Sentenza del 17 ottobre 2022 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal capo del servizio diritto penale avv. Christian Heierli,
contro A., difeso dall'avv. di fiducia Costantino Castelli, Oggetto
Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione in violazione dell'art. 44 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in relazione con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: SK.2020.47
- 2 - SK.2020.47 A. Il 19 agosto 2015, l’Autorità federale di vigilanza (di seguito: FINMA) ha presentato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) una denuncia penale nei confronti dei responsabili della società B. SA (nel frattempo divenuta C. SA), per sospetta violazione dell’art. 44 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 14 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). B. Dopo avere richiesto, ed ottenuto, assistenza amministrativa all’Organismo di Autodisciplina del Fiduciari del Canton Ticino (di seguito: OAD FCT), in data 18 luglio 2019, il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A. per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 14 LRD (act. DFF 20.1). C. Il 20 settembre 2019, il DFF ha trasmesso ad A. un decreto penale in procedura abbreviata, proponendo la condanna dell’imputato al pagamento di una multa di fr. 2'000.-- e di una tassa di stesura di fr. 110.--, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 44 cpv. 2 LFINMA, commesso per negligenza; l’imputato non lo ha accettato (act. DFF 80.1 e segg.). D. Con il processo verbale finale del 13 marzo 2020 (act. DFF 80.16 e segg.), notificato all’imputato il 23 marzo 2020, il DFF è giunto alla conclusione che A. si era reso colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi all’art. 44 cpv. 1 LFINMA, in vigore fino al 31 dicembre 2019, in relazione con il vecchio art. 14 LRD, reato commesso dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013. Il DFF ha assegnato all’imputato un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito al contenuto del suddetto processo verbale. E. Con scritto del 7 aprile 2020 (notificato all’imputato il 15 aprile 2020), il DFF ha prorogato il termine di cui sopra fino al 20 aprile 2020 (act. DFF 80.33). Ciò, a seguito della sospensione prevista all’art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4). F. Non avendo ricevuto riscontro alla lettera 7 aprile 2020, la funzionaria inquirente del DFF, mediante decisione del 29 aprile 2020, ha deciso la chiusura dell’inchiesta e ha trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (act. DFF 80.43 e segg.).
- 3 - SK.2020.47 G. Con scritto di medesima data (pervenuto al DFF il 1° maggio 2020), l’imputato ha richiesto una proroga del termine assegnatogli fino al 29 maggio 2020. Egli ha giustificato la propria richiesta, indicando di non essere in grado di presentare le proprie osservazioni, né di completare la documentazione entro il termine impartitogli, a causa della situazione straordinaria legata al Covid-19. A., nella sua lettera, ha, pure, chiesto l’edizione di determinata documentazione da parte delle banche interessate e di C. SA (act. DFF 80.46-47). H. Con decreto penale del 1 maggio 2020, emanato ai sensi dell’art. 64 DPA, il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14 LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), per i fatti intervenuti tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013 e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di fr. 3'080.--. Il DFF ha, inoltre, dichiarato irricevibile la richiesta di proroga del termine presentata da A. il 29 aprile 2020, indicando che l’imputato aveva già beneficiato di un termine sufficientemente lungo per presentare le proprie osservazioni ed eventuali richieste di prove supplementari (act. DFF 90.1 e segg.). I. L’imputato, in data 8 giugno 2020, ha interposto opposizione al decreto emanato nei suoi confronti, chiedendo la pronuncia dell’abbandono del procedimento (act. DFF 90.44 e segg.). J. Il 3 luglio 2020, il DFF ha, dunque, emesso una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA nei confronti di A. (act. DFF 100.1 e segg.), il quale è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione – commesso per dolo eventuale – in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14 LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013.
Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
- 4 - SK.2020.47 - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 4’270.--. La predetta decisione penale è stata notificata all’imputato il 13 luglio 2020 (act. DFF 100.28). K. Mediante scritto del 23 luglio 2020 (act. DFF 100.29), A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF), contestando il reato a lui ascritto. L’imputato ha, anche, presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del TPF contro la decisione penale del 3 luglio 2020, il quale è stato respinto con decisione del 24 settembre 2020 (BV.2020.30, act. DFF 101.62 e segg). Si rileva che l’imputato, in data 14 maggio 2020, ha presentato un’istanza di ricusa nei confronti dei funzionari del Servizio giuridico del DFF, in particolare del capo ufficio EE. e dei funzionari Dr. FF. e avv. GG.. Con decisione del 9 giugno 2020, il Capo del servizio giuridico del DFF EE. ha respinto la domanda di ricusa di FF. e di GG. (act. DFF 70.31 e segg.). Con decisione del 18 giugno 2020 la Segreteria generale del DFF ha respinto la domanda di ricusa del Capo ufficio EE. (act. DFF 70.42 e segg.). Contro le decisioni 9 giugno 2020 e 18 giugno 2020, A. ha presentato reclamo, rispettivamente il 22 giugno 2020 (act. DFF 70.63 e segg.) e il 2 luglio 2020 (act. 70.91 e segg.). La Corte dei reclami penali, con decisioni del 23 settembre 2020, ha respinto i gravami di A. (BV.2020.25, act. DFF 70.145 e segg.; BV.2020.27, act. DFF 70.135 e segg). Il DFF, in data 16 ottobre 2020, quindi al termine della procedura di ricusa conclusasi con le decisioni del 23 settembre 2020 della Corte dei reclami penali del TPF, ha inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), proponendo anche, quale messa in stato di accusa alternativa, la condanna per dolo diretto, nonché, quale messa in stato d’accusa subordinata, la condanna per negligenza (act. SK 10.100.1 e segg.). Il 22 ottobre 2020, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF (act. SK 10.100.40 e seg.).
L. Considerato che il DFF ha comunicato di partecipare personalmente ai dibattimenti, il signor A., su richiesta della Direzione del procedimento, si è munito di un difensore di fiducia (art. 130 lett. d CPP e 82 DPA, v. act. SK 10.521.1 e segg.). M. Mediante missiva del 7 aprile 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che
- 5 - SK.2020.47 sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 10.250.7 e seg.). Con scritto del 21 aprile 2021, il DFF ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare; in data 26 maggio 2021 il difensore di A. ha presentato un’istanza probatoria (act. SK 10.521.5 e segg.). Il MPC è rimasto silente. N. Con decreto del 6 aprile 2022, la Direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti di documentazione da parte di C. SA, di Banca D. SA e dell’OAD FCT, dell’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale a far tempo dal 2018 relativa all’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato. O. In data 20 giugno 2022, il DFF ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (act. SK 10.511.5). Con scritto del 28 giugno 2022 (act. SK 10.521.9 e segg.), l’avv. Castelli ha sollevato una questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di decretare l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale (v. infra consid. 3.5 e segg.). P. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 4 agosto 2022 a Bellinzona, presso la sede del TPF. L’imputato si è regolarmente presentato in aula. Q. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti: Q1. Il DFF ha chiesto che (act. SK 10.720.10):
1. A. venga giudicato autore colpevole di esercizio di attività di intermediazione finanziaria senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 14 LRD nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre 2019, infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013;
2. A. venga condannato: a. ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di 430, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni; b. al pagamento delle spese procedurali del DFF per un totale di CHF 4’270.-- di cui alla decisione penale del 3 luglio 2020, a cui si aggiungono le spese per sostenere l’accusa di CHF 1’000.--, nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria dinnanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale;
- 6 - SK.2020.47 3. A. venga, a titolo subordinato, riconosciuto autore colpevole di esercizio di attività di intermediazione finanziaria senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA in relazione con l’art. 14 LRD nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre 2019, infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013 e che venga in tal senso condannato al pagamento di una multa di CHF 20'000.--. Q2. La difesa dell’imputato ha postulato quanto segue (cfr. memoriale di difesa, conclusioni, act. SK. 10.721.77): In via principale 1. Il procedimento penale nei confronti di A. è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale. 2. Tutte le spese del procedimento e le tasse di giustizia sono poste a carico dello Stato. In via subordinata 1. A. è prosciolto da ogni accusa. 2. Tutte le spese del procedimento e le tasse di giustizia sono poste a carico dello Stato. Inoltre, in via ulteriormente subordinata, il difensore di A. ha chiesto che a carico dell’imputato venga al massimo ritenuta una violazione commessa per negligenza ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA (cfr. memoriale di difesa act. SK 10.721.75). R. In applicazione dell’art. 79 cpv. 2 DPA, alle parti viene intimata la sentenza motivata, non essendo necessaria la comunicazione orale del dispositivo, modalità peraltro accetta dalle parti. S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 7 - SK.2020.47 La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali e incidentali
Competenza federale
1. 1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA. In questi casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). 1.3 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia. In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, la decisione penale del 3 luglio 2020, emessa dal servizio giuridico del DFF, concerne una violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 14 LRD. Tale legge costituisce una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LFINMA, per cui la richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza. 1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA).
- 8 - SK.2020.47 1.5 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa ha chiesto che l’imputato venga condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.-- cadauna e al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 4’270.--. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 1.6 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA). Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. La decisione penale del 3 luglio 2020 è stata notificata ad A. il 13 luglio 2020 (act. DFF 100.28). La richiesta di essere giudicato da un tribunale, presentata al DFF dall’imputato in data 23 luglio 2020 (ricevuta il giorno seguente, act. DFF 100.29- 30), è quindi tempestiva. 1.7 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP). 1.8 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 3 luglio 2020, emanata nei confronti dell’imputato, che funge da atto d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). La stessa vincola pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati ad A., ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274 e segg.). 1.9 La Corte penale è dunque l’autorità competente a decidere la presente fattispecie.
Diritto applicabile
2. 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai
- 9 - SK.2020.47 reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).
2.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2 CP). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
- 10 - SK.2020.47 Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.4 Quando la componente oggettiva di un reato consiste, per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale, tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (ACKERMANN, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 72 ad art. 49 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 9 ad art. 49 CP). I fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime. In tale ambito non è determinante se i fatti si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato ai fini della commisurazione della pena, nella misura in cui secondo le norme previgenti i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 11 ad art. 2 CP). 2.5 Nella decisione penale del 3 luglio 2020, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), ad A. viene rimproverato di avere, durante il periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, esercitato l’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, in relazione con l’art. 14 LRD. Subordinatamente, ad A. viene imputata la violazione commessa per negligenza. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti rimproverati ad A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior. 2.5.1 All’epoca dei fatti, conformemente all’art. 14 LRD in vigore a quel momento, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LRD (in relazione con l’art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, nonché con l’art. 7 dell’ Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria, OAIF; RU 2009.6403), vigeva l’obbligo di affiliazione a un organismo
- 11 - SK.2020.47 riconosciuto di autodisciplina (in seguito: OAD), in difetto del quale era necessaria un’autorizzazione della FINMA. La violazione di tale obbligo era sanzionata dall’art. 44 LFINMA (nella sua versione in vigore fio al 31 dicembre 2019). Per quanto attiene all’OAIF, in vigore al momento dei fatti, la stessa è stata abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2016 e sostituita dall’Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD; RU 2015 4819). L’art. 6 cpv. 1 lett. d e l’art. 6 cpv. 2 OAIF sono stati ripresi pressoché invariati dalla nuova ORD. È stato unicamente modificato il termine “società di sede” in “società di domicilio”; non è però mutato il contenuto della disposizione. È stato inoltre introdotto il capoverso 3 dell’art. 6 ORD che non concerne, però, la fattispecie in esame. L’art. 7 OAIF è stato modificato solo per quanto attiene al capoverso 1 lett. a., il quale non riguarda il caso concreto. La presente fattispecie, infatti, concerne l’art. 7 cpv. 1 lett. c OAIF, che non ha subito alcuna modifica ed è stato ripreso in maniera identica dall’art. 7 cpv. 1 lett. c ORD. Ne consegue che l’art. 2 cpv. 2 CP non trova applicazione nel caso di specie, al quale va applicato il diritto previgente, ovvero l’OAIF (in vigore fino al 31 dicembre 2015), non essendo la nuova ORD più favorevole all’ imputato. 2.5.2 Si rileva pure che, a far tempo dal 1° gennaio 2020, sono entrate in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza (OlsFi; RS 954 11). L’introduzione della LIsFi ha condotto alla modifica dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, norma che, dal 1° gennaio 2020, è stata completata con la violazione intenzionale dell’obbligo di affiliazione, ritenuto che gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD non possono più essere assoggettati alla vigilanza diretta della FINMA, bensì devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Dal 1° gennaio 2020, anche l’art. 14 LRD ha subito la medesima modifica, prevedendo l’obbligo, per gli intermediari finanziari, di affiliarsi ad un organismo di autodisciplina. L’art. 2 cpv. 3 lett. e LRD (gestione patrimoni) è stato abrogato, in quanto inserito nella nuova LIsFi (art. 17 cpv. 1). Nel campo d’applicazione della LIsFi sono stati incorporati i trustee nella cui attività rientra la gestione di valori patrimoniali di un trust. I trustee sono istituti finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LIsFi (nozione specificata all’art. 17 cpv. 2 LIsFI); la loro attività è di carattere professionale se adempiono ai requisiti previsti dall’art. 19 OlsFi (art. 17 cpv. 2 LIsFi). Tali requisiti corrispondono all’attività svolta a titolo professionale secondo la LRD.
- 12 - SK.2020.47 L’art. 19 cpv. 1 OlsFi riprende, infatti, quanto disposto all’art. 7 cpv. 1 lett. a-c OAIF (che era già stato ripreso dall’art. 7 ORD, v. supra consid. 2.5.1). A far tempo dal 1° gennaio 2020, i trustee sono sottoposti ad un obbligo di autorizzazione da parte della FINMA e a una vigilanza prudenziale, esercitata sempre dalla FINMA (Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari LSF e la legge sugli istituti finanziari LIFin, FF 2015 7406). I trustee rimangono, inoltre, intermediari finanziari anche ai sensi dell’attuale art. 2 cpv. 2 lett. abis LRD. L’esercizio dell’attività di trustee senza autorizzazione resta perseguibile penalmente sempre secondo l’art. 44 cpv. 1 LFINMA. Tali modifiche non hanno dunque comportato, a ben vedere, una situazione più favorevole all’imputato. Va qui precisato che, dal 1° gennaio 2016, è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44 LFINMA, norma che disponeva che in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. Tale modifica non ha tuttavia rilevanza in concreto. 2.6 Alla luce di quanto precede, ritenuto che il diritto attualmente in vigore non risulta essere più favorevole all’imputato rispetto a quello vigente al momento dei fatti, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo. 2.7 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193). La nuova normativa non rappresenta una lex mitior per cui, anche sotto questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente.
Prescrizione 3. 3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l'azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena.
- 13 - SK.2020.47 La nuova disposizione, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013 e più favorevole all’imputato, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Per quanto concerne la presente fattispecie, per il delitto di cui all’art. 44 cpv. 1 LFINMA imputato ad A., la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, ciò che implica, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni. Se il reato fosse commesso per negligenza, ai sensi dell’art 44 cpv. 2 LFINMA, la pena sarebbe una contravvenzione, e meglio una multa fino a fr. 250'000.--. A norma dell’art. 52 LFINMA, l’azione penale si prescriverebbe pertanto in sette anni. 3.2 Ai sensi dell’art. 98 CP, la prescrizione decorre: dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, se il reato è stato eseguito medianti atti successivi (lett. b), se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 139 IV 60 consid. 1.5). Nei casi di diritto penale amministrativo, la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA - che succede al decreto penale ai sensi dell’art. 64 DPA costituisce, sotto il profilo della prescrizione, una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, che pone fine alla prescrizione (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). La prescrizione dell’azione penale si estingue nel momento in cui è reso il giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 130 IV 101 consid. 2.3).
3.3 Nel caso di specie, l’attività delittuosa che viene imputata ad A., si è protratta fino al 9 luglio 2013, giorno in cui l’imputato ha inoltrato una richiesta affiliazione all’OAD FCT (act. DFF 80.20 e segg.). A partire da quel momento, come sostenuto anche da A. (v. act. SK 10.521.9 e segg.), è iniziato a decorrere il
- 14 - SK.2020.47 termine di prescrizione settennale, trattandosi il reato di cui all’art. 44 LFINMA, di un reato permanente o continuo (sentenze del Tribunale penale federale SK.2014.18 del 24 luglio 2014 consid. 2.1 e SK.2014.36 del 3 marzo 2015 consid. 1.5). 3.4 L’imputato, nella richiesta di essere giudicato da un tribunale del 23 luglio 2020, oltre a contestare di avere commesso il reato, ha indicato che lo stesso sarebbe prescritto. La prescrizione, a suo dire, avrebbe iniziato a decorrere dal 9 luglio 2013, data in cui, stando alla decisione penale 3 luglio 2020, ha preso fine l’attività delittuosa a lui imputata. La prescrizione sarebbe quindi intervenuta il 9 luglio 2020. 3.5 Con scritto del 28 giugno 2022, inviato in vista del dibattimento, la difesa ha chiesto, a titolo di questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP, di decretare l’abbandono del procedimento nei confronti di A. per intervenuta prescrizione dell’azione penale, in applicazione degli artt. 52 LFINMA, 97 cpv. 1 lett. c CP e 329 cpv. 1 lett. c e 329 cpv. 4 CPP (act. SK 10.521.9 e segg.).
3.5.1 Nella sua richiesta, il difensore di A. ha dato atto del fatto che la presunta attività illecita rimproverata all’imputato è cessata il 9 luglio 2013 e che, pertanto, il reato imputato prescriveva il 9 luglio 2020. Egli ha, tuttavia, contestato che la decisione penale, ex art. 70 DPA, emanata dal DFF il 3 luglio 2020, abbia estinto la prescrizione. Stando alla difesa, infatti, il criterio decisivo per il Tribunale Federale, per assimilare la decisione penale ex art. 70 DPA a un giudizio di prima istanza estinguente la prescrizione, è che la procedura d’opposizione non sia stata ignorata e che la decisione sia stata emanata a seguito di una procedura contraddittoria con ampi diritti di partecipazione delle persone interessate (DTF 147 IV 274 consid. 1.5 e 1.7). A mente della difesa, nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto e il diritto di essere sentito di A. sarebbe stato sistematicamente calpestato.
A. ha indicato le seguenti violazioni del suo diritto di essere sentito commesse dal DFF:
- il DFF avrebbe dichiarato chiusa l’istruzione il 29 aprile 2020, senza neppure attendere la scadenza del termine, assegnato all’imputato con la trasmissione del verbale finale il 23 marzo 2020, per presentare le osservazioni e/o assunzione di prove (termine scadente il 29 aprile 2020, e non il 20 aprile 2020 come ritenuto dal DFF);
- 15 - SK.2020.47 - l’stanza di proroga del termine per le osservazioni al verbale finale, presentata da A. in data 29 aprile 2020, non sarebbe stata esaminata dal DFF, ma dichiarata irricevibile, perché tardiva, nel decreto penale del 1° maggio 2020, con un manifesto errore di calcolo del termine (act. DFF 90.12-13);
- la richiesta cautelativa di prove contenuta nel medesimo scritto di A. del 29 aprile 2020 non sarebbe stata in alcun modo esaminata nel decreto penale del 1° maggio 2020 (act. DFF 90.1-8);
- il reclamo presentato da A. il 14 maggio 2020 al Capo del servizio giuridico del DFF contro tali dinieghi formali di giustizia, è stato dichiarato irricevibile con decisione 20 maggio 2020;
- il reclamo 2 giugno 2020, presentato da A. alla Corte dei reclami penali del TPF contro la decisione di irricevibilità è stato respinto perché asseritamente non esisterebbe mezzo di ricorso in tal caso (act. DFF 90.82-87);
- il reclamo presentato da A. il 7 agosto 2020 alla Corte dei reclami penali del TPF contro la decisione di irricevibilità del suo reclamo al Capo del servizio giuridico contro la decisione penale del 3 luglio 2020 è stato respinto perché asseritamente non esisterebbe mezzo di ricorso in tal caso (act. DFF 101.62- 67).
A detta della difesa di A., la procedura davanti al DFF sarebbe stata condotta dai medesimi funzionari amministrativi del DFF, i quali si sarebbero comportati in malafede durante tutto il procedimento, facendo di tutto per impedire un controllo giudiziario delle loro decisioni. Infatti, invece di prendere delle decisioni separate sulla domanda di proroga e di prove dell’imputato, impugnabili con reclamo fino alla Corte dei reclami penale del TPF ai sensi dell’art. 27 DPA, il DFF le ha integrate nel decreto d’accusa e poi nella decisione penale, ben sapendo che, per la giurisprudenza del TPF, in tal modo non sarebbero state impugnate.
Il difensore di A. ha, infine, rilevato che, le prove richieste da A. con la richiesta di proroga del termine del 29 aprile 2020 e ribadite con l’opposizione dell’8 giugno 2020, non erano prive di pertinenza, dal momento che sono state assunte dal TPF.
Non essendovi stata una procedura d’opposizione (art. 69 DPA) contraddittoria, A. ritiene che la decisione penale del 3 luglio 2020 non abbia estinto la prescrizione che sarebbe, quindi, sopraggiunta il 9 luglio 2020.
- 16 - SK.2020.47
3.5.2 In aula, la rappresentante del DFF ha contestato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, indicando che i diritti procedurali dell’imputato, ed in particolare il diritto al contradditorio, sarebbero stati rispettati. Per queste ragioni, non vi sarebbe motivo per scostarsi dal principio secondo il quale l’emissione di una decisione penale, equiparabile ad una sentenza, costituisca atto interruttivo della prescrizione (act. SK 10.720.4 e 10.721.13 e segg.).
3.5.3 Il Tribunale federale ha più volte confermato che una decisione penale ex art. 70 DPA è equiparabile a un giudizio di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP (v. supra consid. 3.2 - DTF 147 IV 274 consid. 1.2, 142 IV 276 consid. 5.2 e 139 IV 60 consid. 1.5). L’Alta Corte considera che la decisione penale è equiparabile ad un giudizio di prima istanza allorquando l’imputato si sia visto accordare un ampio diritto di partecipare alla procedura penale amministrativa (DTF 147 IV 274 consid. 1.5, 142 IV 11 consid. 1.2.1 e 133 IV 112 consid. 9.4.4), in particolare il diritto di partecipare all’assunzione delle prove (art. 35 DPA) e di consultare gli atti (art. 36 DPA). Se l’interessato si oppone al decreto penale, emanato sommariamente nei suoi confronti (art. 64 DPA), l’amministrazione deve riesaminare il caso ed emanare una decisone penale motivata conformemente all’art. 70 DPA. La decisone penale deve imperativamente essere preceduta da un decreto penale e deve essere fondata su una base circostanziata, nonché essere resa nell’ambito di una procedura contraddittoria (DTF 147 IV 274 consid. 1.5). Il fatto che la decisone ex art. 70 DPA incomba all’autorità amministrativa, nell’ambito di una procedura penale amministrativa, non ostacola l’estinzione della prescrizione, a condizione che la procedura d’opposizione non venga ignorata (DTF 147 IV 274 consid. 1.5). Il criterio da prendere in considerazione, per determinare se una decisione penale sia atta a estinguere la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, è quello di sapere se vi sia stata una procedura contraddittoria con ampi diritti di partecipazione delle persone toccate (v. DTF 147 IV 274 consid. 1.7, sentenza del Tribunale federale 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 4 non pubblicato in DTF 146 IV 201 e 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 2.4.2).
3.5.4 La Corte ha esaminato quanto accaduto nel contesto della procedura davanti al DFF e rileva quanto segue:
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- 17 - SK.2020.47 - il verbale finale è stato notificato ad A. il 13 marzo 2020 e, all’imputato è stato assegnato il termine di 10 giorni ex art. 61 cpv. 2 e 3 DPA per prendere posizione e chiedere un complemento d’inchiesta (act. DFF 80.16 e segg.). Il termine è stato prorogato d’ufficio dal DFF, con scritto del 7 aprile 2020, a seguito di un’ordinanza che sospendeva i termini, emanata a causa del Covid-19 (act. DFF 80.33). È vero che il DFF ha erroneamente indicato la scadenza del termine al 20 aprile 2020 (come indicato, anche nella decisione penale 3 luglio 2020, act. DFF 100.10), invece del 29 aprile 2020. Tuttavia, la Corte ritiene che il termine concesso ad A. era ampio e ben superiore ai 10 giorni previsti dalla legge, prorogabili solo a determinate condizioni. Si osserva, infatti, che il termine dell’art. 61 cpv. 3 DPA, è prorogabile unicamente in caso di motivi sufficienti. Sono considerati motivi sufficienti segnatamente la complessità del caso in fatto e/o in diritto, oppure il sovraccarico di lavoro dell’imputato o del suo difensore (v. BURRI/EHMANN, Basler Kommentar 2020, n. 18 ad art. 61 DPA). Ad ogni modo, l’imputato ha avuto modo di esprimersi sul verbale finale. Egli, infatti, il giorno della scadenza del termine (ovvero il 29 aprile 2020), ha chiesto una proroga dello stesso, indicando che il processo verbale era incompleto e non corrispondeva al vero in diversi punti. Ha, inoltre, formulato delle richieste di prova;
- A., contro il decreto penale ex art. 64 DPA, emanato dal DFF in data 1° maggio 2020 (quindi dopo la scadenza del termine del 29 aprile 2020), ha presentato un’opposizione motivata come disposto dagli art. 67 e 68 DPA e ha chiesto nuovamente l’assunzione dei mezzi di prova già richiesti il 29 aprile 2020 (act. DFF 90.44 e segg.);
- il DFF, dopo avere riesaminato l’incarto, in data 3 luglio 2020 ha emanato la decisione motivata penale ex art. 70 DPA. Nella decisione penale, il DFF si è, pure, chinato sulle richieste di prove formulate da A. con lo scritto 29 aprile 2020 e con l’opposizione (act. DFF 100.9 e segg.).
Visto quanto precede, la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di A., ritiene che, in concreto, la procedura davanti al DFF, in particolare quella di opposizione, sia stata condotta in contraddittorio e nel rispetto dei diritti dell’imputato di partecipare al procedimento.
Il DFF ha effettuato l’inchiesta raccogliendo documentazione presso l’OAD FCT, C., nonché D. e E. Ha, poi, notificato all’imputato il verbale finale (art. 61 DPA), assegnando il termine di legge di 10 giorni per prendere posizione e chiedere eventuali prove (termine che è stato prorogato d’ufficio dallo stesso
- 18 - SK.2020.47 DFF). In seguito, l’autorità amministrativa ha, dapprima emanato il decreto penale ex art. 64 DPA (contro il quale A. ha presentato un’opposizione) e, in seguito, la decisione penale motivata ai sensi dell’art. 70 DPA.
Per ognuno di questi atti, come visto, l’imputato ha avuto modo e occasione di esprimere la propria posizione e di formulare le proprie richieste di prove. Infatti, egli si è espresso con lo scritto 29 aprile 2020 (a seguito dell’invio del verbale finale) e con l’opposizione motivata da egli presentata contro il decreto (ex art. 67 e segg.). La procedura si è quindi svolta come previsto dalla legge e il diritto di essere sentito dell’imputato è stato garantito e salvaguardato. Inoltre, il DFF, nella decisione penale del 3 luglio 2020, si è determinato pure sulle prove richieste da A. con l’opposizione, respingendole, e motivando tale rifiuto (act. DFF 100.9 e segg.). Anche tale modo di procedere, a mente della Corte, non è lesivo dei diritti dell’imputato. Secondo la dottrina è infatti possibile decidere sulle richieste di prova, se queste sono respinte, anche solo con la decisione finale (la reiezione delle prove deve, però, essere motivata, come avvenuto nel caso di specie), la quale è “impugnabile” mediante la richiesta di essere giudicato da un tribunale ai sensi dell’art. 72 DPA (BURRI/EHMANN, Basler Kommentar - Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 22 ad art. 69 DPA); richiesta che A. ha prontamente formulato nei termini.
Con riferimento, infine, alla contestazione secondo cui la procedura è stata condotta dai medesimi funzionari amministrativi del DFF senza alcun controllo giudiziario, si rileva quanto qui di seguito. Nella DTF 147 IV 274 consid. 1.8.3, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi sono motivi per non accordare un effetto materiale (come l’estinzione della prescrizione) a una decisione resa da un’autorità, che non risponde ai criteri di un tribunale indipendente e imparziale, fintanto che vi è la possibilità di ricorrere contro una tale decisione presso un tribunale che dispone di pieno potere di cognizione. Nell’ambito delle procedure di diritto penale amministrativo, il rispetto dell’art. 6 CEDH è garantito dall’art. 72 DPA che prevede la possibilità, per chiunque sia colpito da una decisione penale, di chiedere di essere giudicato da un tribunale, come l’imputato ha effettivamente fatto.
3.5.5 Visto quanto precede, la decisione penale del 3 luglio 2020, emanata ex art. 70 DPA, è equiparabile a una decisione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP e, di conseguenza, ha estinto la prescrizione.
La Corte, in occasione del dibattimento, ha quindi respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla difesa (act. SK 10.720.5 e seg.).
- 19 - SK.2020.47 La società B. SA (ora divenuta C. SA) e le società del Gruppo L.
4.
4.1 La B. SA era una società di diritto svizzero con sede in […] a U., costituita in data xx.xx.2012. La società aveva il seguente scopo: l’attività di trustee, vale a dire l’acquisizione, la detenzione, la gestione, l’amministrazione e la disposizione di beni mobili o immobili conferiti o affidati alla società, a favore e nell’interesse di uno o più soggetti, ovvero per il raggiungimento di scopi determinati; nonché l’assunzione delle funzioni di Protector, e meglio, la vigilanza, la supervisione ed il controllo dell’operato di persone fisiche o giuridiche alle quali beni mobili o immobili sono stati conferiti o affidati in trust (act. DFF 30.10). A seguito della sua fusione, il xx.xx.2018, con la J. SA Società Fiduciaria (poi divenuta C. SA), che ha ripreso attivi e passivi della società, il xx.xx.2018 la B. SA è stata radiata dal Registro di commercio (act. DFF 30.11-12). Membri del Consiglio di amministrazione di B. SA sin dalla sua costituzione erano F. (presidente con firma collettiva a due), A. (membro con firma collettiva a due) e G. (membro con firma collettiva a due). La signora I. era impiegata della società e disponeva, sino al xx.xx.2018, del diritto di firma collettiva a due con un membro. La stessa è stata poi sostituita da H. (act. DFF 30.10). A far tempo dal xx.xx.2013, la B. SA era affiliata all’OAD FCT (act. DFF 31.171). Responsabile LRD era l’imputato, con la collaborazione di I. e, in seguito, di H. (act. DFF 31.13). La richiesta di affiliazione per B. SA, è stata presentata da A. in data xx.xx.2013 (act. DFF 31.161 e segg.). 4.2 Per quanto concerne la società J. SA, si rileva che A. era membro con firma collettiva a due sin dalla costituzione; egli è poi divenuto direttore e membro (sempre con firma collettiva a due) a far tempo dal febbraio 2006. Con la fusione, nel dicembre 2018, con B. SA e il cambiamento di ragione sociale in C. SA, A. è divenuto membro e direttore, sempre con firma collettiva a due, di quest’ultima (act. DFF 30.12-14). Tra le società del Gruppo L. figurava anche la società K. SA, avente uno scopo fiduciario commercialistico e di cui A. era amministratore unico e fiduciario commercialista responsabile (act. DFF 31.37).
J. SA e K. SA, all’epoca dei fatti, erano affiliate all’OAD FCT e A. era il responsabile LRD per entrambe.
- 20 - SK.2020.47 4.3 Dalla documentazione agli atti, trasmessa da C. SA al DFF il 16 settembre 2019 (act. DFF 32.11-12), risulta che, tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013, B. SA è stata nominata trustee dei seguenti trust:
- “Trust 1”, con atto di trust concluso in data 17 aprile 2012 (act. DFF 32.93 e segg.); “Trust 2”, con atto di trust concluso in data 18 aprile 2012 (act. DFF 32.113 e segg.); - “Trust 3”, con atto di trust concluso in data 4 luglio 2012 (act. DFF 32.218- 233); - “Trust 4”, con atto di trust concluso in data 22 ottobre 2012 (act. DFF 32.134 e segg.); - “Trust 5”, con atto di trust concluso in data 13 febbraio 2013 (act. DFF 32.153 e segg.); - “Trust 6”, con atto di trust concluso in data 5 aprile 2013 (act. DFF 32.182- 217); - “Trust 7”, con atto di trust concluso in data 11 giugno 2013 (act. DFF 32.70 e segg.).
Con atto del 28 dicembre 2012, la società è stata nominata Protector, con soli poteri di consulenza, nell’ambito della gestione degli attivi del “Trust 8” (act. DFF 32.234-249).
4.4 Ad A. viene imputato di avere esercitato l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA (in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14 LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2019). Egli avrebbe, nel periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, esercitato, a nome e per conto della B. SA, a titolo professionale, l’attività di trustee di quattro dei trust sopra elencati, e meglio del “Trust 1”, del “Trust 2”, del “Trust 4” e del “Trust 5”.
4.4.1 Per quanto attiene agli altri trust, si osserva che il “Trust 6” e il “Trust 3” non hanno sostanzialmente trovato esecuzione. Con riferimento al “Trust 7”, oltre all’atto di trust, non risulta, nell’incarto, della documentazione ad esso riconducibile.
4.5 Dall’esame della documentazione bancaria agli atti sono emerse le relazioni bancarie, di seguito elencate, riferite ai quattro trust di cui al consid. 4.4 supra. Contraenti, e meglio Contracting Partners, indicati nei relativi Formulari T, risultavano essere dei “custodian trustee” o delle “underlying companies”.
- 21 - SK.2020.47 4.6 “Trust 2”
4.6.1 Per quanto attiene al “Trust 2” (trust irrevocabile e discrezionale), vi era la relazione n. 1, presso E. SA, aperta in data 20 giugno 2012 (act. DFF 33.29). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T risultava essere la M. Limited, V., NZ (act. DFF 33.138-139).
A. risulta avere sottoscritto in data 12 giugno 2012 il formulario T quale Contracting Partner (act. DFF 33.138 e seg., nonché p. 33.152 e segg. [Specimen Signatures of the Company]), unitamente a N. N. era iscritta nel registro di commercio di J. SA quale avente di diritto di firma collettiva a due con un membro della società (act. DFF 30.12 e segg. e 33.152 e segg.). A. e N. (con anche altre persone iscritte nel registro di commercio di J. SA, in specie O., vice direttrice e membro con firma collettiva a due, e P., avente diritto di firma collettiva a due con un membro) disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Specimen Signatures of the Company - act. DFF 33.152 e segg.).
Le distinte patrimoniali riferite alla relazione bancaria portavano l’indirizzo di B. SA, […] U. (vedi ad esempio act. DFF 32.272, 290, 346, 503, ecc.). La società era infatti autorizzata a ricevere la corrispondenza concernente la relazione bancaria, come risulta dal documento di E. denominato Instructions for issuing correspondance to third parties (act. DFF 33.70).
Dall’esame della documentazione, all’inizio della relazione, in data 3 agosto 2012, si evince la messa in deposito di titoli per almeno USD 1'454'142.-- (fr. 1'428'898.--, controvalore, cambio Oanda al 3 agosto 2012), v. act. DFF 33.286 e segg. Gli averi presenti sulla citata relazione ammontavano a circa fr. 1 milioni al 20 settembre 2012 (act. DFF 32.290-294), aumentati a circa fr. 1,1 milioni a fine 2012 (act. DFF 32.346-348) e a circa fr. 1,2 milioni al 9 luglio 2013 (act. DFF 33.281 e segg.).
4.6.2 Sempre per il “Trust 2” vi era la relazione n. 2, presso D. SA, aperta nel giugno del 2012. Contraente (Contracting Partner) sul formulario T, figurava ancora la M. Limited, V., NZ (DFF p. 33.338 e seg.).
A. risulta avere sottoscritto in data 5 giugno 2012 il formulario T, unitamente ad O. (act. DFF 33.338 e seg. e Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle, act. SK 10.662.111 e segg.). O., fino al 17 gennaio 2013, era membro e vice direttrice, con firma collettiva a due, di J. SA (act. DFF 30.12 e segg.). A., O.
- 22 - SK.2020.47 (fino al 31 dicembre 2012, v act. SK 10.662.113 e seg.), N. e P., disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle - act. SK 10.662.111 e segg.).
Nella documentazione di apertura della relazione, acquisita dalla Corte presso D. SA, B. SA, era designata quale destinataria della corrispondenza (act. SK 10.662.4).
Al 30 giugno 2012, la relazione presentava un saldo in negativo di USD 21.28, pari ad un controvalore di circa EUR 16 (act. DFF 33.433 e segg. e 32.414 e segg., pagamento del bollo cantonale). Nell’estratto patrimoniale del 10 ottobre 2012 (act. DFF 32.429 e segg., in particolare 32.431), risulta un patrimonio complessivo di EUR 1'185'687.--. L’estratto indica, inoltre, apporti per circa EUR 1,2 milioni tra il 30 giugno e il 10 ottobre 2012 (data dell’estratto) e una performance che tra il 30 giugno e il 10 ottobre 2012 è scesa dal 100% al 96.4%. Con riferimento agli apporti iniziali, dall’esame dei documenti bancari si evince, al 17 luglio 2012, un accredito di USD 141'857.32 (act. DFF 32.384), pari ad un controvalore di EUR 115'902.--, rispettivamente di fr. 139'197.--(cambio Oanda al 17 luglio 2012). Inoltre, vi è stata l’entrata di titoli in data 12 e 16 luglio 2012 (act. DFF 32.440 e seg.). Questi titoli, al 10 ottobre 2012, avevano un valore complessivo di oltre EUR 800'000.-- (controvalore di circa fr. 960'000.--, cambio Oanda al 10 ottobre 2012), inferiore a quello del momento dell’acquisto (act. DFF 32.431 e 433 e seg.). Considerata la performance negativa del portafoglio rispetto all’inizio (act. DFF 32.431), si ritiene che, al momento del deposito dei titoli a metà luglio 2012, gli stessi avessero, quindi, un valore di almeno EUR 800'000.--. L’ammontare degli averi presenti sulla relazione presso D. SA, che, come detto, al 10 ottobre 2012 era di almeno circa EUR 1,1 (act. DFF 32.429 e seg.), è rimasto costante fino all’8 luglio 2013 (DFF 33.438 e segg., 33.447 e segg. e 32.608 e segg.).
4.6.3 In data 16 maggio 2012, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 2”, ha conferito a J. SA (mandataria) i seguenti mandati concernenti la M. Limited (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.129 e segg.):
- mandato di costituzione/acquisto della società per il prezzo di EUR 4'000.--; - mandato di domiciliazione e coordinamento mandati (mettere a disposizione la sede statutaria, conservare i libri sociali [esclusi i libri contabili], far inoltrare presso gli uffici pubblici le notifiche annuali di legge [escluse le dichiarazioni fiscali];
- 23 - SK.2020.47 - mandato segretariato - consulenza (fornire servizi di segretariato, consulenza amministrativa, commerciale e fiscale, nonché compliance money laudering); - mandato di amministrazione fiduciaria della società.
Nel documento era indicato che l’amministratore avrebbe operato secondo le istruzioni che il mandante (quindi B. SA) e/o gli azionisti della Società gli avrebbero fatto pervenire tempestivamente e per iscritto.
Sempre nel mandato, con riferimento alla M. Limited, era stabilito che la società avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 2” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e che in questa funzione avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust e depositati su due conti aperti presso D. SA e E. (act. SK 10.661.134). Dall’esame dell’atto, risulta che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti di M. Limited, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.129). Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).
4.7 “Trust 1”
4.7.1 Per quanto concerne il “Trust 1” (trust irrevocabile e discrezionale) vi era la relazione n. 3 presso D. SA, aperta nel luglio del 2012 (act. DFF 33.293). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T figurava la Q. Limited (act. DFF 33.326 e seg.).
A. risulta avere sottoscritto in data 12 luglio 2012 il formulario T (act. DFF 33.326 e seg.), unitamente a N. A., O. (fino al 31 dicembre 2012, v. act. SK 10.662.243), N. e P., disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle - act. SK 10.662.239 e segg.). Nella documentazione di apertura della relazione, acquisita dalla Corte presso D. SA, B. SA, era designata quale destinataria della corrispondenza (act. SK 10.662.162).
Nell’estratto patrimoniale del 25 settembre 2012 (act. DFF 32.668 e segg.), figura un patrimonio complessivo di EUR 6'359'623.--. L’estratto indica, inoltre, dopo l’apertura della relazione, apporti per circa EUR 6,3 milioni tra il 29 luglio 2012 e il 25 settembre 2012 (data dell’estratto) e una performance del portafoglio scesa dal 100.1% al 100% tra luglio 2012 e settembre 2012 (act. DFF 32.670). Con riferimento agli apporti iniziali, dall’esame dei documenti bancari si evincono,
- 24 - SK.2020.47 all’inizio della relazione, due accrediti al 23 agosto 2012 di EUR 969'779.54 (act. DFF 32.685) e di fr. 1'211'197.90 (act. DFF 32.727), per un controvalore complessivo di circa EUR 1,9 milioni, rispettivamente di circa fr. 2,3 milioni (cambio Oanda al 23 agosto 2012). Inoltre, il 30 luglio e il 3 agosto 2012, vi sono state delle consegne titoli (v. act. DFF 32.644 e segg. e 32.661 e segg. – giustificativi entrata titoli al 30 luglio 2012 e 3 agosto 2012).
Questi titoli, al 25 settembre 2012, avevano un valore (senza interessi) di circa EUR 3,1 milioni, fr. 1,1 milioni, GPB 46’500.-- e USD 74'000.-- (act. DFF 32.668 e segg. – estratto patrimoniale al 25 settembre 2012), pari a un controvalore complessivo di circa EUR 4,1 milioni, rispettivamente di circa fr. 5 milioni (cambio Oanda al 25 settembre 2012). I valori al 25 settembre 2012 erano in linea con quelli al momento del loro acquisto. Considerata la performance leggermente negativa del portafoglio rispetto all’inizio (act. DFF 32.670), si ritiene che, al momento del deposito dei titoli a metà fine luglio/inizio agosto 2012, gli stessi ammontassero, quindi, almeno a fr. 5 milioni. Dal 30 settembre 2012, gli averi presenti sulla citata relazione ammontavano a circa EUR 6,3 mio (DFF p. 32.630 e segg.); importo che è rimasto costante fino alla fine del 2012 e per tutto il 2013 (DFF p. 32.760 e segg.).
4.7.2 In data 14 luglio 2012, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 1”, ha conferito a J. SA (mandataria) dei mandati concernenti la Q. Limited, Nuova Zelanda (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.141 e segg.). I mandati prevedevano le medesime condizioni di quelli riferiti alla M. Limited (ad eccezione del prezzo per la costituzione della società, fissato in EUR 3'000.--), alle quali si rinvia (v. supra consid. 4.6.3). In particolare, la Q. Limited avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 1” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e, in questa funzione, avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust (act. SK 10.661.146).
Dall’esame del mandato, risulta che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti della Q. Limited, V., NZ, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.141). Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).
- 25 - SK.2020.47 4.8 “Trust 4”
4.8.1 Con riferimento al “Trust 4” (trust irrevocabile e discrezionale), vi era la relazione n. 4 presso D. SA, aperta nel gennaio del 2013 (act. DFF 33.292). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T risultava essere la R. Limited (DFF p. 33.297 e segg.).
A. risulta avere sottoscritto in data 11 dicembre 2012 il formulario T (act. DFF 33.297 e segg.), unitamente a P. (v. act. SK 10.662.355). A., S. (iscritta nel Registro di Commercio di J. SA quale persona avente diritto di firma collettiva a due con un membro della società, v. act. SK 30.12 e segg.), N. e P., disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle - act. SK 10.662.353 e segg.).
Nella documentazione di apertura della relazione, acquisita dalla Corte presso D. SA, B. SA, era designata quale destinataria della corrispondenza (act. SK 10.662.286). Gli averi presenti sulla citata relazione ammontavano ad almeno EUR 3,15 mio dal 31 marzo 2013 (act. DFF 33.346 e segg. e 33.373 e segg.); importo che è rimasto all’incirca il medesimo anche durante il mese di luglio 2013 (act. DFF 33.359 e segg. e 33.381 e segg.).
4.8.2 Anche per quanto concerne il “Trust 4”, in data 2 novembre 2012, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 4”, ha conferito a J. SA (mandataria) dei mandati concernenti la R. Limited, Nuova Zelanda (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.117 e segg.). I mandati prevedevano le medesime condizioni di quelli riferiti alla M. Limited e alla Q. Limited (ad eccezione del prezzo per la costituzione della società, fissato in EUR 8'000.--), alle quali si rinvia (v. supra consid. 4.6.3 e 4.7.2). In particolare, la R. Limited avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 4” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e, in questa funzione, avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust (act. SK 10.661.120).
Dall’esame del mandato, risulta che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti della R. Limited, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.117). Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).
- 26 - SK.2020.47 4.9 “Trust 5”
4.9.1 Per quanto attiene al “Trust 5” (trust irrevocabile e discrezionale) vi era la relazione n. 5 presso E. SA, aperta il 15 aprile 2013 (act. DFF 33.28). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T figurava la T. Limited (act. DFF 33.30 e seg.).
Il Formulario T risulta essere stato sottoscritto in data 3 aprile 2013 dai direttori di T. Limited AA. e BB. (act. DFF 33.30 e seg.). A., unitamente a P., N. e S. disponevano di firma collettiva a due, con uno dei direttori di T. Limited, sulla citata relazione (act. DFF 33.34 e segg. [Specimen Signatures of the Company]). Le distinte patrimoniali riferite alla relazione bancaria portavano l’indirizzo di B. SA, […] U. (vedi ad esempio act. DFF 32.122 e 1125 e segg.), la quale era autorizzata a ricevere la corrispondenza riferita alla relazione (act. DFF 33.205).
Dopo l’apertura della relazione, in data 25 aprile 2013, risulta la messa in deposito di titoli per almeno fr. 11'460'000.--, AUD 12'338'000.--, EUR 8'726'000.--, GBP 7'928'700.-- e USD 33'402'764 (act. DFF 33.286 e segg. e 32.1125 e segg.), pari ad un controvalore di circa fr. 77 milioni (cambio Oanda al 25 aprile 2013). Al 9 luglio 2013, gli averi depositati sulla relazione ammontavano a complessivi oltre USD 86 milioni (DFF p. 33.122-123), pari ad un controvalore di oltre fr. 82 milioni (cambio Oanda al 9 luglio 2013).
4.9.2 In data 14 gennaio 2013, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 5”, ha conferito a J. SA (mandataria) dei mandati concernenti la T. Limited (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.105 e segg.). I mandati prevedevano le medesime condizioni di quelli riferiti alla M. Limited, alle quali si rinvia (v. supra consid. 4.6.3). In particolare, la T. Limited avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 5” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e, in questa funzione, avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust (act. SK 10.661.108).
Dall’esame del mandato, si evince che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti della T. Limited, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.105).
Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).
4.10 Per l’attività di trustee, B. SA risulta avere fatturato complessivi fr. 18'655.-- nel 2012 e fr. 18'410.96 nel 2013, fino al 9 luglio 2013 (act. DFF 32.68).
- 27 - SK.2020.47 Infrazione contestata all’imputato
5.
5.1 A norma dell’art. 44 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000.-- franchi (cpv. 2).
L’art. 44 LFINMA protegge il buon funzionamento dei mercati finanziari; il suo scopo è quello di garantire un controllo dei mercati da parte della competente autorità di vigilanza (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, 3a ediz. 2019, n. 3 ad art. 44 LFINMA). L’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione è un reato di esposizione a pericolo astratto. Non è infatti necessario che vi sia un reale deterioramento del funzionamento del mercato finanziario né una concreta minaccia per lo stesso (SCHWOB/WOHLERS, op. cit., n. 4 ad art. 44 LFINMA). 5.2 Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LRD, in vigore nel medesimo periodo, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 della stessa legge che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina, devono chiedere alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività. La LRD disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies cpv. 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie. La legge si applica agli intermediari finanziari. Sono intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD, le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare, le persone che negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari) (lett. a), forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio (lett. b), commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari
- 28 - SK.2020.47 (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati (lett. c), gestiscono patrimoni (lett. e), effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia (leff. f), custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g). L’art. 2 cpv. 3 LRD costituisce una Generalklausel, la quale contiene, come la dicitura “in particolare” ben evidenzia, un elenco unicamente esemplificativo e non esaustivo delle attività in esso comprese (SCHÄREN, in: Kunz/Jutzi/Schären [curatori], Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, n. 7 ad art. 2 GwG). In linea di principio, quindi, chiunque abbia il potere di disporre di valori patrimoniali riconducibili a terzi risponde alla definizione di intermediario finanziario ai sensi della LRD. 5.3 All’epoca dei fatti (2012-2013), i criteri, in virtù dei quali una persona era considerata un intermediario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD, erano disciplinati dall’OAIF, in vigore fino al 31 dicembre 2015. 5.3.1 Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. d. OAIF (“altre attività”, art. 2 cpv. 3 lett. e-g LRD), è considerata intermediazione finanziaria, anche l’attività di organo in seno a società di sede. Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali (art. 6 cpv. 2 OAIF). Si tratta, generalmente, di veicoli finanziari che servono a gestire il patrimonio dell’avente economicamente diritto nella società o nell’entità patrimoniale (v. Circolare 2011/1 della FINMA – Attività di intermediario finanziario ai sensi della OAIF [di seguito: Circ. FINMA 2011/1], nm 106), in casu nel trust. Il trustee viene considerato come organo del trust e, nel caso di amministrazione di un trust che non ha un’attività commerciale, il trustee è di principio un intermediario finanziario (GUILLAUME GRISEL, Le trust en Suisse, La pratique du droit, 2020, pag. 270). 5.3.2 È assoggettato alla LRD il trustee che gestisce trust in o dalla Svizzera, indipendentemente da dove si trovi il patrimonio del trust e dall’ordinamento giuridico sotto il cui regime è stato costituito il trust. Il Protector è considerato intermediario finanziario o meno in base ai poteri conferitigli. Non vi è assoggettamento se egli ha unicamente la facoltà di sostituire il trustee o di esercitare il diritto di veto per opporsi alle decisioni di investimento o distribuzione degli utili prese dal trustee (Circ. FINMA 2011/1, nm 106). Se il patrimonio del trust è detenuto da una società controllata al 100% dal trust (detta underlying company) il rapporto bancario in questi casi è con la underlying company. Gli organi di quest’ultima che sono autorizzati a firmare, sono autorizzati a disporre del patrimonio fiduciario e ad agire secondo le istruzioni del trustee
- 29 - SK.2020.47 (HEIM/WETTSTEIN, Praxiskommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfeltspflicht der Banken, 3a ediz. 2016, n. 10 ad art. 41 Trust, pag. 391). La FINMA definisce trustee chiunque, sulla base dell’atto che istituisce il trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone (cfr. https://finma.ch/it/ autorizzazione/gestori-patrimoniali-e-trustee/trustees/).
5.3.3 Un trustee è considerato intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD allorquando esercita la propria attività a titolo professionale. Secondo l’art. 7 cpv. 1 OAIF, un intermediario finanziario esercita la sua attività professionale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 20'000.-- franchi (lett. a); durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione (lett. b); ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi (lett. c); oppure effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile (lett. d). Perché un intermediario eserciti la sua attività a titolo professionale è sufficiente che sia soddisfatto uno dei criteri appena elencati (v. Circ. FINMA 2011/1, nm 142). Tale argomento è confermato anche dalla presenza dell’avverbio “oppure” nell’elenco. 5.3.4 Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 OAIF, chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non professionale a un’attività a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e b. entro due mesi dal passaggio a un’attività a titolo professionale, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale. Fino ad avvenuta affiliazione ad un organismo di autodisciplina oppure fino al rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, all’intermediario finanziario è vietato: a. effettuare nuove operazioni di intermediazione finanziaria; b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (art. 11 cpv. 2 OAIF).
https://finma.ch/it/autorizzazione/gestori-patrimoniali-e-trustee/trustees/ https://finma.ch/it/autorizzazione/gestori-patrimoniali-e-trustee/trustees/
- 30 - SK.2020.47 6. 6.1 Ad A. viene rimproverato di avere esercitato l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA (in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14 LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2019). In particolare, gli viene imputato di avere, nel periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, esercitato, a nome e per conto della B. SA, a titolo professionale l’attività di trustee di almeno quattro trust, avendo, stando all’accusa, la società, la facoltà di disporre di un patrimonio in trust che, almeno a far tempo dal 10 ottobre 2012, superava i fr. 5 milioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. c OAIF. 6.2 L’imputato contesta l’imputazione a suo carico. In particolare, contesta che B. SA fosse da considerare un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LRD, rispettivamente che abbia, suo tramite, svolto tale attività a titolo professionale. 6.3 6.3.1 In punto alla qualità di intermediario finanziario di B. SA, A., in aula, ha dichiarato che B. SA era stata costituita con lo scopo di svolgere l’attività di trustee di trust rigorosamente discrezionali e irrevocabili. Il suo ruolo, quindi, era quello di fungere di proprietario degli averi e di vegliare a che quanto previsto dalla legge e dagli atti di trust venisse rispettato (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.6 e seg.). Egli ha precisato che i beni di trust discrezionali e irrevocabili appartengono solo ed esclusivamente al trustee, che li gestisce, amministra e conserva. Perciò, nel caso concreto, B. SA non avrebbe operato con averi di terzi, ma con beni che legalmente erano di proprietà della società stessa (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.13). L’imputato ha pure riferito che gli averi apportati in trust dai settlor confluivano in una società, detta custodian trustee o underlying company (una per ogni trust), che era interamente e totalmente amministrata e gestita da J. SA e dai suoi dipendenti (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.7). Sempre stando alle dichiarazioni rese da A. al dibattimento, dopo la sottoscrizione dell’atto di trust, egli, a nome del trustee (B. SA), per ognuna delle underlying companies, avrebbe conferito mandato di amministrazione e gestione a J. SA, la quale, per ognuna di esse, avrebbe disposto l’apertura di uno specifico dossier OAD, sottostante al regolamento e alla sorveglianza dell’OAD FCT.
- 31 - SK.2020.47 J. SA avrebbe quindi proceduto, per ogni relazione bancaria, all’identificazione delle persone rilevanti rispetto agli averi patrimoniali depositati, sulla base degli appositi formulari T (v. anche arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.65 e seg.). Firmato l’atto di trust, B. SA, non avrebbe più avuto alcun ruolo attivo, se non quando avvenivano delle distribuzioni a favore dei beneficiari (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.7); il solo soggetto che, a detta di A., “toccava” gli averi dei trust e che aveva quindi il controllo sui fondi, era J. SA, società regolarmente iscritta all’OAD dal 2000. Nessun collaboratore o membro del Consiglio di amministrazione di B. SA (tutti iscritti a Registro di commercio con firma collettiva a due) disponeva del diritto firma sui conti dei trust intestati alle custodian trustee/underlying companies. Stando ad A., B. SA, in quanto tale (come trustee), non avrebbe potuto dare istruzioni alle banche, né movimentare e gestire il denaro depositato sui conti. I poteri di firma depositate erano quelli degli amministratori delle custodian trustee/ underlying companies o dei collaboratori di J. SA, questi ultimi tutti iscritti all’OAD FCT quali collaboratori LRD di J. SA, come risultava anche dalla lista collaboratori LRD di J. SA al 26 luglio 2022, prodotta quale doc. 1 dall’avv. Castelli al dibattimento (act. SK 10.721.21 e verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.10 e 12). Secondo l’imputato, non vi sarebbe, pertanto, stata ragione di iscrivere anche B. SA all’OAD FCT, dal momento che tutti gli obblighi antiriciclaggio sarebbero stati garantiti (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.13). 6.3.2 L’imputato ha riferito anche che l’attività quale trustee di B. SA era iniziata un po’ in “sordina”. Nell’autunno del 2012, quando il patrimonio dei trust aveva raggiunto qualche milione, egli avrebbe chiesto all’avv. I., sua collaboratrice, di approfondire e verificare se, in una struttura come la loro, vi fosse l’obbligo di affiliare B. SA all’OAD. L’avv. I., esperta in materia, avrebbe confermato all’imputato che, secondo la LRD, dato che gli averi erano legalmente del trustee e non di terzi, non vi sarebbe stata la necessità di affiliare B. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14). A. ha infine indicato che, egli, durante un’ispezione da parte di CC. dell’OAD FCT per K. SA (società del Gruppo L.), mentre si discuteva delle varie attività del Gruppo L., avrebbe mostrato al funzionario dell’OAD la struttura in essere a quel momento (struttura che, a suo dire, era un unicum sulla piazza ticinese). In particolare, l’imputato avrebbe illustrato a CC. la tipologia di trust, nonché come fosse organizzata la gestione e la detenzione degli averi apportati dai settlor nei trust. Stando all’imputato, CC. non avrebbe saputo riferirgli se fosse necessario affiliare B. SA all’OAD. Egli si sarebbe limitato ad indicare: “effettivamente, la struttura, così come si presenta, non vedo B. SA avere un controllo e disponibilità di denaro”. La questione sarebbe quindi rimasta aperta e A., come da egli
- 32 - SK.2020.47 addotto, non avrebbe nulla di scritto in merito a quanto gli avrebbe indicato CC. (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14 e seg.). Si rileva che l’ispezione presso K. SA, ha avuto luogo il 17 dicembre 2012 (act. SK 10.663.2 e segg.). 6.3.3 Con l’arringa, la difesa dell’imputato ha sostenuto, innanzitutto, che B. SA non poteva essere considerata un intermediario finanziario ai sensi della LRD, in quanto essa fungeva da organo di trust. Questi trust, a suo dire, non avrebbero potuto essere considerati delle società di sede ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett d. OAIF, poiché trust discrezionali e irrevocabili e, di conseguenza, B. SA, quale trustee, avrebbe disposto di beni propri e non di terzi, (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.68 e segg.). A mente della difesa, la LRD e l’art. 6 OAIF, infatti, non avrebbero inteso considerare indistintamente tutti i trust alla stregua di società di sede, ma avrebbero mirato ad includere quelle entità che svolgevano l’attività di organo su istruzioni dell’avente diritto dei beni in questione, come poteva essere il caso delle underlying companies (v. verbale principale del dibattimento, act. SK 10.720.14). 6.3.4 Il difensore di A. ha, poi, indicato che non sarebbero in ogni caso dati i presupposti per una condanna del suo assistito, dal momento che vi sarebbe un difetto di competenza legislativa. Stando alla difesa, quanto previsto dall’art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAIF estenderebbe il campo di applicazione della LRD anche a persone (organi di società di sede e trust ad esse assimilati per definizione) che non hanno a che fare con averi di terzi, ma con beni giuridicamente propri (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.70). Tale estensione, non sarebbe coperta dalla delega dell’art. 41 cpv. 1 LRD, secondo la quale: “Il Consiglio federale emana disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge”. Essendo tale delega espressamente limitata all’attuazione e non alla concretizzazione della legge, secondo la difesa, l’Ordinanza del Consiglio federale non avrebbe pertanto potuto estenderne gli effetti e creare nuove fattispecie di assoggettamento (DTF 124 I 127 consid. 3b). Un’ordinanza d’applicazione, come lo sarebbe l’OAIF, che non rispetta tali principi, sarebbe illegale (DTF 142 V 26 consid. 5.9) e quindi inapplicabile (DTF 117 IV 349), violando la stessa, pure, il principio della separazione dei poteri (DTF 139 II 460 consid. 4.1). Medesimo ragionamento varrebbe, secondo la difesa, anche per quanto disposto dalla Circ. FINMA 2011/1, trattandosi di disposizioni di rango ancor più inferiore. A detta del difensore, non essendovi stata, prima del 1° gennaio 2020, una base legale formale che assoggettasse l’attività di trustee alla LRD, una tale attività, svolta in assenza di affiliazione, non
- 33 - SK.2020.47 avrebbe potuto essere ritenuta illecita e costituire un reato penale; e ciò in applicazione dell’art. 1 CP (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.71). 6.3.5 Infine, A. ed il suo difensore hanno osservato che è solo a partire dal 1° gennaio 2020 che la LRD include espressamente i trustee tra gli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 2 lett. abis LRD), assimilandoli ai gestori patrimoniali. In precedenza, la legge non menzionava in alcun modo né i trust, né i trustee. Se la legge fosse stata così chiara, non sarebbe stato necessario procedere ad una sua modifica. 6.4 6.4.1 Con riferimento ai criteri per qualificare l’attività di intermediario finanziario, come svolta a titolo professionale, previsti all’art. 7 OAIF, la difesa ha ritenuto che, quand’anche si dovesse ritenere che la legislazione antiriciclaggio in vigore fino al 2020, imponesse validamente a tutti i trustee l’affiliazione ad un OAD, nel caso concreto, la mancata affiliazione di B. SA non potrebbe comportare alcuna sanzione di natura penale, in assenza di una base legale certa (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.71). 6.4.2 Il difensore dell’imputato ha ribadito la sua tesi, secondo la quale, non risultava per nulla evidente dedurre dalla lettera, e tanto meno dagli scopi della legge, un obbligo generale di affiliazione per tutti i trustee (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.72). 6.4.3 Stando alla difesa, inoltre, il testo di legge, per quanto riguarda i criteri previsti all’art. 7 cpv. 1 OAIF, non era chiaro. L’elenco non precisava, infatti, se si trattasse di criteri alternativi o cumulativi, salvo che per i paragrafi c. e d., uniti dalla congiunzione “oppure”. Questo contrariamente al testo dell’avanprogetto, il quale indicava che “un intermediario finanziario esercita un’attività assoggettata a titolo professionale se adempie uno dei seguenti criteri: …”. Il fatto che nel testo definitivo il riferimento al carattere alternativo dei criteri per stabilire il carattere professionale dell’attività svolta fosse stato tolto, poteva legittimamente suscitare l’idea che il legislatore avesse, infine, voluto limitare il concetto di attività svolta a titolo professionale alla loro presenza cumulativa (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.73). 6.4.4 Al dibattimento, A. ha riferito che, nell’ambito delle verifiche richieste alla giurista interna del Gruppo, avv. I., nell’autunno del 2012, quando il patrimonio dei trust aveva raggiunto qualche milione, l’avvocata avrebbe confermato all’imputato che, dato il carattere cumulativo dei requisiti previsti dall’art. 7 OAIF (salvo il terzo
- 34 - SK.2020.47 che era in concorso con il quarto), non vi sarebbe stata la necessità di affiliare B. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14). 7. 7.1 La Corte ha esaminato, dapprima, se B. SA (e per essa A.), quanto alla sua attività di trustee, era un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD (v. infra consid. 7.2). In seguito, ha valutato se l’attività di intermediario finanziario è stata esercitata a titolo professionale (v. infra consid. 7.3). 7.2 7.2.1 B. SA aveva quale scopo l’attività di trustee (v. supra consid. 4.1). La società è stata costituita ad hoc nel marzo del 2012 per svolgere questo tipo di attività, come confermato dallo stesso A. al dibattimento (act. SK 10.731.5). Subito dopo la sua costituzione, nel giro di pochi mesi, B. SA ha sottoscritto diversi atti di trust (v. supra consid. 4.3). Per quanto qui di interesse, B. SA, in qualità di trustee, ha concluso quattro atti di trust tra aprile 2012 e luglio 2013 (v. supra consid. 4.3 e 4.4, concernenti i seguenti trust: il “Trust 1”, il “Trust 2”, il “Trust 4” e il “Trust 5”). Tutti gli atti di trust sono stati sottoscritti da A. e dalla sua collaboratrice I. a nome e per conto di B. SA. B. SA era indicata quale trustee anche nei formulari denominati “Identificazione beneficiario economico” (FORM 107 BO Trust, act. SK 10.661.129 e segg.), riferiti ai quattro trust. A. e I. hanno sottoscritto i FORM 107 per il trustee che, a sua volta, ha sottoscritto i documenti per i beneficiari del trust. I nominativi dei beneficiari sono stati espressamente indicati nel FORM 107 riferito ad ognuno dei 4 trust. Da un punto di vista generale, il ruolo del trustee è quello, da un lato, di amministrare il capitale che gli viene affidato, dall’altro, di effettuare le distribuzioni a favore dei beneficiari (GUILLAUME GRISEL, op. cit., pag. 61). Gli atti di trust sopra elencati prevedevano, nella parte V (il trustee), tra le altre, le seguenti clausole standard inerenti il ruolo del trustee, quindi di B. SA (v. DFF p. 32.103-109, p. 32.123-130, p. 32.143-150, p. 32.166-177): - i beni in trust sono in piena proprietà giuridica in capo al trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo Atto. Il trustee dispone dei beni in trust a sua discrezione assoggettato soltanto alle limitazioni previste in questo atto e alla legge applicabile al proprietario titolare dei Beni in trust (art. 20 lett. A.);
- 35 - SK.2020.47 - il trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente, se persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti (art. 22 lett. A). Egli, peraltro, potrà delegare a istituzioni autorizzate a svolgere attività di gestione patrimoniale (art. 22 lett. B. n. 3); - nel rispetto delle clausole di questo atto, il trustee potrà comportarsi nel riguardo dei beni in trust come il proprietario reale e beneficiario dei beni in trust. Conseguentemente, oltre ai poteri conferiti al trustee dalla legge, questi, nei riguardi dei beni in trust e nell’agire quale trustee, può compiere ogni atto o fare che sia compiuto ogni atto o assumere qualunque obbligo (art. 23 lett. A, seconda frase); - salvo dove espressamente e diversamente indicato, il trustee potrà esercitare tutti i poteri e la discrezionalità a lui conferiti dal presente Atto, con la più ampia discrezionalità nei tempi, alle condizioni e nel modo che egli deciderà (art. 23 lett. B); - il trustee è obbligato a tenere i beni in trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. A tal fine in particolare potrà trasferire la proprietà dei beni in trust o di una parte di essi a una o più società controllate dal trustee e destinate a detenere esclusivamente i beni in trust (art. 26 lett. A); - il trustee deve custodire, gestire e amministrare i beni in trust (art. 27 lett. A). L’art. 38 di ogni atto di trust (Parte VII – destinazione finale dei beni in trust), prevedeva che: “sopraggiunto il termine finale del trust, il trustee, con il consenso del Guardiano, distribuirà il reddito del trust e i beni in trust determinando la quota dei redditi e dei beni in trust spettante a ciascun beneficiario e li consegna ai beneficiari appena possibile”. 7.2.2 In concreto, dal contenuto degli atti di trust sopra esposto emerge chiaramente che B. SA, nel suo ruolo di trustee, aveva la facoltà di disporre degli averi patrimoniali dei trust. Oltre a ciò, si rileva che, nella richiesta di affiliazione di B. SA all’OAD del 9 luglio 2013 (DFF p. 31.161-163), A. ha indicato che la società si limitava a detenere e amministrare i patrimoni conferiti in trust senza svolgere alcuna attività di gestione patrimoniale che era invece affidata a banche o a gestori patrimoniali riconosciuti. Il solo fatto di detenere e amministrare dei patrimoni (in concreto trasferiti in trust), rientra, a mente della Corte, nella clausola generale (Generalklausel) dell’art. 2 cpv. 3 LRD, che prevede la possibilità di “accettare” o “custodire” valori patrimoniali di terzi.
- 36 - SK.2020.47 Sebbene il trustee diventi il proprietario legale dei beni in trust, questi ultimi costituiscono un patrimonio distinto dal suo patrimonio personale. Non possono essere pignorati dai creditori personali del trustee, non rientrano nella massa fallimentare, non fanno parte del regime matrimoniale né della successione del trustee. Inoltre il trustee non può disporne liberamente, ma li deve amministrare, gestire e ne deve disporre nell’interesse esclusivo dei beneficiari o conformemente allo scopo per cui è stato costituito il trust (v. Rapporto esplicativo del 12 gennaio 2022 del Consiglio federale per l’avvio della procedura di consultazione - Introduzione del trust: modifica del Codice delle obbligazioni, pag. 10).
Nel caso di specie, anche se B. SA era diventata (legalmente) proprietaria degli averi in trust, gli stessi erano riconducibili ai beneficiari e, il trustee aveva la facoltà di disporne unicamente nel loro interesse, in virtù anche del ruolo espressamente attribuitogli negli atti di trust agli artt. 27 e 38 (v. supra consid. 7.2.1). Tant’è che, come anche disposto negli atti di trust, i beni in trust sono stati tenuti separati dal patrimonio del trustee. Visto quanto precede, B. SA, potendo disporre di valori patrimoniali che erano riconducibili a terzi, andava considerata quale intermediario finanziario ai sensi della clausola generale (Generalklausel) dell’art. 2 cpv. 3 LRD. 7.2.3 Per le ragioni sopra esposte, non può essere quindi condivisa la tesi della difesa, secondo cui B. SA (nella sua veste di trustee di trust discrezionali e irrevocabili) non poteva essere considerata alla stregua di un intermediario finanziario, poiché disponeva di averi legalmente di sua proprietà e non di terzi, come invece presupporrebbe l’art. 2 cpv. 3 LRD (v. supra consid. 6.3.3). 7.2.4 A ben vedere, la qualità di intermediario finanziario di B. SA era data semplicemente dal fatto che la stessa – alla luce di quanto esposto al consid. 5.3.1 supra – quale trustee ha esercitato l’attività di organo di società di sede (le società di sede erano trusts) ai sensi dell’art 6 cpv. 1 lett. d e 6 cpv. 2 OAIF, potendo amministrare e gestire, come detto, il patrimonio di terzi (ovvero dei beneficiari) e non esercitando i 4 trust (“Trust 1”, “Trust 2”, “Trust 4” e “Trust 5”) attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali (v. Circ. FINMA 2011/1 nm 100 e 102). 7.2.5 La difesa non può essere seguita nemmeno laddove sostiene che quanto disposto dall’art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAIF, nonché dalla Circ. FINMA 2011/1
- 37 - SK.2020.47 sia illegale e inapplicabile, poiché lesivo del principio della separazione dei poteri e dell’art. 36 Cst. (v. supra consid. 6.3.4). Al riguardo si rileva come l’OAIF, emanata in virtù della delega dell’art. 41 della LRD, sia un’ordinanza di attuazione o di concretizzazione (trattasi di sinonimi) della stessa LRD. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore di A. in sede di arringa, l’art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAIF non estende, a mente della Corte, il campo d’applicazione della LRD. Questo perché, nel caso di specie, anche se si tratta di una società di sede, si è comunque in presenza di averi riconducibili a terzi (ovvero ai beneficiari dei trust, v. supra consid. 7.2.2), come specificato dalla Circ. FINMA 2011/1. Pure la Circ. FINMA 2011/1 – emanata in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. b LFINMA (circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari) e contenente delle precisazioni relative alla OAIF – non estende, come invece ritenuto dalla difesa, il campo d’applicazione della LRD. Di conseguenza anch’essa non è né illegale né inapplicabile nel caso concreto. 7.2.6 L’imputato non va seguito neppure laddove contesta di avere svolto l’attività di intermediario finanziario a nome e per conto di B. SA, perché la società, a suo dire, non avrebbe avuto né alcun ruolo, né alcun potere in relazione alla custodia, all’amministrazione e alla gestione degli averi ivi depositati, dal momento che tale attività era stata delegata a J. SA, che era regolarmente affiliata ad un organo OAD e di cui egli era responsabile LRD. Stando ad A., gli obblighi LRD sarebbero sempre stati adempiuti da J. SA e perciò gli scopi perseguiti dalla LRD sarebbero sempre stati rispettati (v. supra consid. 6.3.1). A mente della Corte, le circostanze fattuali invocate dall’imputato non tutelano la posizione di B. SA, di fronte ai suoi obblighi in materia di LRD e non la sottraggono dalle proprie responsabilità in tale ambito. L’attività di trustee era lo scopo principale di B. SA (DFF p. 30.10), costituita ad hoc nel marzo del 2012 per svolgere una tale attività. Era questa società (e non J. SA, il cui scopo era la prestazione di servizi fiduciari a favore di terzi, in particolare la consulenza commercialistica e l’amministrazione, v. DFF p. 30.12) che, conformemente al proprio scopo, ha sottoscritto gli atti di trust (nella persona di A. e della collaboratrice I.). Era la B. SA (e non J. SA, le underlying companies/custodian trustee o altri enti autorizzati) ad essere trustee dei quattro trusts di cui si parla (v. supra consid. 4.4) e a ricoprire le mansioni elencate nella parte V degli atti di trust (v. supra consid. 7.2.1). In buona sostanza, era B. SA ad avere, in virtù degli atti di trust, la facoltà di disporre dei beni e degli averi patrimoniali dei trust, con facoltà di delega (v. supra consid. 7.2.1).
- 38 - SK.2020.47 La Corte rileva che dagli atti risulta un mandato, per l’amministrazione fiduciaria a favore di J. SA, rispettivamente delle custodian trustees (v. contratti di mandato e supra consid. 4.6.3, 4.7.2. 4.8.2 e 4.9.2) e che J. SA ha effettuato gli accertamenti sui beneficiari economici, compilando e sottoscrivendo il relativo formulario T per ognuno dei trust (v. FORM 107 BO Trust, act. SK 10.661.4 e segg.). È vero anche che la documentazione bancaria dei conti riconducibili ai trust è stata sottoscritta da A. e da altre persone aventi diritto di firma in seno a J. SA (v. supra consid. 4.5 e segg.), in virtù dei mandati conferiti da B. SA, nonché che i conti bancari sui quali erano depositati gli averi dei trust erano intestati a delle custodian trustee (in specie alla M. Limited, V., NZ, alla Q. Limited, alla R. Limited e alla T. Limited). Quanto messo in atto da B. SA (e meglio la delega della gestione, rispettivamente il trasferimento dei beni in trust a dei custodian trustee), tuttavia, erano possibilità previste negli atti di trust medesimi (Parte V, v. supra consid. 7.2.1), che non svincolavano il trustee dai propri doveri di istruzione e sorveglianza. In effetti, una volta delegata la gestione degli averi patrimoniali dei trust, il trustee non può “chiudere gli occhi” di fronte all’attività delegata, ma deve istruire in maniera adeguata e attenta i delegatari (GRISEL, op. cit., pag. 261). Nei contratti di mandato è stato, peraltro, espressamente indicato che l’amministratore fiduciario avrebbe dovuto agire su istruzioni del mandante (quindi di B. SA) e/o degli azionisti del custodian trustee. Il fatto che l’amministrazione fosse stata conferita a una società affiliata all’OAD FCT (alla J. SA), non sottraeva, a mente della Corte, il trustee ai propri obblighi verso la LRD, in specie all’obbligo di affiliarsi ad un OAD. A. stesso, al dibattimento, ha dichiarato che il trustee (e quindi B. SA), ha un dovere di sorveglianza e di controllo di quello che avviene all’interno del patrimonio del trust (v. act. SK 10.731.13). Si rileva, infine, che era B. SA a ricevere il compenso (come peraltro indicato al considerando 4.10 supra) e ad avere la capacità processuale attiva e passiva (v. atti di trust, Parte V. art. 20 e 35). 7.2.7 Alla luce di tutto quanto precede, B. SA andava considerata un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD. 7.3 Appurato che B. SA ha svolto l’attività di intermediario finanziario, occorre ancora stabilire, se tale attività è stata svolta a titolo professionale, come disposto dall’art. 7 OAIF.
- 39 - SK.2020.47 7.3.1 Come già indicato, è sufficiente che sia stato soddisfatto uno dei criteri elencati all’art. 7 OAIF (v. supra consid. 5.3.3 in fine).
Per quanto qui di rilievo, un intermediario finanziario esercita la sua attività professionale se ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi (art. 7 lett. c OAIF). 7.3.2 Nel caso concreto, nel periodo che qui ci interessa, ovvero tra il 2012 e luglio 2013, B. SA, come detto, aveva facoltà di disporre dei valori patrimoniali di 4 trust (“Trust 1”, “Trust 2”, “Trust 4” e “Trust 5”). Questa facoltà era indipendente dal fatto che la gestione degli averi fosse stata delegata a terzi, rispettivamente dal fatto che gli averi fossero detenuti da delle underlying companies o da custodian trustees (v. supra consid. 7.2.2). Stando agli atti di trust: “il trustee dispone dei beni in trust a sua discrezione assoggettato soltanto alle limitazioni previste in questo atto e alla legge applicabile al proprietario titolare dei beni in trust” (v. atti di trust, Parte V., art. 20 lett. A). Si può, pertanto, ritenere che la facoltà di disporre di B. SA fosse “illimitata”, dal momento che, le uniche riserve erano quelle previste dalla legge e dagli atti di trust stessi e che il trustee doveva agire nell’interesse del beneficiario, v. supra consid. 7.2.1 e 7.2.2). 7.3.3 B. SA è stata costituita nel marzo del 2012 e, poco dopo, ovvero il 17 e 18 aprile 2012 ha sottoscritto, in veste di trustee, due atti di trus