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Tribunale penale federale 04.02.2022 SK.2020.27

4 febbraio 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,066 parole·~1h 15min·2

Riassunto

Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP);;Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP);;Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP);;Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP)

Testo integrale

Sentenza del 4 febbraio 2022 Corte penale Composizione Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliera Aline Talleri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi,

e

accusatori privati:

1. D., rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,

2. E1., E2. e E3., rappresentati dall'avv. Carlo Fubiani,

3. F.,

4. G., rappresentata dall'avv. Marco S. Marty,

5. SOCIETÀ 1 S.R.L,

6. H.,

7. SOCIETÀ 2 SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano,

8. FONDO 1, rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2020.27

- 2 - SK.2020.27

contro

1. A., difeso dall'avv. d’ufficio Carlo Borradori,

2. B., difeso dall'avv. d'ufficio Matteo Galante,

3. C., difeso dall'avv. d’ufficio Nadir Guglielmoni,

Oggetto

Amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripetuta, falsità in documenti ripetuta

- 3 - SK.2020.27

Indice Fatti: ........................................................................................................................ 5 In diritto: ............................................................................................................... 18 I. Questioni formali ........................................................................................... 18 1. Competenza della Corte ........................................................................... 18 2. Sul diritto applicabile ................................................................................ 20 3. Prescrizione .............................................................................................. 22 4. Questioni pregiudiziali ............................................................................. 23 5. Ne bis in idem ........................................................................................... 24 II. Società 2 SA (già Società 3), ora Società 2 SA in liquidazione, sintesi .... 27 III. Capo d’accusa 1.1.1 (amministrazione infedele) ......................................... 34 1. Introduzione e diritto ................................................................................ 34 2. Investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa n. 1.1.1.1) e retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa n. 1.1.1.2) ................................................................................... 44 3. Retrocessioni da investimenti in azioni S18a. - A. (capo d’accusa n. 1.1.1.3) ....................................................................................................... 97 4. Retrocessioni da investimenti in azioni S18a. - B. (capo d’accusa n. 1.2.1.1) ..................................................................................................... 115 5. Investimenti nel fondo d'investimento Fondo 2 (capo d’accusa n. 1.1.1.4) ................................................................................................................. 134 6. Amministrazione infedele a danno della Società 2 SA (capo d’accusa n. 1.1.1.5) ..................................................................................................... 144 IV. Capi d’accusa n. 1.1.2 e 1.2.2 (truffa) ......................................................... 149 V. Capi d’accusa n. 1.1.3, 1.2.3 e 1.3.1 (falsità in documenti) ....................... 177 1. Considerazioni generali.......................................................................... 177 2. Spese private inserite nella contabilità di Società 2 SA (capo d’accusa n. 1.1.3.1) ..................................................................................................... 181 3. Retrocessioni dei clienti inserite nella contabilità di Società 2 SA (capo d’accusa n. 1.1.3.2) ................................................................................. 182 4. Formulari A (capi d’accusa n. 1.1.3.3, 1.2.3.3 e 1.2.3.4) ........................ 183

- 4 - SK.2020.27 5. Falsità in documenti funzionali ai reati patrimoniali in danno delle relazioni “R17.”, “R17a.”, “R21.” e “R31.” (capi d’accusa n. 1.1.3.4, 1.2.3.1 e 1.2.3.2) ....................................................................................... 190 6. Falsità in documenti concernenti la relazione “R24.” (capi d’accusa n. 1.1.3.5 e n. 1.3.1.1)................................................................................... 201 7. Falsità in documenti concernenti la relazione intestata al Fondo 1 (capi d’accusa n. 1.1.3.6 e n. 1.3.1.2) .............................................................. 212 VI. Pena ............................................................................................................. 221 VII. Misure .......................................................................................................... 247 VIII. Pretese civili ................................................................................................ 258 IX. Spese ........................................................................................................... 265 X. Difese d’ufficio e patrocinio d’ufficio ......................................................... 268 XI. Risarcimenti ................................................................................................. 281 Dispositivo 293

- 5 - SK.2020.27 Fatti: A. Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attraverso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti, un’istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) (act. MPC 1.1.1). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150-PAS. B. In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in particolare le seguenti decisioni di estensione: − il 26 marzo 2012, l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (act. MPC 1.1.2); − l’11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (act. MPC 1.1.3 e seg.); − il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti della Società 2 SA per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 CP (act. MPC 1.1.5), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (act. MPC 1.1.6-7); − il 6 maggio 2013, l’istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 CP, sub amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest’ultimo, l’estensione concerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP (act. MPC 1.1.6 e seg.); − l’8 maggio 2013, estensione del procedimento al reato di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (act. MPC 1.1.10 e seg.) nei confronti di A., †I. e ignoti; − il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro Banca 2 AG e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP (act. MPC 1.1.12-15); − il 29 giugno 2013, contro ulteriori imputati, tra cui C., ed ai reati di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, sub amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, nonché di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (act. MPC 1.1.16 e seg.).

- 6 - SK.2020.27 C. Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha congiunto il summenzionato procedimento n. SV.12-0150-PAS con la procedura n. SV.13.0961-PAS da esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei confronti di ignoti e di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) (act. MPC 1.2.1 e seg.). Le due procedure sono state riunite nel procedimento n. SV.12-0150- PAS (act. MPC 1.1.18-23; v. p. 21.4.23 e segg.). A. e C. sono stati arrestati in Italia in data 7 maggio 2013 (act. MPC 18.7.23 e 18.7.29). A. è stato scarcerato in data 30 aprile 2015 dal carcere di U. e posto agli arresti domiciliari in provincia di V. fino al 13 giugno 2016, con successivi obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, terminati il 9 novembre 2016 (act. SK 306.721). D. Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha decretato l’assunzione del procedimento condotto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) da parte dell’autorità inquirente federale; contestualmente ha riunito l’incarto cantonale MP 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150-PAS (act. MPC 21.5.37 e seg.). In data 16 gennaio 2018, il procedimento a carico di B. è stato esteso ai reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (act. MPC 1.1.62-65). E. Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbandonato il procedimento nei confronti di A., Società 2 SA, Banca 2 e C. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (act. MPC 3.1.1-5 e 3.1.12- 20). F. Con decreto d’accusa di data 11 novembre 2016, †I. è stato condannato per il reato di ripetuta complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti (act. MPC 3.1.41-54). Il decreto è cresciuto in giudicato. In medesima data, il MPC ha abbandonato parzialmente (decreto cresciuto in giudicato) il procedimento a carico di †I. per i reati di riciclaggio di denaro e di appropriazione indebita aggravata, sub amministrazione infedele qualificata, sub infedeltà nella gestione pubblica (act. MPC 3.1.35-40). G. Con decreto del 18 ottobre 2017, il procedimento è ulteriormente stato esteso nei confronti di J. per il reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP (act. MPC 1.1.60 e seg.).

- 7 - SK.2020.27 H. In data 8 febbraio 2018 e 22 maggio 2018, il MPC ha decretato l’abbandono parziale del procedimento a carico di A. e di C. per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione intestata al Fondo 1 presso Banca 2; nonché per i reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione denominata “R24.” intestata a F. presso Banca 2 (act. MPC 3.1.87-93 [A.] e 3.1.163-173 [C.]). I. Il 13 agosto 2018, il MPC ha comunicato alle parti, in particolare ai difensori di A., di Società 2 SA (ora in liquidazione), di B. e di C., la conclusione dell’inchiesta ex art. 318 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), ha loro impartito un termine sino al 24 agosto 2018 per presentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’eventuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP. Contestualmente, il MPC ha prospettato agli imputati summenzionati la promozione dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF) (act. MPC 16.2.838-841; 16.3.205-208; 16.4.447-450; 16.6.110-113). J. L’8 novembre 2018, il MPC ha emesso due decreti d’accusa: uno nei confronti di J. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP ed il secondo nei confronti di Banca 2 (ora in liquidazione) per titolo di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con il reato di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP. Nei due decreti, le pretese dell’accusatore privato K. sono state rinviate al foro civile (act. MPC 3.1.212-216; 3.1.217-221). Avverso tali decreti d’accusa, entrambi gli accusati hanno interposto opposizione (act. MPC 16.14.26-31; 16.5.519-522). K. In data 29 gennaio 2019, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al TPF nei confronti di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di Società 2 SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 1 CP (act. MPC 03.100.1 e segg.). Il procedimento è stato aperto presso il TPF con il numero di ruolo SK.2019.4.

- 8 - SK.2020.27 Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha ritenuto che non fosse possibile pronunciare una sentenza e, di conseguenza, con ordinanza del 10 maggio 2019, ha sospeso il procedimento SK.2019.4, rinviando l’accusa al MPC per essere completata o rettificata (act. SK 2019.4 303.932.1-22). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF. L. In data 19 febbraio 2020, dopo avere nuovamente interrogato i tre imputati, mettendo pure a confronto A. sia con B. che con C., il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione impartendo un termine scadente il 2 marzo 2020 per presentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’eventuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP (act. MPC 16.2.927-928 [A.], 16.4.526-527 [B.], 16.6.131-132 [C.]). Contestualmente, il MPC ha prospettato nei confronti di A. e di B. la promozione dell’accusa dinanzi al TPF per i reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP [A.] e art. 158 n. 2 CP [B.]), di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP); mentre nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). Inoltre il MPC ha prospettato l’abbandono parziale del procedimento per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nei confronti dei tre imputati e, per A., pure l’abbandono parziale (poiché riferito solo ad alcuni capi del precedente atto d’accusa del 29 gennaio 2019) per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). M. Dopo avere acquisito ulteriore documentazione bancaria, su richiesta delle parti, con atto d’accusa del 24 luglio 2020, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di A. e B. per i reati di cui agli artt. 158 CP, 146 CP e 251 CP, nonché di C. per il reato di cui all’art. 251 CP. Il procedimento a carico dei tre imputati per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è stato abbandonato con decreti del 6 aprile 2020 (act. MPC 3.262-264 [A.]; 3.265-266 [C.]; 3.267-270 [B.]). Nei confronti di A. è stato altresì decretato il parziale abbandono per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), limitatamente a determinate imputazioni dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 (v. decreto d’abbandono parziale del 6 aprile 2020 act. MPC 3.262-264; decreto d’abbandono parziale del 22 maggio 2020 act. MPC 3.285-288). Il MPC ha pure abbandonato il procedimento a carico di Banca 2 (decreto d’abbandono del 22 ottobre 2019, act. MPC 3.1.223-229), di J. (decreto d’abbandono del 4 novembre 2119, act. MP 3.234-246) e di Società 2 SA (decreto d’abbandono del 4 dicembre 2019, act. MPC 3.254-258). I decreti d’abbandono pronunciati dal MPC sono tutti cresciuti in giudicato.

- 9 - SK.2020.27 N. Mediante missiva del 17 marzo 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 306.250.1-2). Con scritti del 31 marzo 2021 (act. SK 306.510.16-17), 6 aprile 2021 (act. SK 306.522.10- 13), 26 aprile 2021 (act. SK 306.521.7-12) e 29 aprile 2021 (act. SK 306.554.44-45), il MPC, i difensori di B. e di A., nonché il patrocinatore dell’accusatrice privata G., hanno presentato le loro rispettive istanze probatorie. Il 20 aprile 2021 (act. SK 306.552.4) il patrocinatore del Fondo 1 ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare, mentre tutte le altre parti, compreso l’imputato C., sono rimaste silenti. Con decreto del 24 giugno 2021 (act. SK 306.250.3-11), la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti relativi agli imputati, non appena pervenuti alla Corte: l’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano per A. e C., l’estratto del casellario giudiziale svizzero per B., la documentazione fiscale per gli anni 2018-2020 concernente B., e il formulario sulla situazione personale e patrimoniale riferito a tutti e tre gli imputati. La Corte ha inoltre decretato l’acquisizione agli atti, in via rogatoriale, dalla Corte di appello di Napoli e dalla Corte di appello di Roma, delle decisioni giudiziarie eventualmente intervenute a far tempo dal 24 luglio 2020 nei confronti, tra gli altri, di A. e C., come pure l’edizione presso Banca 2 di documentazione riferita ad alcune relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa. In occasione di un’udienza preliminare, indetta dalla Direzione del procedimento per il 30 aprile 2021 (act. SK 306.710.1 e segg.), il MPC, i difensori dei tre imputati, nonché il patrocinatore del Fondo 1, hanno dato il loro accordo a che il dibattimento venisse fissato, prevedendo già nella (prima) citazione, una seconda data (per il giorno successivo) in caso di mancata comparsa alla prima data. In assenza di comparsa alla prima data e pure alla seconda, si sarebbe proceduto in contumacia. Tale modalità sarebbe valsa anche per le citazioni effettuate eventualmente mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale ex art. 88 CPP. In sede di udienza preliminare sono state, inoltre, comunicate alle parti le possibili date dei dibattimenti, confermate definitivamente con scritto del 2 agosto 2021 (act. SK 306.400.99 e seg.). Le citazioni formali, per il primo (con inizio al 12 gennaio 2021) e per il secondo dibattimento (con inizio il giorno successivo), sono state inviate alle parti (ad eccezione di B.) in data 4 novembre 2021. A. e C. (citati tramite i loro difensori) hanno ritornato a questo Tribunale, copia delle rispettive citazioni controfirmate (act. SK 306.521.30 e segg. [A.], 306.333.13 e segg. [C.]). Per B., come concordato all’udienza preliminare del 30 aprile 2021 con il difensore, si è proceduto con la pubblicazione delle citazioni per le due date

- 10 - SK.2020.27 dei dibattimenti sul foglio ufficiale (act. SK 306.332.5 e seg.). Dopo il suo arresto, avvenuto in Svizzera, nel contesto di un altro procedimento, a B. sono state trasmesse, tramite il difensore, le formali citazioni per le due date (act. SK 306.332 7 e segg.). Copia delle citazioni sono state trasmesse a questo Tribunale, controfirmate dall’imputato (act. SK 306.332.14 e segg.). O. Con lettera 11 gennaio 2022 l’avv. Nadir Guglielmoni ha postulato che il suo assistito, C., fosse dispensato dal comparire al dibattimento ai sensi dell’art. 336 cpv. 3 CPP, almeno fino al 17 gennaio 2022 (act. SK 306.310.15-17). A sostegno della sua richiesta il difensore di C. ha allegato un documento manoscritto su carta intestata Dott. L. che indicava dolori lombari e l’indicazione “Riposo”, “Dal 10 al 17.1.2022”, nonché un documento (sempre manoscritto) di uno studio di fisioterapia, da cui risultava che C. stava effettuando trattamenti fisioterapici per lombosciatalgia e cervicalgia e che si consigliavano 10 giorni di riposo. Con decreto 11 gennaio 2022, la direzione del procedimento ha respinto la richiesta di C. (act. SK 306.310.19-24). In particolare, chi dirige il procedimento ha ritenuto che i due documenti allegati all’istanza fossero troppo generici e contraddittori circa il periodo di riposo a cui C. sarebbe stato astretto. Inoltre, dolori lombari e lo svolgimento di sedute di fisioterapia non costituivano di per sé motivi gravi ex art. 336 cpv. 3 CPP. P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 12 al 21 gennaio 2022, alla presenza del MPC, degli imputati A. e B., nonché dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti. L’imputato C., malgrado sia stato regolarmente citato, per il tramite del difensore (e le citazioni sono state controfirmate dall’imputato), come concordato (v. udienza preliminare del 30 aprile 2021, act. SK 306.710.1-5), non è comparso né in occasione del primo dibattimento indetto per il 12 gennaio 2022, né in sede del nuovo dibattimento fissato il 13 gennaio 2022.

- 11 - SK.2020.27 Il dibattimento, nei confronti di C. ha quindi avuto luogo nella forma contumaciale ai sensi degli art. 366 e segg. CPP, ritenuto come la sua richiesta di essere dispensato era già stata respinta con decreto 11 gennaio 2022. In aula sono stati sentiti unicamente gli imputati A. e B. Con requisitoria e arringhe le parti hanno formulato le seguenti conclusioni. P1. Il MPC ha formulato le seguenti richieste (act. SK 306.720.23 e segg.): − dichiarare A. autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta, di truffa ripetuta e di falsità in documenti ripetuta; − condannare A. a una pena detentiva di quattro anni. Sulla custodia cautelare sofferta da A. in Italia nei procedimenti penali condotti dalla Procura di Roma e di Napoli, la stessa è già stata recepita nelle sentenze italiane per cui non deve essere tenuta in considerazione. La carcerazione preventiva sofferta all’estero non viene computata quale carcere preventivo nell’ambito di un procedimento penale svizzero ai sensi dell’art. 51 CP (TF 6B_806/2020); − dichiarare B. autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta, di truffa ripetuta e di falsità in documenti ripetuta; − condannare B. a una pena detentiva di due anni e 9 mesi. Il MPC non si oppone alla concessione parziale della sospensione condizionale della pena ex art. 43 CP; − dichiarare C. autore colpevole di falsità in documenti ripetuta; − condannare C. a una pena detentiva di 1 anno e 8 mesi.

Il MPC non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena detentiva ex art. 42 CP. La custodia cautelare sofferta da C. in Italia nei procedimenti penali condotti dalla Procura di Roma e Napoli, per i medesimi motivi esposti per A., non deve essere tenuta in considerazione; − ordinare un risarcimento equivalente sui valori patrimoniali sequestrati sui conti riconducibili ad A., inclusi gli interessi nel frattempo eventualmente maturati, nonché sui seguenti oggetti appartenenti ad A. posti sotto sequestro: − conto n. C1. intestato ad A. presso Banca 3 AG con un saldo di CHF 30'631.82 (stato al 31 dicembre 2021); − conto n. C2. intestato ad A. presso Banca 4 con un saldo di CHF 8'079.84 (stato al 31 dicembre 2021);

- 12 - SK.2020.27 − somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate sui conti nella disponibilità del MPC presso la Banca 5 (conto EUR n. C5. e conto USD n. C6., stato al 30 giugno 2021) già sequestrate in contati ad A. nella perquisizione dell’allora suo domicilio a W. in data 7 maggio 2013. A tale riguardo si rileva che le pretese su tali somme in contanti fatte valere dalla moglie di A. sono state respinte con decisione del MPC del 26 agosto 2013, cresciuta in giudicato; − polizza vita n. 9. di A. presso l’assicurazione Società 4 con un valore di riscatto di CHF 7’055 (stato al 1. luglio 2013 come indicato nell’allegato 4 dell’atto d’accusa 24 luglio 2020); − statua in metallo raffigurante “donna con bambino” a firma E. Pellini (avente un valore stimato a CHF 20'740, come indicato nell’allegato 4 dell’Atto d’accusa 24 luglio 2020), oggetto già sequestrato nella perquisizione dell’allora sede della Società 2 a X. in data 5 dicembre 2013 e poi consegnato al TPF con la trasmissione del predetto atto d’accusa; − statua raffigurante un soldato a cavallo (avente un valore stimato a CHF 500, come indicato nell’allegato 4 dell’atto d’accusa 24 luglio 2020), oggetto già sequestrato nella perquisizione dell’allora sede della Società 2 a X. in data 5 dicembre 2013 e poi consegnato al TPF con la trasmissione del predetto atto d’accusa; − statua in metallo raffigurante 2 cavalli (avente un valore stimato a CHF 500, come indicato nell’allegato 4 dell’atto d’accusa 24 luglio 2020), oggetto già sequestrato nella perquisizione dell’allora sede della Società 2 SA a X. in data 5 dicembre 2013 e poi consegnato al TPF con la trasmissione dell’atto d’accusa; − ordinare un risarcimento equivalente sui valori patrimoniali, inclusi gli interessi nel frattempo eventualmente maturati, depositati sul seguente conto, posto sotto sequestro, di cui B. è titolare e beneficiario economico: − conto n. C3. intestato a B. presso Banca 6 AG con un saldo di CHF 600'379.14 (stato al 31 dicembre 2021); − ordinare la confisca ex art. 69 CP e la relativa distruzione di tutti i documenti originali sequestrati e costituenti il reato di falsità in documenti ex art. 251 CP indicati nell’atto d’accusa 24 luglio 2020 e meglio: − i documenti con la firma falsificata di M., N., K. e O., indicati nella perizia-tecnico calligrafica della Polizia scientifica del Canton Berna effettuata su delega della PGF ed allegati alla stessa. I documenti falsificati sono in particolare quelli indicati nell’act. MPC 17.1.2 ed elencati negli act. MPC 17.1.45 e 17.1.53-55;

- 13 - SK.2020.27 − il formulario A originale relativo al conto n. C4. EUR intestato a B. presso la Banca 7, (act. MPC 7.20.1.2.9, capo d’accusa 1.2.3.3); − il formulario A originale relativo al conto n. C8. intestato a B. presso Banca 8 (act. MPC 7.3.6.2.9, capo d’accusa 1.2.3.4); − assegnare agli accusatori privati e danneggiati indicati nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, ex art. 73 lett. c CP, le pretese di risarcimento che la Corte ordinerà in applicazione dell’art. 71 CP, tenendo in considerazione il danno che ciascuno di essi ha subito e che non è già stato risarcito, in particolare dai liquidatori di Banca 2. A mente del MPC, siccome i valori patrimoniali appartenenti ad A. rispettivamente a B., che sono sotto sequestro, sono ampiamente inferiori al danno da essi cagionato attraverso la commissione dei reati contestati nell’Atto d’accusa 24 luglio 2020, la pretesa di risarcimento ex art. 71 CP decisa dalla Corte del TPF dovrà essere assegnata ex art. 73 CP applicando una chiave di ripartizione in proporzione al danno subito da ciascun accusatore privato rispettivamente danneggiato; − porre a carico degli imputati le spese procedurali giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, così come elencate e ripartite nell’allegato 5 dell’Atto d’accusa 24 luglio 2020. L’abbandono in favore di A. e C. per intervenuta prescrizione di quattro falsità in documenti − su un totale di 53 − risulta ininfluente per quel che concerne la messa a carico delle spese procedurali rispettivamente il riconoscimento − da negare − in loro favore di un indennizzo o riparazione ai sensi dell’art. 429 CPP, ciò a fronte della gravità ed ampiezza dei restanti reati per cui essi vanno condannati e anche in considerazione di quanto previsto all’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP. P2. La difesa di A. ha postulato quanto segue (act. SK 306.720.31 e segg.): − lo stralcio e l’abbandono dei capi 1.1.3.5 e 1.1.3.6 dell’atto d’accusa, per violazione del principio ne bis in idem; − la contestazione di tutti i capi d’imputazione rimproverati ad A., ad eccezione del capo d’accusa 1.1.3.3 (falsità in documenti concernente un formulario A), che viene ammesso; − una massiccia riduzione della pena proposta dall’accusa affinché sia possibile comprimere la stessa ad un massimo di 2 anni di detenzione; pena che permetta la concessione della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP; − subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui tale richiesta non venisse accolta, la pronuncia di una pena di un massimo di 2 anni e 4 mesi con computati in nome del principio ne bis in idem, 6 mesi di carcere già

- 14 - SK.2020.27 espiato in Italia a seguito dei procedimenti di Napoli e Roma, a valere quale parte di pena da eseguire, per il restante la sospensione condizionale parziale della pena ai sensi dell’art. 43 CP; − la reiezione delle richieste risarcitorie interposte dagli accusatori privati signori D., E. e G. Subordinatamente chiede che tutte le richieste risarcitorie vengano demandate al foro civile. Il difensore di A. non si è opposto alle richieste di confisca formulate dal MPC ad eccezione degli averi sul conto della Banca 5 intestato al MPC; averi di spettanza della moglie di A., signora P. P3. La difesa di B. ha formulato le seguenti conclusioni (act. SK 306.720.28 e segg.): − il proscioglimento dai capi d’imputazione 1.2.1 (amministrazione infedele qualificata ripetuta ex art. 158 n. 2 CP, con riferimento alle retrocessioni da investimenti in S18a., capi d’accusa da 1.2.1.1.1 a 1.2.1.1.17), 1.2.2 (truffa ripetuta ex art. 146 cpv. 1 CP, in relazione alla truffa in danno delle relazioni “R21.”e “R17.”, capi d’accusa da 1.2.2.1.1 a 1.2.2.1.8 e 1.2.2.2) e 1.2.3 (falsità in documenti ripetuta ex art. 251 n. 1 CP, in relazione ai capi di imputazione 1.2.3.1 e 1.2.3.2); − il riconoscimento di B. delle proprie responsabilità con riferimento ai capi di imputazione 1.2.3.3 e 1.2.3.4 in relazione ai formulari A. Con riguardo a tali due ultimi reati, in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 CP, la colpa di B. non può che essere considerata lieve, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo. In considerazione della colpa lieve, della violazione del principio di celerità, della situazione personale di B. e delle sofferenze che egli ha già patito a causa del procedimento, ha chiesto di essere esonerato da qualsiasi pena e a titolo sussidiario che la pena comminata, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 48 e 48a CP, corrisponda al minimo legale previsto, ovvero, per falsità in documenti, a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente. − Per quanto concerne i signori E., anche nella denegata ipotesi in cui il Signor B. dovesse essere ritenuto autore colpevole nei confronti di quest’ultimi per il reato di truffa, come evidenziato dal MPC, l’importo massimo che B. avrebbe eventualmente trattenuto per sé, ammonta ad EUR 232'050 e a CHF 150'050, ciò che complessivamente ammonta ad oggi a circa CHF 305'000. Ritenuta la colpa di B., la sua incensuratezza, la sua vita anteriore, il lungo tempo trascorso dai fatti a lui contestati, la evidente violazione del principio di celerità del procedimento, le conseguenze dirette ed indirette che il procedimento ha comportato per l’accusato, nonché la condotta posta in

- 15 - SK.2020.27 essere dal signor B. successivamente ai fatti e in corso di procedimento, ha chiesto una massiccia riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa, e che la stessa sia compressa in una pena massima di 1 anno con sospensione condizionale totale ai sensi dell’art. 42 CP. Una pena senza condizionale, infatti, non risulta essere necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. − Opposizione alla confisca della relazione bancaria n. C3. intestata a B. presso Banca 6 SA, Y., richiesta dal MPC, in considerazione delle richieste di proscioglimento, e ne chiede pertanto il dissequestro a concorrenza del saldo attivo sulla stessa, risultando peraltro la confisca richiesta sproporzionata. − Ha chiesto che le richieste risarcitorie dei signori E. vengano respinte in funzione della richiesta di assoluzione per i reati di truffa e di amministrazione infedele di cui ai capi d’imputazione citati nello scritto 5 gennaio 2022 dell’avv. Fubiani. Con riferimento alla richiesta risarcitoria inerente al capo di accusa n. 1.2.1.1.6, osserva, inoltre, che la stessa, pari a EUR 52'500, si riferisce all’importo corrisposto dai signori E. titolari della relazione “R49.” presso Banca 9 per la sottoscrizione dei titoli S18a. Tale richiesta di risarcimento non corrispondente pertanto all’ammontare delle provvigioni percepite da Società 5 con riguardo alla sottoscrizione dei predetti titoli S18a. A titolo sussidiario ha chiesto che tutte le richieste degli accusatori privati siano demandate al foro civile. P4. La difesa di C. ha formulato le seguenti conclusioni (act. SK 306.720.28): a. In via principale: il proscioglimento di C. da ogni imputazione, rispettivamente abbandono per improcedibilità, rispettivamente sospensione del procedimento ex art. 329 cpv. 2 CPP. b. In via subordinata: − Una pena pecuniaria massima di 180 aliquote giornaliere da CHF 30.00, sospesa condizionalmente per 2 anni; − spese procedurali a carico dell’imputato nella misura massima di CHF 1'000.--; − tenuto conto della sua situazione finanziaria, di prescindere dall’imporre all’imputato un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.

- 16 - SK.2020.27 L’avv. Guglielmoni si è inoltre opposto alla confisca dei documenti su cui figura una firma falsa, chiedendo invece il mantenimento del loro sequestro, anche a fini probatori per tribunali esteri. P5. L’accusatrice privata G. ha formulato le seguenti richieste (act. SK 306.720.27): − A. è condannato a pagare all’accusatrice privata G. complessivi CHF 1'749'616.38, per il danno subito; − il riconoscimento delle spese legali, pari a CHF 131'123.90. P6. Gli accusatori privati D., E. e Fondo 1 hanno inoltrato delle conclusioni scritte: D., con istanza 13 gennaio 2022 (act. SK 306.551.4 e segg.), ha chiesto la condanna di A. al pagamento dei seguenti importi a titolo di parziale risarcimento dei danni: − CHF 6'501'716.-- − EUR 733'100.-- − USD 12'000.-oltre interessi al 5% dal 1 giugno 2013. P7. Gli accusatori privati E., con scritto 5 gennaio 2022 (act. SK 306.310.12 e segg.), hanno chiesto: − la condanna di A. e B. per i reati a loro ascritti nell’atto d’accusa 24 luglio 2020; − la condanna di A. al risarcimento a loro favore di complessivi CHF 269'807.20; − la condanna di B. al risarcimento a loro favore di complessivi EUR 584'533.37; − la confisca di tutti i beni sequestrati di pertinenza degli imputati e la loro liberazione a favore degli accusatori privati E. L’avv. Paparelli, patrocinatore del Fondo 1, in data 20 gennaio 2022, ha presentato un’istanza di risarcimento ex art. 433 CPP (act. SK 306.552.5 e segg.), chiedendo il pagamento a carico di A. e C., in solido, delle spese legali sostenute per EUR 48'475.--. Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 4 febbraio 2022, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla pre-

- 17 - SK.2020.27 senza degli imputati A. e B. A C., il dispositivo della sentenza è stato notificato personalmente per posta, in virtù dell’art. 368 cpv. 1 CPP (v. act. SK 306.930.12 e 20-25). R. Con missive del 14 febbraio 2022, i difensori di A., B. e C. hanno presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sentenza (act. SK 306.940.2-4); il 10 febbraio 2022, anche il patrocinatore di G. ha annunciato di appellarsi contro la medesima (act. SK 306.940.1). Con scritto dell’11 febbraio 2022, il difensore di C. ha presentato un’istanza di nuovo giudizio ex art. 368 cpv. 1 CPP (act. SK 306.940.4), poi ritirata in data 14 marzo 2022 (act. SK 306.523.14). S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 18 - SK.2020.27 In diritto: I. Questioni formali 1. Competenza della Corte 1.1 Competenza territoriale I tre imputati sono accusati di avere commesso, a X. e a Z., atti qualificati di amministrazione infedele qualificata ripetuta ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (A.) e art. 158 n. 2 CP (B.), di truffa ripetuta ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (A. e B.), nonché di falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (A., B. e C.). Essendo ognuno dei reati ascritti ai tre imputati stati asseritamente commessi sul territorio elvetico (in specie a X. e/o a Z.), le autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio sono competenti in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP. 1.2 Competenza federale La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 CPP che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Nel caso concreto, il procedimento penale è stato inizialmente aperto nei confronti di ignoti e di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, esteso, poco dopo, all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (procedimento SV.12.0150). Il procedimento è stato poi ulteriormente esteso ai reati di cui all’atto d’accusa e ad altre persone, tra le quali B. e C. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP, i reati di cui all’art. 260ter e 305bis CP sottostanno alla giurisdizione federale, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo, qualora nessuna attività cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità

- 19 - SK.2020.27 cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all’estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d’indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un’efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). La dottrina ha stabilito che c’è competenza federale se l’infrazione da perseguire in Svizzera si inserisce in un contesto di criminalità internazionale per il quale il MPC dispone di migliori e più adeguate risorse per fronteggiare tale fenomeno criminale rispetto ad un ministero pubblico cantonale (BOUVERAT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 5 ad art. 24 CPP). Nel caso di specie, i tre imputati inizialmente erano sospettati, da un lato di aver riciclato, in territorio svizzero, valori patrimoniali di origine criminale per conto di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e dall’altro, di attività distrattiva commessa, anche in territorio svizzero, ai danni del Governo italiano e più precisamente del Fondo 1, con conseguente attività di riciclaggio in Svizzera. Si ha che l’inchiesta ha avuto evidenti connessioni con l’estero, ragione per cui è data la competenza federale. Si precisa altresì che con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha assunto, su richiesta del Ministero pubblico del Canton Ticino, il procedimento penale aperto presso l’autorità cantonale nei confronti di B. a seguito della denuncia presentata dai E. Ulteriore prova del fatto che la competenza federale nel caso di specie è pacifica. Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del procedimento SV.12.0150 presso il MPC, anche le successive estensioni ai reati di amministrazione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti rimangono sottoposte alla giurisdizione federale. Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.

- 20 - SK.2020.27 2. Sul diritto applicabile 2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2 CP). 2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

- 21 - SK.2020.27 2.4 Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020 viene rimproverato ad A. di avere commesso il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) nel periodo da gennaio 2011 a dicembre 2014 (i fatti del 2014 concernono unicamente il capo d’accusa n. 1.1.1.1.17, riferito alla relazione n. “R21.” riconducibile ai clienti E.), il reato di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) nel periodo tra dicembre 2010 e dicembre 2012 e il reato di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) da dicembre 2006 fino a maggio 2013. A B. viene imputato di avere commesso il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP) nel periodo tra aprile 2012 e novembre 2012, il reato di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) da ottobre 2010 a febbraio 2013, nonché il reato di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) tra ottobre 2010 e febbraio 2013. C. è infine accusato di avere commesso il reato di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), nel periodo tra novembre 2010 e marzo 2012. 2.5 Per quanto attiene al termine di prescrizione, l’attuale art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. Questa disposizione, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1 gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Essendo la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2013 più favorevole agli imputati, la stessa trova applicazione nel caso di specie. 2.6 La questione del principio della lex mitior si pone anche con riguardo al diritto sanzionatorio. Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193; v. infra consid. X. 1).

- 22 - SK.2020.27 Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputato, analisi concreta che potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra consid. VI.). 3. Prescrizione 3.1 I reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), che vengono imputati ad A., B. e C. sono tutti dei crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. Per tali atti il termine di prescrizione è di 15 anni (v. art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Il reato di amministrazione infedele commesso nella forma semplice ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 1 CP, trattandosi lo stesso di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), in applicazione dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (in vigore fino al 31 dicembre 2013) a valere quale lex mitior (v. supra consid. I. 2.5), prescrive in sette anni. 3.2 Per quanto attiene al reato di amministrazione infedele qualificata (imputato solo ad A. e a B.) di cui ai capi d’accusa 1.1.1 e 1.2.1, i fatti sarebbero avvenuti tra gennaio 2011 e dicembre 2014. La prescrizione interverrebbe quindi al più presto a gennaio 2026 (e al più tardi a dicembre 2029); rimane riservato il termine di prescrizione nel caso di reato commesso nella forma semplice. 3.3 Con riferimento al reato di truffa (anch’esso imputato solo ad A. e a B.), di cui ai capi d’accusa 1.1.2 e 1.2.2 i fatti sarebbero avvenuti tra ottobre 2010 e febbraio 2013. La prescrizione interverrebbe quindi al più presto a ottobre 2025 (e al più tardi a febbraio 2028). 3.4 Per il reato di falsità in documenti, ascritto a tutti e tre gli imputati (capi d’accusa 1.1.3, 1.2.3 e 1.3.1), i fatti sono stati commessi, per quanto riguarda A. tra dicembre 2006 e maggio 2013; per B. tra ottobre 2010 e febbraio 2013; per C. tra dicembre 2006 e ottobre 2012. 3.4.1 Per i fatti imputati a B. non si pongono problemi di prescrizione, in quanto la stessa interverrebbe al più presto a ottobre 2025 e, al più tardi, a febbraio 2028. 3.4.2 Riguardo ad A. ed a C., si rileva che alcuni capi d’accusa concernono atti commessi oltre 15 anni or sono e sono pertanto prescritti. È il caso dei capi d’accusa da n. 1.1.3.6.1 a n. 1.1.3.6.4 (A.) e da n. 1.3.1.2.1 a n. 1.1.1.2.4

- 23 - SK.2020.27 (C.), riferiti a parte dei falsi documentali concernenti la relazione intestata al Fondo 1, commessi tra dicembre 2006 e gennaio 2007. In sede di dibattimento (act. SK 306.720.13 e seg.), la Presidente del Collegio giudicante ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c CPP concernente le imputazioni di falsità in documenti riferite ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.1 e n. 1.1.3.6.2 (A.), nonché n. 1.3.1.2.1 e n. 1.3.1.2.2 (C.), per fattispecie antecedenti al 13 gennaio 2007. Si tratta di complessi fattuali, quelli rimproverati nei suddetti capi d’accusa, risalenti a oltre 15 anni or sono, per i quali la prescrizione dell’azione penale era già intervenuta al momento dell’apertura del dibattimento. Per le imputazioni, sempre di falsità in documenti, di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.3 e n. 1.1.3.6.4 (A.), nonché n. 1.3.1.2.3 e n. 1.3.1.2.4 (C.) − risalenti al gennaio 2007 − la prescrizione di 15 anni sarebbe intervenuta tra l’apertura del dibattimento e la comunicazione del dispositivo avvenuta il 4 febbraio 2022. Nelle loro prese di posizione, le parti hanno concordato con quanto rilevato dalla Corte in merito all’intervenuta prescrizione dell’azione penale per i capi d’accusa n. 1.1.3.6.1, 1.1.3.6.2, 1.3.1.2.1 e 1.3.1.2.2, rispettivamente all’imminente prescrizione dei capi d’accusa n. 1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4, 1.3.1.2.3 e 1.3.1.2.4 (act. SK 306.720.14 e seg.). Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 13 gennaio 2022, la Corte ha quindi pronunciato l’abbandono dei capi d’accusa da n. 1.1.3.6.1 a n. 1.1.3.6.4 (A.), nonché da n. 1.3.1.2.1 a n. 1.3.1.2.4 (C.), per intervenuta prescrizione dell’azione penale (act. SK 306.720.16). 4. Questioni pregiudiziali 4.1 Con scritto 16 dicembre 2021 (act. SK 306.554.110-114) l’avv. Marty, patrocinatore di G., ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali, che ha ribadito in aula: − la richiesta, ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 lett. a CPP, di effettuare delle verifiche in merito alla collaborazione e le omissioni degli organi di Banca 2 e degli allora amministratori della Società 3 SA, i quali dovrebbero anch’essi essere perseguiti; − l’acquisizione gli atti del “WW. case”, in quanto i medesimi mostrerebbero − avendo agito in quel caso secondo le medesime modalità − l’agire criminale sistematico del “clan T.”;

- 24 - SK.2020.27 − la richiesta di allestimento di una perizia sulla veridicità delle firme della signora G. apposte sui “biens-trouvés”, che la signora G. contesta di avere sottoscritto. 4.2 Le richieste formulate dal rappresentante dell’accusatrice privata sono state trattate come richieste di assunzione di prove, rispettivamente di ulteriori indagini, non trattandosi di questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP (act. SK 306.720.15). 4.3 La Corte ha dichiarato irricevibile la richiesta di effettuare delle verifiche circa la collaborazione e le omissioni degli organi di Banca 2 AG in Liquidation e degli allora amministratori della Società 3 SA, indicando che l’eventuale perseguimento di altre persone rientra nella competenza del pubblico ministero e non di questa Corte (v. verbale principale dei dibattimenti, act. SK 306.720.17). Parimenti il Collegio giudicante ha respinto la richiesta di acquisizione agli atti del “WW. case”, nonché l’allestimento della perizia, poiché non necessarie (v. verbale principale dei dibattimenti, act. SK 306.720.17). 5. Ne bis in idem 5.1 L’art. 11 CPP codifica il principio ne bis in idem, corollario della res judicata, e prevede che chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo a procedere, nonché la revisione (cpv. 2). Il principio ne bis in idem è anche garantito dall'articolo 4 par. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (di seguito: Protocollo n. 7; RS 0.101.07), come pure dall'articolo 14 par. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). La regola del ne bis in idem si ritrova anche implicitamente nella Costituzione federale (v. DTF 137 I 363 consid. 2.1).

Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sotto-

- 25 - SK.2020.27 posta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente, non possa più essere eseguita. Il principio ne bis in idem costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (v. DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l’identità della persona interessata e dei fatti in questione (v. DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un secondo, successivo, in cui egli verrebbe nuovamente perseguito o punito (v. sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpretazione estensiva della nozione di “stesso reato” e di “fatti identici” (idem). Il perseguimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine − 11 − contro Russia del 10 febbraio 2009; HOTELLIER, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11a ad art. 11 CPP, con rinvii giurisprudenziali). 5.2 In sede di arringhe, i difensori di C. (act. SK 306.721.426 e segg.) e di A. (act. SK 306.721.301 e segg.) hanno sollevato la violazione del principio ne bis in idem (richiamando l’applicazione dell’art. 54 CAS), in merito alle ipotesi di reato di falsità in documenti riferite alla relazione bancaria “R24.” (capi d’accusa n. 1.1.3.5 [A.] e 1.3.1.1 [C.]) e alla fattispecie concernente il Fondo 1 (capi d’accusa n. 1.1.3.6 [A.] e 1.3.1.2 [C.]). Secondo la difesa dei due imputati, questi ultimi, condannati in primo grado a Napoli e Roma per le malversazioni in danno dei titolari della relazione “R24.” e del Fondo 1, sarebbero già stati giudicati per il medesimo complesso di fatti, inteso come insieme di circostanze inscindibilmente collegate tra di loro.

- 26 - SK.2020.27 Questo anche se A. e C. non sono stati formalmente condannati in Italia per il reato di falsità in documenti (infrazione che, secondo le difese dei due imputati, sarebbe assorbita dal reato patrimoniale). A detta dei difensori, senza la creazione e il contestuale utilizzo di documenti (accertati come) falsi, i due imputati non avrebbero infatti potuto compiere i reati per i quali sono stati condannati in Italia. Sempre stando alla difesa di C. e A., lo stesso MPC ha definito, nell’atto d’accusa, i falsi documentali come funzionali ai reati patrimoniali commessi in Italia (v. arringa della difesa di C., act. SK 306.721.426 e segg., il cui contenuto è stato confermato anche dalla difesa di A., v. act. SK 306.721.301 e segg.). A. e C., a mente dei loro difensori, non possono pertanto essere giudicati una seconda volta per i medesimi fatti, senza che vi sia una violazione del principio ne bis in idem. Poco importa, a tal proposito, che le sentenze italiane non siano ancora diventate definitive. L’avvocato di C. ritiene infatti che lo diventeranno di modo che, per questioni di economia processuale, non avrebbe senso procedere ora con un giudizio. Egli ha quindi formulato una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP. 5.3 In replica, il MPC ha contestato la presenza della violazione del principio ne bis in idem invocata dai difensori degli imputati. La pubblica accusa ritiene che non vi sia violazione di tale principio già solo per il fatto che entrambe le sentenze di primo grado emanate in Italia non sono cresciute in giudicato, dal momento che contro le stesse sono stati interposti appelli. Non sono pertanto dati i presupposti dell’art. 54 CAS (v. replica del MPC, act. SK 306.721.131 e segg.). L’accusa sostiene che non si sia, ad ogni modo, di fronte al medesimo complesso di fatti, perché i procedimenti italiani concernerebbero reati di natura patrimoniale. Secondo il MPC, laddove le autorità italiane hanno trattato fatti concernenti reati di falsità in documenti, lo avrebbero fatto in capi d’imputazione separati. A detta della pubblica accusa, i fatti oggetto di falsità in documenti sono stati trattati separatamente dai fatti oggetto dal reato patrimoniale, perché tra questi due reati (che proteggono beni giuridici differenti) vi è concorso ideale. Ciò avviene anche in Svizzera. Il MPC ha inoltre precisato che in Svizzera agli imputati, con l’atto d’accusa, viene rimproverato non solo la formazione ma anche l’uso di documenti falsi. 5.4 Le disposizioni concernenti la violazione del principio ne bis in idem, in particolare l’art. 54 CAS, trovano applicazione solo in presenza di sentenze definitive. Ciò emerge espressamente dalle disposizioni di legge.

- 27 - SK.2020.27 Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dall’accusa, i giudizi di primo grado emanati dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2017 (act. MPC 18.2.1332 e segg.) e dal Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2019 (act. MPC 18.1.2921 e segg.) sono stati impugnati. Sono gli stessi imputati ad averlo dichiarato (v. verbale di confronto A.-C. del 20 luglio 2018, act. MPC 13.11.14 e verbale di A. del 22 gennaio 2020, act. MPC 13.2.2331 e 2356). La difesa di A., al dibattimento, ha pure prodotto gli allegati di appello presentati dal suo assistito contro le due sentenze italiane (act. SK 306.721.173 e segg.). Ne consegue che non vi è una sentenza definitiva e, di conseguenza, non si è di fronte a una violazione del principio ne bis in idem. A C. non giova neppure invocare il principio dell’economia di giudizio, per sostenere una richiesta di sospensione ex art. 329 cpv. 2 CPP (v. supra consid. I. 5.2 in fine). Tale richiesta è stata formulata solo al termine dei dibattimenti con l’arringa difensiva. Inoltre, la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP non può essere accolta, ritenuto che agli atti non vi sono elementi che impediscano l’emanazione di una sentenza nei confronti sia di C., sia di A. Abbondanzialmente, lo scrivente Collegio giudicante ritiene che non si sia, ad ogni modo, in presenza del medesimo complesso di fatti. I reati patrimoniali perseguiti in Italia e quelli per i quali si procede in Svizzera, ovvero di falsi documentali oggetto dei capi d’accusa 1.1.3.5, 1.3.1.1, 1.1.3.6 e 1.3.1.2 sono differenti e proteggono beni giuridici differenti. A tal proposito, la Corte concorda con quanto sostenuto dalla pubblica accusa al considerando I. 5.3 supra.

II. Società 2 SA (già Società 3), ora Società 2 SA in liquidazione, sintesi 1. Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, agli imputati vengono rimproverate delle malversazioni commesse a danno di clienti della Società 2 SA, già Società 3 SA (ora Società 2 SA, in liquidazione), società riconducibile ad A. Per meglio comprendere la fattispecie, lo scrivente Collegio giudicante ha ritenuto opportuno effettuare un riassunto dei fatti riferiti alla predetta società, in particolare sulla base di quanto contenuto nel rapporto finanziario della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 9 maggio 2017 (act. MPC 10.2.920 e segg.).

- 28 - SK.2020.27 2. La Società 3 SA, con sede a X. in [...], è stata costituita il 17 dicembre 2004. La stessa aveva quale scopo principale, tra gli altri, l’assistenza, la consulenza, l’amministrazione e la gestione di patrimoni e di investimenti, come pure lo svolgimento di ogni attività commerciale e finanziaria connessa con lo scopo sociale, compresa l’attività fiduciaria. Al momento della costituzione della società, quali membri del Consiglio di amministrazione figuravano Q. (presidente), T1. e T2. (membri), NNNN. (membro) e AA. (membro). A. è entrato a far parte del consiglio di amministrazione, quale membro (con firma collettiva a due), nel marzo del 2005. Nel corso del 2005, Banca 2 − storico gruppo di banchieri privati facente capo alla famiglia T. − ha aperto un ufficio in Ticino. Lo stesso è stato intestato alla Società 3 quale gestore patrimoniale esterno, la direzione è stata affidata ad A. (a far tempo dal 6 giugno 2008 A. risultava poi iscritto nel registro di commercio quale delegato, con firma collettiva a due). A tal proposito, Banca 2 e Società 3 hanno sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale esterna con effetto dal 1 marzo 2005 (act. MPC 8.6.3037 e segg.). La supervisione per conto di Banca 2 era garantita da Q. Il capitale azionario della Società 3 − composto da CHF 200'000.--, suddiviso in 400 azioni al portatore da CHF 500.-- cadauna, interamente liberate − era detenuto nella misura del 51 % dalla Società 33 AG, società riconducibile al Gruppo T. (204 azioni privilegiate), e per il 49% (196 azioni ordinarie) da A. Nel dicembre 2010, con la sottoscrizione di un “share Purchase Agreement”, la partecipazione maggioritaria detenuta dalla Società 33 AG è stata ceduta ad A.; la Società 3 è così uscita dal Gruppo T. In data 16 dicembre 2010, A., divenuto indipendente, ha cambiato la ragione sociale della società in Società 2 SA e ha continuato l’attività di gestore patrimoniale esterno, appoggiandosi su Banca 2, quale banca depositaria degli attivi da lui gestiti. È stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di gestione patrimoniale esterna tra Banca 2 e la Società 2 SA (act. MPC 8.6.3048-3056). In aula, A., con riferimento a tale contratto, ha dichiarato che egli incassava i “soldi” del mandato di gestione, che era a favore della Società 2 SA al 100% (dalla lettura del contratto, si desume che A. si riferisse alle commissioni di gestione. Infatti, in medesimo interrogatorio egli ha dichiarato che, oltre alle retrocessioni, dal capitale del cliente l’imputato percepiva la commissione di gestione, v. act. SK 306.731.23), nonché il 50% su tutti gli utili che generava come Società 2 SA (quali ordini di borsa, ecc.), v. verbale d’interrogatorio di A. del 13 gennaio 2022, act. SK 306.731.13.

- 29 - SK.2020.27 Dal 30 novembre 2010, A. è stato amministratore unico (con firma individuale) della Società 2 SA, con una breve parentesi come presidente (sempre con firma individuale) dal 14 gennaio 2011 al 22 agosto 2013. La società è stata sciolta in seguito a fallimento, pronunciato con decreto del 2 luglio 2014 della Pretura del distretto di X. In altre parole, Società 2 SA (e prima la Società 3) fungeva da gestore patrimoniale esterno per Banca 2. Sulle ragioni che hanno condotto il Gruppo T. a cedere ad A. la partecipazione nella Società 3, gli inquirenti, nel rapporto finanziario del 9 maggio 2017, fanno riferimento ad un memorandum del 2 dicembre 2010, sottoscritto da T1., a nome e per conto della Società 33 AG e indirizzato ad A. (act. MPC 10. 2. 928 e p. 8.5.6.7595). Dal contenuto del citato scritto emerge un conflitto tra la filosofia di investimento del Gruppo T. e la politica di investimento attuata da A. nella gestione patrimoniale della clientela di X. L’accordo di cooperazione tra Banca 2 (banca depositaria dei conti dei clienti di A.) e Società 2 SA è stato definitivamente sciolto con effetto al 31 luglio 2013, a seguito della disdetta data dall’istituto bancario il 18 aprile 2013 (act. MPC 8.5.17182 con allegati). La banca aveva già inviato una lettera a Società 2 SA in data 23 febbraio 2012 (act. MPC 8.5.17174-17178), indicando di avere riscontrato un aumento significativo nel volume delle transazioni in prodotti strutturati e chiedendo, quindi, ad A. delle delucidazioni al riguardo, rispettivamente invitandolo ad adottare dei provvedimenti. Non avendo, l’imputato (a detta della Banca), dato seguito a quanto richiesto e, anzi, incrementando ulteriormente gli investimenti in prodotti strutturati, la banca ha posto fine all’accordo. Ulteriori approfondimenti in merito alle divergenze sorte tra il Gruppo T. e A., nonché alle circostanze che hanno condotto l’istituto bancario a rescindere dall’accordo con Società 2 SA, verranno riprese, se necessario, nell’analisi dei reati ascritti agli imputati, in particolare ad A. 3. B., a far tempo dal 3 gennaio 2009, ha iniziato la propria attività presso l’allora Società 3. Egli è stato assunto con un contratto di lavoro al 60%, sottoscritto nel novembre 2008. La sua funzione era quella di apportare nuova clientela alla società (v. Rapporto di situazione della PGF del 30 marzo 2016, act. MPC 10.2.725 e seg.). Dal 2 luglio 2009 e fino al 26 febbraio 2013, B. ha avuto diritto di firma collettiva a due. Con lettera 25 febbraio 2013 egli è stato licenziato dalla Società 2 SA (act. MPC 13.5.20 e segg.).

- 30 - SK.2020.27 4. Nell’ambito della propria attività in seno a Società 2 SA (e prima, fino a fine 2010, di Società 3), A. (e in alcuni casi anche B.) ha sottoscritto (a nome e per conto della società) con la maggior parte dei propri clienti (in particolare con i clienti coinvolti nell’atto d’accusa) dei contratti di gestione patrimoniale. In particolare, per ogni cliente di A. − e per quelli portati da B. nella società − che apriva un conto presso Banca 2, risultano essere stati sottoscritti due tipi di mandato di gestione patrimoniale, e meglio: un “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” di Banca 2 (si cita ad esempio act. MPC 7. 2.50. 3.9-10, riferito al cliente BB., titolare della relazione “R1.”) e un mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3, rispettivamente Società 2 SA (mandatario) (v. ad esempio act. MPC 08.05.16660-16664 sempre per il titolare della relazione “R1.”). Inoltre veniva allestito e sottoscritto un “Profilo d’investimento” (v. ad esempio act. MPC 08.05.16665-16666 riferito al titolare della relazione “R1.”). 4.1. Dagli atti risultano essere stati sottoscritti il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” e il mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3 (mandatario), per i clienti di A., titolari delle seguenti relazioni bancarie aperte presso Banca 2: − n. “R1.”, titolare e avente diritto economico (di seguito: ADE) BB. (act. MPC 8.5.16642-16664); − n. “R2.” intestata a Società 6 srl, XX., ADE G., (act. MPC 8.5.16114- 161329); − n. “R3.” (act. MPC 8.5.16472-16488), titolari e ADE CC., 13.04.1964 e DD.; − n. “R4.”, titolare e ADE EE., (act. MPC 7.2.37.3.11-19 e 7.2.61.3.29-33); − n. “R5.”, titolare e ADE FF., (act. MPC 8.5.2280-2293); − n. “R6.”, titolare e ADE GG., (act. MPC 8.5.16706-16720); − n. “R7.”, titolare e ADE HH., (act. MPC 8.5.16678-16694); − n. “R8.”, titolari e ADE II., e JJ., (act. MPC 8.5.16366-16382); − n. “R9.”, titolari e ADE KK., e LL. (act. MPC 8.5.16919-16935); − n. “R10.”, titolare e ADE MM., (act. MPC 8.5.16945-16962); − n. “R11.”, titolare e ADE NN., (act. MPC 8.5.16753-16772); − n. “R12.”, titolare e ADE OO., (act. MPC 7.2.40.3.8-13 e 7.2.61.3.8-14);

- 31 - SK.2020.27 − n. “R13.”, titolare e ADE PP., (act. MPC 7.2.35.3.14-26 e 7.2.61.3.36- 42); − n. “R14.”, titolare e ADE QQ., (act. MPC 7.2.36.3.10-15 e 7.2.61.3.15- 19); − n. R15. intestato a Società 7 Inc, Panama, ADE RR., (act. MPC 7.2.34.3.8-17 e 7.2.61.3.1-7); − n. “R16.”, titolari e ADE SS., e AAA., (act. MPC 8.5.17003-17036); − n. “R17.”, titolare e ADE K., (act. MPC 8.5.12877-12904); − n. “R17a.”, titolare e ADE K., (act. MPC 8.5.13172-13188); − n. “R18.”, titolare e ADE H., (act. MPC 8.5.16523-539); − n. “R19.”, titolare e ADE BBB., (act. MPC 8.5.16498-16514); − n. “R20.”, titolare e ADE CCC., (act. MPC 8.5.16552-16568); − n. “R21.”, titolari e ADE E3., E2., e E1., (act. MPC 8.5.17142-17158); − n. “R22.”, titolare e ADE DDD., (act. MPC 7.2.21.03.26-28 e 7.2.61.03.22-28); − n. “R23.”, titolare e ADE EEE., (act. MPC 8.5.16889-16903); − n. “R24.”, titolare e ADE F., (act. MPC 8.5.512-522); − n. “R25.”, titolare e ADE FFF., (act. MPC 8.5.16782-16798); − n. “R26.”, titolare e ADE †GGG., (act. MPC 7.2.33.3.9-13 e 7.2.61.03.43- 49); − n. “R27.”, titolari e ADE HHH., e III., (act. MPC 8.5.16586-16601, mandati di gestione patrimoniale non firmati da Società 3); − n. “R28.”, titolare e ADE JJJ., (act. MPC 8.5.14433-14439 e 8.5.16421- 16439); − n. “R29.”, titolare e ADE KKK., (act. MPC 7.2.28.3.7-13 e 8.5.5781- 5787); − n. “R30.”, titolare e ADE LLL., (act. MPC 8.5.2893-2909); − n. “R31.”, titolare e ADE D., (act. MPC 8.5.2491-2503); − n. “R32.”, titolare e ADE MMM., (act. MPC 8.5.16394-16411). I mandati di gestione patrimoniale sottoscritti sotto la ragione sociale Società 3 sono rimasti in vigore anche dopo il cambiamento della ragione sociale in Società 2 SA.

- 32 - SK.2020.27 4.2. Risultano invece essere stati sottoscritti, dopo il 1 gennaio 2011, il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” e il mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 2 SA (dopo il cambio di ragione sociale), per i titolari delle seguenti relazioni bancarie aperte presso Banca 2: − n. R33. intestata a Società 1 srl, YY., ADE NNN., (act. MPC 8.5.16819- 16841); − n. “R34.”, titolare e ADE OOO., (act. MPC 8.5.16982-17001); − n. “R35.”, titolare e ADE NNN., (act. MPC 8.5.16861-16879); − n. R36. intestata a Società 8 ltd, ZZ., ADE PPP., (act. MPC 8.5.17073- 17092); − n. “R37.”, titolare e ADE QQQ., (act. MPC 8.5.17104-17123); 4.3. Per i titolari delle seguenti relazioni bancarie aperte presso Banca 2, risulta essere stato sottoscritto unicamente il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni”: − n. “R38.”, titolare e ADE RRR., (act. MPC 7.2.30.3.9-15), mandato sottoscritto dal cliente con Società 3; − n. “R39.”, titolare e ADE OOOOO., (act. MPC 7.2.39.3.8-11 e 26-27), mandato sottoscritto dal cliente con Società 3; − n. “R40.”, titolare e ADE SSS., (act. MPC 8.5.16734-16741 e 7.2.52.3.15-16), mandato sottoscritto dal cliente con Società 3; − n. R41. intestato a Società 9, UUU., ADE PPPPP., (act. MPC 7.2.38.3. 8 e segg. e 7.2.38.3.38-43), mandato sottoscritto dal cliente con Società 2 SA. 4.4. Infine, per i seguenti clienti, i due contratti di mandato sono agli atti, ma risultano essere stati solo in parte sottoscritti: − n. “R42.”, titolari e ADE TTT., e AAAA., (act. MPC 8.5.16618-16619 e 17160-17165), il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” è unicamente firmato dal cliente, mentre il contratto di gestione patrimoniale tra il cliente e la Società 3 non è firmato da nessuna delle parti; − n. “R43.”, titolare e ADE BBBB., (act. MPC 8.5.16448-16456 e 8.5.17166-17172), il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” è firmato da entrambe le parti, mentre il contratto di gestione patrimoniale tra il cliente e la Società 3 non porta nessuna firma né del mandante, né del mandatario.

- 33 - SK.2020.27 Ulteriori circostanze legate ai mandati di gestione, verranno, se necessario, trattate in seguito. 5. I reati patrimoniali e di falsità in atti che vengono imputati ad A. dalla pubblica accusa (in parte commessi in correità con B. e C.), si inseriscono nella gestione patrimoniale da egli effettuata, dapprima in seno a Società 3 e, in seguito, presso Società 2 SA, per i clienti aventi conti aperti presso Banca 2, alla quale l’imputato si appoggiava. 6. I reati patrimoniali e di falsità in documenti, che vengono imputati a B. (in parte in correità con A.), concernono sia la sua attività di consulente con firma collettiva a due svolta in seno alla Società 2 SA (già Società 3), sia quanto da egli effettuato per la Società 5, VVV., BVI. Egli risultava essere, infatti, titolare con firma individuale di questa società, con sede a VVV. In sede di dibattimento, B. ha dichiarato di avere costituito la Società 5 all’inizio degli anni 2000 (quindi prima della collaborazione con Società 3/Società 2 SA). La società si occupava di transazioni finanziarie, aiuto ai clienti qualora avessero dovuto trasferire denaro tramite società estere, ecc. B. ha altresì riferito che la Società 5 aveva una relazione aperta anche presso Banca 9 (v. verbale d’interrogatorio di B. del 14 gennaio 2022, act. SK 306.732.8). 7. Con riferimento invece a C., si rileva come, egli non aveva nessun ruolo in seno a Società 2 SA (già Società 3) e Società 5. A., al dibattimento, ha dichiarato che C. era un promotore finanziario di UU., conosciuto tramite altri promotori e con il quale avrebbe collaborato. Stando alle dichiarazioni di A., C. gli avrebbe portato clientela importante, prima in Banca 10 e, in seguito, in Società 3/Società 2 SA (v. verbale d’interrogatorio di A. del 13 gennaio 2022, act. SK 306.731.14). A C. viene rimproverato unicamente il reato di falsità in documenti ripetuta, commesso in correità con A., riferito a due clienti da egli portati in Società 2 SA (già Società 3). In tale contesto, si precisa come, nei confronti di A. e C., è pendente, in appello, pure un procedimento in Italia, per reati di natura patrimoniale.

- 34 - SK.2020.27 III. Capo d’accusa 1.1.1 (amministrazione infedele)

1. Introduzione e diritto 1.1 Ad A. viene imputato, al capo n. 1.1.1 dell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP. B., al capo 1.2.1, è accusato anch’egli di amministrazione infedele qualificata ripetuta, ma ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP. Gli atti di amministrazioni infedele rimproverati agli imputati si riferiscono a diverse fattispecie, oggetto di altrettanti capi d’accusa (da n. 1.1.1.1 a n. 1.1.1.5 e n. 1.2.1.1) che sono stati analizzati da questa Corte. 1.2 Giusta l’art. 158 n. 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3 del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. 1.2.1 L’adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgerich di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 ; 122 IV 279 e 120 IV 190; CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, 3a ediz. 2010, n. 2 e segg. ad art. 158 CP; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 9 segg. ad art. 158 CP; TRECHSLER, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 2 segg. ad art. 158). 1.2.2 L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero una funzione di garante.

- 35 - SK.2020.27 Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, pag. 225 e 226 con riferimenti). L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. È, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela. Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). È dunque indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 2.1). La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ediz. 2010, § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem (BERNASCONI, Le mandat de gestion de fortune, 2017, pag. 529). Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”; cfr. DTF 123 IV 17 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 6S.711/2000 del 18 gennaio 2003 consid. 4.3.). Un gestore patrimoniale è il classico caso di persona tenuta, in base ad obblighi contrattuali, a tutelare gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190 consid. 2b). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=158+CP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-IV-17%3Ait&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=158+CP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-190%3Ait&number_of_ranks=0#page190

- 36 - SK.2020.27 Perché vi sia reato, il gestore deve avere trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, in altre parole, quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse. Atti conformi ai doveri di gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione (COR- BOZ, op. cit., n. 8 ad art. 158 CP). In effetti, le attività commerciali e di amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (sentenza del Tribunale federale 6B_446/2011 del 27 luglio 2012 consid. 5.4.3). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un esito negativo. Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (MINI, op. cit., pag. 227 con riferimenti). Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (POSTIZZI, Contratto di Mandato e reato per omissione, in: CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192). Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129

- 37 - SK.2020.27 IV 124 consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b). 1.2.3 Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). È il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (sentenze del Tribunale federale 6B_223/2011 del 13 gennaio 2011 consid. 3.3.3 e 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 4.1). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c). 1.2.4 L’aggravante del cpv. 3 dell’art. 158 cifra 1 CP prevede che sia punito con una pena detentiva da uno a cinque anni colui che ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. La nozione di arricchimento è ampia e comprende qualsiasi tipo di vantaggio economico. Con esso va intesa ogni forma, anche temporanea o provvisoria, di miglioramento della situazione patrimoniale: aumento degli attivi, diminuzione dei passivi, mancata diminuzione degli attivi o mancato aumento dei passivi (CORBOZ, op. cit., n. 10 segg. ad art. 138). L’arricchimento deve poi essere illecito, requisito che vien meno se l’autore ne ha diritto o pensa in buona fede di averne diritto. Se per contro quest’ultimo non è completamente convinto del suo diritto, ma agisce comunque, l’intenzione di procacciare indebito profitto è da riconoscere per dolo eventuale (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 138). Il presupposto non è nemmeno realizzato se l’autore paga il controvalore al momento del suo atto (fintanto che il bene è ancora disponibile sul mercato), se ha l’intenzione di saldare il debito o nell’ipotesi in cui egli abbia la cosiddetta “Ersatzbereitschaft” (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 138). 1.2.5 Nel caso di specie, i contratti di gestione patrimoniale sottoscritti tra Società 3, rispettivamente Società 2 SA (nella persona di A. e a volte di B.) e i clienti della società, oggetto dell’atto d’accusa sono dei contratti di mandato ai sensi dell’art. 394 segg. CO. Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del mandatario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante (art. 398 e 400 CO). Un

- 38 - SK.2020.27 tale dovere sorge anche, più in generale, sulla scorta del principio della buona fede sancito dall’art. 2 CC. In base all’onere di diligenza, il mandatario è chiamato a mettere in opera una scrupolosità ragionevole per raggiungere il risultato prefissato dalle parti ed a rimettere al mandante quanto ottenuto. Da questo dovere principale ne derivano poi di accessori, quali quello di informazione e di consiglio, quello di discrezione e quello di sicurezza (WERRO, Commentaire romand, 3a ediz. 2021, n. 13 ad art. 398 CO). Per determinare se il mandatario ha agito con ragionevole diligenza bisogna valutare se egli si è comportato come avrebbe fatto una persona ragionevole e diligente nelle stesse circostanze oggettive, fermo restando che, per coloro che agiscono a titolo professionale e oneroso, si devono applicare criteri più restrittivi (DTF 115 II 62 consid. 3a). Il dovere di informazione (Aufklärungspflicht) impone che il contraente metta al corrente la controparte di tutto quanto è per questa rilevante in relazione al contratto concluso. In modo particolare, egli deve compiutamente ragguagliare il mandante dei rischi (finanziari e non) e dei vantaggi che l’esecuzione del mandato comporta, arrivando in determinate circostanze sino all’obbligo di comunicare al mandante che egli ha violato il contratto (WERRO, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). Secondo la giurisprudenza, questo dovere di informazione impone al mandatario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo connesso alle operazioni (finanziarie o meno) anche senza averne fatto esplicita richiesta (sentenza del Tribunale federale 4C.361/2004 del 25 febbraio 2005 consid. 4.1.1). Il dovere di consulenza e di avviso (Beratungs- und Warnpflichten) esige, dal conto suo, un intervento attivo del mandatario che deve, da un lato, indicare al mandante quale misura corrisponda al meglio ai suoi interessi e, dall’altro, metterlo in guardia dai rischi che l’adozione di determinate misure comporta, specialmente quando egli è uno specialista e l’altro no (DTF 124 III 155 consid. 3a).

- 39 - SK.2020.27 L’obbligo di fedeltà, poi, impone al mandatario che gestisce capitali per conto di terze persone di evitare conflitti tra i suoi interessi e quelli del mandante, come può ad esempio avvenire quando egli trae profitto personale dalle operazioni effettuate (WERRO, op. cit., n. 29 ad art. 398). Qualsiasi tipo di conflitto d’interesse suscettibile di portare pregiudizio al mandante deve essergli segnalato e può, in assenza di autorizzazione, dare origine all’obbligo di rescindere il contratto. Un conflitto d’interessi in questo senso si verifica ad esempio di fronte a retrocessioni a favore del mandatario dipendenti dal numero di transazioni, poiché esse possono rappresentare un incentivo per l’amministratore patrimoniale ad incrementare in maniera artificiale il numero delle operazioni finanziarie al fine di ottenere un guadagno maggiorato (cosiddetto churning; cfr. DTF 132 III 460 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_266/2010 del 29 agosto 2011 consid. 2.3; ROTH, Retrozessionen- und Interessenkonflikte – Wenn der Berater in Tat und Wahrheit ein Verkäufer ist, ZBJV 146/2010, pag. 522 seg.). Proprio con riferimento al churning (o barattage oppure Spesenschinderei), la giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di chiarire che si tratta di un comportamento sussumibile al reato di amministrazione infedele (SJ 1999 I, pag. 124). Giusta l’art. 400 cpv. 1 CO, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendiconto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di rendiconto spontaneo che insorge al termine del contratto (WERRO, op. cit., n. 6 ad art. 400 CO). Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, eventualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (BRETTON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 106 seg.). Nel settore specifico degli amministratori patrimoniali, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente deve essere informato compiutamente su tutti quegli aspetti che, viste le sue conoscenze specifiche del settore, gli consentono di rendersi conto della portata e delle conseguenze degli impegni assunti. Qualora egli non sia dotato degli strumenti sufficienti per potersi rendere conto di quanto sta facendo, il gestore di patrimonio è parimenti chiamato ad istruirlo in merito con termini a lui comprensibili (DTF 124 III 155 consid. 3a).

- 40 - SK.2020.27 Di principio i ragguagli devono essere completi, precisi, esatti e appropriati. Fondamentalmente sono stati identificati tre elementi cardine dell’informazione, che rivestono un ruolo determinante specialmente nei confronti della nuova clientela. Il primo di essi concerne i dati sulla società, rispettivamente l’impresa, del gestore patrimoniale, il secondo copre le informazioni sui rischi legati alla prospettata prestazione di servizio patrimoniale ed il terzo riguarda la trasparenza sulla remunerazione del gestore per le sue prestazioni. In merito a quest’ultima, il codice deontologico svizzero per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni, allestito dall’Associazione svizzera dei gestori di patrimoni (ASG, www.vsv-asg.ch) entrato in vigore il 1. ottobre 2009, alla norma d’applicazione n. 25 dell’art. 6, precisa che qualora non sia possibile quantificare in anticipo l’ammontare delle retribuzioni e delle commissioni (cosa che avviene frequentemente), il gestore deve informare il suo cliente sulla provenienza di tali prestazioni finanziarie come pure sulle modalità di calcolo essenziali:

“Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti riguardo al suo onorario. Egli informa inoltre i clienti di tutte le prestazioni finanziarie percepite da terzi in relazione ai servizi considerati, indipendentemente dalla loro base legale, e rende attento sui conflitti di interesse legati a tali prestazioni.

Se le prestazioni non possono essere quantificabili in anticipo con un importo, poiché dipendono dai risultati, azioni o elementi futuri, il gestore di patrimoni informa il cliente sui parametri di calcolo e la fascia di queste prestazioni in modo facilmente comprensibile.

Il gestore di patrimoni informa il cliente qualora mediante tali prestazioni finanziarie, rispettivamente mediante un onorario complessivo vengano remunerati servizi di marketing e altri servizi.

A domanda del cliente il gestore di patrimoni lo informa circa l’ammontare delle prestazioni di terzi già ricevute”. Queste disposizioni di categoria (“Verbandsbestimmungen”) non hanno portata normativa, ma sono utili ai tribunali per l’esame in concreto della misura della diligenza richiesta al mandatario (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 58 ad art. 158 CP; CAVADINI, Condizioni quadro giuridiche per gestori patrimoniali, in Compliance Management, pubblicazioni del Centro studi bancari di Vezia, 2010, pag. 490 seg. e pag. 523). http://www.vsv-asg.ch/

- 41 - SK.2020.27 Secondo la giurisprudenza, un dovere di informazione è pure dato quando le parti contrattuali sono in un rapporto di confidenza tale che il cliente può legittimamente attendersi, in buona fede, di essere informato senza farne richiesta ogni qual volta subentrano dei pericoli legati ad un investimento da lui previsto (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1). In una sentenza del 2 aprile 2007 il Tribunale federale ha ad esempio riconosciuto l’esistenza degli estremi per far insorgere un dovere di informazione, consiglio e avviso nel fatto che il rapporto di confidenza risultava da incontri regolari tra clienti completamente inesperti in materia finanziaria e un collaboratore di una banca con il quale discutevano della composizione del loro portafoglio (sentanza del Tribunale federale 4C.385/2006). Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’informazione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se sono subentrati nuovi elementi. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esempio l’esistenza di conflitti d’interesse, quali potrebbero sussistere a fronte della pratica del churning, con la quale, come visto, la remunerazione del consulente è in funzione del numero di transazioni effettuate, per cui egli può essere tentato di fare operazioni ad alto rendimento ma rischiose, partecipandone ai benefici ma non rischiando nulla in caso di perdite. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in maniera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 98). Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché nemmeno fattibile) di informare spontaneamente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’operazione finanziaria particolare da intraprendere (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 98). Con la DTF 132 III 460 il Tribunale federale ha iniziato a mettere alcuni paletti, stabilendo che le retrocessioni possono essere incassate dal gestore patrimoniale solo a precise condizioni, e meglio, solo a seguito di un esplicito consenso in tal senso del cliente, da lui concesso dopo essere stato obbligatoriamente messo al corrente sia del fatto che esse vengono corrisposte, sia del loro ammontare.

- 42 - SK.2020.27 Secondo la recente giurisprudenza dell’Alta Corte, i vantaggi del mandante che devono essere attribuiti al cliente in base all’art. 400 cpv. 1 CO e al dovere di lealtà sancito dall’art. 398 cpv. 2 CO, comprendono anche le cosiddette retrocessioni (DTF 143 III 348 consid. 5.1.1 e segg.; 138 III 755 consid, 4.2 e 137 III 393 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_910/2019 consid. 4.2). Il gestore patrimoniale deve, pertanto, informare i suoi clienti delle retrocessioni che riceve dalla banca depositaria. In caso contrario, è passibile di un’azione penale per amministrazione infedele (DTF 144 IV 294 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6B_910/2019 consid. 4.2 e 6B_54/2019 del 3 maggio 2019 consid. 4.3). Il cliente può rinunciare alle retrocessioni (DTF 137 III 393 consid. 2.2). Affinché una rinuncia anticipata alle retrocessioni sia valida, il cliente deve essere a conoscenza dei parametri necessari per calcolare l’importo totale delle retrocessioni e deve poterli confrontare con la commissione di gestione concordata con il gestore. Per poter procedere in questo senso, il cliente deve almeno essere informato sulle cifre chiave indi

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