua creazione: nell’anno 2000 è stata adottata la nuova Legge fondamentale dello Stato; nel 2008 la nuova legge sulle fonti del diritto; di recente, nel 2018, ho provveduto anche ad aggiornare la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, adattandola alle esigenze istituzionali e organizzative intervenute nel corso degli anni. Nell’ultimo decennio, inoltre, l’ordinamento giuridico vaticano ha conosciuto una stagione di riforme normative in materia economicofinanziaria e penale, anche come conseguenza dell’adesione a importanti convenzioni internazionali». L’art. 2 della Legge n. CCCLI prevede, al comma primo, che «i magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell’esercizio delle loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge» e al comma 2 che «i magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge». L’avverbio «soltanto» del comma 1 fonda l’indipendenza dei magistrati vaticani e la loro imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni. Selezionati solitamente tra i professori delle università pubbliche (v. art. 8 comma 2 http://www.statoechiese.it/

TPF 2021 118

127

Legge n. CCCLI), i magistrati addetti al Tribunale vaticano sono persone che hanno una loro professionalità e un definito status giuridico fuori della realtà vaticana, e questo proprio allo scopo di garantire la loro indipendenza (v. DALLA TORRE, L’indipendenza della giustizia vaticana, op. cit., pag. 23; IDEM, Lezioni di diritto vaticano, op. cit., pag. 129; IDEM, Considerazioni sul nuovo ordinamento giuridico, pag. 98 e seg.). Ciò vale «in particolare per i magistrati cui è affidato il compito di giudicare, posto che per natura sua l’ufficio del Promotore di Giustizia, cioè del magistrato addetto alla pubblica accusa, può avere – e talora deve avere – un qualche collegamento con il potere esecutivo» (DALLA TORRE, L’indipendenza della giustizia vaticana, op. cit., pag. 23). Giova notare che «la provenienza dei magistrati vaticani da personale universitario, il quale per natura sua è culturalmente prima ancora che giuridicamente indipendente, costituisce anche una garanzia diretta a evitare possibili contiguità con apparati dello Stato italiano o di altri Stati; concorre dunque a evitare il pericolo, non trascurabile, di introdurre in uno degli uffici più delicati dello Stato vaticano soggetti, magari di alta competenza giuridica e professionale, che però potrebbero non garantire pienamente l’indipendenza rispetto a poteri esterni. E ciò anche al di là delle pur non inverosimili ipotesi per cui certe contiguità possano trasformarsi in veicoli di trasmissione ad autorità estere di informazioni delicate o riservate, con compromissione di quella sovranità che ancora nelle più recenti riforme della legislazione penale si è voluta tutelare con molto rigore» (ibidem, pag. 24). Da citare è anche la procedura di nomina, posto che comunque ogni Stato ha le sue particolarità e il giudice dell’assistenza deve esercitare il proprio sindacato in merito con particolare prudenza (v. supra consid. 2.1). Mentre per la Legge sull’ordinamento giudiziario la nomina del cancelliere, del vicecancelliere, degli ufficiali giudiziari e del personale amministrativo avviene a norma del Regolamento generale del personale del Governatorato (v. art. 25 Legge CCCLI), quella dei magistrati interviene ad opera del Sommo Pontefice (v. art. 8 comma 1 Legge CCCLI; per i dettagli sulle varie autorità penali vaticane v. DIDDI, op. cit., pag. 175 e segg.). In questo senso, secondo la dottrina, «i magistrati del Tribunale vaticano, sia con funzioni giudicanti sia con funzioni requirenti, sono collocati fuori dei poteri che ordinariamente esercitano, in nome del Sovrano, le funzioni legislativa e di governo. In particolare i magistrati non dipendono dalla Amministrazione, cioè dal Governatorato della Stato della Città del Vaticano, di cui possono essere chiamati giudicare gli atti; neppure dipendono da altre autorità giudiziarie, per quanto riguarda il contenuto da dare alle requisitorie o alle decisioni o altri provvedimenti. La nomina direttamente da parte del Pontefice comporta che nell’esercizio delle loro funzioni godono di una peculiare autonomia, rispondono direttamente al Papa, continuano a esercitare le loro funzioni anche in

TPF 2021 128

128

periodo di Sede vacante» (DALLA TORRE, L’indipendenza della giustizia vaticana, op. cit., pag. 27 e seg.). Le prassi seguite in questo ambito hanno del resto permesso di fare ricadere la scelta «sempre su professori di università in materie giuridiche e su avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori» non diversamente da quanto avviene in Italia «per la nomina a Consigliere di Cassazione, per meriti insigni, di professori ed avvocati» (DIDDI, op. cit., pag. 177).

Concludendo, l’imparzialità della giustizia penale vaticana è assicurata, oltre che dalle regole processuali che consentono di rimuovere il iudex suspectus, secondo criteri di astensione e di ricusazione in definitiva paragonabili a quelli previsti dagli art. 56 e segg. del Codice di procedura penale svizzero, «dalle modalità di reclutamento dei magistrati e dalla loro sottoposizione soltanto alla legge» (DIDDI, op. cit., pag. 176). Non vi è dunque nessun elemento per ritenere che le nomine e la costituzione delle magistrature giudicanti avvengano in maniera arbitraria (v. del resto già l’art. 15 primo comma della Legge fondamentale del 26 novembre 2000, dove si legge che il potere giudiziario è sì esercitato a nome del Sommo Pontefice, ma «dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato») e che nell’esercizio delle loro funzioni i magistrati della Città del Vaticano subiscano interferenze da parte degli altri poteri dello Stato e tanto meno che il ricorrente non beneficerebbe in casu di tutte le garanzie di un processo equo giusta l’art. 6 CEDU. Le sue critiche sono del resto generiche: egli non ha indicato e sostanziato l’esistenza di violazioni concrete nei suoi confronti nell’ambito del procedimento a suo carico, anzi dapprima acconsentendo alla trasmissione semplificata della documentazione concernente i suoi conti bancari, di fatto confidando che il processo a suo carico si riveli equo, altrimenti la sua decisione sarebbe ben difficilmente comprensibile, a prescindere dalle ragioni tattiche indicate a pag. 11 del ricorso. Anche questa censura va dunque respinta.

TPF 2021 128

16. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 8. März 2021 (CA.2020.15)

Verwertbarkeit von Einvernahmen; Wahrung der Teilnahmerechte im Untersuchungsverfahren; Belehrung über den Verfahrensgegenstand Art. 141, 143, 147, 158 StPO

TPF 2021 118 — Tribunale penale federale 2021 TPF 2021 118 — Swissrulings